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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 429/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Merzagora n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Caterina Riccotti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
Via Merzagora n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Restivo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini il 28.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli il 09.12.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63, parte II, Serie A, dell'anno
2011, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 02.01.2013), (Modica, Per_1 Per_2
02.01.2013) e (Modica, 25.07.2016); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 06.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora che loro più aggrada.
2. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori;
3. I figli minori , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 mentre il collocamento abitativo e la residenza anagrafica dei figli sarà, prevalentemente, presso la casa coniugale sita in Scicli, Via C. Merzagora n.7.
4. la casa coniugale, sarà assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti dandosi atto che il IG.
ha già lasciato la casa coniugale asportando anche i propri beni ed effetti personali e trasferirà Pt_1 altrove anche la sua residenza anagrafica;
5. il IG. si farà carico, in via esclusiva, del pagamento mensile delle rate relative Parte_1 all'acquisto con patto di riscatto della casa coniugale sita in Scicli, Via C. Merzagora n.7 assegnata alla IG.ra ; Pt_2
6. Per quanto concerne i figli minori e di anni 12 e di anni 8 le Parti Per_1 Per_2 Per_3 depositano piano genitoriale ex art. 473 bis.12 c.p.c. (All.6) e precisano di essere addivenute alle seguenti determinazioni: il padre avrà diritto di avere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 20:30 quando li dovrà riaccompagnare a casa dopo averli fatti cenare nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10:30 alla domenica sera alle ore 20:30 quando li riaccompagnerà a casa dopo averli fatti cenare;
In occasione dei pernottamenti dei figli, il IG. si impegna ad assicurargli una sistemazione Pt_1 idonea assicurandogli una camera con un letto ciascuno. Sino a quando il IG. non sarà in grado Pt_1 di consentire quanto sopra, in occasione dei fine settimana alternati, i figli pernotteranno presso la casa coniugale con la mamma. le festività natalizie saranno trascorse dai minori come segue:
- il 24/12 con la mamma;
- il 25/12 ed il 26/12 con il papà;
- il 31/12 con la mamma;
- il 01/01 con il papà;
- il 06/01 ad anni alterni con i genitori le festività pasquali saranno trascorse dai minori, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa;
Ai fini della prevista alternanza, le parti convengono che per l'anno 2025 i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo;
Per il periodo di vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per 4 settimane, non consecutive, così suddivise: una settimana a giugno, una settimana a luglio, una settimana ad agosto e una settimana a settembre;
fermo restando il diritto di organizzarsi anche diversamente comunicandosi le date entro il 31 maggio di ogni anno o, comunque, con congruo preavviso;
i ponti e le ulteriori festività civili e religiose (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) seguiranno il criterio dell'alternanza mentre la festa del papà, la festa della mamma, così come i rispettivi loro compleanni saranno trascorsi dal figlio rispettivamente con il papà e con la mamma. Il compleanno dei figli sarà, ove possibile, trascorso e festeggiato con entrambi i genitori.
Tutto quanto sopra, in punto visite, salvo diverso miglior accordo tra le parti, nell'esclusivo interesse dei figli e compatibilmente alle esigenze ed ai futuri impegni scolastici dei minori;
7. i coniugi si impegnano a non far frequentare ai figli, per almeno un periodo di 24 mesi dal deposito del ricorso, persone cui siano sentimentalmente legati introducendole gradualmente e adottando le cautele richieste dal caso in modo da non arrecare pregiudizio ai minori;
8. i coniugi si impegnano a mantenere aperto il dialogo nell'interesse dei figli per cui eventuali modifiche dei diritti di visita nonché tutto quanto concerne la gestione dei figli non potranno essere concordati tra il singolo genitore ed i figli ma dovranno essere concordati direttamente dai coniugi;
9. la IG.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento da parte del marito che, invece, si Pt_2 impegna a corrisponderle, quale contributo nel mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di € 800,00 (euro ottocento/00). Detta somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale
(base Istat mese e anno dell'omologa della separazione). L'importo del contributo al mantenimento dei figli dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese, mediante ricarica postepay carta n. 5333171111650442;
10. le spese straordinarie vengono ripartite tra i coniugi in ragione del 50%, come per legge, tenendo conto delle linee guida del Tribunale di Catania;
11. l'assegno unico universale sarà percepito dalla IG.ra in ragione del 100%. Pt_2
12. Dichiarano le parti di avere regolato ogni rapporto e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. che l'udienza di comparizione del dì 28.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a Scicli in data 09.12.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63, parte II, Serie A, dell'anno 2011;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese. - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti