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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3265 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13 marzo 2025, alla quale è stata assunta indecisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Grillo, giusta procura in atti, attrice contro (p. iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 05.02.2018, Parte_1
, erede universale di , ha agito in giudizio nei
[...] Persona_1 confronti della chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 250.000,00, sottratta dai conti correnti intestati al de cuius, mediante assegni, bonifici e prelievi in contanti, effettuati da , al quale era stata concessa la delega ad operare sui Persona_2 predetti conti. In particolare, l'attrice ha contestato la violazione da parte della dei doveri di buona fede e correttezza e degli obblighi di vigilanza, CP_1 chiedendo, altresì, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni morali subiti, quantificati equitativamente in € 10.000,00.
costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda e la decadenza di parte attrice dalla facoltà di contestare gli estratti conto e contestato, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla banca convenuta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077). Ebbene, nell'atto introduttivo del presente giudizio è possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. Parte attrice ha, infatti, indicato i fatti costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando i rapporti di conto corrente ed i fatti posti a fondamento della domanda, sicchè ciò è sufficiente a escludere la violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c. Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata dalla banca convenuta di decadenza di parte attrice per effetto della tacita approvazione dei conti correnti inviati durante il rapporto contrattuale. Come è noto, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421; Cass. Civ., 20.01.2022, n. 1825). La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare la legittimità delle operazioni bancarie effettuate da terzi anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della convenuta deve essere rigettata (v. in analoga fattispecie, Cass, Civ., 25.05.2012, n. 8457, che pur senza disconoscere la tradizionale giurisprudenza che “esclude la possibilità di riferire la tacita approvazione degli estratti conto bancari alla validità ed agli effetti delle operazioni segnate in conto”, ha rimarcato che “la mancata contestazione di quegli estratti è comunque un comportamento di cui il giudice può tener conto per trarne argomento di prova”).
2 Nel merito, la domanda proposta da è infondata e Parte_1 deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, il contratto di deposito bancario (art. 1834 c.c.) ha normalmente come causa giuridica quella della custodia di una somma di denaro versata dal contraente alla banca - che ne diviene proprietaria acquisendo la liquidità utile alla sua attività - e la restituzione della stessa secondo gli accordi. Può essere regolato in conto corrente (art. 1852 c.c.) e, in tal caso la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista, essendo a proprio carico non solo un ordinario obbligo di diligenza, ma anche quello rafforzato derivante dalla propria posizione di professionista nei confronti di un consumatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di operazioni bancarie, la responsabilità della banca ha natura contrattuale, derivante da contatto sociale qualificato, con la conseguente imposizione a carico della banca negoziatrice dell'onere di fornire la prova liberatoria. Deve infatti condividersi l'indirizzo che qualifica il rapporto obbligatorio come un insieme di diritti ed obblighi reciproci, che vede, accanto all'obbligazione principale e caratterizzante del contratto, una serie di obbligazioni accessorie o sussidiarie che contribuiscono a definire il contenuto del rapporto obbligatorio. Tra queste assumono particolare importanza gli obblighi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. da cui discendono una serie di doveri strumentali a carico della parti, quali, a seconda dei casi, doveri di informazione, di custodia, di cooperazione, etc. che si pongono quale fonte di eterointegrazione del contratto. Nel caso specifico, può ritenersi ricompreso negli obblighi accessori della banca derivanti dall'apertura di un rapporto di conto corrente quello di verificare l'identità del soggetto che chiede di eseguire operazioni sul conto attraverso i normali canali di controllo (per esempio, mediante l'accertamento dell'esistenza di una delega ad operare o il confronto tra firma apposta sull'assegno e specimen), ovvero effettuando verifiche più approfondite ove particolari circostanze del caso concreto rendano consigliabile una maggiore cautela. In particolare, la misura della diligenza richiesta alla banca deve essere valutata alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176 c.c., comma II, il quale impone di avere riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata, e quindi di rapportare la condotta della banca a quella dell'accorto banchiere, inquadrata in quel dato contesto storico e rispetto alla determinata operazione ritenuta illegittima, saggiando, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa. Tale principio trova giustificazione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell'esecuzione degli incarichi affidatigli, la quale gli impone di predisporre l'organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di
3 impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati (Cass. Civ., 23.09.2021, n. 25894). Nel caso in cui venga allegata la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta omissiva è stato, d'altronde, affermato che l'accertamento del nesso causale postula un giudizio controfattuale, volto a stabilire se l'osservanza di determinate regole, imposte da disposizioni di legge o regolamentari o da specifiche clausole contrattuali o dai canoni di diligenza e correttezza cui deve uniformarsi il comportamento delle parti, sarebbe risultato, secondo criteri di certezza probabilistica, idoneo ad impedire l'evento (cfr., Cass. Civ., sez. III, 27.09.2018, n. 23197; Cass. Civ., 21.05.2013, n. 12401; Cass. Civ., 12.04.2018, n. 9067), sicché l'applicazione del predetto criterio di selezione impone innanzitutto di individuare la condotta che nel caso specifico avrebbe potuto astrattamente esigersi sulla base delle predette regole, la quale è destinata a fungere, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale, da parametro di valutazione di quella in concreto tenuta dall'agente. Qualificata in tali termini la responsabilità dell'istituto di credito, va rilevato che, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018, n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, dando atto della legittimità della propria condotta in ordine alle operazioni bancarie effettuate dal terzo sui conti correnti di . Persona_1
In particolare, in ordine ai cinque assegni emessi nel 2014 in favore di va rilevato che gli stessi sono stati tratti direttamente dal Persona_2 titolare del conto e sottoscritti dallo stesso, sicchè nessuna responsabilità può essere attribuita alla banca, in mancanza di evidenti segni di contraffazione della firma di traenza, non allegati nella specie. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, “escluso la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di
4 identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità” (Cass. Civ., 03.05.2022, n. 13969; conf. Cass. Civ., 30.08.2024, n. 23390, secondo la quale “lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo”). Parimenti, in ordine ai bonifici ed ai prelievi in contanti effettuati da tra il 2014 ed il 2015, va rilevato che, come affermato dalla Persona_2 stessa parte attrice, il terzo era munito di apposita delega ad operare con firma disgiunta sul conto intestato ad per effettuare “versamenti a Persona_1 credito nel conto corrente;
disposizioni e prelevamenti, parziali o totali, in qualunque maniera effettuati - contro semplice ricevuta, mediante emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolari, all'ordine suo proprio o di terzi, mediante ordinativi di pagamento, nonché con l'utilizzo di canali telematici;
richiesta e ritiro di moduli di assegni da emettere a valere sul conto corrente del delegante”, con la conseguenza che nessuna negligenza od omesso controllo può essere imputato alla Controparte_1 risultando il terzo pienamente legittimato ad eseguire le operazioni in contestazione.
Ed infatti, il soggetto titolare del conto corrente può delegare un altro soggetto al compimento di determinate operazioni sul proprio conto corrente anche in modo autonomo (firma disgiunta). Sul punto, è stato altresì precisato che in tema di contratto di conto corrente bancario, considerato che il Testo
Unico Bancario non prescrive che la procura per operare su conto corrente ad altri intestato debba rivestire forma scritta ad substantiam, l'esistenza di una delega in favore di terzi ad operare sul conto corrente - e quindi il consenso del titolare del rapporto al conferimento ad altri di tale potere - può essere desunta anche dal comportamento del soggetto presunto delegante (Cass. Civ., 21.11.2019, 30313).
La banca non è, peraltro, tenuta a verificare, ad ogni operazione, se il delegato rispetti le direttive del delegante, ma solo a controllare l'identità del soggetto che esegue l'ordine allo sportello e che quest'ultimo sia stato previamente autorizzato (cfr., Cass. Civ., 09.06.2010, n. 13825, ha ribadito che “la delega ad operare su un conto corrente altrui ha il limitato effetto di vincolare la banca ad eseguire le operazioni per conto del delegante, senza incidenza sul rapporto tra delegante e delegato, spetta al delegante, per il principio della vicinanza alla prova (Cass. 11316/2003), provare che il delegato ha prelevato dal conto intestato al delegante delle somme”). Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che fosse autorizzato ad Per_2 operare sul conto corrente personale del defunto con delega scritta, unitamente alla presenza di una prassi invalsa tra le parti, è idonea ad ingenerare nella banca un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione del
5 presentatore delegato, in quanto conosciuto dal correntista e da lui mai precedentemente contestato.
Né la sottoscrizione apposta in calce alla delega è stata disconosciuta da parte attrice.
Sotto tale profilo, è quindi inconducente la prova per testi articolata da parte attrice, trattandosi di circostanze, da un lato, non contestate, provate documentalmente e comunque irrilevanti ai fini dell'accertamento di una responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza, stante la concessione al terzo di apposita delega ad operare sui conti in questione. A ciò consegue altresì il rigetto della domanda risarcitoria stante il mancato riscontro di alcun comportamento illegittimo e/o illecito e la carenza di alcuna responsabilità dell'istituto di credito.
La domanda di parte attrice deve, pertanto, essere rigettata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della e liquidate, Controparte_1 tenuto conto della natura della controversia e delle attività difensive spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria). Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3265/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1 in favore di liquidate in € 4217,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
3.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3265 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13 marzo 2025, alla quale è stata assunta indecisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Grillo, giusta procura in atti, attrice contro (p. iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 05.02.2018, Parte_1
, erede universale di , ha agito in giudizio nei
[...] Persona_1 confronti della chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 250.000,00, sottratta dai conti correnti intestati al de cuius, mediante assegni, bonifici e prelievi in contanti, effettuati da , al quale era stata concessa la delega ad operare sui Persona_2 predetti conti. In particolare, l'attrice ha contestato la violazione da parte della dei doveri di buona fede e correttezza e degli obblighi di vigilanza, CP_1 chiedendo, altresì, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni morali subiti, quantificati equitativamente in € 10.000,00.
costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda e la decadenza di parte attrice dalla facoltà di contestare gli estratti conto e contestato, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla banca convenuta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077). Ebbene, nell'atto introduttivo del presente giudizio è possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. Parte attrice ha, infatti, indicato i fatti costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando i rapporti di conto corrente ed i fatti posti a fondamento della domanda, sicchè ciò è sufficiente a escludere la violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c. Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata dalla banca convenuta di decadenza di parte attrice per effetto della tacita approvazione dei conti correnti inviati durante il rapporto contrattuale. Come è noto, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421; Cass. Civ., 20.01.2022, n. 1825). La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare la legittimità delle operazioni bancarie effettuate da terzi anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della convenuta deve essere rigettata (v. in analoga fattispecie, Cass, Civ., 25.05.2012, n. 8457, che pur senza disconoscere la tradizionale giurisprudenza che “esclude la possibilità di riferire la tacita approvazione degli estratti conto bancari alla validità ed agli effetti delle operazioni segnate in conto”, ha rimarcato che “la mancata contestazione di quegli estratti è comunque un comportamento di cui il giudice può tener conto per trarne argomento di prova”).
2 Nel merito, la domanda proposta da è infondata e Parte_1 deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, il contratto di deposito bancario (art. 1834 c.c.) ha normalmente come causa giuridica quella della custodia di una somma di denaro versata dal contraente alla banca - che ne diviene proprietaria acquisendo la liquidità utile alla sua attività - e la restituzione della stessa secondo gli accordi. Può essere regolato in conto corrente (art. 1852 c.c.) e, in tal caso la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista, essendo a proprio carico non solo un ordinario obbligo di diligenza, ma anche quello rafforzato derivante dalla propria posizione di professionista nei confronti di un consumatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di operazioni bancarie, la responsabilità della banca ha natura contrattuale, derivante da contatto sociale qualificato, con la conseguente imposizione a carico della banca negoziatrice dell'onere di fornire la prova liberatoria. Deve infatti condividersi l'indirizzo che qualifica il rapporto obbligatorio come un insieme di diritti ed obblighi reciproci, che vede, accanto all'obbligazione principale e caratterizzante del contratto, una serie di obbligazioni accessorie o sussidiarie che contribuiscono a definire il contenuto del rapporto obbligatorio. Tra queste assumono particolare importanza gli obblighi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. da cui discendono una serie di doveri strumentali a carico della parti, quali, a seconda dei casi, doveri di informazione, di custodia, di cooperazione, etc. che si pongono quale fonte di eterointegrazione del contratto. Nel caso specifico, può ritenersi ricompreso negli obblighi accessori della banca derivanti dall'apertura di un rapporto di conto corrente quello di verificare l'identità del soggetto che chiede di eseguire operazioni sul conto attraverso i normali canali di controllo (per esempio, mediante l'accertamento dell'esistenza di una delega ad operare o il confronto tra firma apposta sull'assegno e specimen), ovvero effettuando verifiche più approfondite ove particolari circostanze del caso concreto rendano consigliabile una maggiore cautela. In particolare, la misura della diligenza richiesta alla banca deve essere valutata alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176 c.c., comma II, il quale impone di avere riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata, e quindi di rapportare la condotta della banca a quella dell'accorto banchiere, inquadrata in quel dato contesto storico e rispetto alla determinata operazione ritenuta illegittima, saggiando, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa. Tale principio trova giustificazione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell'esecuzione degli incarichi affidatigli, la quale gli impone di predisporre l'organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di
3 impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati (Cass. Civ., 23.09.2021, n. 25894). Nel caso in cui venga allegata la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta omissiva è stato, d'altronde, affermato che l'accertamento del nesso causale postula un giudizio controfattuale, volto a stabilire se l'osservanza di determinate regole, imposte da disposizioni di legge o regolamentari o da specifiche clausole contrattuali o dai canoni di diligenza e correttezza cui deve uniformarsi il comportamento delle parti, sarebbe risultato, secondo criteri di certezza probabilistica, idoneo ad impedire l'evento (cfr., Cass. Civ., sez. III, 27.09.2018, n. 23197; Cass. Civ., 21.05.2013, n. 12401; Cass. Civ., 12.04.2018, n. 9067), sicché l'applicazione del predetto criterio di selezione impone innanzitutto di individuare la condotta che nel caso specifico avrebbe potuto astrattamente esigersi sulla base delle predette regole, la quale è destinata a fungere, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale, da parametro di valutazione di quella in concreto tenuta dall'agente. Qualificata in tali termini la responsabilità dell'istituto di credito, va rilevato che, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018, n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, dando atto della legittimità della propria condotta in ordine alle operazioni bancarie effettuate dal terzo sui conti correnti di . Persona_1
In particolare, in ordine ai cinque assegni emessi nel 2014 in favore di va rilevato che gli stessi sono stati tratti direttamente dal Persona_2 titolare del conto e sottoscritti dallo stesso, sicchè nessuna responsabilità può essere attribuita alla banca, in mancanza di evidenti segni di contraffazione della firma di traenza, non allegati nella specie. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, “escluso la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di
4 identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità” (Cass. Civ., 03.05.2022, n. 13969; conf. Cass. Civ., 30.08.2024, n. 23390, secondo la quale “lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo”). Parimenti, in ordine ai bonifici ed ai prelievi in contanti effettuati da tra il 2014 ed il 2015, va rilevato che, come affermato dalla Persona_2 stessa parte attrice, il terzo era munito di apposita delega ad operare con firma disgiunta sul conto intestato ad per effettuare “versamenti a Persona_1 credito nel conto corrente;
disposizioni e prelevamenti, parziali o totali, in qualunque maniera effettuati - contro semplice ricevuta, mediante emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolari, all'ordine suo proprio o di terzi, mediante ordinativi di pagamento, nonché con l'utilizzo di canali telematici;
richiesta e ritiro di moduli di assegni da emettere a valere sul conto corrente del delegante”, con la conseguenza che nessuna negligenza od omesso controllo può essere imputato alla Controparte_1 risultando il terzo pienamente legittimato ad eseguire le operazioni in contestazione.
Ed infatti, il soggetto titolare del conto corrente può delegare un altro soggetto al compimento di determinate operazioni sul proprio conto corrente anche in modo autonomo (firma disgiunta). Sul punto, è stato altresì precisato che in tema di contratto di conto corrente bancario, considerato che il Testo
Unico Bancario non prescrive che la procura per operare su conto corrente ad altri intestato debba rivestire forma scritta ad substantiam, l'esistenza di una delega in favore di terzi ad operare sul conto corrente - e quindi il consenso del titolare del rapporto al conferimento ad altri di tale potere - può essere desunta anche dal comportamento del soggetto presunto delegante (Cass. Civ., 21.11.2019, 30313).
La banca non è, peraltro, tenuta a verificare, ad ogni operazione, se il delegato rispetti le direttive del delegante, ma solo a controllare l'identità del soggetto che esegue l'ordine allo sportello e che quest'ultimo sia stato previamente autorizzato (cfr., Cass. Civ., 09.06.2010, n. 13825, ha ribadito che “la delega ad operare su un conto corrente altrui ha il limitato effetto di vincolare la banca ad eseguire le operazioni per conto del delegante, senza incidenza sul rapporto tra delegante e delegato, spetta al delegante, per il principio della vicinanza alla prova (Cass. 11316/2003), provare che il delegato ha prelevato dal conto intestato al delegante delle somme”). Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che fosse autorizzato ad Per_2 operare sul conto corrente personale del defunto con delega scritta, unitamente alla presenza di una prassi invalsa tra le parti, è idonea ad ingenerare nella banca un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione del
5 presentatore delegato, in quanto conosciuto dal correntista e da lui mai precedentemente contestato.
Né la sottoscrizione apposta in calce alla delega è stata disconosciuta da parte attrice.
Sotto tale profilo, è quindi inconducente la prova per testi articolata da parte attrice, trattandosi di circostanze, da un lato, non contestate, provate documentalmente e comunque irrilevanti ai fini dell'accertamento di una responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza, stante la concessione al terzo di apposita delega ad operare sui conti in questione. A ciò consegue altresì il rigetto della domanda risarcitoria stante il mancato riscontro di alcun comportamento illegittimo e/o illecito e la carenza di alcuna responsabilità dell'istituto di credito.
La domanda di parte attrice deve, pertanto, essere rigettata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della e liquidate, Controparte_1 tenuto conto della natura della controversia e delle attività difensive spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria). Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3265/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1 in favore di liquidate in € 4217,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
3.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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