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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere Rel.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
in persona del Ministro p.t. Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati come in atti
Appellante E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_26
, , , , CP_27 CP_28 CP_29 Controparte_30
, , , CP_31 Controparte_32 Controparte_33 CP_34
, , , ,
[...] CP_35 Controparte_36 CP_37 CP_38
, ,
[...] Controparte_39 Controparte_40 CP_41
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno, elettivamente domiciliati come
[...] in atti
Appellati E
, , , Controparte_42 Controparte_43 CP_44
, , , Controparte_45 Controparte_46 Controparte_47
, Controparte_33 Controparte_48 Controparte_49
Appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10265/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 7.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Gli appellati, premesso di aver presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie docenti indetto con O.M. n.112/2022 per il biennio 2022/2024 e per il biennio 2020/2022 dall'O.M. n.60/2020 per le supplenze e contestuali graduatorie d'istituto, da cui si attinge per le supplenze, e di aver svolto servizio militare o servizio sostitutivo assimilato per legge non in costanza di impegno scolastico, hanno convenuto in giudizio il , Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) disapplicare l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, nonché l'Ordinanza n. 60 del 10 Luglio 2020, e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, il D.M. n. 374/2017 e relative Tabelle A e B, il D.M. n. 308/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 353/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 131/2007 e relativa Tabella A, unitamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie d'istituto definitive d'interesse dei ricorrenti, nella parte in cui disconoscono ai fini del punteggio il servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina, in quanto illegittimi/e; 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del
e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla Parte_1 determinazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi Ambiti, per il biennio 2022/2024 e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
4) ordinare al
[...]
e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali di garantire la corretta attribuzione Parte_1 del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie, Ambiti e classi di concorso d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno. Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistataria giusta nomina nelle procure in atti”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così disposto: Parte_1
“In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d'Istituto del personale docente per il biennio 2022/2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per ogni singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui e, per l'effetto, ordina al di adottare ogni provvedimento che si renda Parte_1 necessario;
Condanna il alla refusione delle spese legali da liquidarsi in Parte_1 euro 5.000,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice: i) ritenuta superata l'eccezione di incompetenza territoriale per la tardiva costituzione in giudizio del resistente e richiamato l'iter logico e motivazionale della Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 6576 del 22.6.2023, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, osservando che: < “….l'art. 2050 del d.lgs.66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi al comma 1 “che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro”. La Suprema Corte di cassazione (ordinanza n.5679/2020), alla quale si ritiene di aderire, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co.1 cit.). La Suprema Corte ha invero ritenuta non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento…che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione …sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe;
ha ritenuto la Corte di Cassazione che, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione coerente con il principio di cui all'art. 52, co.2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
ritiene dunque la Corte di Cassazione nella pronuncia citata: “ è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art,. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico”. Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.>; ii) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il Parte_1 lamentando in sintesi: i) la violazione degli artt. 38,99 e 413 c.p.c. per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Amministrazione convenuta in quanto proposta “tardivamente”; ii) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso riconoscendo il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio (e assimilato) prestato non in costanza di nomina, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010; iii) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso sulla base di una motivazione del tutto carente e/o apparente;
ha, dunque, lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.
2.1. Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati fatta eccezione per , Controparte_42 [...]
, , , , Controparte_43 CP_44 Controparte_45 Controparte_46 Controparte_47
, e , resistendo al gravame e chiedendone Controparte_33 Controparte_48 Controparte_49 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. Con il primo motivo di appello il censura la gravata sentenza per avere il giudice di Parte_1 prime cure rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, formulata dall'Amministrazione convenuta in giudizio in ragione della mancata indicazione, nel ricorso, della sede di servizio o della provincia di inclusione nelle graduatorie provinciali e d'istituto dei ricorrenti. Il Collegio, stante la tardività della costituzione in giudizio del resistente in primo grado, e Parte_1 quindi la tardività dell'eccezione di incompetenza che non è stata neppure rilevata d'ufficio dal giudice nell'udienza di discussione, non può che confermare la statuizione sul punto e rigettare il motivo.
5. Passando all'esame dei restanti motivi, che possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, l'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto. In sintesi, il assume che: i) sebbene, ai Parte_1 sensi dell'art. dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
ii) nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
iii) aveva riconosciuto agli odierni appellati un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
iv) solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore;
v) erroneamente il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'ordinanza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione ritenuta, in realtà, favorevole all'Amministrazione.
5.1. Innanzitutto, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal che nulla ha provato sul punto, nessun punteggio è Parte_1 stato attribuito ai ricorrenti per il servizio militare (e assimilato) prestato non in costanza di impiego e ciò in applicazione della O.M. 112/2022 e della precedente O.M. 60/2020. 5.2. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 9736/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa al biennio 2022/2024 qui in discussione e regolata dall'O.M. n. 112/2022, che nessuna attribuzione di punteggio prevede ‒ per il servizio militare o civile prestato non in costanza di rapporto ‒ nelle graduatorie. 5.3. Questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del d.P.R. nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021); questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); in tale contesto si è altresì affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); trattasi di principi che devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore>.
5.4. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
6. Le spese di lite del grado, in favore degli appellati costituiti, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione, mentre nulla si dispone in merito alle spese nei confronti delle parti appellate non costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna parti appellanti al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti che si liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate non costituite. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere Rel.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
in persona del Ministro p.t. Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati come in atti
Appellante E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_26
, , , , CP_27 CP_28 CP_29 Controparte_30
, , , CP_31 Controparte_32 Controparte_33 CP_34
, , , ,
[...] CP_35 Controparte_36 CP_37 CP_38
, ,
[...] Controparte_39 Controparte_40 CP_41
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno, elettivamente domiciliati come
[...] in atti
Appellati E
, , , Controparte_42 Controparte_43 CP_44
, , , Controparte_45 Controparte_46 Controparte_47
, Controparte_33 Controparte_48 Controparte_49
Appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10265/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 7.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Gli appellati, premesso di aver presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie docenti indetto con O.M. n.112/2022 per il biennio 2022/2024 e per il biennio 2020/2022 dall'O.M. n.60/2020 per le supplenze e contestuali graduatorie d'istituto, da cui si attinge per le supplenze, e di aver svolto servizio militare o servizio sostitutivo assimilato per legge non in costanza di impegno scolastico, hanno convenuto in giudizio il , Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) disapplicare l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, nonché l'Ordinanza n. 60 del 10 Luglio 2020, e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, il D.M. n. 374/2017 e relative Tabelle A e B, il D.M. n. 308/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 353/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 131/2007 e relativa Tabella A, unitamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie d'istituto definitive d'interesse dei ricorrenti, nella parte in cui disconoscono ai fini del punteggio il servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina, in quanto illegittimi/e; 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del
e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla Parte_1 determinazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi Ambiti, per il biennio 2022/2024 e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
4) ordinare al
[...]
e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali di garantire la corretta attribuzione Parte_1 del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie, Ambiti e classi di concorso d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno. Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistataria giusta nomina nelle procure in atti”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così disposto: Parte_1
“In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d'Istituto del personale docente per il biennio 2022/2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per ogni singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui e, per l'effetto, ordina al di adottare ogni provvedimento che si renda Parte_1 necessario;
Condanna il alla refusione delle spese legali da liquidarsi in Parte_1 euro 5.000,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice: i) ritenuta superata l'eccezione di incompetenza territoriale per la tardiva costituzione in giudizio del resistente e richiamato l'iter logico e motivazionale della Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 6576 del 22.6.2023, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, osservando che: < “….l'art. 2050 del d.lgs.66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi al comma 1 “che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro”. La Suprema Corte di cassazione (ordinanza n.5679/2020), alla quale si ritiene di aderire, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co.1 cit.). La Suprema Corte ha invero ritenuta non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento…che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione …sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe;
ha ritenuto la Corte di Cassazione che, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione coerente con il principio di cui all'art. 52, co.2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
ritiene dunque la Corte di Cassazione nella pronuncia citata: “ è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art,. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico”. Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.>; ii) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il Parte_1 lamentando in sintesi: i) la violazione degli artt. 38,99 e 413 c.p.c. per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Amministrazione convenuta in quanto proposta “tardivamente”; ii) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso riconoscendo il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio (e assimilato) prestato non in costanza di nomina, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010; iii) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso sulla base di una motivazione del tutto carente e/o apparente;
ha, dunque, lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.
2.1. Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati fatta eccezione per , Controparte_42 [...]
, , , , Controparte_43 CP_44 Controparte_45 Controparte_46 Controparte_47
, e , resistendo al gravame e chiedendone Controparte_33 Controparte_48 Controparte_49 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. Con il primo motivo di appello il censura la gravata sentenza per avere il giudice di Parte_1 prime cure rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, formulata dall'Amministrazione convenuta in giudizio in ragione della mancata indicazione, nel ricorso, della sede di servizio o della provincia di inclusione nelle graduatorie provinciali e d'istituto dei ricorrenti. Il Collegio, stante la tardività della costituzione in giudizio del resistente in primo grado, e Parte_1 quindi la tardività dell'eccezione di incompetenza che non è stata neppure rilevata d'ufficio dal giudice nell'udienza di discussione, non può che confermare la statuizione sul punto e rigettare il motivo.
5. Passando all'esame dei restanti motivi, che possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, l'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto. In sintesi, il assume che: i) sebbene, ai Parte_1 sensi dell'art. dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
ii) nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
iii) aveva riconosciuto agli odierni appellati un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
iv) solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore;
v) erroneamente il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'ordinanza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione ritenuta, in realtà, favorevole all'Amministrazione.
5.1. Innanzitutto, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal che nulla ha provato sul punto, nessun punteggio è Parte_1 stato attribuito ai ricorrenti per il servizio militare (e assimilato) prestato non in costanza di impiego e ciò in applicazione della O.M. 112/2022 e della precedente O.M. 60/2020. 5.2. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 9736/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa al biennio 2022/2024 qui in discussione e regolata dall'O.M. n. 112/2022, che nessuna attribuzione di punteggio prevede ‒ per il servizio militare o civile prestato non in costanza di rapporto ‒ nelle graduatorie. 5.3. Questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del d.P.R. nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021); questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); in tale contesto si è altresì affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); trattasi di principi che devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore>.
5.4. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
6. Le spese di lite del grado, in favore degli appellati costituiti, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione, mentre nulla si dispone in merito alle spese nei confronti delle parti appellate non costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna parti appellanti al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti che si liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate non costituite. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott.ssa Vittoria Di Sario