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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7318/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 21/09/1955 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NATY FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, Il ricorrente in epigrafe indicato deduce: di essere titolare di pensione cat INVCIV N. 07047173; che con comunicazione del
18.07.2023 l informava il ricorrente che la pensione era stata ricalcolata a decorrere CP_1 dall'01.03.2022 al 31.08.2023 e che gli erano stati corrisposti € 9.846,98 in più sulla sua pensione, chiedendo quindi la restituzione della somma;
che la motivazione era la seguente: “prestazione non spettante a seguito di liquidazione nuova pensione con decorrenza anteriore. Indennità di accompagnamento non spettante in quanto non riconosciuta da verbale”; che, in data 18.01.2023, il ricorrente aveva ricevuto comunicazione di liquidazione di pensione e accompagnamento della domanda del
1 24.02.2022, arretrati pari a € 6.156,82 comprensivi dell'indennità di accompagnamento;
che, in data 19.07.2023, il ricorrente riceveva la liquidazione di altra pensione di inabilità civile (in relazione alla domanda del 19.11.2020) con decorrenza anteriore da gennaio
2022 ma che escludeva l'accompagnamento.
Asserisce l'istante l'illegittimità del provvedimento di recupero perché mancante dell'indicazione delle ragioni poste a fondamento del recupero. Asserisce, altresì, l'istante che le liquidazioni riguardavano due domande diverse e che eventuali errori erano nel pieno dominio cognitivo dell' , sussistendo l'affidamento incolpevole del ricorrente. CP_1
Chiede, pertanto, dichiarare illegittima la ripetizione dell'indebito di cui sopra ed il recupero crediti conseguente.
CP_ L , costituitosi, asserisce che: “…Il ricorrente veniva sottoposto a visita il 27.01.2023 ed, in quella sede, la Commissione Medica lo riconosceva invalido al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Il verbale sanitario veniva notificato al ricorrente, tramite raccomandata a/r del 27.01.2023, ricevuta in data 17.02.2023. Si precisa che il verbale non veniva impugnato. La prestazione veniva, tuttavia, erogata indebitamente sino al mese di 8/2023.A seguito di ricostituzione, si rilevava così un indebito di euro 9.846,98 che derivava dalla non dovuta erogazione dell'indennità di accompagnamento ed altresì dalla indebita erogazione della pensione di invalidità civile, da marzo 2022. Il ricorrente cominciava, invero a percepire pensione di vecchiaia dal 2/2023, in qualità di lavoratore dipendente. Nel corso del 2022, il sig. aveva svolto, invece, attività Parte_1
lavorativa in qualità di lavoratore dipendente. In sede di ricostituzione emergevano, dunque, redditi da pensione e da lavoro dipendente, che determinavano il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione in godimento”.
Ritiene il tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di ZI, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.
La Suprema Corte ha, invero, statuito, con decisioni a Sezioni unite che “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
2 l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, CP_2
legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del
1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011) e che “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1
dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass
Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Siffatti principi possono, del resto, trovare applicazione sempre che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cass Sez. L, Sentenza n. 198 del 05\01\2011).
Orbene, nel caso in esame, in ordine alla somma indebitamente percepita dall'istante a CP_ titolo di pensione di invalidità civile, da marzo 2022 ad agosto 2023, l ha precisato in primo luogo che la stessa risultava indebitamente percepita dal ricorrente in riferimento alla liquidazione di una nuova pensione di inabilità civile (con decorrenza anteriore) ma non comprensiva di indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della predetta prestazione assistenziale, per motivi sanitari.
Della predetta revoca e del carattere indebito dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti fino ad agosto 2023, il ricorrente era edotto, come si evince dal verbale negativo definitivo notificato nel mese di febbraio 2023, con cui l'istante è stato riconosciuto invalido civile al 100 % ma senza accompagnamento, con decorrenza dal 21.9.2022 (v. verbale sanitario del 26.1.2023, in atti).
Pertanto, a nulla rilevano la buona fede e l'assenza di dolo invocate da parte ricorrente poiché quest'ultima era consapevole di aver indebitamente percepito la somma a titolo di indennità di accompagnamento (quantomeno da febbraio 2023) a cui è legittimamente
3 conseguita un'operazione di compensazione impropria tra tale somma e la somma dovuta a titolo di arretrati della nuova pensione, al fine di evitare una duplicazione di importi a titolo di pensione di inabilità civile per le stesse mensilità.
Parimenti, l ha trattenuto in sede di comunicazione di riliquidazione di pensione la CP_2 somma € 9.846,98, corrispondente a quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di pensione di inabilità nel periodo dall'01.03.2022 al 31.08.2023, fondando il predetto indebito anche sulla mancanza del requisito reddituale della pensione di inabilità civile fin da marzo 2022, per il possesso di redditi da pensione e da lavoro dipendente risultanti a seguito di ricostituzione (v. comunicazione di riliquidazione del 19.7.2023, in atti).
