TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12953 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 49398/2025, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura La Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Prenestina 361/B, come da procura in atti.
- ATTORE –
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di Controparte_1
“dichiarare annullabile e/o nulla la delibera assembleare del 09.05.2024 per le motivazioni tutte di cui al presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali, anche inerenti il procedimento di mediazione obbligatorio avviato, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. oltre spese generali, IVA e CA come per legge.” Ha esposto:
- di essere comproprietario, unitamente ai Sigg.ri e , Parte_2 Parte_3 delle unità immobiliari facenti parte del Condominio Controparte_1
(appartamento, box e posto auto);
- di non aver ricevuto dal Condominio convocazioni e bilanci per diversi anni e che la missiva inviata all'amministratore in data 22.07.2024 Controparte_2 con la richiesta di poter prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali riferiti al 2020 e agli anni successivi è rimasta inevasa anche dopo sollecito telefonico e PEC del 23.09.2024;
- di aver avuto conoscenza della delibera del 9.5.2025, con il quale il ha approvato “…il Bilancio Consuntivo 2023 e relativo stato di CP_1 riparto…” ed “”il preventivo spese 2024 e relativo stato di riparto…”, tramite decreto ingiuntivo n.19567 (R.G.52767/2024), emesso dal Giudice di Pace di Roma il 06.09.2024, notificatogli in data 28.09.2024;
- di non aver ricevuto né la convocazione per partecipare alla suddetta assemblea nè il relativo verbale;
- che, avviata la mediazione in data 08.10.2024, la stessa si è conclusa per mancata partecipazione del Condominio convocato;
- di aver spiegato opposizione, con ricorso datato 31.10.2024, avverso il decreto ingiuntivo n.19567 (R.G.52767/2024) evidenziando già in tale sede, ai fini della revoca del decreto opposto, la mancata convocazione per l'adunanza assembleare del 9.5.2024, errori di imputazione dei pagamenti effettuati nonché vizi dei consuntivi approvati;
Il non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_1 Controparte_1 dichiarata la contumacia. La causa, documentale, non ha richiesto attività istruttoria ed è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., all'udienza del 23 settembre 2025 con concessione del termine per note anticipate. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
******************
Pag. 2 di 4 Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta sulla base del rilievo assorbente del vizio di omessa convocazione. Sul punto va ricordato che, in materia di condominio, la disposizione di cui all'art. 1136, co. 4, c.c. –secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione – comporta che ogni condomino ha diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di farlo ricevendo l'avviso di convocazione nel termine previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. (Cass. 22.11.1985, n.5769); in ipotesi di omessa o tardiva convocazione il relativo vizio, incidendo sulla corretta formazione della volontà collegiale, comporta l'annullabilità della delibera (v. sul punto Cass. S.U. n.4806/2005). Ora, nel caso in cui un condomino eccepisca la mancata convocazione o la convocazione fuori termine, spetta al condominio provare di aver assolto al relativo obbligo nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa di tale obbligo (cfr. Cass. n. 5254/2011; Cass. n. 10875/1998) costituendo, l'avviso, un elemento costitutivo della validità della delibera stessa (cfr. Cass. ordinanza n. 22685/2014). Nel caso di specie tale onere non è stato assolto dal il quale ha CP_1 preferito non costituirsi in giudizio. Inoltre, dall'esame del verbale si evince che nella riunione assembleare del 9.5.2024, l'attore, seppur indicato nel foglio presenze, è risultato assente alla predetta seduta. Tale omissione, come si è detto, comporta l'annullamento della delibera impugnata con assorbimento di tutte le ulteriori questioni evidenziate da parte attrice. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione di parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. 147/2022) considerata l'esiguità delle questioni trattate, del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare e la minima attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, annulla la delibera adottata dall'assemblea del Condominio , Roma nella seduta del 9.5.2024; Controparte_3
- condanna il al pagamento Controparte_4 in favore di delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 per Parte_1
Pag. 3 di 4 compensi (inclusi quelli di mediazione) ed euro 625,00 per spese esenti, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a, nella misura di legge. Così deciso in Roma il 23 settembre 2025. Il Giudice
Maria Grazia Berti
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'U.P.P. dott.ssa Margherita Carboni.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 49398/2025, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura La Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Prenestina 361/B, come da procura in atti.
- ATTORE –
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di Controparte_1
“dichiarare annullabile e/o nulla la delibera assembleare del 09.05.2024 per le motivazioni tutte di cui al presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali, anche inerenti il procedimento di mediazione obbligatorio avviato, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. oltre spese generali, IVA e CA come per legge.” Ha esposto:
- di essere comproprietario, unitamente ai Sigg.ri e , Parte_2 Parte_3 delle unità immobiliari facenti parte del Condominio Controparte_1
(appartamento, box e posto auto);
- di non aver ricevuto dal Condominio convocazioni e bilanci per diversi anni e che la missiva inviata all'amministratore in data 22.07.2024 Controparte_2 con la richiesta di poter prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali riferiti al 2020 e agli anni successivi è rimasta inevasa anche dopo sollecito telefonico e PEC del 23.09.2024;
- di aver avuto conoscenza della delibera del 9.5.2025, con il quale il ha approvato “…il Bilancio Consuntivo 2023 e relativo stato di CP_1 riparto…” ed “”il preventivo spese 2024 e relativo stato di riparto…”, tramite decreto ingiuntivo n.19567 (R.G.52767/2024), emesso dal Giudice di Pace di Roma il 06.09.2024, notificatogli in data 28.09.2024;
- di non aver ricevuto né la convocazione per partecipare alla suddetta assemblea nè il relativo verbale;
- che, avviata la mediazione in data 08.10.2024, la stessa si è conclusa per mancata partecipazione del Condominio convocato;
- di aver spiegato opposizione, con ricorso datato 31.10.2024, avverso il decreto ingiuntivo n.19567 (R.G.52767/2024) evidenziando già in tale sede, ai fini della revoca del decreto opposto, la mancata convocazione per l'adunanza assembleare del 9.5.2024, errori di imputazione dei pagamenti effettuati nonché vizi dei consuntivi approvati;
Il non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_1 Controparte_1 dichiarata la contumacia. La causa, documentale, non ha richiesto attività istruttoria ed è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., all'udienza del 23 settembre 2025 con concessione del termine per note anticipate. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
******************
Pag. 2 di 4 Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta sulla base del rilievo assorbente del vizio di omessa convocazione. Sul punto va ricordato che, in materia di condominio, la disposizione di cui all'art. 1136, co. 4, c.c. –secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione – comporta che ogni condomino ha diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di farlo ricevendo l'avviso di convocazione nel termine previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. (Cass. 22.11.1985, n.5769); in ipotesi di omessa o tardiva convocazione il relativo vizio, incidendo sulla corretta formazione della volontà collegiale, comporta l'annullabilità della delibera (v. sul punto Cass. S.U. n.4806/2005). Ora, nel caso in cui un condomino eccepisca la mancata convocazione o la convocazione fuori termine, spetta al condominio provare di aver assolto al relativo obbligo nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa di tale obbligo (cfr. Cass. n. 5254/2011; Cass. n. 10875/1998) costituendo, l'avviso, un elemento costitutivo della validità della delibera stessa (cfr. Cass. ordinanza n. 22685/2014). Nel caso di specie tale onere non è stato assolto dal il quale ha CP_1 preferito non costituirsi in giudizio. Inoltre, dall'esame del verbale si evince che nella riunione assembleare del 9.5.2024, l'attore, seppur indicato nel foglio presenze, è risultato assente alla predetta seduta. Tale omissione, come si è detto, comporta l'annullamento della delibera impugnata con assorbimento di tutte le ulteriori questioni evidenziate da parte attrice. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione di parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. 147/2022) considerata l'esiguità delle questioni trattate, del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare e la minima attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, annulla la delibera adottata dall'assemblea del Condominio , Roma nella seduta del 9.5.2024; Controparte_3
- condanna il al pagamento Controparte_4 in favore di delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 per Parte_1
Pag. 3 di 4 compensi (inclusi quelli di mediazione) ed euro 625,00 per spese esenti, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a, nella misura di legge. Così deciso in Roma il 23 settembre 2025. Il Giudice
Maria Grazia Berti
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'U.P.P. dott.ssa Margherita Carboni.
Pag. 4 di 4