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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3772 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(nome da nubile , nata il [...] a [...], Illinois Parte_1 Pt_2
(USA);
, nato il [...] a [...], California (USA); CP_1 Parte_3
, nata il [...] a [...], Illinois (USA); Parte_4
tutti cittadini statunitensi, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Arturo Grasso, sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 – 00193 Roma, C.F.
, indirizzo PEC , che li rappresenta e C.F._1 Email_1
difende giusta mandato in calce al ricorso;
- RICORRENTI -
E
, C.F. in persona del in carica, legale Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia;
- RESISTENTE
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07 Novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_2
di cittadini italiani in quanto discendenti da cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti hanno dichiarato di essere discendenti diretti di , nato il Persona_1
23 dicembre 1883 ad Alessandria Del Carretto, in provincia di Cosenza (all.1), e sposato con il 26 gennaio 1907 nella stessa città (all. 2). I due coniugi emigrarono negli Stati Controparte_4
Uniti, dove non si è mai naturalizzato cittadino statunitense, come attestato dalla Per_1
dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di
Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) (all.3). Dal loro matrimonio nacque il 1° Persona_2
giugno 1909 a Chicago, (all.4, all.4a, all.4b, all.4c), che sposò il 22 giugno Per_3 Persona_4
1930 a Chicago, Illinois (all.5a, all.5b). Dal loro matrimonio nacque il 9 febbraio Persona_5
1932 a Chicago, (all.6), che sposò il 27 aprile 1963 a Chicago, Illinois Per_3 Persona_6
(all.7a, all.7b). Dal matrimonio di e nacque il 13 settembre 1964 a Per_5 Per_6 Persona_7
Chicago, Illinois (all.8). si unì in matrimonio con il 2 agosto 1986 a River Pt_1 Persona_8
Forest, (all.9a, all.9b) e i due divorziarono nel 2016 (all.10). e ebbero due figli. Per_3 Pt_1 CP_1
Il primo, , nacque il 28 febbraio 1992 a Oceanside, California (all.11) e Parte_5
sposò il 31 luglio 2021 a Chicago, Illinois (all.12a, all.12b). La seconda figlia, Persona_9
, nacque il 27 maggio 1996 a Oak Lawn, (all.13) e sposò Parte_4 Per_3 [...]
il 21 settembre 2020 a Piney River Ranch, Colorado (all.14a, all.14b). Per_10
Il si è costituito in giudizio, non contestando nel merito la domanda di Controparte_2
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 07/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano emigrato negli Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
2 Nel caso di specie non ha perso la propria cittadinanza italiana e l'ha trasmessa Persona_1
“iure sanguinis” ai figli che l'hanno a loro volta trasmessa ai loro discendenti.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
3 Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_2
verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano, il quale Persona_1
l'aveva trasmessa ad , che per discendenza diretta l'aveva poi trasmessa alla propria Persona_2
figlia, la quale a sua volta per discendenza diretta l'aveva trasmessa alla propria Persona_5
figlia odierna ricorrente, la quale a sua volta per discendenza diretta l'aveva Persona_7
trasmessa ai propri figli e , odierni ricorrenti. Parte_5 Parte_4
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della mancata opposizione del , CP_2
per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 07 Novembre 2024.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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