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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 178/2023
Tra:
– in qualità di moglie di – e Parte_1 Persona_1 Persona_2
– in qualità di figli di – e – in qualità di Per_3 Persona_1 Parte_2
fratello di , rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Persona_1
Avv.ti Antonio Russo e Maria Lucia Di Paolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Prato, Via Giuseppe Garibaldi n.89, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola CP_1
di Mario e Enrica Passerini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Perugia,
Largo Cacciatori delle Alpi n.8, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.680/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Persona_2 CP_2 Parte_2
“La Corte d'appello di Perugia voglia riformare la sentenza n.680/22 del Tribunale di Spoleto e per
l'effetto condannare al risarcimento del danno morale da perdita del rapporto CP_1
parentale nella seguente misura calcolata applicando le tabelle di Milano: euro 370.000,00 a favore di , o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione; euro 370.000,00 a favore di , o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre Persona_2
interessi e rivalutazione;
euro 370.000,00 a favore di o quella diversa ritenuta di CP_2
giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
euro 180.000,00 a favore di , o quella Parte_2
diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e di compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis, in via principale rigettare l'appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto con integrale conferma della sentenza n.680/22 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 26/10/22 e pubblicata il successivo 27/10/22, a definizione del giudizio rubricato al n.185/18, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di una qualsiasi riforma della sentenza impugnata rimodulare a ribasso la pretesa economica avanzata dagli odierni appellanti anche mediante l'applicazione di criteri equitativi.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
All'udienza del 2/10/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i seguenti termini perentori: termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica;
con ordinanza di pari data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – in qualità di moglie di Parte_1 Controparte_3
– in qualità di figli di – e – in
[...] CP_2 Persona_1 Parte_2
qualità di fratello di , avevano agito in giudizio a seguito del decesso, avvenuto in Persona_1
data 11/10/08, di , precisando che tale evento si era verificato a causa delle lesioni Persona_1 riportate da quest'ultimo nel sinistro verificatosi mentre era impegnato nella raccolta del tabacco sui campi di proprietà di siti in Marsciano, il quale gli aveva messo a disposizione una CP_1
macchina maltenuta e priva di adeguati dispositivi di sicurezza: ed invero – spiegavano - tale macchina avrebbe dovuto arrestarsi non appena il conducente si fosse sollevato dal sedile, ma quel giorno il motore continuò a girare quando il lasciò la sua posizione di guida e scese a terra _1
dove, avvicinatosi agli organi rimasti in movimento, rimase schiacciato sotto il meccanismo di rulli e lame che tagliano il tabacco. Gli odierni appellanti aggiungevano che il era stato processato CP_1
e condannato per l'omicidio colposo del commesso con violazione degli obblighi di _1
protezione sui luoghi di lavoro – la condanna inflitta in primo grado era stata confermata in appello e poi in cassazione – e che il Giudice penale aveva assegnato una provvisionale di 60.000,00 euro a favore della moglie, di 40.000,00 euro a favore di ciascuno dei due figli e 20.000,00 euro a favore del fratello, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per l'integrale liquidazione del danno.
Considerato il legame parentale, la coabitazione, l'età della vittima e quella dei superstiti, l'intensità dei rapporti e le modalità della morte del parte appellante precisava, infine, di aver concluso _1
in I grado chiedendo il risarcimento del maggior danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al netto delle somme spettanti agli stessi in base alla provvisionale, nella misura di
370.000,00 euro a favore della coniuge del di 370.000,00 euro a favore di ciascuno dei figli _1
del e di 180.000,00 euro a favore del fratello del il tutto con vittoria delle spese di _1 _1
lite.
La e i davano poi atto che in quella sede si era costituito , il quale Pt_1 _1 CP_1
aveva contestato la loro domanda, deducendo: la genericità della stessa stante il difetto di precisa allegazione del peculiare rapporto familiare con il defunto;
il difetto di prova del danno, non essendo possibile risarcire il danno per cui è causa in re ipsa; l'esorbitanza del risarcimento domandato rispetto ai valori risultanti dall'applicazione delle tabelle di elaborazione giurisprudenziale. Gli appellanti evidenziavano quindi che il aveva concluso chiedendo, in via principale, il rigetto CP_1
della domanda attorea e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la riduzione dell'ammontare del risarcimento.
Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza, così statuiva:
“Respinge la domanda attorea;
Condanna, per l'effetto, gli attori in solido al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali del 15%.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la e i censuravano la sentenza di I grado per Pt_1 _1 aver ritenuto che l'onere di allegazione del pregiudizio oggetto della domanda risarcitoria non era stato da loro esattamente adempiuto in violazione degli artt.112, 115 e 163, co.2, n.4 cpc e degli artt.2059 e 2727 cc: secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il pregiudizio patito non era stato specificamente descritto, essendo l'atto di citazione connotato da mere enunciazioni di carattere generico e astratto. Gli stessi poi, con il secondo motivo di appello, censuravano la sentenza del primo Giudice laddove aveva ritenuto superata la presunzione di sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà tra gli odierni appellanti e _1
in violazione degli artt.115 e 116 cpc e degli artt.2059, 2727 e 2729 cc laddove invece, alla
[...] luce delle concordi testimonianze dei testi da loro indotti, era stata dimostrata l'effettività di tali rapporti affettivi e familiari posti a fondamento della domanda risarcitoria e concludevano quindi come sopra.
Il in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, riportandosi alle tesi già da CP_1 esso esposte in I grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata. Concludeva pertanto come sopra.
Quanto anzitutto alle provvisionali riconosciute dal Giudice penale, è appena il caso di rilevare che le stesse non sono in alcun modo vincolanti per il Giudice civile, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità che è più volte intervenuta sul punto: si veda ad esempio Cass. civ., Sez.
III, sent. n.20786 del 20/8/18, la quale ha ribadito che “Ai sensi dell'art.651 cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.”
(cfr. conforme Cass. civ., sent. n.8468/19), sicché, in questa sede, la Corte dovrà procedere autonomamente alla valutazione dei danni e del loro ammontare.
Ciò premesso, si ritiene che l'appello sia fondato. Va premesso che la figura del danno da perdita parentale, quale danno di natura non patrimoniale risarcibile ex art.2059 cc in favore dei familiari di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui, è inteso quale danno che si concreta nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività e sulla condivisione, nonché sull'alterazione dei rapporti che una scomparsa di tale natura produce anche tra i superstiti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, ord. n.9196 del 13/4/18). Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come “Il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune.”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.31950 dell'11/12/18). Posto però che il danno da perdita parentale, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la mera lesione del diritto – in altri termini non sussiste in re ipsa – lo stesso deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, la Suprema Corte ha infatti puntualizzato come “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale 'da uccisione', proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile
a dimostrarne l'ampiezza e la profondità.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.7743 dell'8/4/20), nonché che spetta al Giudice di merito verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistono uno ovvero entrambi i profili – morale, da una parte, e dinamico-esistenziale, dall'altra – di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, vale a dire i concreti rapporti con il defunto, la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza, l'età delle parti, la personalità individuale dei danneggiati e la loro capacità di sopportazione del trauma ed ogni altra circostanza (cfr. ex plurimis
Cass. civ., ord. n.17554/20 e n.36297/22).
Venendo ora al caso di specie, si osserva anzitutto come dalle prove per testi e dalla documentazione addotte in primo grado risultino agli atti le seguenti circostanze: , la moglie ed i figli Persona_1
e convivevano in un casale di campagna a Marsciano, in via Vocabolo Rigaldo n.38, in Per_2 CP_2
cui vivevano anche il fratello e la sua famiglia, così come risultante dai certificati Parte_2
dello stato di famiglia (cfr. doc. n.5, 6, 7 e 9-atto di citazione); lavorava insieme al Parte_2
fratello , con il quale aveva anche una società agricola (cfr. doc. n.2); risultava _1 Persona_2
nello stato di famiglia col cugino per esigenze legate alla pratica di finanziamento regionale Per_4
per giovani agricoltori (cfr. doc. n.6).
Ciò posto, i testi di parte attrice – , figlio di , escusso all'udienza Testimone_1 Parte_2 del 20/12/18, , fidanzata di escussa all'udienza del 28/2/19 e Testimone_2 CP_2 Per_5
, amico di , escusso all'udienza del 6/6/19) – avevano riferito come si trattasse
[...] Persona_2 di una famiglia “normale”, semplice ed unita, che condivideva i pasti, che insieme intratteneva gli ospiti e che partecipava unita ai vari eventi organizzati dai parenti. Più nel dettaglio: ES
, testimone anche nel processo penale, aveva confermato che, di fatto,
[...] Persona_2
viveva insieme ai genitori e al fratello;
tanto IA quanto , i quali Per_5 Testimone_2
frequentavano abitualmente casa-Righetti, da una parte, avevano affermato che alle diverse cene e occasioni familiari era presente anche e, dall'altra parte, avevano escluso sia che il Persona_1 defunto vivesse da solo al piano terra – in particolare la aveva riferito che “…la famiglia Tes_2
viveva tutta insieme. La casa è di due piani e sopra vi sono le camere, la cucina ed altri vani ma la vita si svolgeva soprattutto sotto al piano terra. Il IG. dormiva qualche volta di sopra e _1 qualche volta di sotto, soprattutto quando doveva alzarsi preso la mattina. Io stessa l'ho visto andare
a letto di sopra…” – sia che egli litigasse spesso con il fratello . Pt_2
Dall'altra parte i testi di parte convenuta – , ex dipendente dell'azienda del Tes_3 Pt_3 CP_1
collaboratore saltuario di , e Tes_4 Persona_1 Testimone_5 Testimone_6
entrambe compaesane, escussi rispettivamente alle udienze del 20/12/18, del 28/2/19, del
[...]
6/6/19 e del 21/2/20 – avevano invece riferito che viveva, all'epoca dell'incidente, Persona_1
da solo, conducendo una vita autonoma e isolata rispetto a quella della moglie e dei figli, nonché rispetto al fratello;
che il non era accudito dalla famiglia, apparendo anzi trasandato e poco _1 curato nell'aspetto; che particolarmente aspri erano i rapporti con il fratello, con cui non c'erano rapporti affettivi, essendo piuttosto frequenti litigi e diverbi caratterizzati da espressioni denigratorie ed offensive reciproche.
Orbene, si osserva in primo luogo che non è condivisibile la statuizione del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice: se è vero che ES
era legato a da un rapporto di parentela e che sia sia
[...] Persona_1 Testimone_2
erano legati, rispettivamente, a da un rapporto di fidanzamento e a Per_5 Per_5 CP_2
da un rapporto di amicizia, nondimeno è vero che la loro attendibilità, se certamente Persona_2
va valutata rigorosamente, non può essere aprioristicamente esclusa se, come nel caso di specie, non sussistono elementi dai quali possa desumersi l'effettiva mancanza di credibilità della relative dichiarazioni. La Corte ritiene infatti che le concordi testimonianze rese dai testi di parte attrice non siano suscettibili di essere smentite dalle testimonianze dei testi indotti dal convenuto, avendo i primi riferito in merito a fatti positivi (in particolare, le riunioni familiari in cui era solitamente presente anche il defunto e, comunque, il suo utilizzo sia del piano primo del casale sia di quello _1
superiore, utilizzato anche dal resto della famiglia) che i testi di parte convenuta non potevano conoscere, potendo questi ultimi (che erano o vicini di casa o colleghi di lavoro del defunto) riferire soltanto ciò che vedevano all'esterno dell'abitazione e non rispetto alle abitudini dei familiari all'interno della loro casa. E del resto, a ben vedere, le varie dichiarazioni dei testi di parte attrice e convenuta non sono necessariamente in contrasto tra loro: se anche si volesse ritenere che il _1
viveva per lo più per conto suo, è pur vero che quando la famiglia si riuniva per particolari occasioni lui era presente e ciò non è stato specificamente smentito, né poteva esserlo, da persone esterne alla famiglia che a tali occasioni non avevano mai partecipato.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni di tutti i testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, emerge un quado abbastanza chiaro, nel senso che se è vero che verosimilmente il defunto non aveva rapporti particolarmente forti con la moglie e con i figli - avendo i testi di parte convenuta riferito di averlo sempre visto uscire da solo, nessuno avendo ricordato di averlo mai visto, ad esempio, cenare fuori con la moglie o passeggiare con lei o con i figli - è anche vero che né il fatto che il _1
svolgeva parte della sua vita al primo piano (più di un teste di parte convenuta ha riferito che lo stesso a volte vi dormiva e vi riceveva coloro che lo andavano a trovare) né il fatto che il predetto _1
veniva spesso visto da solo in paese e mai con la moglie (anche perché non necessariamente i coniugi condividono tutti i momenti della giornata) possono totalmente escludere qualsivoglia tipo di rapporto e una, anche se non particolarmente significativa, comunanza di vita morale e materiale sia con la moglie – dalla quale, si precisa, il non risultava né separato né divorziato – sia con i figli – _1
in relazione ai quali si può presumere che erano in buoni rapporti con il padre, non essendo emersa alcuna ostilità tra loro.
Discorso diverso, ma solo in parte, va fatto in relazione al fratello , avendo i testi di Parte_2
parte convenuta concordemente ricordato che il suo rapporto con il defunto era spesso burrascoso, ma resta anche il fatto che i fratelli erano comproprietari del casale di Marsciano e lì vivevano assieme, con le rispettive famiglie, oltre a lavorare insieme (avevano infatti anche una società agricola), ciò che non permette a questa Corte di ritenere che i rapporti fossero totalmente assenti e deteriorati, potendosi semmai addivenire ad una liquidazione inferiore al minimo in considerazione dell'acrimonia esistente tra i due fratelli, come sostenuto dai testi di parte convenuta, di fatto non smentiti sul punto da quelli di parte attrice, che non hanno addotto alcuna circostanza idonea a dipingere diversamente il rapporto tra i fratelli.
Ebbene, la Corte ritiene che le risultanze istruttorie esaminate siano idonee a provare l'effettiva sussistenza di un rapporto di natura familiare e affettiva tra il e la moglie e i due figli, da una _1 parte, ed il fratello, dall'altra, non ritenendo dunque condivisibile la statuizione del primo Giudice laddove aveva ritenuto totalmente assenti i rapporti familiari tra gli odierni appellanti e il defunto, sino al punto di non riconoscere in loro favore alcun risarcimento, anche a fronte del dolore causato da una perdita avvenuta in circostanze particolarmente drammatiche.
Venendo ora al quantum del risarcimento sulla base della diversa consistenza delle relazioni parentali, come supra argomentato, quanto a , in qualità di coniuge non separato né divorziato, Parte_1
deve ritenersi che la minore intensità del suo rapporto con il marito – essendo emerso in sede istruttoria che trattavasi di una coppia non particolarmente unita e affiatata – non escluda che comunque vi fosse un rapporto, anche se non intenso, di affetto, mutuo sostegno morale e materiale, ciò giustificando un risarcimento pari ai valori minimi;
né peraltro la sulla quale cedeva Pt_1
l'onere della prova, ha mai allegato e dimostrato che fosse invece legata al marito da un profondo legame: si ritiene pertanto di liquidare in suo favore – tenendo presente la forbice utilizzata nelle tabelle del Tribunale di Milano, che, per la perdita dell'altro coniuge, va da un minimo di euro 242.482,00 ad un massimo di euro 359.812,00 – un danno nella misura di euro 242.482,00. Quanto ai figli e deve ritenersi che, in assenza di elementi probatori indicativi Persona_2 CP_2
né di una particolare conflittualità con il padre né di una relazione affettiva con esso particolarmente intensa - quest'ultima avrebbe evidentemente dovuto essere provata dagli attori, che nulla però hanno dimostrato in merito, al di là della condivisione di qualche cena o altra occasione conviviale, in presenza di altre persone, con il defunto - si giustifichi un risarcimento inferiore al medio: si ritiene pertanto di riconoscere in loro favore – tenendo presente la forbice utilizzata nelle predette tabelle, che, per la perdita di un genitore, va da un minimo di euro 265.948,00 ad un massimo di euro 383.278,00 – un danno pari ad euro 290.000,00 ciascuno.
Ci si dovrà invece attestare al di sotto dei valori minimi con riguardo al fratello : in Parte_2
virtù di quanto su argomentato, e tenuto conto della forbice prevista dalle anzidette tabelle per la perdita di un fratello – da un minimo pari ad euro 71.316,00 ad un massimo pari ad euro 122.256,00
– dovrà liquidarsi in suo favore la somma di euro 60.000,00.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza gravata nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento del danno morale da perdita del rapporto parentale, dovendosi invece condannare il l pagamento in favore della vedova CP_1 Pt_1
l'importo di euro 242.482,00, da cui sottrarre la provvisionale già ricevuta pari ad euro
[...]
60.000,00; in favore dei figli e l'importo di euro 290.000,00 ciascuno, Persona_2 CP_2
da cui sottrarre le provvisionali già ricevute pari ad euro 40.000,00 ciascuno;
e in favore del fratello l'importo di euro 60.000,00 a cui sottrarre la provvisionale già ricevuta pari ad euro Parte_2
20.000,00; il tutto oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Infine, quanto alle spese processuali, sia quelle del primo grado di giudizio che quelle del presente grado andranno poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di . CP_1
Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.544/20
R.G., così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da , , e Parte_1 Persona_2 CP_2 Parte_2
;
[...]
