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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI CA ROBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2021 depositato il 12/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo 7 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 26/07/2021 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si controverte circa il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate per l'anno 2016 a titolo di imposta comunale di pubblicità (I.C.P.).
La richiesta di rimborso veniva presentata dal contribuente in forza della sentenza n. 15 del 10.1.2018 della
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità, a decorrere dal 2013, delle delibere comunali di maggiorazione delle tariffe dell'I.C.P., adottate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 23 del D.L. n. 83/2012.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va riformata.
E' principio ormai consolidato che la dichiarazione di incostituzionalità, “ mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti “ (vedere tra le tante Cass. sez. unite n.4024/1989).
In materia tributaria devono considerarsi esauriti i rapporti: a) per i quali è intervenuta una sentenza passata in giudicato;
b) per i quali l'atto impositivo non è stato impugnato nei termini di legge ovvero, nel caso di versamento diretto, quando non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine di decadenza.
Anche sul punto risulta uniforme l'orientamento della Suprema Corte ( vedere in questo senso Cass.civ.
n.19720/2013 e 34617/2019).
Nel caso di specie il contribuente – circostanza non contestata – non aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui veniva richiesta l'imposta del 2016.
Il relativo rapporto dunque– per i motivi spiegati – era divenuto già definitivo alla data della sentenza della
Corte Costituzionale, con la conseguenza che nessun effetto può produrre la relativa decisione della Corte sull'anno di imposta del 2016.
Risulta inoltre qui certamente irrilevante l'art. 1, commi 917 e 919, della legge. n. 145/2018, in quanto il primo comma si limita a disciplinare le modalità con cui i Comuni possono procedere al rimborso, sempre logicamente che sussista il relativo diritto del contribuente, mentre il secondo disciplina il potere dei Comuni
a procedere alle maggiorazioni per gli anni successivi al 2019.
Nulla invece dice la norma in questione circa il diritto al rimborso, in relazione ai quali devono quindi applicarsi i principi generali in materia. Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le ragioni della decisione e la complessità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello e dichiara non dovuto il rimborso per il 2016;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Ancona in data 24 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Davide Storti
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI CA ROBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2021 depositato il 12/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo 7 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 26/07/2021 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si controverte circa il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate per l'anno 2016 a titolo di imposta comunale di pubblicità (I.C.P.).
La richiesta di rimborso veniva presentata dal contribuente in forza della sentenza n. 15 del 10.1.2018 della
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità, a decorrere dal 2013, delle delibere comunali di maggiorazione delle tariffe dell'I.C.P., adottate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 23 del D.L. n. 83/2012.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va riformata.
E' principio ormai consolidato che la dichiarazione di incostituzionalità, “ mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti “ (vedere tra le tante Cass. sez. unite n.4024/1989).
In materia tributaria devono considerarsi esauriti i rapporti: a) per i quali è intervenuta una sentenza passata in giudicato;
b) per i quali l'atto impositivo non è stato impugnato nei termini di legge ovvero, nel caso di versamento diretto, quando non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine di decadenza.
Anche sul punto risulta uniforme l'orientamento della Suprema Corte ( vedere in questo senso Cass.civ.
n.19720/2013 e 34617/2019).
Nel caso di specie il contribuente – circostanza non contestata – non aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui veniva richiesta l'imposta del 2016.
Il relativo rapporto dunque– per i motivi spiegati – era divenuto già definitivo alla data della sentenza della
Corte Costituzionale, con la conseguenza che nessun effetto può produrre la relativa decisione della Corte sull'anno di imposta del 2016.
Risulta inoltre qui certamente irrilevante l'art. 1, commi 917 e 919, della legge. n. 145/2018, in quanto il primo comma si limita a disciplinare le modalità con cui i Comuni possono procedere al rimborso, sempre logicamente che sussista il relativo diritto del contribuente, mentre il secondo disciplina il potere dei Comuni
a procedere alle maggiorazioni per gli anni successivi al 2019.
Nulla invece dice la norma in questione circa il diritto al rimborso, in relazione ai quali devono quindi applicarsi i principi generali in materia. Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le ragioni della decisione e la complessità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello e dichiara non dovuto il rimborso per il 2016;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Ancona in data 24 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Davide Storti