Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al numero n. 4415 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente tra
Avv. Parte 1 nato il [...] a [...], rapp.to e difeso da sé stesso ed elett.e dom.to presso il suo studio in Nocera Inferiore alla Via A. Barbarulo n.50;
Parte Attrice
e
,nato il [...] a [...] e Persona 1 Controparte 1
nata il [...] a [...];
Parte Convenuta- contumace
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, l'avv. Parte 1 ha spiegato azione revocatoria ordinaria al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione concluso per atto Notaio Persona 2 i Salerno del 12.03.2021 (repertorio n.14998/6888), registrato a Salerno il 19.03.2021 al num.9048, serie 1T, trascritto a Salerno il 19.03.2021 al num.10736 del Registro generale e num.8496 del Registro particolare, con cui Controparte 1 ha donato alla figlia Persona_1
[...] la quota parte pari ad ½ della nuda proprietà degli immobili siti in Nocera Superiore alla Via Case
Vecchie n.52, sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo), composto da tre vani catastali, con annessi pertinenti circostante corte della superficie di circa duecento metri quadrati e giardino della superficie catastale di metri quadrati trecentoquarantasette (mq.347), confinanti con Via Case Vecchie, proprietà di
Persona 3 proprietà di Controparte 2 salvo altri, individuati al N.C.E.U. del Comune di
Nocera Superiore al foglio 2, part. 2441, Carrara Portaromana, piano T1, Cat. A/3, Classe 1, consistenza vani 3,00, superficie catastale totale mq.67, rendita Euro 263,39, e Catasto Terreni del Comune di Nocera
Euro 3,76, con riserva di usufrutto a favore dei donanti.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: a) di essere creditore nei confronti di CP_1
[...] della somma di €.12.437,91 portati dall'atto di precetto notificato il 24.02.2023 in virtù dell'ordinanza (repert. n.849/2023) emessa il 09.02.2023 dal Tribunale di Salerno, con cui è stato accolto il ricorso proposto per il riconoscimento dei propri compensi professionali relativi al giudizio esecutivo incardinato nell'anno 2013 e conclusosi il 13.3.2021; b) che il creditore aveva precedentemente all'instaurazione del giudizio richiesto il pagamento di quanto dovuto ma che nulla era stato corrisposto;
c) che il debitore procedeva a dismettere il proprio patrimonio immobiliare mediante il ricordato atto di donazione;
d) che tale atto di disposizione patrimoniale ha determinato una menomazione del patrimonio dello stesso, con pregiudizio delle ragioni creditorie;
e) che era del pari sussistente l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c.
Non si sono costituiti in giudizio i resistenti.
Verificata la ritualità della notifica, la causa ritenuta di natura documentale è stata portata in decisione all'udienza del 12.02.25.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1 e Persona_1
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi, a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive (Cass., sent. n. 7172/01 e n. 1804/00).
I presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono: 1) l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; 2) l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo.
La S.C. di Cassazione ha chiarito che non è richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 c.c. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere, quindi, arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore (Cass., sent. n. 21492/11). D'altro canto, si osserva che l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (ad es. mutamento di beni immobili in denaro, più facilmente spendibile) (Cass., sent. n. 2792/02).
3) la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, occorre anche la preordinazione dolosa dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito. Tale requisito è integrato allorché sussista la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sent. n. 2792/02; Cass., sent. n. 7262/00). 4) la partecipatio fraudis del terzo.
Si tratta di un requisito che trova applicazione solo con riguardo agli atti a titolo oneroso. Sul punto occorre specificare che: a) se l'atto è anteriore al sorgere del credito, il creditore ha l'onere di dimostrare che il disponente, alla data della stipulazione, ha compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, in funzione del sorgere della futura obbligazione;
b) se l'atto posteriore al sorgere del credito, occorre, altresì, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, ossia la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore (Cass., sent. n. 1068/07).
Con riguardo alla fattispecie di cui è lite risultano integrati tutti i presupposti per l'esperimento positivo dell'azione revocatoria come sopra sinteticamente descritti.
L'atto dispositivo a titolo gratuito è stato compiuto dal debitore quando il credito del professionista era già sorto.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale." (Corte di Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza
n. 22161 del 05/09/2019).
Controparte 1 in unEbbene, nel caso di specie è provato ed incontestato che l'attore ha assistito giudizio esecutivo dinanzi al Tribunale di Salerno avviato nell'anno 2013 e conclusosi poi nel 2021 (oltre in ulteriori giudizi per come evincibile dai provvedimenti ex art. 702 bis cpc allegati in atti). Le relative spettanze professionali, già dunque maturate con l'espletamento dell'incarico secondo i parametri di legge, sono poi state accertate l'ordinanza (repert. n.849/2023) emessa il 09.02.2023 da parte del Tribunale di
Salerno.
Quanto poi al profilo concernente il danno per il creditore, Controparte_1 con l'atto di donazione in discorso ha attuato una importante dismissione del suo patrimonio immobiliare, sottraendolo all'aggressione dei creditori cedendo le proprie consistenze immobiliari per donarle alla figlia. In conseguenza di ciò le ragioni creditorie sono risultate sensibilmente compromesse. dei presupposti Quanto poi all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova per l'accoglimento dell'azione revocatoria possa essere fornita anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass., sent. n. 5359/09), soprattutto quando l'atto dismissivo è a titolo gratuito e viene disposto in favore di soggetti legati al debitore da vincoli parentali stretti.
È proprio quanto è avvenuto nel caso di specie.
Persona 2 il 12.03.2021L'atto ricevuto dal notaio (repertorio n.14998/6888) è
incontrovertibilmente una donazione ed appare evidente che tale atto dismissivo abbia avuto quale finalità la sottrazione dei beni de quibus alla garanzia dei creditori. Tenuto conto di ciò, è allo stesso modo verosimile che la donataria, figlia del convenuto, fosse ben consapevole della finalità della donazione nonché dell'esposizione debitoria del congiunto.
La domanda va pertanto accolta e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia della donazione conclusa con atto ricevuto dal Notaio Persona 2 i Salerno del 12.03.2021 (repertorio n.14998/6888), registrato a Salerno il 19.03.2021 al num.9048, serie 1T, trascritto a Salerno il 19.03.2021 al num.10736 del Registro
generale e num.8496 del Registro particolare, nei confronti di Parte 1
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Spese di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, respinta o reietta, così definitivamente pronuncia:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1 Persona 1 ;
l'atto di donazione per atto ricevuto dal notaio2. Dichiara inefficace nei confronti di Parte 1
Persona_2 di Salerno del 12.03.2021 (repertorio n.14998/6888), registrato a Salerno il 19.03.2021 al num.9048, serie 1T, trascritto a Salerno il 19.03.2021 al num.10736 del Registro generale e num.8496 del Registro particolare;
3. Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, che liquida in € 5.500,00 oltre esborsi ed accessori;
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Aurelia Cuomo