TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 4731 / 2024, proposta da
con il patrocinio dell'Avv. Roberta CORSI per procura in Parte_1 atti
E
con il patrocinio dell'Avv. Serena BELLINI per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024; rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Roma, Via Vezio Crisafulli n. 116, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla moglie, che vi abiterà con i figli e dalla quale il marito se
n'è allontanato dall'inizio del mese di Luglio 2024, asportando i soli beni ed effetti personali.
3) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso dei figli, stabilendo che questi ultimi rimarranno ad abitare con la madre presso la casa coniugale sita in Via Vezio Crisafulli
n. 116 e che gli stessi, entrambi maggiorenni, intratterranno relazioni autonome con il padre organizzandosi di volta in volta compatibilmente ai loro impegni ed esigenze.
4) Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT.
5) Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Entrambi i coniugi si faranno carico, ciascuno al 50%, delle spese mediche straordinarie necessarie per i figli non coperte dal SSN, nonché di quelle sportive, ricreative e scolastiche, che verranno rimborsate per la relativa quota solo previa esibizione della documentazione fiscale di spesa.
7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà quindi autonomamente al proprio mantenimento.
8) I coniugi concordemente dichiarano di aver regolamentato in tal modo e in via transattiva tra loro i rapporti di carattere patrimoniale e familiare in essere e di non avere per essi reciprocamente null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
9) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”. ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate in riferimento agli interessi della prole, nulla osta al recepimento di tali condizioni, eccezion fatta per quella relativa all'affidamento dei figli maggiorenni, inammissibile in ragione della loro maggiore età (che ha determinato la cessazione della responsabilità genitoriale nei confronti degli stessi), ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
coniugati in L'Aquila il 29.09.2001, alle condizioni congiunte
[...] riportate in parte motiva, eccezion fatta per quella relativa all'affidamento dei figli maggiorenni e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 48,
Parte2, Serie A, Anno 2001);
- nulla sulle spese
Roma, 24/3/2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 4731 / 2024, proposta da
con il patrocinio dell'Avv. Roberta CORSI per procura in Parte_1 atti
E
con il patrocinio dell'Avv. Serena BELLINI per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024; rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Roma, Via Vezio Crisafulli n. 116, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla moglie, che vi abiterà con i figli e dalla quale il marito se
n'è allontanato dall'inizio del mese di Luglio 2024, asportando i soli beni ed effetti personali.
3) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso dei figli, stabilendo che questi ultimi rimarranno ad abitare con la madre presso la casa coniugale sita in Via Vezio Crisafulli
n. 116 e che gli stessi, entrambi maggiorenni, intratterranno relazioni autonome con il padre organizzandosi di volta in volta compatibilmente ai loro impegni ed esigenze.
4) Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT.
5) Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Entrambi i coniugi si faranno carico, ciascuno al 50%, delle spese mediche straordinarie necessarie per i figli non coperte dal SSN, nonché di quelle sportive, ricreative e scolastiche, che verranno rimborsate per la relativa quota solo previa esibizione della documentazione fiscale di spesa.
7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà quindi autonomamente al proprio mantenimento.
8) I coniugi concordemente dichiarano di aver regolamentato in tal modo e in via transattiva tra loro i rapporti di carattere patrimoniale e familiare in essere e di non avere per essi reciprocamente null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
9) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”. ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate in riferimento agli interessi della prole, nulla osta al recepimento di tali condizioni, eccezion fatta per quella relativa all'affidamento dei figli maggiorenni, inammissibile in ragione della loro maggiore età (che ha determinato la cessazione della responsabilità genitoriale nei confronti degli stessi), ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
coniugati in L'Aquila il 29.09.2001, alle condizioni congiunte
[...] riportate in parte motiva, eccezion fatta per quella relativa all'affidamento dei figli maggiorenni e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 48,
Parte2, Serie A, Anno 2001);
- nulla sulle spese
Roma, 24/3/2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi