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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4371 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara PAROLIN Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Clara MARCHETTI Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
a)Il minore viene affidato in via esclusiva alla madre con Persona_1
collocamento e residenza presso la stessa;
b)il padre potrà vedere il figlio liberamente accordandosi direttamente con lo stesso;
c)la casa familiare, sita in Tezze sul Brenta via Lazzaretto 13, viene assegnata a
; Parte_1
d) contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 350, Controparte_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
e)le spese straordinarie relative al figlio , come da protocollo del Tribunale di Per_1
Vicenza saranno a carico dei genitori al 50% ;
f)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.10.2024 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio minore , Per_1
nato il [...] dalla relazione con . Controparte_1
La ricorrente lamentava che il compagno, anche a causa dei suoi problemi di alcoolismo, l'avesse sottoposta a ripetute violenze fisiche e psicologiche e chiedeva che, previa adozione di un ordine di protezione nei confronti dello stesso, il figlio Per_1
2 le fosse affidato in via esclusiva, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
chiedeva altresì l'assegnazione della casa familiare e che fosse fatto obbligo alla controparte di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro 400,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto reso inaudita altera parte in data 22.10.2024, il Giudice emetteva il richiesto ordine di protezione, disponendo l'allontanamento di Controparte_1
dalla casa familiare e fissava per la conferma, revoca o modifica del provvedimento l'udienza del 5.11.2024.
Con comparsa in data 5.11.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
dichiarando di aver ripreso il percorso di cura presso il SERD per superare i propri problemi di alcolismo e non opponendosi alla conferma del disposto ordine di protezione.
Con ordinanza in data 5.11.2024, resa all'esito dell'udienza, il Giudice confermava l'ordine di protezione e fissava l'udienza del 25.2.2025 per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza le parti raggiungevano un accordo e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in Per_1
considerazione delle problematiche di alcoolismo che affliggono Controparte_1
di cui è dato conto in atti.
Il diritto di visita del padre potrà esercitarsi liberamente nei termini concordati dai genitori, considerata l'età del figlio ormai prossimo alla maggiore età.
3 Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti sulla misura del contributo dovuto da per il mantenimento del figlio che Controparte_1 Per_1
appare adeguato alle possibilità dell'obbligato ed alle esigenze del figlio.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a affidataria del figlio minore . Parte_1 Per_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a)affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento e Persona_1
residenza presso la stessa;
b)dispone che il padre possa vedere il figlio liberamente accordandosi direttamente con lo stesso;
c)assegna la casa familiare, sita in Tezze sul Brenta via Lazzaretto 13, a Pt_1
;
[...]
d)fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio con la Controparte_1
somma di euro 350, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
e)pone le spese straordinarie relative al figlio , come da protocollo del Tribunale Per_1
di Vicenza, a carico dei genitori al 50% ;
f)compensa le spese.
Vicenza, 23.4.2025.
4 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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