- Condanna pertanto a risarcire la vedova nella misura di euro CP_1 Parte_1
182.482,00; i figli e nella misura di euro 250.000,00; il fratello CP_2 Persona_2
nella misura di euro 40.000,00: il tutto oltre interessi e rivalutazione a Parte_2
decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- Condanna infine il alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del giudizio di CP_1
I e di II grado, spese che si liquidano relativamente al giudizio di I grado in euro 1.713,00 per spese e in euro 4.500,00 per compenso professionale e, relativamente al II grado, in euro
777,00 per spese ed euro 5.823,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20/2/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 178/2023
Tra:
– in qualità di moglie di – e Parte_1 Persona_1 Persona_2
– in qualità di figli di – e – in qualità di Per_3 Persona_1 Parte_2
fratello di , rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Persona_1
Avv.ti Antonio Russo e Maria Lucia Di Paolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Prato, Via Giuseppe Garibaldi n.89, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola CP_1
di Mario e Enrica Passerini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Perugia,
Largo Cacciatori delle Alpi n.8, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.680/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Persona_2 CP_2 Parte_2
“La Corte d'appello di Perugia voglia riformare la sentenza n.680/22 del Tribunale di Spoleto e per
l'effetto condannare al risarcimento del danno morale da perdita del rapporto CP_1
parentale nella seguente misura calcolata applicando le tabelle di Milano: euro 370.000,00 a favore di , o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione; euro 370.000,00 a favore di , o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre Persona_2
interessi e rivalutazione;
euro 370.000,00 a favore di o quella diversa ritenuta di CP_2
giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
euro 180.000,00 a favore di , o quella Parte_2
diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e di compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis, in via principale rigettare l'appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto con integrale conferma della sentenza n.680/22 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 26/10/22 e pubblicata il successivo 27/10/22, a definizione del giudizio rubricato al n.185/18, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di una qualsiasi riforma della sentenza impugnata rimodulare a ribasso la pretesa economica avanzata dagli odierni appellanti anche mediante l'applicazione di criteri equitativi.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
All'udienza del 2/10/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i seguenti termini perentori: termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica;
con ordinanza di pari data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – in qualità di moglie di Parte_1 Controparte_3
– in qualità di figli di – e – in
[...] CP_2 Persona_1 Parte_2
qualità di fratello di , avevano agito in giudizio a seguito del decesso, avvenuto in Persona_1
data 11/10/08, di , precisando che tale evento si era verificato a causa delle lesioni Persona_1 riportate da quest'ultimo nel sinistro verificatosi mentre era impegnato nella raccolta del tabacco sui campi di proprietà di siti in Marsciano, il quale gli aveva messo a disposizione una CP_1
macchina maltenuta e priva di adeguati dispositivi di sicurezza: ed invero – spiegavano - tale macchina avrebbe dovuto arrestarsi non appena il conducente si fosse sollevato dal sedile, ma quel giorno il motore continuò a girare quando il lasciò la sua posizione di guida e scese a terra _1
dove, avvicinatosi agli organi rimasti in movimento, rimase schiacciato sotto il meccanismo di rulli e lame che tagliano il tabacco. Gli odierni appellanti aggiungevano che il era stato processato CP_1
e condannato per l'omicidio colposo del commesso con violazione degli obblighi di _1
protezione sui luoghi di lavoro – la condanna inflitta in primo grado era stata confermata in appello e poi in cassazione – e che il Giudice penale aveva assegnato una provvisionale di 60.000,00 euro a favore della moglie, di 40.000,00 euro a favore di ciascuno dei due figli e 20.000,00 euro a favore del fratello, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per l'integrale liquidazione del danno.
Considerato il legame parentale, la coabitazione, l'età della vittima e quella dei superstiti, l'intensità dei rapporti e le modalità della morte del parte appellante precisava, infine, di aver concluso _1
in I grado chiedendo il risarcimento del maggior danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al netto delle somme spettanti agli stessi in base alla provvisionale, nella misura di
370.000,00 euro a favore della coniuge del di 370.000,00 euro a favore di ciascuno dei figli _1
del e di 180.000,00 euro a favore del fratello del il tutto con vittoria delle spese di _1 _1
lite.
La e i davano poi atto che in quella sede si era costituito , il quale Pt_1 _1 CP_1
aveva contestato la loro domanda, deducendo: la genericità della stessa stante il difetto di precisa allegazione del peculiare rapporto familiare con il defunto;
il difetto di prova del danno, non essendo possibile risarcire il danno per cui è causa in re ipsa; l'esorbitanza del risarcimento domandato rispetto ai valori risultanti dall'applicazione delle tabelle di elaborazione giurisprudenziale. Gli appellanti evidenziavano quindi che il aveva concluso chiedendo, in via principale, il rigetto CP_1
della domanda attorea e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la riduzione dell'ammontare del risarcimento.
Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza, così statuiva:
“Respinge la domanda attorea;
Condanna, per l'effetto, gli attori in solido al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali del 15%.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la e i censuravano la sentenza di I grado per Pt_1 _1 aver ritenuto che l'onere di allegazione del pregiudizio oggetto della domanda risarcitoria non era stato da loro esattamente adempiuto in violazione degli artt.112, 115 e 163, co.2, n.4 cpc e degli artt.2059 e 2727 cc: secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il pregiudizio patito non era stato specificamente descritto, essendo l'atto di citazione connotato da mere enunciazioni di carattere generico e astratto. Gli stessi poi, con il secondo motivo di appello, censuravano la sentenza del primo Giudice laddove aveva ritenuto superata la presunzione di sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà tra gli odierni appellanti e _1
in violazione degli artt.115 e 116 cpc e degli artt.2059, 2727 e 2729 cc laddove invece, alla
[...] luce delle concordi testimonianze dei testi da loro indotti, era stata dimostrata l'effettività di tali rapporti affettivi e familiari posti a fondamento della domanda risarcitoria e concludevano quindi come sopra.
Il in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, riportandosi alle tesi già da CP_1 esso esposte in I grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata. Concludeva pertanto come sopra.
Quanto anzitutto alle provvisionali riconosciute dal Giudice penale, è appena il caso di rilevare che le stesse non sono in alcun modo vincolanti per il Giudice civile, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità che è più volte intervenuta sul punto: si veda ad esempio Cass. civ., Sez.
III, sent. n.20786 del 20/8/18, la quale ha ribadito che “Ai sensi dell'art.651 cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.”
(cfr. conforme Cass. civ., sent. n.8468/19), sicché, in questa sede, la Corte dovrà procedere autonomamente alla valutazione dei danni e del loro ammontare.
Ciò premesso, si ritiene che l'appello sia fondato. Va premesso che la figura del danno da perdita parentale, quale danno di natura non patrimoniale risarcibile ex art.2059 cc in favore dei familiari di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui, è inteso quale danno che si concreta nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività e sulla condivisione, nonché sull'alterazione dei rapporti che una scomparsa di tale natura produce anche tra i superstiti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, ord. n.9196 del 13/4/18). Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come “Il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune.”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.31950 dell'11/12/18). Posto però che il danno da perdita parentale, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la mera lesione del diritto – in altri termini non sussiste in re ipsa – lo stesso deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, la Suprema Corte ha infatti puntualizzato come “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale 'da uccisione', proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile
a dimostrarne l'ampiezza e la profondità.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.7743 dell'8/4/20), nonché che spetta al Giudice di merito verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistono uno ovvero entrambi i profili – morale, da una parte, e dinamico-esistenziale, dall'altra – di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, vale a dire i concreti rapporti con il defunto, la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza, l'età delle parti, la personalità individuale dei danneggiati e la loro capacità di sopportazione del trauma ed ogni altra circostanza (cfr. ex plurimis
Cass. civ., ord. n.17554/20 e n.36297/22).
Venendo ora al caso di specie, si osserva anzitutto come dalle prove per testi e dalla documentazione addotte in primo grado risultino agli atti le seguenti circostanze: , la moglie ed i figli Persona_1
e convivevano in un casale di campagna a Marsciano, in via Vocabolo Rigaldo n.38, in Per_2 CP_2
cui vivevano anche il fratello e la sua famiglia, così come risultante dai certificati Parte_2
dello stato di famiglia (cfr. doc. n.5, 6, 7 e 9-atto di citazione); lavorava insieme al Parte_2
fratello , con il quale aveva anche una società agricola (cfr. doc. n.2); risultava _1 Persona_2
nello stato di famiglia col cugino per esigenze legate alla pratica di finanziamento regionale Per_4
per giovani agricoltori (cfr. doc. n.6).
Ciò posto, i testi di parte attrice – , figlio di , escusso all'udienza Testimone_1 Parte_2 del 20/12/18, , fidanzata di escussa all'udienza del 28/2/19 e Testimone_2 CP_2 Per_5
, amico di , escusso all'udienza del 6/6/19) – avevano riferito come si trattasse
[...] Persona_2 di una famiglia “normale”, semplice ed unita, che condivideva i pasti, che insieme intratteneva gli ospiti e che partecipava unita ai vari eventi organizzati dai parenti. Più nel dettaglio: ES
, testimone anche nel processo penale, aveva confermato che, di fatto,
[...] Persona_2
viveva insieme ai genitori e al fratello;
tanto IA quanto , i quali Per_5 Testimone_2
frequentavano abitualmente casa-Righetti, da una parte, avevano affermato che alle diverse cene e occasioni familiari era presente anche e, dall'altra parte, avevano escluso sia che il Persona_1 defunto vivesse da solo al piano terra – in particolare la aveva riferito che “…la famiglia Tes_2
viveva tutta insieme. La casa è di due piani e sopra vi sono le camere, la cucina ed altri vani ma la vita si svolgeva soprattutto sotto al piano terra. Il IG. dormiva qualche volta di sopra e _1 qualche volta di sotto, soprattutto quando doveva alzarsi preso la mattina. Io stessa l'ho visto andare
a letto di sopra…” – sia che egli litigasse spesso con il fratello . Pt_2
Dall'altra parte i testi di parte convenuta – , ex dipendente dell'azienda del Tes_3 Pt_3 CP_1
collaboratore saltuario di , e Tes_4 Persona_1 Testimone_5 Testimone_6
entrambe compaesane, escussi rispettivamente alle udienze del 20/12/18, del 28/2/19, del
[...]