Ebbene, posto che non risulta contestata la correttezza dei calcoli effettuati dall' , CP_2
meglio distinti nel predetto modello TE08 comunicato allo stesso istante con nota del
19.7.2023, non osta alla ripetibilità della somma indebitamente percepita negli anni interessati dal provvedimento opposto alcuna esigenza di tutela dell'affidamento del percettore, che sussiste solo allorquando l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
L'indebito appare sussistere anche laddove si consideri il più recente indirizzo della CP_ ZI ( espresso nella Ordinanza 4.8.22 n. 24180 ) a tenore del quale, l è legittimato a chiedere la restituzione dell'indebito dal momento dell'accertamento sempre che non ci sia stato nell'accipiens un legittimo affidamento (“In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”). CP_ Nella specie, risultando dalla ricostruzione documentale fornita dall' che nel corso del
2022, il sig. aveva effettivamente svolto attività lavorativa in qualità di Parte_1
lavoratore dipendente conseguendo anche la pensione di vecchiaia da febbraio 2023 ed emergendo dunque, in sede di ricostruzione, redditi da pensione e da lavoro dipendente, che determinavano il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione
4 della prestazione in godimento nel periodo oggetto di contestazione (fatto pacifico in quanto non contestato), non è possibile ritenere il legittimo l'affidamento dell'accipiens.
Nulla, peraltro, è stato dedotto dal ricorrente stesso nelle note di t.s. successive alla costituzione del convenuto, in relazione ai redditi da pensione e da lavoro dipendente relativi al periodo marzo 2022-agosto 2023.
Era, invero, onere del ricorrente allegare e provare di essere in possesso di tutti i requisiti
(specie di natura reddituale) previsti dalla legge nel periodo oggetto di contestazione.
Nulla, al contrario, è stato provato – e neppure allegato – sul punto dall'istante.
Né può essere invocata la carenza di dolo dell'accipiens, al fine di paralizzare la pretesa CP_ restitutoria dell' , dovendosi ritenere lo stesso ragionevolmente consapevole dello sforamento dei limiti reddituali di legge atteso che si tratta di redditi da lavoro e da pensione di vecchiaia.
La pretesa restitutoria azionata dall' deve, quindi, ritenersi pienamente fondata. CP_2
CP_ In ragione del lasso di tempo decorso dall'ultima richiesta dell' e delle condizioni personali del ricorrente appare tuttavia corretta la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp att. C.p.c., in atti.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7318/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 21/09/1955 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NATY FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, Il ricorrente in epigrafe indicato deduce: di essere titolare di pensione cat INVCIV N. 07047173; che con comunicazione del
18.07.2023 l informava il ricorrente che la pensione era stata ricalcolata a decorrere CP_1 dall'01.03.2022 al 31.08.2023 e che gli erano stati corrisposti € 9.846,98 in più sulla sua pensione, chiedendo quindi la restituzione della somma;
che la motivazione era la seguente: “prestazione non spettante a seguito di liquidazione nuova pensione con decorrenza anteriore. Indennità di accompagnamento non spettante in quanto non riconosciuta da verbale”; che, in data 18.01.2023, il ricorrente aveva ricevuto comunicazione di liquidazione di pensione e accompagnamento della domanda del
1 24.02.2022, arretrati pari a € 6.156,82 comprensivi dell'indennità di accompagnamento;
che, in data 19.07.2023, il ricorrente riceveva la liquidazione di altra pensione di inabilità civile (in relazione alla domanda del 19.11.2020) con decorrenza anteriore da gennaio
2022 ma che escludeva l'accompagnamento.
Asserisce l'istante l'illegittimità del provvedimento di recupero perché mancante dell'indicazione delle ragioni poste a fondamento del recupero. Asserisce, altresì, l'istante che le liquidazioni riguardavano due domande diverse e che eventuali errori erano nel pieno dominio cognitivo dell' , sussistendo l'affidamento incolpevole del ricorrente. CP_1
Chiede, pertanto, dichiarare illegittima la ripetizione dell'indebito di cui sopra ed il recupero crediti conseguente.
CP_ L , costituitosi, asserisce che: “…Il ricorrente veniva sottoposto a visita il 27.01.2023 ed, in quella sede, la Commissione Medica lo riconosceva invalido al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Il verbale sanitario veniva notificato al ricorrente, tramite raccomandata a/r del 27.01.2023, ricevuta in data 17.02.2023. Si precisa che il verbale non veniva impugnato. La prestazione veniva, tuttavia, erogata indebitamente sino al mese di 8/2023.A seguito di ricostituzione, si rilevava così un indebito di euro 9.846,98 che derivava dalla non dovuta erogazione dell'indennità di accompagnamento ed altresì dalla indebita erogazione della pensione di invalidità civile, da marzo 2022. Il ricorrente cominciava, invero a percepire pensione di vecchiaia dal 2/2023, in qualità di lavoratore dipendente. Nel corso del 2022, il sig. aveva svolto, invece, attività Parte_1
lavorativa in qualità di lavoratore dipendente. In sede di ricostituzione emergevano, dunque, redditi da pensione e da lavoro dipendente, che determinavano il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione in godimento”.
Ritiene il tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di ZI, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.
La Suprema Corte ha, invero, statuito, con decisioni a Sezioni unite che “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
2 l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, CP_2
legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del
1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011) e che “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1
dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass
Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Siffatti principi possono, del resto, trovare applicazione sempre che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cass Sez. L, Sentenza n. 198 del 05\01\2011).
Orbene, nel caso in esame, in ordine alla somma indebitamente percepita dall'istante a CP_ titolo di pensione di invalidità civile, da marzo 2022 ad agosto 2023, l ha precisato in primo luogo che la stessa risultava indebitamente percepita dal ricorrente in riferimento alla liquidazione di una nuova pensione di inabilità civile (con decorrenza anteriore) ma non comprensiva di indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della predetta prestazione assistenziale, per motivi sanitari.
Della predetta revoca e del carattere indebito dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti fino ad agosto 2023, il ricorrente era edotto, come si evince dal verbale negativo definitivo notificato nel mese di febbraio 2023, con cui l'istante è stato riconosciuto invalido civile al 100 % ma senza accompagnamento, con decorrenza dal 21.9.2022 (v. verbale sanitario del 26.1.2023, in atti).
Pertanto, a nulla rilevano la buona fede e l'assenza di dolo invocate da parte ricorrente poiché quest'ultima era consapevole di aver indebitamente percepito la somma a titolo di indennità di accompagnamento (quantomeno da febbraio 2023) a cui è legittimamente
3 conseguita un'operazione di compensazione impropria tra tale somma e la somma dovuta a titolo di arretrati della nuova pensione, al fine di evitare una duplicazione di importi a titolo di pensione di inabilità civile per le stesse mensilità.
Parimenti, l ha trattenuto in sede di comunicazione di riliquidazione di pensione la CP_2 somma € 9.846,98, corrispondente a quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di pensione di inabilità nel periodo dall'01.03.2022 al 31.08.2023, fondando il predetto indebito anche sulla mancanza del requisito reddituale della pensione di inabilità civile fin da marzo 2022, per il possesso di redditi da pensione e da lavoro dipendente risultanti a seguito di ricostituzione (v. comunicazione di riliquidazione del 19.7.2023, in atti).
Ebbene, posto che non risulta contestata la correttezza dei calcoli effettuati dall' , CP_2
meglio distinti nel predetto modello TE08 comunicato allo stesso istante con nota del
19.7.2023, non osta alla ripetibilità della somma indebitamente percepita negli anni interessati dal provvedimento opposto alcuna esigenza di tutela dell'affidamento del percettore, che sussiste solo allorquando l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
L'indebito appare sussistere anche laddove si consideri il più recente indirizzo della CP_ ZI ( espresso nella Ordinanza 4.8.22 n. 24180 ) a tenore del quale, l è legittimato a chiedere la restituzione dell'indebito dal momento dell'accertamento sempre che non ci sia stato nell'accipiens un legittimo affidamento (“In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”). CP_ Nella specie, risultando dalla ricostruzione documentale fornita dall' che nel corso del
2022, il sig. aveva effettivamente svolto attività lavorativa in qualità di Parte_1
lavoratore dipendente conseguendo anche la pensione di vecchiaia da febbraio 2023 ed emergendo dunque, in sede di ricostruzione, redditi da pensione e da lavoro dipendente, che determinavano il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione
4 della prestazione in godimento nel periodo oggetto di contestazione (fatto pacifico in quanto non contestato), non è possibile ritenere il legittimo l'affidamento dell'accipiens.
Nulla, peraltro, è stato dedotto dal ricorrente stesso nelle note di t.s. successive alla costituzione del convenuto, in relazione ai redditi da pensione e da lavoro dipendente relativi al periodo marzo 2022-agosto 2023.
Era, invero, onere del ricorrente allegare e provare di essere in possesso di tutti i requisiti
(specie di natura reddituale) previsti dalla legge nel periodo oggetto di contestazione.
Nulla, al contrario, è stato provato – e neppure allegato – sul punto dall'istante.
Né può essere invocata la carenza di dolo dell'accipiens, al fine di paralizzare la pretesa CP_ restitutoria dell' , dovendosi ritenere lo stesso ragionevolmente consapevole dello sforamento dei limiti reddituali di legge atteso che si tratta di redditi da lavoro e da pensione di vecchiaia.
La pretesa restitutoria azionata dall' deve, quindi, ritenersi pienamente fondata. CP_2
CP_ In ragione del lasso di tempo decorso dall'ultima richiesta dell' e delle condizioni personali del ricorrente appare tuttavia corretta la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp att. C.p.c., in atti.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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