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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1325/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da: Cron. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore Rep. N.
dott. Cesare Massetti Consigliere R. Gen. N. 1325/2021
dott. Maura Mancini Consigliere Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1325/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190
cpc
promossa
OGGETTO: d a
Indebito soggettivo-
indebito oggettivo con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, P.I. quale mandataria del P.IVA_2
, nato a Roma il [...], in [...] procura Parte_2
prodotta in atti, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Andrea
pagina 1 di 16 Ruocco domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
con sede legale in Bergamo Via Stoppani n. 15 (c.f. Controparte_1
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, P.IVA_3
giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Ravasio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo Via Gian Maria Scotti n.11
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 27.12.21
n.4891/2021; causa posta in decisione all'udienza del .19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Dell'appellante
in totale riforma del provvedimento del 27.12.21 del Tribunale di Bergamo,
nelle veci del primo Giudice, sentire così provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società appellata ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, con conseguente diritto per la Società appellante,
quale mandataria del Sig. , di ripetere, per conto del proprio Parte_2
pagina 2 di 16 cliente, tutte le somme pagate da quest'ultimo a titolo di interessi, spese e commissioni, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società appellata al pagamento della somma di
€ 13.811,47 in favore della appellante, quale mandataria del Sig. Pt_3
, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di Parte_2
giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte),
con distrazione in favore del difensore antistatario.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare.
In via principale di merito: rigettare l'avverso appello e per l'effetto confermare l'ordinanza Tribunale di Bergamo emessa il 24.12.2021 e depositata il 27.12.2021 (RG 7678/2021) e la carenza di legittimazione attiva o titolarità del diritto della per quanto esposto in narrativa della Parte_4
comparsa di costituzione
in via subordinata di merito: nel denegato caso di riconoscimento dell'avversa legittimazione attiva, rigettare le avverse domande in quanto prescritte ex art. 2946 c.c. e comunque infondate nel merito per quanto in atti pagina 3 di 16 In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.p.a. ed iva ex lege
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.10.21 ricorreva ai sensi dell'articolo 702 cpc presso il Parte_1
Tribunale di Bergamo contro . Controparte_1
In tale sede rappresentava che aveva stipulato in data 27.7.09 Parte_2
un contratto di mutuo da rimborsarsi tramite cessione del quinto per la somma di € 45.000,00, in linea capitale, estinto in data 31.7.2015, al quale la CP_2
aveva applicato un TAN, calcolato includendo anche i costi di intermediazione e assicurativi, pari al 14,38% e, quindi, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 13,815%. Domandava pertanto ai sensi dell'art. 1815, 2
comma, cc, di ripetere dalla tutte le somme corrisposte a titolo di CP_2
interessi pagate sino all'estinzione del contratto corrispondenti alla somma di €
7.390,50, nonché tutte le spese associate al prestito pari alla somma di €
11.063,80 e, detratte le spese restituite pari ad € 4.642,83 quindi, la complessiva somma di € 13.811,47.
In data 9.12.21 si costituiva , che in via preliminare contestava la Controparte_1
legittimazione attiva di la quale agiva in proprio pur essendo Parte_4
meramente rappresentante di di cui non aveva speso il Parte_2
nome; dunque, non era legittimata ad agire per il diritto di cui Pt_4
pagina 4 di 16 domandava la tutela. In risposta al primo reclamo di si era Pt_4 CP_1
dichiarata disponibile a versare a saldo e stralcio la somma di € 1.000,00,
ritenendo gli ulteriori oneri up front. rifiutava la proposta e ricorreva Pt_2
all'Arbitro Bancario e Finanziario, che in data 4.1.2018 accoglieva le istanze del mutuatario riconoscendo il diritto alla restituzione di € 4.699,25, somma versata da;
solo con successivo reclamo del 16.12.2019, il signor CP_1
tramite la ricorrente contestava la presenza di presunta usura nel Pt_2
contratto. Le doglianze attoree erano inoltre comunque infondate in quanto nel calcolo del TAEG erano state incluse anche le voci relative all'assicurazione:
espungendole, il tasso soglia non risultava superato.
In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 Conserf affermava di aver agito in rappresentanza di e in tale veste di aver rilasciato Parte_2
procura al difensore;
inoltre il credito restitutorio non poteva dirsi prescritto in quanto il termine decorreva dal pagamento dell'ultima rata di mutuo e non dalla stipula dello stesso. Domandava nell'espletanda CTU di computare ai fini del calcolo del TEG tutte le spese associate al prestito, ad eccezione delle sole imposte.
contestava tale ricostruzione e ribadiva le proprie precedenti Controparte_1
argomentazioni.
Con ordinanza ai sensi dell'art.702 bis cpc in data 27.12.21 n.4891/2021 il
Tribunale di Bergamo in composizione monocratica decideva come segue: pagina 5 di 16 “visti gli artt. 702bis e ss. c.p.c.,
rigetta il ricorso;
rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in €
1.618,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese
forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.”
Stabiliva in particolare che le domande della ricorrente non potevano trovare accoglimento, non essendo la titolare del credito oggetto della Parte_1
richiesta. Ciò perché pur essendo mera rappresentante di Pt_4 Pt_2
aveva domandato condannarsi la controparte al pagamento a favore
[...]
proprio e non del rappresentato, di cui non aveva speso il nome;
inoltre aveva mancato di allegare e provare puntualmente le proprie doglianze, non aveva individuato singulatim le somme indebitamente versate, limitandosi a domandare una CTU avente natura esplorativa. Pertanto essa era integralmente soccombente e le spese seguivano la soccombenza.
In data 29.12.21 rappresentato da ha proposto Parte_2 Parte_1
appello avverso l'ordinanza insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento e la conseguente restituzione dei costi sostenuti a titolo di interessi e spese per lo stesso, previa rivalutazione alla data della decisione, con vittoria di spese.
pagina 6 di 16 Si è costituita in data 30.3.22 insistendo per l'integrale reiezione Controparte_1
delle domande di o in subordine per la declaratoria della prescrizione, Pt_4
in quanto l'eccezione non era stata esaminata in primo grado, con vittoria di spese.
In data 24.4.24 sono stati assegnati i termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche;
solamente ha Controparte_1
depositato comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure afferma non sussistere legittimazione attiva in capo a per non aver speso il nome del suo rappresentato e per Parte_1
aver domandato la restituzione delle somme in proprio favore, e non in favore di . Parte_2
contrariamente rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, ne Pt_4
aveva in primo grado speso il nome sia in sede di ricorso sia nelle memorie integrative, e la circostanza per cui la società appellante abbia poi richiesto la condanna in proprio favore non poteva condurre a ritenere che la stessa avesse agito in proprio quale titolare del credito, in quanto nella procura ad litem era stabilito anche il diritto per la rappresentante di riscuotere le somme;
l'appellante aveva infatti depositato una procura facente espresso riferimento al pagina 7 di 16 potere rappresentativo sostanziale per i rapporti relativi a contratti bancari e finanziari, con cui le era stata conferita, altresì, ai sensi dell'art. 77 cpc, la legittimazione processuale ad agire o stare in giudizio nei confronti degli istituti di credito ed intermediari finanziari con cui erano stati stipulati i contratti per il recupero delle somme derivanti da tali rapporti.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, il nome del mutuante è stato sempre speso sin dall'atto di citazione di primo grado, allegata al quale è stata prodotta la procura in favore di (doc.1 fascicolo di primo grado), rilasciata per iscritto;
dal tenore Pt_4
letterale delle conclusioni di primo grado non poteva peraltro evincersi che avesse inteso chiedere la condanna al pagamento delle somme Pt_4
asseritamente dovute per sé anziché in favore di , di cui era Parte_2
rappresentante, (le richieste erano infatti formulate in forma impersonale).
Infine, ammessa e non concessa la prospettata assenza di esplicita contemplatio
domini, ne risulterebbe chiaro l'intervenuto superamento per effetto del continuato e ininterrotto impulso degli atti processuali, valevole quale ratifica ai sensi dell'articolo 1399 cc (fermo restando che, mentre è controversa la sussistenza e il corretto esercizio della procura sostanziale, la sussistenza di una procura ad litem valida è pacifica, nonché coperta da giudicato).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come erronea l'ordinanza impugnata per aver rigettato le domande attoree sul presupposto della ritenuta pagina 8 di 16 loro genericità.
