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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Avellino
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
N.R.G. 3988/2022
Udienza del 18.03.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Marianna Formica e Daria De
Maio, è presente: per parte ricorrente l'avv. Roberta Federici, che si riporta al ricorso e agli scritti difensivi depositati in atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 18/3/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. 3988/2022 R.G., avente ad oggetto: “Qualificazione” e vertente
TRA
ON AL (CF: [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
Federici, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Boezio n. 6
(indirizzo pec indicato: roberta.federici@milano.pecavvocati.it);
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.22, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrata nella II Area
Funzionale del CCNL Comparto Ministeri con il profilo professionale di Ufficiale
Giudiziario in servizio presso l'Ufficio N.E.P di Avellino e di provenire dall'Area funzionale B, posizione economica B3 (già assistenti EP ex D.P.R. n. 1229/1959), adiva il Tribunale di Avellino chiedendo: “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale ora
Area Funzionari – profilo professionale Funzionario EP – F1 o in quello in cui tale profilo confluirà per effetto del un nuovo sistema di classificazione del personale
2 previsto dall'art.13 CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 e dei successivi rinnovi contrattuali, con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 1° dicembre 2017 o, in via gradata dall'8 agosto 2018 o, ancora, dal 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
2. Per l'effetto ordinare al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., di inquadrare la ricorrente nella III° Area Funzionale ora
Area Funzionari – profilo professionale Funzionario EP F1 o nel profilo professionale nel quale confluirà per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.13 CCNL
Funzioni Centrali 2019-2021 e successivi rinnovi a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia come sopra richiesto.
3. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale ora Area Funzionari – profilo professionale Funzionario EP a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal
1° dicembre 2017 o, in via gradata dall'8 agosto 2018 o dal 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area e, per l'effetto, condannare il Ministero della Giustizia in persona del
Ministro p.t. alla pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), in €14768,52 (periodo 1.1.2009-
31 dicembre 2018) oltre a €890.32 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2019 sino all'effettivo inquadramento della ricorrente nella III° Area funzionale – F1 ora Area
Funzionari o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
4. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il Ministero convenuto al pagamento, in favore dell'istante, della somma che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”
A sostegno delle domande, esponeva che: in applicazione delle disposizioni del CCNI
5/4/2000 prevedenti una figura unitaria e trasversale di ufficiale giudiziario, delineando, nel contempo, percorsi di mobilità verticale con la possibilità anche del passaggio di aree, e del successivo protocollo all. 2 al C.C.N.I. 5/4/2000, il Ministero della Giustizia, nell'anno 2001, dava avvio alle procedure di riqualificazione di una
3 serie di figure professionali tra le quali ufficiale giudiziario C3 e C2, ufficiale giudiziario
C1, ufficiale giudiziario B3, precisando che le suddette procedure dovevano interessare, dapprima, le figure apicali dell'Area C e, successivamente, quelle inferiori, sino a quelle dell'Area B;
erano poi intervenute alcune pronunce del giudice amministrativo che avevano dichiarato l'illegittimità dei criteri di tali selezioni nonché delle disposizioni del CCNL in materia di passaggi;
successivamente, il Ministero si rendeva inadempiente agli impegni assunti mediante il protocollo d'intesa del 9.11.2006 non provvedendo ad indire le procedure per le progressioni verticali ivi previste;
entrato in vigore il CCNL 2006/2009 contenente il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in aree funzionali, il Ministero, in violazione del disposto dell'art. 10, non dava corso alla riqualificazione del personale dell'Amministrazione Giudiziaria con conseguente lesione del diritto dei ricorrenti a concorrere nella procedura per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 – all'Area C - posizione economica C1; in ossequio al successivo CCNI del 29 luglio 2010, si dava attuazione al nuovo sistema di classificazione mediante una confluenza iniziale automatica in ogni area delle posizioni economiche previgenti, (come da apposita tabella di trasposizione) in base alla quale gli ufficiali giudiziari provenienti dalla ex area B/B3 e B3S, venivano inquadrati nella II° Area, mentre gli ufficiali giudiziari ex area C (ex C1 e C2) confluivano nella III° Area nel profilo di Funzionario. Assumeva la ricorrente che tanto avveniva in violazione delle norme del CCNL che, in fase di prima attuazione del nuovo ordinamento professionale, prevedeva l'inquadramento dei dipendenti facendo unicamente riferimento alla posizione economica di provenienza e non ai profili professionali, dovendo questi ultimi essere rimodulati e definiti dalla contrattazione integrativa;
che, contravvenendo alle disposizioni contrattuali specificate in ricorso -in base alle quali solo a seguito della definizione dei profili professionali rimessa alla contrattazione integrativa, le singole Amministrazioni avrebbero potuto procedere all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento professionale evitando la costituzione di un profilo professionale con analoghe competenze articolato su aree diverse- la contrattazione integrativa del 2010 introduceva un nuovo ordinamento professionale prevedendo, nella II° Area funzionale, profili professionali (diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) tra i quali il profilo denominato “ufficiale giudiziario”, mentre nella III Area confluivano altrettanti profili professionali, tra cui il “funzionario
EP”; che, per effetto delle illegittime previsioni del contratto collettivo integrativo
4 la ricorrente, inquadrata nella posizione di “ufficiale giudiziario” dell'attuale “Seconda area”, subiva un vero e proprio demansionamento professionale;
in particolare, in relazione al profilo professionale di ufficiale giudiziario (II Area), la declaratoria escludeva alcune mansioni tipiche del profilo ed individuava i “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici
N.E.P.), curando, in particolare, l'attività di notificazione e, qualora, a giudizio del
Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione”.
Laddove, nel profilo di Funzionario EP, III° area confluivano i “Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario;
curano, altresì, la connessa attività istruttoria amministrativo-contabile, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica N.E.P. Lavoratori cui è affidata la direzione dell'unità organica N.E.P. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva nel settore specifico inerente la loro funzione”. Rilevava dunque l'istante che tali antefatti avevano ingenerato un nutrito contenzioso nel cui ambito la giurisprudenza di merito aveva univocamente dichiarato la nullità del CCNI del 29.7.10 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile , esperto informatico ed ufficiale giudiziario fossero articolati su aree diverse;
era, alla fine, intervenuto il legislatore emanando l'art. 21 quater D.L. n.83/15 convertito in legge n.132 del 6 agosto
2015, con il quale “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto
Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio
5 notificazioni, esecuzioni e protesti (EP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità' esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1,comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”.
Avviata, con bando del 19.9.2016, la procedura ex art. 21 quater per l'inquadramento nella III° Area di n.622 Funzionari EP – F1 in servizio alla data del 14 novembre
2009, la ricorrente all'esito delle prove di esame si collocava nella graduatoria di merito tra gli idonei, nella posizione 794 –fascia economica F4- e con il punteggio di 65; successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, all'assunzione dei vincitori, nell'agosto 2018 il Ministero provvedeva allo scorrimento parziale della graduatoria in oggetto inquadrando nella III° Area, nel profilo professionale
Funzionario EP, gli ufficiali giudiziari collocati fino alla posizione n. 626. Con accordo del 26 aprile 2017 integralmente recepito con decreto ministeriale del
9.12.2017, l'amministrazione assumeva l'impegno di “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, prevedendosi espressamente (art. 2 dell'accordo) che il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016,
6 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma
4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83”. Lamenta la ricorrente che, alla data del 30 giugno 2019 il Ministero risultava inadempiente agli obblighi assunti di sanare le posizioni di tutti gli ufficiali giudiziari che in virtù del CCNI 2010 erano stati erroneamente inquadrati in II Area. Tanto premesso, in sintesi, argomentava in diritto che l'inosservanza degli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto
Ministeri 2006-2009, in fase di attuazione del nuovo ordinamento professionale avvenuta con la stipula del CCNI del 29 luglio 2010, l'aveva privata, così come per tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B, del corretto inquadramento contrattuale;
che l'effetto sanante voluto dal legislatore con le procedure di riqualificazione ex art.21 quater del DL.83/15 era quello di consentire il passaggio di tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B-B3 nell'attuale III° Area al fine di evitare la costituzione di un profilo ripartito su aree diverse;
che, in particolare, tanto emergeva dal tenore letterale del già richiamato 4° comma dell'art. 21 quater DL83/15 oltre che dal successivo accordo del
26 aprile 2017. Rilevata altresì l'esistenza di risorse finanziarie già accantonate per l'assunzione di tutti gli idonei in graduatoria nella III Area (richiamando il comunicato delle OO.SS. del 4 maggio 2020, all.sub 20) e la carenza di organico (Piano Triennale del Fabbisogno del personale dell'Amministrazione giudiziaria del 2019 -doc. 49), deduceva la violazione dei principi di efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione ex art.97 Cost. nonché degli artt. 1, 5, 7 d. lgs. 165/01 e 23 d.lgs
150/09– violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art.1175 e 1375 c.c. – disparità di trattamento - violazione del principio del c.d. legittimo affidamento, anche quali fonti del diritto al risarcimento del danno patito.
2. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il Ministero della
Giustizia, sebbene ritualmente convenuto in giudizio.
Con note di trattazione scritta depositate il 11.2.2025, la ricorrente rappresentava che
PDG del 7 marzo 2024 il Ministero convenuto disponeva lo scorrimento integrale della graduatoria degli Ufficiali giudiziari idonei ex art. 21 quater DL.83/15 con la sua immissione in servizio per il 16 aprile 2024, data in cui la stessa sottoscriveva il relativo contratto di inquadramento nel profilo professionale di Funzionario EP con
7 effettivo adeguamento del trattamento economico al profilo acquisito a decorrere dal
1° luglio 2024.
Precisava, pertanto, che per effetto del sopravvenuto inquadramento, la domanda di accertamento formulata nel ricorso introduttivo doveva intendersi come retrodatazione all'inquadramento, limitando la domanda di accertamento all'inquadramento nella III° Area a far data dal 1° dicembre 2017 o, in via gradata, a far data dall'8 agosto 2018 o, in ulteriore via gradata a far data dal 30 giugno 2019 e sino alla data di effettivo adeguamento del trattamento economico profilo professionale
Funzionario EP F1, rinunciando espressamente alla decorrenza dal 1° gennaio
2009.
La causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica del 23.09.2023).
4. Il ricorso va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Si osserva, preliminarmente, richiamando in questa sede ai sensi dell'art. 118 d.a.
c.p.c. la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6419/2023, le cui motivazioni si condividono pienamente, “che per la giurisprudenza della S.C., in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999 del comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto CCNL;
neppure la pubblicazione dell'avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti, ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la conclusione (Cass., Sez. L,
n. 984 del 17 gennaio 2020, richiamata dalla più recente Cass. , Sez. lav., n.
16999/2023). Pertanto né il CCNL 2006/2009, o i successivi accordi sindacali cui si allude in ricorso, obbligavano il Ministero alla riattivazione delle procedure selettive in un primo momento promosse sulla base del CCNL1999 anche in relazione agli
Ufficiali Giudiziari per il passaggio dall'area B all'area C, che erano state sospese per effetto di provvedimenti giudiziali che le dichiaravano illegittime in quanto contrasto
8 con le previsioni dell'art. 97 Cost.. La previsione dell'art. 10 del CCNL 2006/09, secondo cui “Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa” (art. 10, co. 4), riguardava i passaggi all'interno della medesima area e comunque non poteva essere attuata per quelle procedure impostate in violazione dell'art. 97 Cost. né superare il disposto di cui all'art. 24 D.Lgs. 150/09 il quale stabiliva, con efficacia imperativa, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni pubbliche avrebbero coperto i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, sia pure con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno
(cfr. Tribunale di Venezia, sentenza n.96/23). Inoltre, in riferimento alla dedotta dequalificazione professionale, richiamato il concetto di "equivalenza formale", in base al quale, nel P.I., perché le mansioni possano essere considerate equivalenti è necessaria la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva (cfr.
Cass., Sez. Un., 4 aprile 2008, n. 8740), competendo a quest'ultima l'individuazione delle mansioni ascrivibili a ciascuna area funzionale, da considerarsi equivalenti nell'ambito della medesima, si condivide quanto ritenuto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 91/2022, secondo cui “La circostanza che, in base al precedente CCNI del 2000, l'attività di esecuzione fosse svolta sia dagli ufficiali giudiziari di B3 e B3S sia dagli ufficiali giudiziari inquadrati C1 e che invece, a seguito del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNI del 29.7.2010, l'attività inerente l'esecuzione sia stata demandata in via ordinaria ai funzionari EP e solo in via residuale (per i casi di ritenuta necessità di servizio secondo il capo dell'ufficio) agli
“ufficiali giudiziari” non integra, diversamente da quanto asseriscono le parti ricorrenti, alcun demansionamento. Secondo la difesa di parte attrice la nuova declaratoria contenuta nel CCNI 2010, contenuta nell'all. A), assegnava al profilo di
Ufficiale Giudiziario le attività di esecuzione in via residuale, riservandole espressamente al Funzionario EP (III Area Funzionale). Al riguardo si osserva che esecuzioni, notificazioni e protesti erano attività considerate “unitariamente” già dal
CCNI 5.4.2000 il quale lungi dal distinguere una attività dalle altre, faceva solo riferimento a “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario”. Lo svolgimento di tutti tali atti, secondo lo stesso CCNI 2000, era comune sia agli u.g. inquadrati nella p.e. B3 sia agli ufficiali giudiziari di area C inquadrati nelle p.e. C1 e
9 C2, ai quali ultimi, però, il medesimo contratto integrativo attribuiva ulteriori e più
“qualificati” compiti, sicché, già nella vigenza di quel contratto, la differenziazione fra le diverse figure professionali (B3, C1 e C2) risiedeva dunque nel fatto che mentre i B3 svolgevano unicamente “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario” (e cioè le attività di esecuzione, notificazioni e protesti unitariamente considerate) i C1 e C2 svolgevano, oltre dette attività, anche mansioni ulteriori, professionalmente più qualificate, di tipo istruttorio, amministrativo-contabile, di direzione, di amministrazione delle somme riscosse e così via;
infine il nuovo CCNI del luglio 2010, nel dettare i “contenuti professionali” dei due p.p. in considerazione e nello stabilire, in particolare, che l'attività di esecuzione è svolta dagli “ufficiali giudiziari” solo in presenza di ritenute, da parte del Capo dell'Ufficio, esigenze di servizio, non ha “trasformato” la mansione relativa alle esecuzioni in una mansione superiore rispetto a quella inerente la notificazione degli atti ma ha solo parzialmente modificato la distribuzione del lavoro fra i due profili dell'ufficiale giudiziario e del funzionario EP, tant'è che gli “ufficiali giudiziari” possono svolgere ancora le attività inerenti le esecuzioni (sia pure solo in presenza di determinate condizioni) e che è stato ancora previsto lo svolgimento, da parte dei “funzionari EP”, di “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario” e quindi anche delle mansioni inerenti la notificazione degli atti. Inoltre, leggendo la declaratoria inserita nel CCI del 29.7.2010, si osserva come essa conferisca solo in via preferenziale all'ufficiale giudiziario l'attività di notificazione. Il fatto che il dirigente dell'Ufficio possa attribuirgli compiti di esecuzione implica analogamente che entrambe possano essere svolte dal funzionario Unep, il quale è tenuto a compiere “tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario” Quest'ultima espressione ripete letteralmente quelle inserite nelle declaratorie del CCI del 5.4.2000 per le posizioni economiche C1 e C2. Le parti collettive hanno così evidentemente inteso definire meglio nel 2007 le due figure professionali, in continuità, però, col sistema d'inquadramento e di distribuzione delle competenze avviato nel 2000. La superiore qualificazione professionale del personale inserito in terza area deriva, più che dall'assegnazione preferenziale dell'attività d'esecuzione, dalla responsabilità e dall'autonomia che connotano le loro prestazioni;
quelle degli ufficiali giudiziari, invece, sono soggette alle “direttive ricevute” e non hanno la stessa ampiezza riconosciuta ai funzionari (…)”.
10 Alla luce delle predette considerazioni, ogni doglianza concernente una supposta dequalificazione professionale, risulta priva di fondamento, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei danni, anche da perdita di chance, peraltro formulata in maniera assai generica e non riconoscibile in re ipsa.
6. Venendo all'esame delle altre domande, si osserva la questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata, tra gli altri, dal Tribunale di Napoli con la pronuncia citata, dal già citato Tribunale di Roma con sentenza n. 91/2022 del
10.01.2022, dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 983/2024, dalla Corte di
Appello di Trieste con sentenza 121/2023, le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice e si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. seppur con le dovute precisazioni.
Vale premettere che con l'art. 21 quater del DL 83/15 il Ministero convenuto ha assunto un obbligo formale, peraltro privo di specifici riferimenti temporali, di procedere alla riqualificazione dei cancellieri ed ufficiali giudiziari.
La norma, convertita in legge 132/15, così stabiliva: “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e
16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del
Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001
e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (EP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del
11 rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti”.
Sulla base di questa previsione l'Amministrazione ha indetto una selezione per la progressione professionale al profilo professionale di funzionario EP –Area III F1– in relazione a 622 posti, mediante passaggio dall'area II, figura professionale di
Ufficiale Giudiziario, con bando del 19.9.2016, al quale ha partecipato anche la ricorrente risultando all'esito idonea, anche se collocata in posizione non utile all'assunzione. Nelle more della conclusione della procedura in questione venne raggiunto un accordo sindacale il 26.4.2017 in base al quale il Ministero si impegnava a concludere il processo di attuazione della progressione tra le aree dei candidati risultati vincitori e idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL 83/15 entro il
30.6.2019; l'accordo veniva recepito con DM 9.11.2017. Successivamente, i vincitori della selezione sono stati assunti con provvedimento del 10.11.2017 e sono stati effettuati scorrimenti della graduatoria degli idonei, l'ultimo dei quali risalente all'aprile 2022 secondo quanto documentato in atti. In effetti la previsione di un termine esplicito entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal
DL 83/15 distingue nettamente l'accordo sindacale in questione rispetto agli accordi
12 sindacali precedenti, escludendo che ad esso possa attribuirsi quella valenza meramente programmatica che si è ritenuto -in linea peraltro con l'orientamento della
Corte di Cassazione- per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti. “Se è vero, infatti che le precise tempistiche indicate nell'accordo si accompagnavano alla indicazione della necessità che le progressioni avvenissero nel rispetto dei principi posti dal DL 83/15, e dunque era necessario rispettare la previsione per cui gli accessi dall'interno dovevano essere effettuati in misura eguale rispetto agli accessi dall'esterno, tuttavia nel computo per espressa previsione legislativa dovevano considerati tutte le procedure “disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL” ( CCNL comparto Ministeri 1998/2001)
Pertanto, oltre alle immissioni in ruolo di personale esterno indicate dall'Amministrazione e poste a base di taluni degli scorrimenti di graduatoria sopra indicati avrebbe dovuto innanzitutto procedere anche alla immissione in ruolo dei
Funzionari Giudiziari di cui alla mobilità del 18.2.2015”, (vedasi per una ricostruzione in questi termini anche il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1401/2024).
In definitiva, deve ritenersi che la censura formulata dalla ricorrente in ordine al mancato scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione ministeriale entro il 30.6.2019 come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del
9.11.2017 (v. all. sub 19) sia fondata, costituendo la mancata attuazione della progressione professionale un inadempimento contrattuale anche sotto il profilo della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.. Da ciò consegue il diritto della ricorrente, peraltro riconosciuto dal convenuto anche se con successiva decorrenza, all'attribuzione della qualifica di Funzionario EP di III^
Area Funzionale – F1 fin dall'1.7.2019, ovvero alla scadenza del termine pattuito nell'accordo del 26.4.2017 recepito dal DM 9.11.2017.
7. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da tardivo inquadramento, cui si riferisce il ricorso, la domanda non può che essere intesa, per quanto sopra argomentato, come volta ad ottenere le differenze retributive conseguenti all'inquadramento spettante dalla decorrenza indicata.
Per la quantificazione devono assumersi gli importi di cui ai conteggi contenuti in ricorso e nelle note scritte dell'11.2.2025, conformi alle previsioni della contrattazione collettiva ratione temporis applicabile, con condanna del Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 7.633,37
(eurosettemilaseicentotrentatre/37), oltre interessi legali come per legge, pari alla
13 differenza tra il trattamento economico percepito dalla ricorrente e quello spettante quale funzionario F1 dal 1/7/2019 e fino all'effettiva erogazione della retribuzione in misura corrispondente al superiore inquadramento.
8. Le spese di lite vengono compensate per la metà in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della serialità del contenzioso, mentre la restante metà è posta a carico del Ministero soccombente, con liquidazione ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
ON LB con ricorso depositato il 30/12/2022 nei confronti del Ministero della giustizia in persona del Ministro p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia;
b) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
ON LB all'inquadramento nella III Area Funzionale -profilo funzionale
Funzionario EP- F1 con decorrenza dall'01.07.2019 e condanna il Ministero della
Giustizia ad attribuirle tale superiore inquadramento dalla suddetta decorrenza e a corrisponderle il corrispondente trattamento economico;
c) condanna il Ministero della Giustizia a pagare ad LB ON gli arretrati maturati dall'1/7/2019 al 30/6/2024, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto alla ricorrente in virtù del superiore inquadramento come sopra riconosciuto e quello concretamente percepito, differenza questa liquidata in complessivi € 7.633,37
(eurosettemilaseicentotrentatre/37), oltre interessi legali come per legge;
d) rigetta il ricorso nel resto;
e) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna il Ministero al pagamento della residua parte, che liquida in €1.844,50
(euromilleottocentoquarantaquattro/50), oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre €259,00 (euroduecentocinquantanove/00) per C.U..
Così deciso in Avellino il 18/3/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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