Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1945/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1509/2021, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 26858/2016
in materia di: servitù, promossa da:
, cf. , , cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , cf. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, cf , rappresentate e difese in virtù di mandato Parte_4 C.F._4
a margine dell'atto di appello dall'avv. Fabio Curcio, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Napoli alla via Poerio n. 14 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1945/2021 R.G. – + 3 / Parte_1
Controparte_1
contro
, cf. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 C.F._5
mandato rilasciato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Salvatore De Felice, presso il quale è elettivamente domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio alla via Libertà n. 70
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1509/2021, depositata il 16.02.2021 - con la quale il Tribunale di
Napoli aveva rigettato le domande delle attrici AN , condannandole alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore della convenuta, oltre alle spese della CTU tecnica - hanno interposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deducendo a sostegno quattro motivi. Parte_4
2. Si è costituita in giudizio che, in via principale, ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e la vittoria delle spese di lite;
in subordine, in caso di accoglimento del gravame,
la compensazione tra le parti delle spese di lite.
3. Non è stato acquisito alcun fascicolo e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
16.02.2021; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 20.04.2021
a , mediante invio di pec all'avv. Salvatore De Felice, procuratore costituito Controparte_1
nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare
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Controparte_1 nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2016 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione del 13.06.2016 le AN , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi Parte_3 Parte_4 Controparte_1
al Tribunale di Napoli.
Nell'atto introduttivo del giudizio le attrici, premettendo di essere proprietarie esclusive in virtù di successione mortis causa del defunto padre , del cortile in Napoli Persona_1
con accesso dalla via Principe di Napoli n. 25, in catasto al foglio 9 - p.lla 143, sub. 12-13-14-
15, lamentavano che su detto cortile veniva esercitata una abusiva servitù di passaggio dalla convenuta , proprietaria del vano terraneo confinante con il detto cortile, Controparte_1
in catasto al foglio 9, p.lla 143 sub. 4, a sua volta confinante e intercomunicante con altro vano terraneo in catasto al foglio 9, p.lla 143 sub. 2 e sub 5, avente invece accesso dalla pubblica via Principe di Napoli n. 27, nel quale quest'ultima esercitava un'attività commerciale di vendita di olii, vernici, ricambi per autoveicoli ecc..
Le attrici precisavano infatti che per accedere al vano adibito a deposito (sub 4) e collegato al vano con accesso sulla via pubblica (sub 2 e sub 5), la convenuta attraversava regolarmente con clienti e fornitori il cortile di loro proprietà esclusiva senza alcun titolo o autorizzazione al detto transito aggiungendo che, nella fattispecie, non potevano ravvisarsi neppure le condizioni di cui all'art. 1051 cc per la creazione di una servitù coattiva, trattandosi di un
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Controparte_1 fondo non intercluso, in quanto intercomunicante con altro vano appartenente alla medesima proprietaria, affacciato sulla pubblica via e costituente con esso un vano unico ed un'unica cubatura.
Richiamando a sostegno della loro domanda anche le disposizioni di cui al IV comma dell'art. 1051 cc - che escludono dalla costituzione di servitù di passaggio, le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti - le AN , oltre a dolersi dell'accesso non autorizzato Parte_1
nel cortile, lamentavano altresì una serie di comportamenti costituenti vere e proprie molestie e turbative nel godimento del detto bene, ovvero il parcheggio e la sosta indiscriminata sul cortile di mezzi furgonati dei fornitori di materiali, il deposito prolungato di materiale - anche ingombrante - destinato alla vendita che impediva il transito ed il parcheggio degli autoveicoli delle proprietarie, lo sversamento di rifiuti chimici (residui di olio, vernici e simili) nel pozzetto fognario presente nel cortile con grave rischio di inquinamento delle falde acquifere sottostanti in pregiudizio alla salute, l'installazione nel cortile ad opera della convenuta di una canna fumaria per convogliare all'esterno i fumi derivanti dalla preparazioni delle vernici per autoveicoli, il posizionamento di allacci elettrici ed idrici mai autorizzati ed infine la realizzazione di un impianto di videosorveglianza sulla via principale e sul cortile (queste ultime poi successivamente rimosse su insistenza delle AN ) con telecamere Parte_1
orientate verso l'accesso del cortile stesso, senza alcuna autorizzazione ed in violazione della
privacy loro e dei loro familiari.
Le attrici affermavano che, nell'intento di risolvere bonariamente la questione, prima di intraprendere il giudizio avevano anche avviato un procedimento di mediazione, nel corso del quale avevano raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'uso del cortile che, pur sacrificando i loro diritti, avrebbe consentito - ove accettato - una pacifica convivenza tra le
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Controparte_1 parti;
accordo che successivamente era stato rifiutato dalla senza alcuna CP_1
giustificazione, tanto da portare al fallimento della mediazione.
In virtù di quanto lamentato, le attrici chiedevano pertanto al Tribunale adito la condanna della alla cessazione delle molestie e turbative nell'uso del cortile di loro proprietà, la CP_1
rimozione di opere ed impianti abusivamente installati sul cortile ed il rispristino dello status
quo ante, nonché il risarcimento dei danni - da quantificare a mezzo CTU ovvero in via equitativa – consistenti nel cedimento dell'asfalto del cortile a seguito del continuo transito di furgoni e mezzi pesanti;
in subordine, ove ravvisata la necessità di una servitù coattiva, le attrici chiedevano al Tribunale di stabilire la misura dell'indennità a versarsi da parte della convenuta;
il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di una ctu e deciso con l'impugnata sentenza, nella quale il Tribunale adito, preso atto della contestazione della proprietà esclusiva del cortile ad opera della convenuta e rilevata l'assenza in atti della produzione documentale delle attrici - ritirata dal procuratore e non più depositata nel fascicolo di ufficio nel termine di cui all'art. 169 cpc
- rigettava per carenza di prova le domande spiegate in via principale ed in via subordinata delle AN , condannandole al pagamento delle spese di lite e della CTU. Parte_1
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello , Parte_1 Parte_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
6. Con il primo motivo le appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 169 comma 2
cpc relativo al termine di riconsegna del fascicolo in relazione all'art. 9 del D.M. n. 44/2011,
nonché la carenza dei presupposti per l'adozione della cosiddetta regola della “decisione allo
stato degli atti”.
Ed invero, a dire delle appellanti, il rigetto delle loro domande a causa del mancato deposito
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Controparte_1 del fascicolo di parte entro il termine di cui all'art. 169 cpc ma si concilia con il processo telematico oramai in vigore da anni e soprattutto con la cosiddetta “dematerializzazione del fascicolo processuale”, ovvero con la trasformazione del materiale cartaceo depositato dalle parti di causa in materiale informatico.
Premettendo che l'obbligo della digitalizzazione dei documenti e degli atti processuali è onere di competenza del personale delle cancellerie, le appellanti sostengono che la mancata dematerializzazione della documentazione da loro versata in atti oltre due anni prima del ritiro del fascicolo cartaceo non possa autorizzare il giudicante ad adottare una decisione sulla base del solo materiale rinvenuto nel fascicolo di ufficio, perché in tal modo l'inadempimento della cancelleria andrebbe ad evidente discapito delle parti costituite.
Tanto premesso, le appellanti hanno depositato unitamente all'atto di gravame l'intera produzione di parte già versata in primo grado, precisando che detta documentazione non è
soggetta ad alcuno sbarramento processuale, trattandosi di documentazione già esaminata sia dal Tribunale che dal CTU poiché ritualmente allegata alle memorie di cui all'art. 183 comma
VI cpc e chiedendo alla Corte adita la riforma della sentenza impugnata, previo esame di tutto il materiale documentale depositato nuovamente in giudizio.
7. Con il secondo motivo le appellanti lamentano l'insufficiente motivazione e la contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto, nel tenere conto delle contestazioni della convenuta in ordine alla loro proprietà esclusiva del cortile, non considera che le contestazioni fanno riferimento al diritto di accesso al soprastante immobile preteso da che, Persona_2
sebbene madre della convenuta stessa, è soggetto evidentemente estraneo al giudizio.
Ribadendo inoltre che nell'actio negatoria servitutis la prova della proprietà del bene non è
richiesta in maniera rigorosa come nell'azione di rivendica - potendo essere offerta con ogni
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Controparte_1 mezzo ed anche in via presuntiva, trattandosi di requisito di legittimazione attiva e non di oggetto della controversia - le appellanti affermano dunque di aver adeguatamente provato la titolarità esclusiva del bene attraverso la documentazione versata in atti.
Le appellanti contestano, infine, la dichiarata inutilizzabilità delle conclusioni del CTU,
motivata dal Tribunale con l'impossibilità di verificare la correttezza delle conclusioni tecniche in assenza della documentazione posta a base dell'elaborato, nonché con l'impossibilità di avvalersi delle risultanze di un mezzo istruttorio per supplire le carenze probatorie delle parti.
Per converso, a sostegno dell'utilizzabilità delle conclusioni della CTU ai fini del decidere, le appellanti richiamano il contenuto dell'atto pubblico del 26.11.2019 a ministero notaio
[...]
dal quale si evince la proprietà esclusiva del cortile in capo alla nonna paterna Per_3
nonché il contenuto dell'atto di donazione del 14.03.1936 a Persona_4
ministero del notaio con il quale la nonna aveva donato al loro defunto padre Per_5
il cortile oggetto di causa, specificando espressamente l'esclusiva Persona_1
proprietà dello stesso in capo al donatario.
Avvalendosi delle conclusioni del CTU, che accertano la proprietà esclusiva del cortile in capo al loro comune dante causa, le appellanti sostengono che il giudicante avrebbe ben potuto accogliere le loro domande, in assenza di alcuna valutazione critica adeguata a smentire le conclusioni a loro favorevoli rassegnate dal CTU. L'unica contestazione che le appellanti rivolgono alla consulenza tecnica di ufficio è quella di aver sostenuto, pur in assenza di alcun
titolo o prova, che alla spetti il diritto di transito pedonale sul cortile per accedere CP_1
al suo subalterno, giungendo finanche a riconoscere la possibilità di un diritto di parcheggio su quell'area all'esito dell'apposizione del cancello all'ingresso del cortile, già autorizzato dal
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Controparte_1 Controparte_2
8. Con il terzo motivo le appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulle istanze istruttorie formulate nelle memorie del 183 VI comma cpc, aventi ad oggetto le prove testimoniali sui fatti oggetto di causa che, ove accolte, avrebbero a loro dire sicuramente corroborato l'accoglimento delle domande proposte.
9. Con il quarto motivo le appellanti si dolgono della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, sostenendo che la condanna alle spese disposta in loro danno è
ingiustificata, considerato che dagli atti di causa appare evidente la fondatezza delle loro doglianza, che anche la CTU ha confermato la loro proprietà esclusiva del cortile ed infine che la convenuta ha immotivatamente rifiutato di sottoscrivere un accordo di mediazione vantaggioso per lei, costringendole ad adire l'autorità giudiziaria competente.
In virtù di quanto innanzi, le AN ritengono che il giudice di prime cure Parte_1
avrebbe dovuto, più correttamente, disporre la condanna alle spese della convenuta, o quantomeno la compensazione delle spese tra le parti.
10. Le doglianze che precedono, esaminate in maniera congiunta per la loro stretta
connessione in fatto e diritto, sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di
ragione.
Partendo dall'esame del primo motivo di gravame, relativo alla presunta obbligatorietà del fascicolo telematico, si osserva che, se a seguito dell'entrata in vigore del processo telematico i fascicoli di ufficio si presentano per la maggior parte dematerializzati, perché costituti da
files digitali depositati al loro interno e consultabili on line, è altrettanto vero che detto processo di digitalizzazione non è stato completato del tutto, con la conseguenza che il mancato adempimento della digitalizzazione del fascicolo cartaceo ad opera della cancelleria
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Controparte_1 non esonera la parte costituita dal depositare il materiale documentale necessario alla decisione entro il termine massimo di cui all'art. 169 cpc.
Peraltro, poiché il fascicolo di ufficio del processo contiene soltanto le copie degli atti di parte,
ma non la documentazione prodotta, il ritiro della produzione e la mancata restituzione fanno presumere la volontà della parte di non volersi più avvalere del materiale documentale precedentemente allegato;
presunzione quest'ultima che può essere vinta solo dimostrando che la mancata restituzione del fascicolo ovvero il suo mancato rinvenimento nel fascicolo di ufficio siano dipesi da cause indipendenti dalla volontà della parte interessata e circostanza alla quale si può porre rimedio - ove dal giudicante ritenuta indispensabile - con l'autorizzazione alla ricerca del fascicolo ovvero alla sua ricostruzione.
Ciò posto, la conseguenza che l'ordinamento giuridico ricollega alla mancata restituzione del fascicolo di parte precedentemente ritirato - pur non dando luogo all'improcedibilità
dell'azione ovvero alla rinuncia alle istanze ed eccezioni proposte - si concreta nella adozione della decisione allo stato degli atti, da ritenersi applicabile anche nella vigenza del processo telematico.
Sul punto appare concorde anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il mancato reperimento al momento della decisione del fascicolo di parte, contenente i documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni documenti in esso contenuti;
pertanto, è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza, all'esito della quale il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta, mentre negli altri casi,
è tenuto a decidere sulla base delle prove e dei documenti al suo esame al momento della
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Controparte_1 decisione (così Cass. ord. n. 10224 del 26.04.2017).
Per converso, come correttamente sostenuto dalle appellanti, la produzione di parte precedentemente ritirata e non restituita prima della decisione in primo grado può essere nuovamente depositata in grado di appello;
la Suprema Corte è infatti pacificamente orientata nell'affermare che “la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma
2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della
causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo
operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345
c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre
come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano
quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle
preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.” (Cass. ord. n. 21571 del 07.10.2020;
Cass. ord. n. 29309 del 06.12.2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini del decidere, in questa sede si terrà conto di tutta la documentazione ridepositata in atti dalle originarie attrici, odierne appellanti.
Procedendo oltre nella disamina dell'impugnazione, si osserva che l'azione proposta dalle
AN , come già rilevato dal giudice di prime cure - è un'actio negatoria Parte_1
servitutis.
Considerato che, in generale, il diritto di proprietà in capo al titolare si presume pieno e libero da oneri o pesi, sotto il profilo probatorio è applicabile in principio secondo cui “in tema di
"actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione
attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far
accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il
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Controparte_1 proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa
della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di
possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente
all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della
cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza
del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività
lamentata come lesiva dalla controparte” (Cass. ord. n. 1905 del 23.01.23).
Applicando il suddetto principio al caso di specie, si osserva che le AN hanno Parte_1
ridepositato in questa sede i titoli di provenienza che attestano la proprietà esclusiva del cortile oggetto di causa, avendo originaria proprietaria esclusiva del Persona_4
cortile-viale di via Principe di Napoli n. 25, con atto notarile del 14.03.1936 donato il detto cespite al figlio , specificando all'att. 3 che il donatario ne era divenuto Persona_1
“proprietario esclusivo”; in tal modo, l'onere probatorio sul punto può ritenersi compiutamente assolto dalle appellanti.
Anche il CTU, nell'offrire risposta al primo quesito avente ad oggetto l'accertamento della proprietà del cortile, ha così affermato: “è facilmente ed incontrovertibilmente riportata negli
atti la proprietà del viale intestata agli eredi della famiglia . Nel titolo di proprietà Parte_1
del sub 4 è espressamente esclusa la disponibilità dei convenuti di alcuna pretesa sul cortile
-viale di via Principe di Napoli civ. 25, in quanto negli articoli del notaio rogante si riporta
una specifica nota a riguardo” ed ha poi aggiunto: “si può quindi affermare che il cortile-
viale di via Principe di Napoli n. 25 è sempre stato di esclusiva proprietà , sin dalla Parte_1
donazione della proprietaria originaria sig.ra al figlio Controparte_3 [...]
”. È il caso di precisare che il titolo di acquisto della proprietà del sub. 4, al quale Per_1
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Controparte_1 fa riferimento il CTU, è l'atto di compravendita rogato a ministero del notaio in data Per_6
14.11.1995, con il quale dante causa dell'odierna appellata, aveva acquistato Persona_7
il terraneo poi divenuto di proprietà della odierna appellata.
Ora, applicando al caso di specie il principio in virtù del quale in capo al titolare la proprietà
si presume piena ed esclusiva, fatta salva la prova contraria, deve affermarsi che di nessuna utilità si sono rivelate le contestazioni sollevate in giudizio dalla originaria convenuta che, pur disconoscendo la proprietà piena esclusiva del cortile in capo alle AN , non Parte_1
ha poi dimostrato in giudizio di aver conseguito la proprietà piena ovvero altro diritto reale di contenuto più limitato su detto spiazzo attraverso un acquisto sopravvenuto a titolo derivativo ovvero a titolo originario con il decorso del tempo richiesto dalla legge;
circostanza quest'ultima che può essere sicuramente esclusa per le opere realizzate senza autorizzazione sul cortile, avendo il CTU accertato che esse risalgono agli anni 2007/2008.
11. Le considerazioni che precedono, basate sulla disamina della documentazione versata in atti dalle parti nonché sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio - pienamente utilizzabile in questa sede, ai fini del decidere, per la possibilità di verificare la documentazione sulla quale l'elaborato tecnico è stato incentrato - consentono di affermare la fondatezza dell'actio negatoria servitutis spiegata in primo grado dalle AN , Parte_1
che va accolta con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
In particolare, va condannata alla cessazione delle turbative e molestie Controparte_1
arrecate al pacifico e libero godimento del bene delle appellanti, mediante la cessazione dell'esercizio del passaggio pedonale e veicolare, della sosta di veicoli e materiali sul cortile di proprietà delle appellanti, nonché alla rimozione degli impianti (canna fumaria, impianto idrico, impianto elettrico, sistema di videosorveglianza) collocati senza alcuna autorizzazione
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1945/2021 R.G. – + 3 / Parte_1
Controparte_1 sul cortile delle appellanti, ripristinando lo status quo ante.
Non può invece essere accolta e va dunque rigettata la domanda risarcitoria relativa ai danni prodotti dal passaggio di furgoni sul cortile, in difetto di prova sia dell'esistenza di danni -
avendo il CTU rilevato che la pavimentazione del cortile realizzata in asfalto risulta in discrete condizioni in considerazione della normale usura derivante dal transito e dalla sosta di autoveicoli - che del loro ammontare.
Infine, le doglianze delle appellanti relative alla mancata pronuncia del giudice di prime cure sulle richieste istruttorie formulate in primo grado devono ritenersi superate ed assorbite dalle motivazioni indicate nella narrativa che precede.
12. La riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese: ne risulta assorbito il quarto ed ultimo motivo dell'appello attinente proprio alla regolamentazione delle spese adottata dal giudice di primo grado.
In virtù della soccombenza reciproca, va disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, mentre le spese della CTU del primo grado vengono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, sull'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
1509/2021 del Tribunale di Napoli, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il cortile di proprietà delle appellanti è libero da pesi e servitù in favore di CP_1
[...]
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1945/2021 R.G. – MIGLIACCIO + 3 / Pt_1
Controparte_1
2- per l'effetto, ordina a la cessazione di turbative e molestie al Controparte_1
godimento del cortile di proprietà esclusiva delle appellanti, come meglio indicato nella parte motiva e condanna alla rimozione degli impianti realizzati sul Controparte_1
cortile di proprietà delle appellanti (canna fumaria, impianto idrico, impianto elettrico,
sistema di videosorveglianza) ed al ripristino dello status quo ante;
3- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle appellanti;
4- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
5- pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU di Controparte_1
primo grado.
Così deciso in Napoli, il 26.03.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1945/2021 R.G. – + 3 / Parte_1
Controparte_1