L' attrice, premesso che il proprio cliente aveva stipulato un contratto di finanziamento indicando la data e l'importo del montante, aveva affermato che, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario,
dettagliatamente indicati, il TEG del contratto avrebbe oltrepassato la soglia massima consentita e sarebbe risultato pertanto in usura, ed aveva quindi specificato le somme richieste in ripetizione;
aveva inoltre esposto i principi giuridici applicabili alla fattispecie, in virtù dei quali il finanziamento sarebbe risultato in usura. Errata, inoltre, sarebbe la decisione istruttoria del giudice di prime cure pertanto, che non aveva accolto l'istanza per la nomina di CTU,
ritenendola esplorativa, essendo invece necessario ricorrervi trattandosi di consulenza tecnica percipiente.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Innanzitutto il collegio rileva che sin dal primo atto d'impulso processuale il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali;
è stato inoltre prodotto il contratto di finanziamento stesso insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG e alle istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso. Infine, sono state specificamente censurate le clausole del contratto ritenute in violazione di legge, con dovizia di specificazioni in merito alle norme violate.
pagina 9 di 16 Gli oneri di allegazione e prova sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente rispettati.
Infatti, ai fini della determinatezza della domanda non è necessaria la produzione di un piano di ammortamento (comunque qui offerto in comunicazione, in allegato all'elaborato peritale di parte), come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in pronuncia resa in ambito fallimentare, ma espressiva di principi generali, e comunque pertinenti e perciò applicabili al caso di specie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022): “ […] la
produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile
della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle
reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla
chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del
loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass.
3015/2020, Cass. 26426/2017).”
Inoltre, ritiene il collegio che la domanda in oggetto non sia preclusa in ragione dell'intervenuto arbitrato in data 12.10.17, poiché quest'ultimo ha affrontato e definito solamente la questione della restituzione delle spese upfront, e non ha preso posizione sul tema dell'usurarietà degli interessi convenzionali e quindi sull'applicazione al prestito per cui è causa della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c.; osserva inoltre la corte che l'unico documento agli atti recante clausola di accettazione della somma a saldo e stralcio è una mail pagina 10 di 16 (doc. 11 fascicolo di primo grado) proveniente dalla stessa Controparte_1
società mutuante con la quale quest'ultima aveva comunicato al Collegio di
Roma che in forza della somma ricevuta “[il mutuatario]nulla più avrà a che
pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, riferita
alla fattispecie in parola”. Non consta, infatti, la relativa accettazione da parte del mutuatario, così che evidente ne risulta l'assoluta irrilevanza sul piano probatorio, ferma restando, s'intende, la già intervenuta definizione, in altro giudizio, della questione relativa alla richiesta restituzione delle spese upfront,
ed infatti l'appellante stesso espunge dalle somme richieste in questa sede quelle già ottenute in forza della decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario.
Tanto premesso è necessario trattare, dato il suo rilievo potenzialmente assorbente, dell'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
Secondo la sua prospettazione, il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi asseritamente indebiti perché usurari sarebbe prescritto. Infatti, le somme di cui controparte chiede la restituzione erano state corrisposte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento il
27.7.2009, mentre la prima contestazione e messa in mora afferente all'oggetto della contesa era costituita dal reclamo del 16.12.2019, proposto oltre il termine decennale sancito dall'art. 2946 c.c.: ciò perché secondo la tesi da essa sostenuta la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di erogazione della somma mutuata, e l'usura avrebbe inficiato il contratto ab origine, trattandosi pagina 11 di 16 di nullità ex art. 1815 c.c.
L'eccezione è infondata.
La costante giurisprudenza di Cassazione afferma infatti che il mutuo, anche qualora sia concordato il pagamento rateale della somma dovuta, dà origine ad un'unica obbligazione, e che il termine a quo per la prescrizione dei diritti derivanti da esso, compresi quindi quelli derivanti dalla dichiarazione di nullità
delle sue clausole, debba essere individuato con riferimento alla data per cui è
stato convenzionalmente previsto il pagamento dell'ultima rata: “Resta nel
solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per
cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito
rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di
«un'unica obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra
detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il
termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal
momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene
ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass.,
21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 2024). Pertanto, nel caso di specie, il termine prescrizionale va individuato con riferimento alla data del 31.7.2025,
dieci anni dopo l'estinzione anticipata del mutuo, e quindi in epoca successiva pagina 12 di 16 rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado.
Venendo al tema centrale della causa, e cioè alla questione se, ai fini della verifica circa l'eventuale superamento del TSU, nel calcolo del TEG debba oppure no esser compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto da parte del mutuatario, il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, cui pertanto aderisce, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto:
Cass. Sez. 3, ord. n. 13536/2023 statuisce, infatti, in proposito che
della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale
devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal
debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le
stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022,
n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è
quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il
profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento
all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta
assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione >>.
Venendo al caso di specie, rileva la corte che negli articoli 13 e 14 dell'accordo
è previsto l'obbligo per il mutuatario di assumersi in favore della banca i costi pagina 13 di 16 per l'assicurazione contro il rischio di morte e di perdita dell'impiego; scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte e di perdita dell'impiego) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Sulla base del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è pertanto da includere nel calcolo del TEG.
Al fine di accertare la fondatezza della censura di usurarietà del mutuo è
necessario ed opportuno rimettere la causa sul ruolo per effettuare una consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza, precisandosi sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo pagina 14 di 16 nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore,
oltre s'intende agli interessi legali, secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art.702 ter cpc in data 27.12.21 in proc. n.4891/2021 Tribunale di Bergamo, proposto da rappresentato da nel contraddittorio con Parte_2 Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) in parziale accoglimento del gravame, dichiara che, al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa, il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del
TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria in funzione di tale verifica, dispone procedersi al prosieguo della causa disponendone la rimessione in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
pagina 15 di 16 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giuseppe Magnoli
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da: Cron. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore Rep. N.
dott. Cesare Massetti Consigliere R. Gen. N. 1325/2021
dott. Maura Mancini Consigliere Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1325/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190
cpc
promossa
OGGETTO: d a
Indebito soggettivo-
indebito oggettivo con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, P.I. quale mandataria del P.IVA_2
, nato a Roma il [...], in [...] procura Parte_2
prodotta in atti, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Andrea
pagina 1 di 16 Ruocco domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
con sede legale in Bergamo Via Stoppani n. 15 (c.f. Controparte_1
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, P.IVA_3
giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Ravasio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo Via Gian Maria Scotti n.11
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 27.12.21
n.4891/2021; causa posta in decisione all'udienza del .19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Dell'appellante
in totale riforma del provvedimento del 27.12.21 del Tribunale di Bergamo,
nelle veci del primo Giudice, sentire così provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società appellata ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, con conseguente diritto per la Società appellante,
quale mandataria del Sig. , di ripetere, per conto del proprio Parte_2
pagina 2 di 16 cliente, tutte le somme pagate da quest'ultimo a titolo di interessi, spese e commissioni, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società appellata al pagamento della somma di
€ 13.811,47 in favore della appellante, quale mandataria del Sig. Pt_3
, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di Parte_2
giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte),
con distrazione in favore del difensore antistatario.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare.
In via principale di merito: rigettare l'avverso appello e per l'effetto confermare l'ordinanza Tribunale di Bergamo emessa il 24.12.2021 e depositata il 27.12.2021 (RG 7678/2021) e la carenza di legittimazione attiva o titolarità del diritto della per quanto esposto in narrativa della Parte_4
comparsa di costituzione
in via subordinata di merito: nel denegato caso di riconoscimento dell'avversa legittimazione attiva, rigettare le avverse domande in quanto prescritte ex art. 2946 c.c. e comunque infondate nel merito per quanto in atti pagina 3 di 16 In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.p.a. ed iva ex lege
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.10.21 ricorreva ai sensi dell'articolo 702 cpc presso il Parte_1
Tribunale di Bergamo contro . Controparte_1
In tale sede rappresentava che aveva stipulato in data 27.7.09 Parte_2
un contratto di mutuo da rimborsarsi tramite cessione del quinto per la somma di € 45.000,00, in linea capitale, estinto in data 31.7.2015, al quale la CP_2
aveva applicato un TAN, calcolato includendo anche i costi di intermediazione e assicurativi, pari al 14,38% e, quindi, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 13,815%. Domandava pertanto ai sensi dell'art. 1815, 2
comma, cc, di ripetere dalla tutte le somme corrisposte a titolo di CP_2
interessi pagate sino all'estinzione del contratto corrispondenti alla somma di €
7.390,50, nonché tutte le spese associate al prestito pari alla somma di €
11.063,80 e, detratte le spese restituite pari ad € 4.642,83 quindi, la complessiva somma di € 13.811,47.
In data 9.12.21 si costituiva , che in via preliminare contestava la Controparte_1
legittimazione attiva di la quale agiva in proprio pur essendo Parte_4
meramente rappresentante di di cui non aveva speso il Parte_2
nome; dunque, non era legittimata ad agire per il diritto di cui Pt_4
pagina 4 di 16 domandava la tutela. In risposta al primo reclamo di si era Pt_4 CP_1
dichiarata disponibile a versare a saldo e stralcio la somma di € 1.000,00,
ritenendo gli ulteriori oneri up front. rifiutava la proposta e ricorreva Pt_2
all'Arbitro Bancario e Finanziario, che in data 4.1.2018 accoglieva le istanze del mutuatario riconoscendo il diritto alla restituzione di € 4.699,25, somma versata da;
solo con successivo reclamo del 16.12.2019, il signor CP_1
tramite la ricorrente contestava la presenza di presunta usura nel Pt_2
contratto. Le doglianze attoree erano inoltre comunque infondate in quanto nel calcolo del TAEG erano state incluse anche le voci relative all'assicurazione:
espungendole, il tasso soglia non risultava superato.
In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 Conserf affermava di aver agito in rappresentanza di e in tale veste di aver rilasciato Parte_2
procura al difensore;
inoltre il credito restitutorio non poteva dirsi prescritto in quanto il termine decorreva dal pagamento dell'ultima rata di mutuo e non dalla stipula dello stesso. Domandava nell'espletanda CTU di computare ai fini del calcolo del TEG tutte le spese associate al prestito, ad eccezione delle sole imposte.
contestava tale ricostruzione e ribadiva le proprie precedenti Controparte_1
argomentazioni.
Con ordinanza ai sensi dell'art.702 bis cpc in data 27.12.21 n.4891/2021 il
Tribunale di Bergamo in composizione monocratica decideva come segue: pagina 5 di 16 “visti gli artt. 702bis e ss. c.p.c.,
rigetta il ricorso;
rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in €
1.618,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese
forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.”
Stabiliva in particolare che le domande della ricorrente non potevano trovare accoglimento, non essendo la titolare del credito oggetto della Parte_1
richiesta. Ciò perché pur essendo mera rappresentante di Pt_4 Pt_2
aveva domandato condannarsi la controparte al pagamento a favore
[...]
proprio e non del rappresentato, di cui non aveva speso il nome;
inoltre aveva mancato di allegare e provare puntualmente le proprie doglianze, non aveva individuato singulatim le somme indebitamente versate, limitandosi a domandare una CTU avente natura esplorativa. Pertanto essa era integralmente soccombente e le spese seguivano la soccombenza.
In data 29.12.21 rappresentato da ha proposto Parte_2 Parte_1
appello avverso l'ordinanza insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento e la conseguente restituzione dei costi sostenuti a titolo di interessi e spese per lo stesso, previa rivalutazione alla data della decisione, con vittoria di spese.
pagina 6 di 16 Si è costituita in data 30.3.22 insistendo per l'integrale reiezione Controparte_1
delle domande di o in subordine per la declaratoria della prescrizione, Pt_4
in quanto l'eccezione non era stata esaminata in primo grado, con vittoria di spese.
In data 24.4.24 sono stati assegnati i termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche;
solamente ha Controparte_1
depositato comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure afferma non sussistere legittimazione attiva in capo a per non aver speso il nome del suo rappresentato e per Parte_1
aver domandato la restituzione delle somme in proprio favore, e non in favore di . Parte_2
contrariamente rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, ne Pt_4
aveva in primo grado speso il nome sia in sede di ricorso sia nelle memorie integrative, e la circostanza per cui la società appellante abbia poi richiesto la condanna in proprio favore non poteva condurre a ritenere che la stessa avesse agito in proprio quale titolare del credito, in quanto nella procura ad litem era stabilito anche il diritto per la rappresentante di riscuotere le somme;
l'appellante aveva infatti depositato una procura facente espresso riferimento al pagina 7 di 16 potere rappresentativo sostanziale per i rapporti relativi a contratti bancari e finanziari, con cui le era stata conferita, altresì, ai sensi dell'art. 77 cpc, la legittimazione processuale ad agire o stare in giudizio nei confronti degli istituti di credito ed intermediari finanziari con cui erano stati stipulati i contratti per il recupero delle somme derivanti da tali rapporti.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, il nome del mutuante è stato sempre speso sin dall'atto di citazione di primo grado, allegata al quale è stata prodotta la procura in favore di (doc.1 fascicolo di primo grado), rilasciata per iscritto;
dal tenore Pt_4
letterale delle conclusioni di primo grado non poteva peraltro evincersi che avesse inteso chiedere la condanna al pagamento delle somme Pt_4
asseritamente dovute per sé anziché in favore di , di cui era Parte_2
rappresentante, (le richieste erano infatti formulate in forma impersonale).
Infine, ammessa e non concessa la prospettata assenza di esplicita contemplatio
domini, ne risulterebbe chiaro l'intervenuto superamento per effetto del continuato e ininterrotto impulso degli atti processuali, valevole quale ratifica ai sensi dell'articolo 1399 cc (fermo restando che, mentre è controversa la sussistenza e il corretto esercizio della procura sostanziale, la sussistenza di una procura ad litem valida è pacifica, nonché coperta da giudicato).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come erronea l'ordinanza impugnata per aver rigettato le domande attoree sul presupposto della ritenuta pagina 8 di 16 loro genericità.
L' attrice, premesso che il proprio cliente aveva stipulato un contratto di finanziamento indicando la data e l'importo del montante, aveva affermato che, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario,
dettagliatamente indicati, il TEG del contratto avrebbe oltrepassato la soglia massima consentita e sarebbe risultato pertanto in usura, ed aveva quindi specificato le somme richieste in ripetizione;
aveva inoltre esposto i principi giuridici applicabili alla fattispecie, in virtù dei quali il finanziamento sarebbe risultato in usura. Errata, inoltre, sarebbe la decisione istruttoria del giudice di prime cure pertanto, che non aveva accolto l'istanza per la nomina di CTU,
ritenendola esplorativa, essendo invece necessario ricorrervi trattandosi di consulenza tecnica percipiente.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Innanzitutto il collegio rileva che sin dal primo atto d'impulso processuale il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali;
è stato inoltre prodotto il contratto di finanziamento stesso insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG e alle istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso. Infine, sono state specificamente censurate le clausole del contratto ritenute in violazione di legge, con dovizia di specificazioni in merito alle norme violate.
pagina 9 di 16 Gli oneri di allegazione e prova sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente rispettati.
Infatti, ai fini della determinatezza della domanda non è necessaria la produzione di un piano di ammortamento (comunque qui offerto in comunicazione, in allegato all'elaborato peritale di parte), come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in pronuncia resa in ambito fallimentare, ma espressiva di principi generali, e comunque pertinenti e perciò applicabili al caso di specie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022): “ […] la
produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile
della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle
reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla
chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del
loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass.
3015/2020, Cass. 26426/2017).”
Inoltre, ritiene il collegio che la domanda in oggetto non sia preclusa in ragione dell'intervenuto arbitrato in data 12.10.17, poiché quest'ultimo ha affrontato e definito solamente la questione della restituzione delle spese upfront, e non ha preso posizione sul tema dell'usurarietà degli interessi convenzionali e quindi sull'applicazione al prestito per cui è causa della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c.; osserva inoltre la corte che l'unico documento agli atti recante clausola di accettazione della somma a saldo e stralcio è una mail pagina 10 di 16 (doc. 11 fascicolo di primo grado) proveniente dalla stessa Controparte_1
società mutuante con la quale quest'ultima aveva comunicato al Collegio di
Roma che in forza della somma ricevuta “[il mutuatario]nulla più avrà a che
pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, riferita
alla fattispecie in parola”. Non consta, infatti, la relativa accettazione da parte del mutuatario, così che evidente ne risulta l'assoluta irrilevanza sul piano probatorio, ferma restando, s'intende, la già intervenuta definizione, in altro giudizio, della questione relativa alla richiesta restituzione delle spese upfront,
ed infatti l'appellante stesso espunge dalle somme richieste in questa sede quelle già ottenute in forza della decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario.
Tanto premesso è necessario trattare, dato il suo rilievo potenzialmente assorbente, dell'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
Secondo la sua prospettazione, il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi asseritamente indebiti perché usurari sarebbe prescritto. Infatti, le somme di cui controparte chiede la restituzione erano state corrisposte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento il
27.7.2009, mentre la prima contestazione e messa in mora afferente all'oggetto della contesa era costituita dal reclamo del 16.12.2019, proposto oltre il termine decennale sancito dall'art. 2946 c.c.: ciò perché secondo la tesi da essa sostenuta la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di erogazione della somma mutuata, e l'usura avrebbe inficiato il contratto ab origine, trattandosi pagina 11 di 16 di nullità ex art. 1815 c.c.
L'eccezione è infondata.
La costante giurisprudenza di Cassazione afferma infatti che il mutuo, anche qualora sia concordato il pagamento rateale della somma dovuta, dà origine ad un'unica obbligazione, e che il termine a quo per la prescrizione dei diritti derivanti da esso, compresi quindi quelli derivanti dalla dichiarazione di nullità
delle sue clausole, debba essere individuato con riferimento alla data per cui è
stato convenzionalmente previsto il pagamento dell'ultima rata: “Resta nel
solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per
cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito
rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di
«un'unica obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra
detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il
termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal
momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene
ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass.,
21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 2024). Pertanto, nel caso di specie, il termine prescrizionale va individuato con riferimento alla data del 31.7.2025,
dieci anni dopo l'estinzione anticipata del mutuo, e quindi in epoca successiva pagina 12 di 16 rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado.
Venendo al tema centrale della causa, e cioè alla questione se, ai fini della verifica circa l'eventuale superamento del TSU, nel calcolo del TEG debba oppure no esser compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto da parte del mutuatario, il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, cui pertanto aderisce, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto:
Cass. Sez. 3, ord. n. 13536/2023 statuisce, infatti, in proposito che
della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale
devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal
debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le
stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022,
n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è
quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il
profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento
all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta
assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione >>.
Venendo al caso di specie, rileva la corte che negli articoli 13 e 14 dell'accordo
è previsto l'obbligo per il mutuatario di assumersi in favore della banca i costi pagina 13 di 16 per l'assicurazione contro il rischio di morte e di perdita dell'impiego; scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte e di perdita dell'impiego) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Sulla base del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è pertanto da includere nel calcolo del TEG.
Al fine di accertare la fondatezza della censura di usurarietà del mutuo è
necessario ed opportuno rimettere la causa sul ruolo per effettuare una consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza, precisandosi sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo pagina 14 di 16 nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore,
oltre s'intende agli interessi legali, secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art.702 ter cpc in data 27.12.21 in proc. n.4891/2021 Tribunale di Bergamo, proposto da rappresentato da nel contraddittorio con Parte_2 Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) in parziale accoglimento del gravame, dichiara che, al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa, il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del
TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria in funzione di tale verifica, dispone procedersi al prosieguo della causa disponendone la rimessione in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
pagina 15 di 16 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giuseppe Magnoli
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