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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.99/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Severino Marrone
APPELLATA
OGGETTO: Indumenti da lavoro. Qualificazione. DPI. . CP_2
Risarcimento. Liquidazione equitativa.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.4757/2023, pubblicata il 11.07.2023, che aveva rigettato la domanda avanzata da (inquadrato con le mansioni di Capo Parte_1
Operatori (parametro 188) di cui al CCNL Autoferrotranvieri volta ad ottenere l'accertamento ed il riconoscimento dell'inadempimento da parte dell (d'ora in poi ) dell'obbligo di Controparte_1
provvedere al lavaggio e alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.241,82, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso da agosto 2011 ad agosto 2021.
In particolare, - eccependo la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art.32 Cost., dell'art.2087 c.c., degli artt.74 e 77
D.Lgs.n.81/2008, dell'art.40 D.Lgs.n.626/1994 nonché della Circolare del
Ministero del Lavoro n.34 del 26.04.1999 - censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha qualificato gli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale (c.d.DPI); nonché nella parte in cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto del DVR aziendale, in violazione degli artt. 1218 e
1411 c.c.. Chiede pertanto la riforma della gravata sentenza e la condanna dell al risarcimento del danno conseguente al mancato lavaggio periodico dei DPI a cui ha provveduto a sue spese nel periodo dall'agosto 2011 all' agosto 2021, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita la Società appellata che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del giudizio.
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, il procuratore dell'Appellato ha depositato note unitamente il verbale di conciliazione della lite;
il Collegio, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto le parti con il verbale di conciliazione sindacale (depositato telematicamente da entrambe ed allegato alle note depositate il 2 e 9 aprile
2025) hanno regolato bonariamente i loro rapporti, successivamente quindi alla proposizione del presente appello.
Risulta invero che, nell'ambito di una transazione generale e novativa,
l'odierno appellante ha espressamente rinunciato al giudizio di appello.
In tal modo è venuto meno ogni interesse alla decisione del presente gravame, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si è sostituita la disciplina negoziale voluta dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia - carenza, quest'ultima, che l'Autorità giudicante deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass.n.8034/2020) - viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare nel merito, rimanendo in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (cfr Cass. s.u. 1997/6226; Cass.
10478/2004; Cass.8448/2012; Cass.14341/2016; Cass.37857/2022).
Tale declaratoria poi obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti.
Nella fattispecie in esame, le parti hanno - al punto 13 dell'accordo transattivo trovato- un accordo anche sulle spese, di guisa che alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 • Dichiara cessata la materia del contendere
• Spese come concordate dalle parti.
Napoli, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.99/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Severino Marrone
APPELLATA
OGGETTO: Indumenti da lavoro. Qualificazione. DPI. . CP_2
Risarcimento. Liquidazione equitativa.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.4757/2023, pubblicata il 11.07.2023, che aveva rigettato la domanda avanzata da (inquadrato con le mansioni di Capo Parte_1
Operatori (parametro 188) di cui al CCNL Autoferrotranvieri volta ad ottenere l'accertamento ed il riconoscimento dell'inadempimento da parte dell (d'ora in poi ) dell'obbligo di Controparte_1
provvedere al lavaggio e alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.241,82, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso da agosto 2011 ad agosto 2021.
In particolare, - eccependo la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art.32 Cost., dell'art.2087 c.c., degli artt.74 e 77
D.Lgs.n.81/2008, dell'art.40 D.Lgs.n.626/1994 nonché della Circolare del
Ministero del Lavoro n.34 del 26.04.1999 - censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha qualificato gli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale (c.d.DPI); nonché nella parte in cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto del DVR aziendale, in violazione degli artt. 1218 e
1411 c.c.. Chiede pertanto la riforma della gravata sentenza e la condanna dell al risarcimento del danno conseguente al mancato lavaggio periodico dei DPI a cui ha provveduto a sue spese nel periodo dall'agosto 2011 all' agosto 2021, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita la Società appellata che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del giudizio.
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, il procuratore dell'Appellato ha depositato note unitamente il verbale di conciliazione della lite;
il Collegio, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto le parti con il verbale di conciliazione sindacale (depositato telematicamente da entrambe ed allegato alle note depositate il 2 e 9 aprile
2025) hanno regolato bonariamente i loro rapporti, successivamente quindi alla proposizione del presente appello.
Risulta invero che, nell'ambito di una transazione generale e novativa,
l'odierno appellante ha espressamente rinunciato al giudizio di appello.
In tal modo è venuto meno ogni interesse alla decisione del presente gravame, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si è sostituita la disciplina negoziale voluta dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia - carenza, quest'ultima, che l'Autorità giudicante deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass.n.8034/2020) - viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare nel merito, rimanendo in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (cfr Cass. s.u. 1997/6226; Cass.
10478/2004; Cass.8448/2012; Cass.14341/2016; Cass.37857/2022).
Tale declaratoria poi obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti.
Nella fattispecie in esame, le parti hanno - al punto 13 dell'accordo transattivo trovato- un accordo anche sulle spese, di guisa che alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 • Dichiara cessata la materia del contendere
• Spese come concordate dalle parti.
Napoli, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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