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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. Dott. Anna CARBONARA Giudice
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3219 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 14/11/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso: D A difesa e rappresentata dall'avv. Emilia Zanframundo Parte_1 E
, difesa e rappresentata dall'avv. Emilia Zanframundo Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti in data 13 11 2025 per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 14/11/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Grottaglie il 11.09.2002, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con decreto di omologa n. 11388/2019 del 21/11/2019 RG pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali, con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), l. n. 898/1970; A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grottaglie il 11.09.2002 da ata a Grottaglie il 25.10.1978 e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GROTTAGLIE (TA) – Atto N. 109 parte 2 serie A volume 1 - anno 2002 - Ufficio 1, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C) Spese compensate. Così deciso in Taranto, addì 14/11/2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi