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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279/2023 promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
[...] in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig. , rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. COPPOLA FRANCESCO
RICORRENTI contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LAROCCA VINCENZO ANNIBALE
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale-infezione nosocomiale
CONCLUSIONI: Per parte attrice: L'Avv. Coppola precisa come in atti e chiede i termini 190 cpc.
Per parte convenuta: L'Avv. Magnelli insiste nella rinnovazione della ctu e in subordine precisa come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato, esperito a seguito di ATP ex art. 696 bis e ss. Cpc iscritto al n. ruolo RG 1880/2021, gli odierni attori, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig.
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1 dell' per la morte del cuius a causa di una infezione contratta durante Controparte_1
l'intervento chirurgico di endoprotesi all'anca destra del 07.03.2017 presso l'ospedale SS Annunziata di pagina 1 di 8 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura CP_1 riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 05.05.2023 si costituiva, con comparsa l' chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, respingere la domanda dei ricorrenti poiché infondata e carente di prova, oltreché non riconducibile a presunte carenze e/o negligenze poste in essere dal personale sanitario e/o infermieristico ivi addetto;
con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 09.05.2023 il G.I., viste le difese svolte dalle parti, ritenendo necessario istruire la causa in maniera non sommaria, fissava udienza ex art. 183 cpc.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e acquisizione dell'ATP.
All'udienza del 17.12. 2024, il Giudice assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata.
Va premesso che, la responsabilità della struttura sanitaria va ricondotta nell'alveo del sistema delineato dall'art. 1218 c.c., secondo cui sulla stessa grava prioritariamente la responsabilità, non soltanto per le prestazioni di diagnosi e cura, ma anche di natura logistica in senso lato, oltre che per le prestazioni più strettamente riconducibili al contratto d'albergo.
Con riguardo agli oneri probatori, per giurisprudenza di legittimità, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. n. 3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n. 26825 del 14.11.2017).
L'attore (id est, il paziente danneggiato) deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto e/o della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno ( cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 6 ottobre 2014, n. 2102).
Sulla struttura sanitaria gravava l'onere di fornire la prova liberatoria circa la non imputabilità del fatto lesivo, nel caso di specie non assolto.
La consulenza espletata in sede di ATP viene posta a base della presente decisione.
La valutazione operata dai consulenti, dottori , medico legale e , Persona_1 Persona_2 specialista di Malattie Infettive, adeguatamente motivata, merita di essere condivisa. pagina 2 di 8 Ed invero, prima di illustrare specificamente le indagini peritali va premesso che il paziente, in trattamento dialitico da circa 2 anni, dopo una caduta accidentale presso il proprio domicilio in data 27.2.2017, veniva sottoposto ad un intervento di endoprotesi dell'anca destra, cui seguiva un decorso post-operatorio complicato da una infezione correlata all'assistenza che sfociava nell'exitus del paziente.
E difatti, in considerazione delle gravi condizioni del paziente, in data 31.03.2017, a seguito dell'evoluzione clinica del paziente in senso peggiorativo, veniva effettuato prelievo di tessuto ed in data 03.04.2017
l'esame colturale risultava essere positivo per Acinetobacter e si impostava terapia antibiotica.
Le condizioni cliniche del paziente continuavano, tuttavia, ad aggravarsi.
Il 18.04.2017 alla consulenza Rianimatoria risultava “sito chirurgico risultato positivo per Aicenetobacter
Baumannii” resistente a tutti gli antibiotici.
Il 20.04.2017 il paziente effettuava accesso presso il PS di Rossano con diagnosi di “ dispnea e stato ipotensivo in dializzato”.
Il 21.04.2017 il andava incontro ad exitus. Parte_1
La causa del decesso risiede in un arresto cardiocircolatorio secondario ad insufficienza multi-organo di natura settica (shock settico) in soggetto sottoposto a recente intervento chirurgico di endoprotesi d'anca.
Come emerso dalla documentazione sanitaria, l'esame colturale ha dato positività per Acinetobacter
Baumanii, non soltanto a carico del tampone effettuato sulla ferita chirurgica, ma anche contestualmente sul prelievo di tessuto peri-protesico, eseguito in corso d'intervento di rimozione della protesi stessa.
Il momento della contaminazione batterica è da far risalire, con criterio di elevata probabilità, all'intervento chirurgico di impianto della protesi cui fu sottoposto il il 7.3.2017 presso il P.O. di e, Parte_1 CP_1 soltanto in un secondo momento, l'infezione si è diffusa in superficie, interessando la ferita chirurgica e trova origine secondo il criterio del più probabile che non nelle omissioni igieniche della struttura.
Ciò posto, i consulenti (pagg. 6 -10) si soffermano sulla descrizione generale e particolare delle infezioni, cui si rimanda, classificandone le tre tipologie ( infezioni precoci, ritardate, tardive) e sotto il profilo patogenetico in endogene ed esogene ovvero queste ultime causate da batteri provenienti da una sorgente esterna al soggetto infettato.
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un paziente in trattamento emodialitico da due anni affetto da molteplici gravi patologie croniche che, insieme all'età avanzata , lo rendevano estremamente fragile e ad alto rischio di infezione.
La sequenza dei fatti ed i molteplici elementi riportati dai consulenti consentono di correlare con elevata probabilità l'infezione del sito chirurgico allìinfrazione accidentale dei protocolli asepsi (adeguata sterilizzazione dello strumentario e/o della sala operatoria , scrupolosa igiene delle mani, corretto utilizzo dei guanti e dei dispositivi sanitari , accurata disinfezione della cute) da parte degli operatori sanitari.
pagina 3 di 8 La prima anomalia che viene riscontrata riguarda il criterio temporale posto che inspiegabilmente,
l'intervento chirurgico di endoprotesi di anca destra veniva eseguito in data 07.03.2017, 8 giorni dopo il trauma, anziché entro le 24 ore e comunque non oltre le 72 ore dal trauma, come raccomandato dalle principali linee guida e dalla buona pratica clinica, al fine di ridurre il rischio di complicanze( trombosi venosa profonda , embolia polmonare, polmonite, infezione delle vie urinarie, ulcere da decubito, sindrome da allettamento) e di mortalità correlato a questo tipo di frattura e accelerare il recupero funzionale.
Risultano soddisfatti anche gli altri criteri causali per l'accertamento del nesso causale che si passano in rassegna:
-Criterio etiologico: l'infezione nosocomiale contratta può essere considerata sufficiente da un punto di vista sia “quantitativo” che “ qualitativo” nel determinare la morte del paziente;
-Criterio topografico ovvero la corrispondenza fra la sede di applicazione della protesi (anca destra) e la sede di manifestazione della malattia (infezione protesica con ferita chirurgica infetta e purulenta in sede peri-trocanterica destra);
-Criterio cronologico ovvero un lasso di tempo compatibile e sufficiente (21 giorni ) con l'evento a base dell'analisi del nesso causale;
-Criterio di continuità fenomenica: l'infezione si è diffusa, dalla protesi al sito chirurgico determinando, progressivamente, un decadimento delle condizioni cliniche del paziente, fino ad uno stato di shock settico che ne cagionava l'exitus;
-Criterio di esclusione di altre cause: la tempistica relativa all'insorgenza del quadro infettivo, nonché
l'interessamento dei tessuti peri-protesici consentono di escludere fonti d'infezione diverse dal momento dell'intervento chirurgico d'impianto della protesi d'anca.
In tale contesto vanno messi in rilievo altri due aspetti sottolineati dai consulenti ovvero che la teicoplanina quale profilassi antibiotica preoperatoria veniva somministrata sottodosata (ovvero 400 mg anziche 800 mg ad orario non verificabile) e l'assenza di valutazione della PCR, nonostante l'incremento dei GB a partire dal 07.03, per verificare la presenza di un eventuale processo infettivo in atto.
E infatti, 10 giorni dopo, al momento del ricovero presso la Lungodegenza Territoriale
[...]
diventano inequivocabili i segni dell'infezione del sito Controparte_2 chirurgico.
L'esame obiettivo mostrava appunto una “ Lesione postchirurgica con pus regione pertrocanterica dx”, oltre a “
Lesione da pressione talloni dx sx Iv stadio, sacro I-II Stadio”, in un paziente in condizioni generali scadute.
All'infezione in corso era probabilmente imputabile anche la lussazione della testa protesica diagnosticata il
22.03.
Orbene, parte convenuta non ha fornito prova seria e rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l'insorgenza dell'infezione stesa e cioè per avere posto in essere ogni cautela e precauzione , funzionale, pagina 4 di 8 strutturale e di metodo , al fine di realizzare e mantenere costante un'ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti , dei mezzi e del personale addetto.
La struttura si è limitata a produrre i protocolli di sterilizzazione relativi alla sala operatoria ed allo strumentario della adottati (ferri chirurgici) presso la struttura senza fornire prove specifiche relative al rispetto di tutte le norme igieniche, la corretta esecuzione nei tempi dell'intervento e del trattamento, la sussistenza di una corretta osservanza dei protocolli sepsi.
La mera allegazione dei protocolli non è di per sé sufficiente ad esonerare da responsabilità, essendo necessario che “ il nosocomio fornisca la prova seria e rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l'insorgenza dell'infezione stesa e cioè per avere posto in essere ogni cautela e precauzione , funzionale, strutturale e di metodo , al fine di realizzare e mantenere costante un'ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti , dei mezzi e del personale addetto”,Trib.Roma sentenza n. 6375 del 27.03.2018.
Per cui in assenza della prova del corretto adempimento della propria prestazione da parte della struttura, non può non ritenersi secondo la regola della preponderanza dell'evidenza causale, anche detta del “più probabile che non”, che l'infezione esogena sia stata determinata da una non corretta sepsi dell'ambiente operatorio-ospedaliero oppure collegarsi ad una non adeguata preparazione del paziente o dell'equipe sanitaria tale da ridurre al minimo la possibilità di infezione.
La regola juris per addivenire all'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari non è, peraltro, limitata al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità stessa della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti peggiorativi delle condizioni personali.
Su tali basi, devono essere escluse evenienze e conclusioni probatorie diverse e va accolta la domanda.
Sul quantum.
Parte attrice chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni richiesti, biologico , morale, esistenziale , al rapporto di relazione, danno biologico terminale.
Gli odierni istanti , nella qualità di eredi nonché di prossimi congiunti , ovvero coniuge, figlio e nipoti del de cuius, avanzano formale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, sia iure proprio che iure hereditatis, la cui misura , affidano alla quantificazione del Tribunale , sulla base dei principi giurisprudenziali in materia, quali l'età della vittima, il legame parentale e di sangue, la convivenza con il genitore, l'età del figlio e dei nipoti , facendo applicazione delle tabelle di risarcimento in uso al Tribunale di
Milano per le lesioni macro permanenti.
pagina 5 di 8 E' indubbio che, nel caso di specie, gli attori abbiano subito una perdita significativa per effetto del decesso del , trattandosi di stretti congiunti, in particolare coniuge, figlio e nipoti. Parte_1
Costituisce ius receptum il principio dell'applicabilità ai fini della dimostrazione del danno in parola delle presunzioni, che, facendo riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà delle relazioni intersoggettive familiari, muovano dall'accertamento del rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari (cfr. Cass.n. 7740/2020, ex plurimis).
Grava invece sul danneggiante la prova contraria, nella specie non fornita, imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale (cfr. Cass. 29784/2018; Cass.
38077/2021).
Si tratta di danno che si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e quindi da una rottura irrimediabile dei rapporti di vita fondati sull'affetto e condivisione tra moglie e marito, tra padre e figlio, tra nipoti e nonno.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi non soltanto in capo al coniuge e al figlio del de cuius, ma anche in capo ai nipoti, per la loro assidua frequentazione e vicinanza anche abitativa come emerso nel corso dell'istruttoria.
Si osserva che la giurisprudenza della Cassazione ne ammette il risarcimento anche senza convivenza e anche su sola base presuntiva, eccettuandolo solo nei casi in cui siano state provate delle circostanze che portino ad escludere che vi fosse un effettivo vincolo affettivo con i nonni, come ad es. quando il nonno abbia lasciato la sua eredità ad un solo nipote escludendo gli altri (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
22/04/2021, n. 10583)
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il cui riconoscimento per le suestese considerazioni si impone in favore degli attori, ritiene questo giudice di dover prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15924/2022; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021; Cass.
33005/2021), in forza del quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Possono, quindi, applicarsi, ai fini della liquidazione, le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, rispettose dei criteri ermeneutici dettati dalla Suprema Corte.
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti pagina 6 di 8 elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. I criteri tabellari distinguono altresì il danno iure proprio richiesto per la perdita del genitore/figlio da quello da perdita del fratello/nipote.
-Per quanto riguarda il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale per la sig.ra Parte_1 coniuge della vittima, il congiunto ha 76 anni ed è coniuge della vittima, la vittima aveva 79 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari. Per cui considerato pertanto il valore del punto di invalidità di € 3.911 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ad €277.681,00.
-Per quanto riguarda figlio , il congiunto ha 53 anni,è figlio della vittima e non era Parte_1 convivente. La vittima aveva 79 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario è presente un familiare. Per cui considerato il valore del punto base € 3.911,00 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ed € 230.749,00.
-Per il nipote Il congiunto ha 21 anni, è nipote della vittima e non era convivente La Parte_1 vittima aveva 79 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare primario è presente un familiare. Per cui considerato il valore del punto base €1.680,00 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ad € 93.390,00.
-Per la Nipote congiunto di anni 26 anni, nipote della vittima e non convivente. Persona_3
La vittima aveva 79 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare primario è presente un familiare.
Per cui considerato il valore del punto base € 1.698,00 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ad € €93.390.
In base a tali considerazioni, dunque, l dev'essere condannata al Controparte_1 pagamento degli importi sopra specificati all'attualità, trattandosi di debito di valore.
-Sul danno iure hereditario.
Gli attori, nella qualità di eredi, hanno chiesto liquidarsi in loro favore il danno sofferto dal de cuius, per l'agonia e la sofferenza patite nel lasso temporale intercorso tra l'illecito dei sanitari e il verificarsi dell'evento morte, quale danno c.d. terminale.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta non ha dimostrato la sussistenza di un danno biologico terminale risarcibile, atteso che i consulenti evidenziano che non si evince dalla documentazione sanitaria che il abbia manifestato uno stato di paura o angoscia per l'imminente morte trattandosi di contro di Parte_1 soggetto sofferente in una condizione clinica molto grave -puntualmente descritto dai consulenti- con uno stato di alternanza di lucidità e confusione.
Pertanto, va esclusa la possibilità di riconoscere l'esistenza di un danno non patrimoniale da lucida agonia, mancando la prova della consapevolezza, in capo al sig. della propria sorte e della morte Parte_1 pagina 7 di 8 imminente, non assumendo rilievo decisivo le testimonianze rese attesa la genericità delle dichiarazioni prive di specifici riferimenti fattuali, né assumendo rilievo decisivo che, alla data ultima del 21.03.2017 , abbiamo la prova dello stato di coscienza della malattia, quindi a distanza di 14 giorni dall'intervento chirurgico.
Conclusivamente va condannata parte convenuta al pagamento degli importi sopra specificati oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'evento, da calcolarsi sulla medesima somma, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Competono, infine, all'attrice gli interessi legali sulla detta sorte capitale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Va condannata parte convenuta alle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza , in considerazione del principio di fondatezza della domanda giudiziale di merito ex D.M. n. 147/2022 ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo, nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata alla singola parte, non essendo cumulabili le singole domande proposte da attori diversi nei confronti del medesimo convenuto, e non già a quella azionata, con l'aumento del 20% per ogni parte oltre la prima, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. con le modifiche apportate dal D.M. 37/18 in relazione alla difesa svolta.
Esborsi di ctu definitivamente a carico di parte convenuta, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t, al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 277.681,00 in favore di , in € 230.749,00 in favore di Parte_1
, € 93.390,00 in favore di € 93.390,00 in favore di Parte_1 Parte_1 Persona_3
, il tutto oltre interessi come in parte motiva;
[...]
-condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
259+ e € 35.031,60 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre gli esborsi per ATP di cui al decreto dell'11.10.2022.
Cosenza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Erminia Ceci pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279/2023 promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
[...] in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig. , rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. COPPOLA FRANCESCO
RICORRENTI contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LAROCCA VINCENZO ANNIBALE
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale-infezione nosocomiale
CONCLUSIONI: Per parte attrice: L'Avv. Coppola precisa come in atti e chiede i termini 190 cpc.
Per parte convenuta: L'Avv. Magnelli insiste nella rinnovazione della ctu e in subordine precisa come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato, esperito a seguito di ATP ex art. 696 bis e ss. Cpc iscritto al n. ruolo RG 1880/2021, gli odierni attori, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig.
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1 dell' per la morte del cuius a causa di una infezione contratta durante Controparte_1
l'intervento chirurgico di endoprotesi all'anca destra del 07.03.2017 presso l'ospedale SS Annunziata di pagina 1 di 8 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura CP_1 riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 05.05.2023 si costituiva, con comparsa l' chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, respingere la domanda dei ricorrenti poiché infondata e carente di prova, oltreché non riconducibile a presunte carenze e/o negligenze poste in essere dal personale sanitario e/o infermieristico ivi addetto;
con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 09.05.2023 il G.I., viste le difese svolte dalle parti, ritenendo necessario istruire la causa in maniera non sommaria, fissava udienza ex art. 183 cpc.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e acquisizione dell'ATP.
All'udienza del 17.12. 2024, il Giudice assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata.
Va premesso che, la responsabilità della struttura sanitaria va ricondotta nell'alveo del sistema delineato dall'art. 1218 c.c., secondo cui sulla stessa grava prioritariamente la responsabilità, non soltanto per le prestazioni di diagnosi e cura, ma anche di natura logistica in senso lato, oltre che per le prestazioni più strettamente riconducibili al contratto d'albergo.
Con riguardo agli oneri probatori, per giurisprudenza di legittimità, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. n. 3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n. 26825 del 14.11.2017).
L'attore (id est, il paziente danneggiato) deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto e/o della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno ( cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 6 ottobre 2014, n. 2102).
Sulla struttura sanitaria gravava l'onere di fornire la prova liberatoria circa la non imputabilità del fatto lesivo, nel caso di specie non assolto.
La consulenza espletata in sede di ATP viene posta a base della presente decisione.
La valutazione operata dai consulenti, dottori , medico legale e , Persona_1 Persona_2 specialista di Malattie Infettive, adeguatamente motivata, merita di essere condivisa. pagina 2 di 8 Ed invero, prima di illustrare specificamente le indagini peritali va premesso che il paziente, in trattamento dialitico da circa 2 anni, dopo una caduta accidentale presso il proprio domicilio in data 27.2.2017, veniva sottoposto ad un intervento di endoprotesi dell'anca destra, cui seguiva un decorso post-operatorio complicato da una infezione correlata all'assistenza che sfociava nell'exitus del paziente.
E difatti, in considerazione delle gravi condizioni del paziente, in data 31.03.2017, a seguito dell'evoluzione clinica del paziente in senso peggiorativo, veniva effettuato prelievo di tessuto ed in data 03.04.2017
l'esame colturale risultava essere positivo per Acinetobacter e si impostava terapia antibiotica.
Le condizioni cliniche del paziente continuavano, tuttavia, ad aggravarsi.
Il 18.04.2017 alla consulenza Rianimatoria risultava “sito chirurgico risultato positivo per Aicenetobacter
Baumannii” resistente a tutti gli antibiotici.
Il 20.04.2017 il paziente effettuava accesso presso il PS di Rossano con diagnosi di “ dispnea e stato ipotensivo in dializzato”.
Il 21.04.2017 il andava incontro ad exitus. Parte_1
La causa del decesso risiede in un arresto cardiocircolatorio secondario ad insufficienza multi-organo di natura settica (shock settico) in soggetto sottoposto a recente intervento chirurgico di endoprotesi d'anca.
Come emerso dalla documentazione sanitaria, l'esame colturale ha dato positività per Acinetobacter
Baumanii, non soltanto a carico del tampone effettuato sulla ferita chirurgica, ma anche contestualmente sul prelievo di tessuto peri-protesico, eseguito in corso d'intervento di rimozione della protesi stessa.
Il momento della contaminazione batterica è da far risalire, con criterio di elevata probabilità, all'intervento chirurgico di impianto della protesi cui fu sottoposto il il 7.3.2017 presso il P.O. di e, Parte_1 CP_1 soltanto in un secondo momento, l'infezione si è diffusa in superficie, interessando la ferita chirurgica e trova origine secondo il criterio del più probabile che non nelle omissioni igieniche della struttura.
Ciò posto, i consulenti (pagg. 6 -10) si soffermano sulla descrizione generale e particolare delle infezioni, cui si rimanda, classificandone le tre tipologie ( infezioni precoci, ritardate, tardive) e sotto il profilo patogenetico in endogene ed esogene ovvero queste ultime causate da batteri provenienti da una sorgente esterna al soggetto infettato.
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un paziente in trattamento emodialitico da due anni affetto da molteplici gravi patologie croniche che, insieme all'età avanzata , lo rendevano estremamente fragile e ad alto rischio di infezione.
La sequenza dei fatti ed i molteplici elementi riportati dai consulenti consentono di correlare con elevata probabilità l'infezione del sito chirurgico allìinfrazione accidentale dei protocolli asepsi (adeguata sterilizzazione dello strumentario e/o della sala operatoria , scrupolosa igiene delle mani, corretto utilizzo dei guanti e dei dispositivi sanitari , accurata disinfezione della cute) da parte degli operatori sanitari.
pagina 3 di 8 La prima anomalia che viene riscontrata riguarda il criterio temporale posto che inspiegabilmente,
l'intervento chirurgico di endoprotesi di anca destra veniva eseguito in data 07.03.2017, 8 giorni dopo il trauma, anziché entro le 24 ore e comunque non oltre le 72 ore dal trauma, come raccomandato dalle principali linee guida e dalla buona pratica clinica, al fine di ridurre il rischio di complicanze( trombosi venosa profonda , embolia polmonare, polmonite, infezione delle vie urinarie, ulcere da decubito, sindrome da allettamento) e di mortalità correlato a questo tipo di frattura e accelerare il recupero funzionale.
Risultano soddisfatti anche gli altri criteri causali per l'accertamento del nesso causale che si passano in rassegna:
-Criterio etiologico: l'infezione nosocomiale contratta può essere considerata sufficiente da un punto di vista sia “quantitativo” che “ qualitativo” nel determinare la morte del paziente;
-Criterio topografico ovvero la corrispondenza fra la sede di applicazione della protesi (anca destra) e la sede di manifestazione della malattia (infezione protesica con ferita chirurgica infetta e purulenta in sede peri-trocanterica destra);
-Criterio cronologico ovvero un lasso di tempo compatibile e sufficiente (21 giorni ) con l'evento a base dell'analisi del nesso causale;
-Criterio di continuità fenomenica: l'infezione si è diffusa, dalla protesi al sito chirurgico determinando, progressivamente, un decadimento delle condizioni cliniche del paziente, fino ad uno stato di shock settico che ne cagionava l'exitus;
-Criterio di esclusione di altre cause: la tempistica relativa all'insorgenza del quadro infettivo, nonché
l'interessamento dei tessuti peri-protesici consentono di escludere fonti d'infezione diverse dal momento dell'intervento chirurgico d'impianto della protesi d'anca.
In tale contesto vanno messi in rilievo altri due aspetti sottolineati dai consulenti ovvero che la teicoplanina quale profilassi antibiotica preoperatoria veniva somministrata sottodosata (ovvero 400 mg anziche 800 mg ad orario non verificabile) e l'assenza di valutazione della PCR, nonostante l'incremento dei GB a partire dal 07.03, per verificare la presenza di un eventuale processo infettivo in atto.
E infatti, 10 giorni dopo, al momento del ricovero presso la Lungodegenza Territoriale
[...]
diventano inequivocabili i segni dell'infezione del sito Controparte_2 chirurgico.
L'esame obiettivo mostrava appunto una “ Lesione postchirurgica con pus regione pertrocanterica dx”, oltre a “
Lesione da pressione talloni dx sx Iv stadio, sacro I-II Stadio”, in un paziente in condizioni generali scadute.
All'infezione in corso era probabilmente imputabile anche la lussazione della testa protesica diagnosticata il
22.03.
Orbene, parte convenuta non ha fornito prova seria e rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l'insorgenza dell'infezione stesa e cioè per avere posto in essere ogni cautela e precauzione , funzionale, pagina 4 di 8 strutturale e di metodo , al fine di realizzare e mantenere costante un'ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti , dei mezzi e del personale addetto.
La struttura si è limitata a produrre i protocolli di sterilizzazione relativi alla sala operatoria ed allo strumentario della adottati (ferri chirurgici) presso la struttura senza fornire prove specifiche relative al rispetto di tutte le norme igieniche, la corretta esecuzione nei tempi dell'intervento e del trattamento, la sussistenza di una corretta osservanza dei protocolli sepsi.
La mera allegazione dei protocolli non è di per sé sufficiente ad esonerare da responsabilità, essendo necessario che “ il nosocomio fornisca la prova seria e rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l'insorgenza dell'infezione stesa e cioè per avere posto in essere ogni cautela e precauzione , funzionale, strutturale e di metodo , al fine di realizzare e mantenere costante un'ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti , dei mezzi e del personale addetto”,Trib.Roma sentenza n. 6375 del 27.03.2018.
Per cui in assenza della prova del corretto adempimento della propria prestazione da parte della struttura, non può non ritenersi secondo la regola della preponderanza dell'evidenza causale, anche detta del “più probabile che non”, che l'infezione esogena sia stata determinata da una non corretta sepsi dell'ambiente operatorio-ospedaliero oppure collegarsi ad una non adeguata preparazione del paziente o dell'equipe sanitaria tale da ridurre al minimo la possibilità di infezione.
La regola juris per addivenire all'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari non è, peraltro, limitata al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità stessa della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti peggiorativi delle condizioni personali.
Su tali basi, devono essere escluse evenienze e conclusioni probatorie diverse e va accolta la domanda.
Sul quantum.
Parte attrice chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni richiesti, biologico , morale, esistenziale , al rapporto di relazione, danno biologico terminale.
Gli odierni istanti , nella qualità di eredi nonché di prossimi congiunti , ovvero coniuge, figlio e nipoti del de cuius, avanzano formale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, sia iure proprio che iure hereditatis, la cui misura , affidano alla quantificazione del Tribunale , sulla base dei principi giurisprudenziali in materia, quali l'età della vittima, il legame parentale e di sangue, la convivenza con il genitore, l'età del figlio e dei nipoti , facendo applicazione delle tabelle di risarcimento in uso al Tribunale di
Milano per le lesioni macro permanenti.
pagina 5 di 8 E' indubbio che, nel caso di specie, gli attori abbiano subito una perdita significativa per effetto del decesso del , trattandosi di stretti congiunti, in particolare coniuge, figlio e nipoti. Parte_1
Costituisce ius receptum il principio dell'applicabilità ai fini della dimostrazione del danno in parola delle presunzioni, che, facendo riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà delle relazioni intersoggettive familiari, muovano dall'accertamento del rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari (cfr. Cass.n. 7740/2020, ex plurimis).
Grava invece sul danneggiante la prova contraria, nella specie non fornita, imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale (cfr. Cass. 29784/2018; Cass.
38077/2021).
Si tratta di danno che si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e quindi da una rottura irrimediabile dei rapporti di vita fondati sull'affetto e condivisione tra moglie e marito, tra padre e figlio, tra nipoti e nonno.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi non soltanto in capo al coniuge e al figlio del de cuius, ma anche in capo ai nipoti, per la loro assidua frequentazione e vicinanza anche abitativa come emerso nel corso dell'istruttoria.
Si osserva che la giurisprudenza della Cassazione ne ammette il risarcimento anche senza convivenza e anche su sola base presuntiva, eccettuandolo solo nei casi in cui siano state provate delle circostanze che portino ad escludere che vi fosse un effettivo vincolo affettivo con i nonni, come ad es. quando il nonno abbia lasciato la sua eredità ad un solo nipote escludendo gli altri (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
22/04/2021, n. 10583)
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il cui riconoscimento per le suestese considerazioni si impone in favore degli attori, ritiene questo giudice di dover prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15924/2022; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021; Cass.
33005/2021), in forza del quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Possono, quindi, applicarsi, ai fini della liquidazione, le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, rispettose dei criteri ermeneutici dettati dalla Suprema Corte.
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti pagina 6 di 8 elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. I criteri tabellari distinguono altresì il danno iure proprio richiesto per la perdita del genitore/figlio da quello da perdita del fratello/nipote.
-Per quanto riguarda il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale per la sig.ra Parte_1 coniuge della vittima, il congiunto ha 76 anni ed è coniuge della vittima, la vittima aveva 79 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari. Per cui considerato pertanto il valore del punto di invalidità di € 3.911 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ad €277.681,00.
-Per quanto riguarda figlio , il congiunto ha 53 anni,è figlio della vittima e non era Parte_1 convivente. La vittima aveva 79 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario è presente un familiare. Per cui considerato il valore del punto base € 3.911,00 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ed € 230.749,00.
-Per il nipote Il congiunto ha 21 anni, è nipote della vittima e non era convivente La Parte_1 vittima aveva 79 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare primario è presente un familiare. Per cui considerato il valore del punto base €1.680,00 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ad € 93.390,00.
-Per la Nipote congiunto di anni 26 anni, nipote della vittima e non convivente. Persona_3
La vittima aveva 79 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare primario è presente un familiare.
Per cui considerato il valore del punto base € 1.698,00 (punti per qualità/intensità della relazione al valore medio) l'importo del risarcimento è pari ad € €93.390.
In base a tali considerazioni, dunque, l dev'essere condannata al Controparte_1 pagamento degli importi sopra specificati all'attualità, trattandosi di debito di valore.
-Sul danno iure hereditario.
Gli attori, nella qualità di eredi, hanno chiesto liquidarsi in loro favore il danno sofferto dal de cuius, per l'agonia e la sofferenza patite nel lasso temporale intercorso tra l'illecito dei sanitari e il verificarsi dell'evento morte, quale danno c.d. terminale.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta non ha dimostrato la sussistenza di un danno biologico terminale risarcibile, atteso che i consulenti evidenziano che non si evince dalla documentazione sanitaria che il abbia manifestato uno stato di paura o angoscia per l'imminente morte trattandosi di contro di Parte_1 soggetto sofferente in una condizione clinica molto grave -puntualmente descritto dai consulenti- con uno stato di alternanza di lucidità e confusione.
Pertanto, va esclusa la possibilità di riconoscere l'esistenza di un danno non patrimoniale da lucida agonia, mancando la prova della consapevolezza, in capo al sig. della propria sorte e della morte Parte_1 pagina 7 di 8 imminente, non assumendo rilievo decisivo le testimonianze rese attesa la genericità delle dichiarazioni prive di specifici riferimenti fattuali, né assumendo rilievo decisivo che, alla data ultima del 21.03.2017 , abbiamo la prova dello stato di coscienza della malattia, quindi a distanza di 14 giorni dall'intervento chirurgico.
Conclusivamente va condannata parte convenuta al pagamento degli importi sopra specificati oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'evento, da calcolarsi sulla medesima somma, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Competono, infine, all'attrice gli interessi legali sulla detta sorte capitale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Va condannata parte convenuta alle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza , in considerazione del principio di fondatezza della domanda giudiziale di merito ex D.M. n. 147/2022 ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo, nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata alla singola parte, non essendo cumulabili le singole domande proposte da attori diversi nei confronti del medesimo convenuto, e non già a quella azionata, con l'aumento del 20% per ogni parte oltre la prima, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. con le modifiche apportate dal D.M. 37/18 in relazione alla difesa svolta.
Esborsi di ctu definitivamente a carico di parte convenuta, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t, al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 277.681,00 in favore di , in € 230.749,00 in favore di Parte_1
, € 93.390,00 in favore di € 93.390,00 in favore di Parte_1 Parte_1 Persona_3
, il tutto oltre interessi come in parte motiva;
[...]
-condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
259+ e € 35.031,60 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre gli esborsi per ATP di cui al decreto dell'11.10.2022.
Cosenza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Erminia Ceci pagina 8 di 8