6/6/19 e del 21/2/20 – avevano invece riferito che viveva, all'epoca dell'incidente, Persona_1
da solo, conducendo una vita autonoma e isolata rispetto a quella della moglie e dei figli, nonché rispetto al fratello;
che il non era accudito dalla famiglia, apparendo anzi trasandato e poco _1 curato nell'aspetto; che particolarmente aspri erano i rapporti con il fratello, con cui non c'erano rapporti affettivi, essendo piuttosto frequenti litigi e diverbi caratterizzati da espressioni denigratorie ed offensive reciproche.
Orbene, si osserva in primo luogo che non è condivisibile la statuizione del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice: se è vero che ES
era legato a da un rapporto di parentela e che sia sia
[...] Persona_1 Testimone_2
erano legati, rispettivamente, a da un rapporto di fidanzamento e a Per_5 Per_5 CP_2
da un rapporto di amicizia, nondimeno è vero che la loro attendibilità, se certamente Persona_2
va valutata rigorosamente, non può essere aprioristicamente esclusa se, come nel caso di specie, non sussistono elementi dai quali possa desumersi l'effettiva mancanza di credibilità della relative dichiarazioni. La Corte ritiene infatti che le concordi testimonianze rese dai testi di parte attrice non siano suscettibili di essere smentite dalle testimonianze dei testi indotti dal convenuto, avendo i primi riferito in merito a fatti positivi (in particolare, le riunioni familiari in cui era solitamente presente anche il defunto e, comunque, il suo utilizzo sia del piano primo del casale sia di quello _1
superiore, utilizzato anche dal resto della famiglia) che i testi di parte convenuta non potevano conoscere, potendo questi ultimi (che erano o vicini di casa o colleghi di lavoro del defunto) riferire soltanto ciò che vedevano all'esterno dell'abitazione e non rispetto alle abitudini dei familiari all'interno della loro casa. E del resto, a ben vedere, le varie dichiarazioni dei testi di parte attrice e convenuta non sono necessariamente in contrasto tra loro: se anche si volesse ritenere che il _1
viveva per lo più per conto suo, è pur vero che quando la famiglia si riuniva per particolari occasioni lui era presente e ciò non è stato specificamente smentito, né poteva esserlo, da persone esterne alla famiglia che a tali occasioni non avevano mai partecipato.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni di tutti i testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, emerge un quado abbastanza chiaro, nel senso che se è vero che verosimilmente il defunto non aveva rapporti particolarmente forti con la moglie e con i figli - avendo i testi di parte convenuta riferito di averlo sempre visto uscire da solo, nessuno avendo ricordato di averlo mai visto, ad esempio, cenare fuori con la moglie o passeggiare con lei o con i figli - è anche vero che né il fatto che il _1
svolgeva parte della sua vita al primo piano (più di un teste di parte convenuta ha riferito che lo stesso a volte vi dormiva e vi riceveva coloro che lo andavano a trovare) né il fatto che il predetto _1
veniva spesso visto da solo in paese e mai con la moglie (anche perché non necessariamente i coniugi condividono tutti i momenti della giornata) possono totalmente escludere qualsivoglia tipo di rapporto e una, anche se non particolarmente significativa, comunanza di vita morale e materiale sia con la moglie – dalla quale, si precisa, il non risultava né separato né divorziato – sia con i figli – _1
in relazione ai quali si può presumere che erano in buoni rapporti con il padre, non essendo emersa alcuna ostilità tra loro.
Discorso diverso, ma solo in parte, va fatto in relazione al fratello , avendo i testi di Parte_2
parte convenuta concordemente ricordato che il suo rapporto con il defunto era spesso burrascoso, ma resta anche il fatto che i fratelli erano comproprietari del casale di Marsciano e lì vivevano assieme, con le rispettive famiglie, oltre a lavorare insieme (avevano infatti anche una società agricola), ciò che non permette a questa Corte di ritenere che i rapporti fossero totalmente assenti e deteriorati, potendosi semmai addivenire ad una liquidazione inferiore al minimo in considerazione dell'acrimonia esistente tra i due fratelli, come sostenuto dai testi di parte convenuta, di fatto non smentiti sul punto da quelli di parte attrice, che non hanno addotto alcuna circostanza idonea a dipingere diversamente il rapporto tra i fratelli.
Ebbene, la Corte ritiene che le risultanze istruttorie esaminate siano idonee a provare l'effettiva sussistenza di un rapporto di natura familiare e affettiva tra il e la moglie e i due figli, da una _1 parte, ed il fratello, dall'altra, non ritenendo dunque condivisibile la statuizione del primo Giudice laddove aveva ritenuto totalmente assenti i rapporti familiari tra gli odierni appellanti e il defunto, sino al punto di non riconoscere in loro favore alcun risarcimento, anche a fronte del dolore causato da una perdita avvenuta in circostanze particolarmente drammatiche.
Venendo ora al quantum del risarcimento sulla base della diversa consistenza delle relazioni parentali, come supra argomentato, quanto a , in qualità di coniuge non separato né divorziato, Parte_1
deve ritenersi che la minore intensità del suo rapporto con il marito – essendo emerso in sede istruttoria che trattavasi di una coppia non particolarmente unita e affiatata – non escluda che comunque vi fosse un rapporto, anche se non intenso, di affetto, mutuo sostegno morale e materiale, ciò giustificando un risarcimento pari ai valori minimi;
né peraltro la sulla quale cedeva Pt_1
l'onere della prova, ha mai allegato e dimostrato che fosse invece legata al marito da un profondo legame: si ritiene pertanto di liquidare in suo favore – tenendo presente la forbice utilizzata nelle tabelle del Tribunale di Milano, che, per la perdita dell'altro coniuge, va da un minimo di euro 242.482,00 ad un massimo di euro 359.812,00 – un danno nella misura di euro 242.482,00. Quanto ai figli e deve ritenersi che, in assenza di elementi probatori indicativi Persona_2 CP_2
né di una particolare conflittualità con il padre né di una relazione affettiva con esso particolarmente intensa - quest'ultima avrebbe evidentemente dovuto essere provata dagli attori, che nulla però hanno dimostrato in merito, al di là della condivisione di qualche cena o altra occasione conviviale, in presenza di altre persone, con il defunto - si giustifichi un risarcimento inferiore al medio: si ritiene pertanto di riconoscere in loro favore – tenendo presente la forbice utilizzata nelle predette tabelle, che, per la perdita di un genitore, va da un minimo di euro 265.948,00 ad un massimo di euro 383.278,00 – un danno pari ad euro 290.000,00 ciascuno.
Ci si dovrà invece attestare al di sotto dei valori minimi con riguardo al fratello : in Parte_2
virtù di quanto su argomentato, e tenuto conto della forbice prevista dalle anzidette tabelle per la perdita di un fratello – da un minimo pari ad euro 71.316,00 ad un massimo pari ad euro 122.256,00
– dovrà liquidarsi in suo favore la somma di euro 60.000,00.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza gravata nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento del danno morale da perdita del rapporto parentale, dovendosi invece condannare il l pagamento in favore della vedova CP_1 Pt_1
l'importo di euro 242.482,00, da cui sottrarre la provvisionale già ricevuta pari ad euro
[...]
60.000,00; in favore dei figli e l'importo di euro 290.000,00 ciascuno, Persona_2 CP_2
da cui sottrarre le provvisionali già ricevute pari ad euro 40.000,00 ciascuno;
e in favore del fratello l'importo di euro 60.000,00 a cui sottrarre la provvisionale già ricevuta pari ad euro Parte_2
20.000,00; il tutto oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Infine, quanto alle spese processuali, sia quelle del primo grado di giudizio che quelle del presente grado andranno poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di . CP_1
Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.544/20
R.G., così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da , , e Parte_1 Persona_2 CP_2 Parte_2
;
[...]
- Condanna pertanto a risarcire la vedova nella misura di euro CP_1 Parte_1
182.482,00; i figli e nella misura di euro 250.000,00; il fratello CP_2 Persona_2
nella misura di euro 40.000,00: il tutto oltre interessi e rivalutazione a Parte_2
decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- Condanna infine il alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del giudizio di CP_1
I e di II grado, spese che si liquidano relativamente al giudizio di I grado in euro 1.713,00 per spese e in euro 4.500,00 per compenso professionale e, relativamente al II grado, in euro
777,00 per spese ed euro 5.823,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20/2/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini