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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 419/2025 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall'avv.to Marco Scisci, c.f. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 53
APPELLANTE
E
, in nome e per conto degli eredi c.f. , CP_1 CP_1 C.F._3 CP_2
, c.f. , , c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5
c.f. , c.f. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
, , c.f. , c.f. C.F._7 Controparte_5 C.F._8 CP_6
, , c.f. , , C.F._9 Controparte_7 C.F._10 CP_8
c.f. ,c.f. C.F._11 Parte_3 C.F._12 Parte_4
, c.f. , , c.f. ,
[...] C.F._13 Parte_5 C.F._14
, c.f. , , c.f. Parte_6 C.F._15 Parte_7
, c.f. , C.F._16 Parte_8 C.F._17 Parte_9
, c.f. , e ,c.f. , tutti
[...] C.F._18 Parte_10 C.F._19
rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
Roberto Pellegrino, c.f. , e Sabino Rascio, c.f. , presso C.F._20 C.F._21
il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso Umberto I n. 381
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6577/2024, pubblicata il 27.06.2024.
1 Conclusioni per l'appellante: riformare la sentenza appellata sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore costituito.
Conclusioni per gli appellati: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Gli odierni appellati, , in nome e per conto degli eredi , CP_1 CP_1 Controparte_2
, , , , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , CP_7 CP_8 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e , quali condomini
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
del fabbricato sito in San Giorgio a Cremano, alla via Gianturco n. 30, convennero, dinanzi al
Tribunale di Napoli, amministratore del per il periodo compreso tra il Parte_1 Parte_11
25.01.2011 e il 7.02.2018, ed esposero che, nel corso del mandato, il convenuto aveva posto in essere una serie di violazioni, consistenti, per lo più, in irregolarità ed errori nella gestione della contabilità
e dei pagamenti. Conclusero, pertanto, chiedendo la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno causato dalle condotte allegate, quantificato, limitatamente alle quote millesimali rappresentate dagli attori, nella somma di euro 12.500,46, o in quella maggiore eventualmente accertata all'esito dell'istruttoria.
Si costituì il convenuto, che eccepì preliminarmente l'inammissibilità della domanda e il difetto di legittimazione attiva dei condomini istanti, non avendo essi dimostrato, rispetto al periodo indicato in citazione, né la rispondenza dei millesimi al riparto risarcitorio, né la regolarità nel versamento degli oneri condominiali. Nel merito il convenuto eccepì l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio azionato, evidenziando, in ogni caso, l'assenza di prova della sussistenza delle condotte lesive allegate dagli attori e del pregiudizio dagli stessi lamentato.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire la situazione finanziaria e contabile del , il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò la Parte_11
domanda attorea.
La decisione del primo giudice si fonda sul rilievo assorbente dell'assenza di prova del danno lamentato dai condomini, atteso che, come accertato all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, la documentazione offerta dagli attori non consentiva di pervenire a un'adeguata ricostruzione della situazione finanziaria e contabile del , impedendo l'accertamento delle violazioni e degli Parte_11
errori addebitati alla gestione del Pt_1
2 In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto la non utilizzabilità dell'ulteriore documentazione depositata dagli attori nel corso delle operazioni peritali, in mancanza di consenso della parte convenuta.
Il primo giudice afferma: “Se è vero che grava sul mandatario, cioè parte convenuta, l'onere di provare l'esatto adempimento, è altresì vero che al fine di verificare l'an ed il quantum dei danni gli istanti avrebbero dovuto depositare nei termini di legge la documentazione in possesso del
o comunque ottenuta dal all'esito della procedura d'urgenza conclusasi prima Parte_11 Pt_1 dell'introduzione del presente giudizio”.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 3086/2022, secondo cui “in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”, con la necessaria precisazione, sancita in successive pronunce di legittimità, che “l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma
2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza”.
Infine, ravvisando la sussistenza di un comportamento stragiudiziale del convenuto “non collaborativo né improntato a buona fede”, il primo giudice ha compensato le spese di lite, ponendo a carico degli attori i soli oneri relativi al disposto accertamento peritale.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui hanno resistito, Parte_1
costituendosi, gli originari attori, , per conto degli eredi , CP_1 CP_1 Controparte_2
, , , , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , CP_7 CP_8 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e .
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
All'esito dell'udienza di discussione orale del 17 giugno 2025, la Corte ha deciso la causa ai sensi degli artt. 350bis e 281 sexies c.p.c.
§ 2.1 Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente al regolamento delle spese di lite.
In particolare, lamenta la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese del giudizio, stante il rigetto integrale delle domande proposte dagli attori e l'insufficiente indicazione delle gravi ed eccezionali
3 ragioni su cui fondare la statuita compensazione, genericamente individuate dal primo giudice in un
“comportamento stragiudiziale non collaborativo”, del quale non vi è menzione alcuna nel corpo della sentenza.
Chiede, quindi, la condanna dei condomini odierni appellati al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Il motivo di gravame è infondato.
Secondo la formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. – come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014 – applicabile ratione temporis al giudizio in esame, intrapreso nel 2022, la compensazione delle spese di lite è consentita solo in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va precisato, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima la citata disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza, imponendosi in tal caso l'obbligo di indicare in modo specifico, nell'ambito della decisione, le circostanze concrete che giustifichino tale deroga (Cass. n. 1950/2022).
Nel caso di specie, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre dunque valutare se la compensazione delle spese di lite, oggetto delle doglianze dell'appellante, sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” individuate dai giudici costituzionali.
Come premesso, il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese in ragione del
“comportamento stragiudiziale non collaborativo né improntato a perfetta buona fede, da parte del convenuto”.
Dalla parte motiva della sentenza gravata si evince come il primo giudice - seppure implicitamente - abbia ritenuto che il comportamento stragiudiziale non collaborativo del fosse consistito nella Pt_1
mancata spontanea consegna della documentazione contabile relativa alla gestione del Parte_11 amministrato fino al 2018, costringendo quest'ultimo a depositare ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna della suddetta documentazione, ai sensi dell'art. 1129 c.c., 8 comma, c.c..
Ne consegue che non coglie nel segno la doglianza dell'appellante relativa alla mancata menzione, nella sentenza impugnata, di quale fosse stato il comportamento stragiudiziale “non collaborativo” imputabile al atteso che il Tribunale, nella parte motiva della sentenza, fa riferimento alla Pt_1 circostanza che, ai fini dell'acquisizione della documentazione relativa alla gestione condominiale,
4 gli attori in primo grado, odierni appellanti, avessero dovuto ricorrere ad un procedimento cautelare d'urgenza.
L'appellante, in ogni caso, non adduce alcuna ragione giustificatrice della mancata spontanea consegna al della documentazione in questione, documentazione che, peraltro, non ha Parte_11
depositato neanche nel giudizio di primo grado per fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza delle inadempienze rappresentate dai numerosi condomini che hanno proposto la domanda risarcitoria.
Risultano, pertanto, integrate le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Il gravame va, quindi, rigettato, in quanto la statuizione del primo giudice in ordine al regime delle spese di lite non risulta efficacemente censurata dall'appellante.
La circostanza che il primo giudice non abbia fatto una espressa menzione di quale fosse il comportamento stragiudiziale non collaborativo del - ragione evincibile, per quanto esposto, Pt_1
solo implicitamente dal contesto della motivazione - integra una grave ed eccezionale ragione che induce a compensare tra le parti anche le spese della presente fase di gravame.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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