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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1290/2022 promossa in grado di appello d a IL TARDIVO in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Maria Como, Mari Antonietta Catania e Pietro Bisconti.
- APPELLANTE -
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi. CP_1
-APPELLATO -
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 2/11/2021 la società “ adiva il Parte_2
G.L. del Tribunale di Palermo affinchè quest'ultimo annullasse il vernale unico di accertamento n. 20190156613/DDL redatto da funzionari dell' in data 17/11/2020 CP_1 recante la richiesta di pagamento dell'importo di € 23.052,18 per contributi omessi, recupero sgravi e somme aggiuntive sul presupposto del disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura costituito con tra il 5/7/2018 ed il Parte_3
3/11/2018. In accoglimento dell'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall' , con CP_1 sentenza del 13/6/2022 il G.L. dichiarava l'inammissibilità del ricorso.
Tanto perché , a suo avviso , al solo cospetto del verbale ispettivo non appariva configurabile alcun pregiudizio concreto ed attuale della sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente e non sussisteva pertanto un interesse meritevole di tutela giurisdizionale stante che il contribuente avrebbe potuto impugnare l'eventuale e successiva attività di natura esecutiva esercitata dall'Istituto. Tale statuizione è stata gravata dell'odierno appello con il quale la società oltre a dolersi del denegato ingresso all'azione reitera le ragioni di fatto e diritto non esaminate dal CP_2 avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro sotto il profilo:
-Della eccessiva durata del procedimento ispettivo durato oltre un anno determinante l'estinzione dell'obbligazione contributiva.
-Della infondatezza della contestazione siccome contraddetta da univoche circostanze di fato sufficienti a fare ritenere la genuinità della collaborazione denunciata .
-Della non corretta applicazione della regola dell'onere della prova in ragione della quale avrebbe dovuto addossarsi in capo all'ente previdenziale il compito di dimostrate gli elementi a sostegno della pretesa. Resiste anche in questo grado l' che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Il primo motivo appare fondato. E' noto che sulla tematica delle condizioni di proponibilità dell'azione nel cui novero si iscrive la nozione di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) , la regola generale più volte ribadita dalla S.C. è che “l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto”. Sicchè, ha ritenuto il G.L. che, relativamente alla fase dell'accertamento ispettivo, essendo questo un atto procedimentale preordinato all'emanazione del provvedimento impositivo, non si configurava un pregiudizio imminente nella sfera giuridico- patrimoniale della contribuente. In ordine all'opponibilità del verbale di accertamento , tuttavia, è lo stesso legislatore a regolare variamente la proponibilità dell'azione ora differendo il momento della tutela giurisdizionale all'esito dell'adozione dell'atto sanzionatorio (Legge n. 681/1989) ora ravvisando l'esistenza di una aggressione immediata meritevole di tutela fin dalla redazione del verbale di accertamento.
Tanto ricorre rispetto alle iscrizioni a ruolo di pretese contributive effettuate dagli enti previdenziali per le quali è la stessa legge a riconoscere l'esistenza di un pregiudizio immediato codificando la proponibilità di una tutela anticipata mediante la immediata impugnazione dinanzi all'A.G. del verbale di accertamento (“ Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice” art. 24 comma 3° D. Lgs n. 46/1999). Una volta accertata l'esistenza dell'interesse ad agire sovviene la prima delle questioni di merito introdotte in causa dalla società ricorrente siccome poggiante su un non meglio precisato effetto estintivo della obbligazione contributiva derivante dalla prolungata durata del procedimento amministrativo A tale proposito è appena il caso di ricordare che al di fuori dei casi in cui ciò sia espressamente sanzionato dall'ordinamento mediante l'applicazione dell'istituto della decadenza, il solo fatto del prolungarsi indeterminato dei tempi di verifica della pozione amministrativa/contributiva dell'impresa non configura causa di annullamento e men che meno di estinzione della obbligazione emersa all'esito dell'attività ispettiva.
Tanto ciò è vero che , come autorevolmente affermato, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. n. 21706 del 06/09/2018).
Trasfuso tale principio nella fattispecie che ci occupa, deve negarsi la ricorrenza – perché non espressamente previsto - di un termine perentorio diretto a sanzionare il ritardo nella definizione dell'attività di accertamento ispettivo da parte degli organi dell' CP_1
Passando alla disamina del merito della controversia è anzitutto opportuna una premessa metodologica.
E' ius receptum che nell'ambito del lavoro in agricoltura , l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 D.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore e/o il datore di lavoro hanno l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 5/12/2005 n. 26347; Cass. civile sez. lav. 12/06/2000, n. 7995; Cass. 21 gennaio 1993 n. 729). Tale rilievo devolve alla parte privata il compito di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli quale presupposto del conseguente diritto alla posizione contributiva. Onere probatorio cui accede l'esigenza di confutare le circostanze accertate dall' e CP_1 fondate sulle risultanze del verbale ispettivo redatto nei confronti della società della insussistenza del rapporto di lavoro posto a base della prestazione previdenziale . In particolare meritano menzione gli elementi raccolti dall' tanto sul piano Pt_4 documentale - registrazione nel LUL della lavoratrice dichiarata Parte_3 come bracciante agricola per complessive 57 giornate lavorative da luglio a settembre 2018 - che sul piano narrativo (cfr. dichiarazioni rese in sede ispettiva) a fronte del fatto che la stessa lavoratrice escussa aveva dichiarato di avere prestato servizio per 180 giorni nel periodo da giugno a novembre 2018 e di essersi occupata esclusivamente della pulizia dei locali aziendali , quando di contro sia l'amministratore unico che Controparte_3 altre collega dalla ( e ) avevano escluso che vi Pt_3 Testimone_1 Parte_5 fosse una qualche lavoratrice addetta in maniera esclusiva alla pulizia dei locali. Il che coniugato sul piano logico alla domanda da parte della lavoratrice di fruire delle prestazioni a tutela della maternità a partire dal 19/12/2018 ha coerentemente indotto gli organi ispettivi a dubitare della sussistenza della relazione lavorativa. In tale direzione appare utile per la decisione ella controversia l'orientamento della S.C. secondo il quale in tema di diritto alle prestazioni previdenziali in capo ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni (nella specie, indennità di maternità) ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi, gli elementi essenziali della fattispecie lavorativa dedotta in giudizio, integrando comunque in giudizio, con altre prove, le risultanze degli elenchi ove risulti un vincolo di parentela, coniuge o affinità tra lavoratore e datore di lavoro (nella specie, parentela intercorrente con il socio accomandatario di una società di persone), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. n. 26816 del 07/11/2008). Si è che, avverso il su riferito quadro indiziario, l'attività istruttoria della società non è andata oltre il dato formale procedente dalla iscrizione nel LUL e negli elenchi dei lavoratori agricoli, la cui rilevanza va, come detto, ridimensionata sul piano probatorio e sottoposta ad una rigoroso vaglio correlato alla finalità di scongiurare il rischio di frodi contributive. In presenza della insuperata incertezza probatoria e fatta applicazione dei principi regolatori sopra enunciati, deve conclusivamente pronunciarsi il rigetto del proposto gravame. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dalla società avverso la Parte_2 sentenza n. 2025/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 13 giugno 2022. Condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado del giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria