Ordinanza cautelare 10 maggio 2012
Sentenza breve 10 settembre 2019
Ordinanza presidenziale 11 marzo 2022
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 5 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 19 giugno 2024
Decreto cautelare 21 settembre 2024
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 30 dicembre 2024
Decreto cautelare 31 dicembre 2024
Decreto cautelare 3 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/07/2025, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05891/2025REG.PROV.COLL.
N. 06952/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6952 del 2024, proposto da Taigete Sol s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alfarano, Antonio Lirosi e Gianfranco Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la nomina di un commissario ad acta
in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, del 30 dicembre 2024, n. 10485, resa tra le parti.
Visti l’appello, l’istanza di nomina del commissario ad acta e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura e del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso di primo grado, la società Taigete Sol s.r.l. ha proposto una azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) del 27 settembre 2022 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico (denominato BARDI, di 18,275 MW) e delle relative opere di connessione.
Inoltre, ha proposto una contestuale domanda di annullamento della nota prot. n. 121310 del 25 luglio 2023 con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha comunicato di non poter emettere il provvedimento di VIA, nonostante la scadenza dei termini perentori ex lege previsti, a causa della necessità di acquisire preventivamente l’atto di concerto del Ministero della cultura (MIC).
2. – Nelle more del giudizio di primo grado, è stato emesso il parere tecnico istruttorio contrario (prot. n. 29484 del 29 dicembre 2023) di competenza della Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in seno al procedimento di VIA.
3. – Pertanto, il primo giudice ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte infondato nel merito.
4. – Con sentenza n. 10485 del 30 dicembre 2024, questa sezione ha accolto l’appello della società, ordinando al MASE di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
5. – Con istanza del 13 febbraio 2025, la società ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., stante la perdurante inerzia dell’amministrazione.
6. – Con apposita memoria si è costituito il Comune chiedendo di valutare l’opportunità di ordinare l’intervento in giudizio della società Wpd Muro s.r.l. (rispetto alla quale il progetto in esame si potrebbe sovrapporre), nonché di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione in ordine alla nomina del commissario ad acta , specialmente con riguardo all’interesse ad agire.
7. – Nelle more del giudizio, il MASE ha depositato la nota prot. 48542 del 14 marzo 2025 con allegato il decreto direttoriale n. 127 del 13 marzo 2025 e il parere della commissione tecnica VIA-VAS n. 603 del 20 febbraio 2025, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.
8. – All’udienza pubblica del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. – Il Collegio, preso atto dell’intervenuta adozione del provvedimento di conclusione del procedimento, ritiene ormai cessata la materia del contendere in relazione all’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza di questa sezione n. 10485 del 30 dicembre 2024.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente con l’adozione del suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
10. – Le spese di lite possono essere compensate stante la novità della questione, come già rilevato nella stessa sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’istanza, come in epigrafe proposta, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO