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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15018 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 44676/2018 R.G. il 4.7.2018 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Marrama, giusta mandato in calce Parte_1
all'atto di citazione
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
nonché
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.7.2018, la sig.ra , comproprietaria pro Parte_1
indiviso con il coniuge (legalmente separato), sig. , nella misura del 50% Controparte_1
ciascuno, delle unità immobiliari site in alla via Canale Monterano, n. 44 (appartamento e CP_2
locale cantina), chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ordinaria sui beni predetti con assegnazione degli stessi in suo favore e pagamento del relativo conguaglio o, in subordine,
previa vendita degli immobili, disporsi la divisione del ricavato in proporzione alle rispettive quote di proprietà; si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, che, non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione, insisteva per il mantenimento della prelazione ipotecaria gravante sui beni immobili;
nonostante rituale notifica, il sig. non si costituiva in Controparte_1
giudizio e, all'udienza del 3.5.2019, ne veniva dichiarata la contumacia.
In corso di causa, acquisita la documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto di giudizio e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della compiuta valutazione degli immobili e della predisposizione di eventuale progetto divisionale;
acquisito l'elaborato peritale,
venivano precisate le conclusioni all'udienza del 8.10.2021 e la causa, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la notifica della richiesta di assegnazione al convenuto contumace.
Successivamente, avuta la costituzione in giudizio del sig. e concessi alle Controparte_1
parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 6.6.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Si osserva in primo luogo che risultano documentalmente comprovate le vicende che hanno determinato l'attuale contitolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa nella quota del
50% in capo a ciascuno degli odierni contendenti (l'acquisto degli immobili da parte dei coniugi
– in regime di comunione legale e lo scioglimento della comunione legale per Pt_1 CP_1
effetto della separazione personale dei coniugi, disposta con sentenza n. 17664/2016 del
Tribunale di Roma del 23.9.2016); dall'esame della documentazione in atti si evince che i beni oggetto di divisione risultano essere stati acquistati con atto a rogito del notaio da Persona_1
del 1.6.2012 dai coniugi – al prezzo di € 260.000,00, corrisposto in parte CP_2 Pt_1 CP_1
mediante assegni (per € 81.644,59) ed in parte (per € 177.355,41) mediante l'accensione di mutuo fondiario, concesso dalla di agli odierni contendenti con Controparte_2 CP_2
atto stipulato in pari data per l'importo di € 186.000,00.
Per quanto attiene alle unità immobiliari oggetto di domanda, si osserva che le stesse sono costituite dall'appartamento sito in alla via Canale Monterano, n. 44 e censito in catasto al CP_2
foglio 177, part. 447, sub. 504, categoria A/2, classe 7 e dal locale accessorio censito in catasto al foglio 177, part. 787, sub. 501, categoria C/2, classe 9 e la corretta identificazione delle stesse,
oltre che la comune ed indivisa proprietà delle medesime in capo agli odierni contendenti, è
documentalmente riscontrabile nelle certificazioni notarili e nelle certificazioni catastali versate in atti da parte attrice.
La domanda di divisione proposta dall'attrice (e non contestata dal convenuto né dalla banca evocata in giudizio) è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.
Soccorrono, ai fini della concreta attuazione, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di giudizio ai fini della stima degli immobili, della determinazione del loro valore e della verifica della loro regolarità edilizio/urbanistica e conformità catastale;
sulla base degli accertamenti peritali espletati in corso di causa è emersa la regolarità e conformità
edilizio/urbanistica degli immobili oggetto di giudizio, l'assenza di vincoli di sorta e la non comoda divisibilità in natura dei beni a causa dell'assenza di requisiti minimi di superficie (le lievi difformità
rilevate dal CTU non sono ostative all'assegnazione dei beni e restano rimesse alla responsabilità
del soggetto assegnatario).
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha formulato istanza di assegnazione per intero degli immobili oggetto di causa, con accollo del mutuo ancora gravante sugli stessi ed esclusione di qualsivoglia conguaglio in favore del sig. , in ragione della corresponsione, in CP_1
occasione dell'acquisto degli immobili, della somma di € 75.000,00 in favore della parte venditrice,
con imputazione della stessa sul proprio conto corrente personale n. 83749523 presso Banco
Posta di viale Europa in e quindi per aver provveduto al pagamento del detto importo con CP_2
provvista propria, sicché il convenuto sarebbe tenuto alla restituzione della quota del 50% del detto importo, pari ad € 37.500,00. Tale assunto non appare condivisibile dal momento che i beni in oggetto sono stati acquistati dagli odierni contendenti (allora coniugi) in regime di comunione legale e, com'è noto, l'immobile acquistato dal coniuge in regime di comunione legale – anche se con i proventi di natura personale – entra immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione, salvo che non si tratti di uno dei beni personali contemplati dal primo comma dell'art. 179 c.c. e che vi sia
(nell'ipotesi previste dalle lettere c, d e f) la dichiarazione di esclusione prevista dal secondo comma dell'art. 179 c.c. resa dall'altro coniuge che abbia partecipato all'atto di acquisto;
e del resto “…costituisce orientamento costante di questa suprema corte (Cass. Sez. 1^, 24 maggio
2005 n. 10896; Cass. Sez. 1^, 4 febbraio 2005 n. 2354), che solo nell'ipotesi disciplinata dall'art.
192 c.c., comma 3, viene conferito a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme
prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per spese ed investimenti a favore del patrimonio
comune; non anche il diritto alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio
personale proprio e conferiti alla comunione. Tale principio è da ritenere applicabile, similmente,
nel caso in esame per escludere il diritto al rimborso, totale o parziale, del denaro proprio,
asseritamente speso per l'acquisto di un immobile caduto in comunione. Questa conclusione
deriva dalla circostanza che il bene acquisito in regime di comunione legale fra coniugi resta
immediatamente soggetto alla relativa disciplina e, pertanto, anche alla norma inderogabile
dell'art. 194 c.c., comma 1, per cui, in sede di divisione, l'attivo ed il passivo (cioè, da una parte, i
beni costituenti il patrimonio comune e, dall'altra, i debiti) debbono essere ripartiti in parti eguali,
senza riguardo alla misura della partecipazione (eventualmente totale ed esclusiva) di ciascuno
dei coniugi nella spesa per l'acquisto del bene caduto in comunione… “ (cfr. Cass. Civ. n. 20878
del 10.10.2011).
Per le medesime motivazioni dev'essere disatteso il singolare assunto del convenuto secondo cui,
essendo stato l'importo di € 75.000,00 da lui fornito in contanti alla odierna attrice per l'acquisto degli immobili, dovrebbe essergli riconosciuta una quota maggioritaria di titolarità dei beni medesimi;
a prescindere dalla totale mancanza di qualsivoglia dimostrazione (sia pure indiziaria)
della fantomatica corresponsione (mediante versamenti in contanti ed a cadenza settimanale o giornaliera) del detto importo (del tutto generica, e pertanto, inammissibile – oltre che irrilevante,
la capitolazione istruttoria offerta dal convenuto in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), si rileva che, anche laddove risultasse comprovata la provenienza della somma di € 75.000,00 da parte del convenuto, per le stesse motivazioni sopra espresse in riferimento alla posizione dell'attrice, il bene deve comunque essere ripartito “…in parti eguali, senza riguardo alla misura
della partecipazione (eventualmente totale ed esclusiva) di ciascuno dei coniugi nella spesa per
l'acquisto del bene caduto in comunione…”.
Per quanto riguarda l'assegnazione del bene indiviso, si rileva che parte attrice, lungo l'intero
Cont corso del presente giudizio, ne ha formulato istanza ed ha versato in atti la predelibera della di del 5.6.2025 per la concessione in suo favore del mutuo di € 90.000,00, che la banca si è CP_2
dichiarata disponibile ad erogare successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che disporrà l'assegnazione dei beni in suo favore;
anche il convenuto ha formulato istanza di assegnazione dell'intero, sull'erroneo presupposto della titolarità della quota maggioritaria dei beni.
E pertanto, in presenza di concorrente richiesta di assegnazione dell'intero da parte di entrambi i contendenti, pare sicuramente meritevole di accoglimento la richiesta di parte attrice, sia in quanto corredata da documentazione attestante il suo concreto impegno all'estinzione del mutuo residuo che in considerazione della palese erroneità del presupposto dell'analoga richiesta formulata dal convenuto.
Tenendo conto che il valore complessivo degli immobili è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio in complessivi € 168.700,00, si osserva che dallo stesso deve essere detratto l'ammontare del mutuo residuo per € 114.487,25 (come attestato alla data del 31.8.2025 (da accollarsi integralmente all'attrice per effetto dell'attribuzione in suo favore dei beni); tenuto conto dell'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, della quota di spettanza del sig. della rata CP_1
di mutuo del mese di aprile 2025 per l'importo di € 500,00 (cfr. il documento allegato sub 2 alle note di trattazione scritta del 5.6.2025), la restante somma di € 54.212,75, divisa al 50% per €
27.106,37, decurtata della somma di € 500,00 esborsata dall'attrice per il pagamento della quota di controparte del rateo di muto dell'aprile 2025, e quindi per un importo finale di € 26.606,37
rappresenta l'importo che l'attrice è tenuta a corrispondere, a titolo di conguaglio, in favore del sig. . CP_1
Per quanto attiene alla posizione della banca, che non ha espresso il proprio consenso all'accollo liberatorio del mutuo da parte della odierna attrice, si osserva che le ragioni creditorie dell'istituto di credito restano pienamente garantite sia dalla permanenza dell'iscrizione ipotecaria sull'intero immobile oggetto del presente giudizio e sia dalla perdurante responsabilità solidale del sig.
per il pagamento delle rate del mutuo sullo stesso gravante. CP_1
Deve, pertanto, a fronte dell'assegnazione dei beni in favore dell'attrice e del mancato assenso della banca alla liberazione del convenuto dalle obbligazioni derivanti dal mutuo gravante sui beni,
essere dichiarato l'obbligo di parte attrice di tenere indenne e manlevare il sig. da CP_1
qualsivoglia pretesa creditoria della in riferimento al mutuo gravante sui beni CP_4
oggetto del presente giudizio a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione delle spese di giudizio, si rileva che “…nei
procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno
poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando,
invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione
soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze
alla divisione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 1635 del 24.1.2020); le spese relative alla ulteriore materia del contendere restano integralmente compensate tra le parti in considerazione della loro reciproca soccombenza;
restano pure integralmente compensate le spese di giudizio nei confronti della in considerazione della sua qualità di creditrice ipotecaria, e quindi Controparte_5
di litisconsorte necessaria nell'ambito del presente giudizio;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste, definitivamente e pro quota, a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 6.7.2018 nei confronti di e della Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina lo scioglimento della comunione sussistente inter partes in riferimento ai seguenti beni immobili in comproprietà pro indiviso:
- appartamento sito in alla via Canale Monterano, n. 44 con corte esterna, censito in CP_2
N.C.E.U. del Comune di al foglio 177, part. 447, sub. 504, categoria A/2, classe 7; CP_2
- locale accessorio, censito in N.C.E.U. del Comune di catasto al foglio 177, part. 787, sub. CP_2
501, categoria C/2, classe 9;
2) dispone la divisione dei beni oggetto del compendio e, per l'effetto, assegna alla sig.ra Pt_1
la piena proprietà del compendio immobiliare di cui al precedente capo 1);
[...]
3) condanna la sig.ra al pagamento, in favore di controparte, del complessivo Parte_1
importo di € 26.606,37 a titolo di conguaglio ed a tenere indenne e manlevare il sig.
da qualsivoglia pretesa creditoria della Controparte_1 [...]
in riferimento al mutuo gravante sui beni oggetto del Controparte_2
presente giudizio a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
---
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2646 c.c.;---
5) rigetta ogni altra domanda;
---
6) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
7) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della sig.ra
e del sig. , in ragione del 50% ciascuno. Parte_1 Controparte_1
Roma, 29.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi