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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato, nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 avverso la sentenza n. 623/2024 del giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888/2024 R. G. sezione lavoro
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pescolla e dall'avv.
Massimiliano De Benedictis
Reclamante in via principale- Reclamata in via incidentale
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo Controparte_1
Reclamata in via principale- Reclamante in via incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 8.7.2024 presso questa Corte di Appello, sezione lavoro, la società proponeva reclamo avverso la sentenza n. 623/2024, pubblicata in data Parte_1
7.6.2024, con la quale il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla lavoratrice avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario, Controparte_1
emessa in data 13.11.2024, e in riforma della stessa ordinanza, aveva annullato il licenziamento impugnato e condannato la datrice di lavoro in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla reintegrazione della opponente nel posto di lavoro, con adibizione alle stesse mansioni espletate all'atto del licenziamento o ad altre equivalenti, al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento fino alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nel limite di 12 mensilità, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati sui relativi importi e alla rifusione delle spese di lite.
Censurata la pronuncia nella parte in cui, dopo aver confermato la piena regolarità formale e sostanziale del procedimento di licenziamento collettivo, aveva annullato il licenziamento per erronea applicazione dei criteri di scelta, ne invocava la riforma con rigetto della domanda avanzata dalla lavoratrice.
Si costituiva in giudizio;
contestata la fondatezza del reclamo, ne invocava il Controparte_1
rigetto e, nel caso di accoglimento del gravame principale, proponeva reclamo incidentale condizionato.
Con il primo motivo di reclamo lamentava la contraddittorietà della sentenza impugnata e l'omessa valutazione del materiale probatorio per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo fosse esaustiva e idonea a fornire tutte le informazioni alle OO.SS ed alle R.S.A.; dalla lettura dei verbali degli incontri e dalle richieste avanzate dalle OO.SS e dalle R.S.A si ricavava, invece, che sin dall'avvio della procedura la aveva indicato, quali ragioni giustificatrici del licenziamento collettivo, Parte_1
motivazioni generiche, incomplete e non rispondenti alla realtà sostanziale dei fatti, senza comunicare i motivi determinanti la presunta situazione di esubero del personale o le ragioni ostative all'adozione di misure alternative al licenziamento collettivo. Tale condotta integrava un comportamento contrario alla ratio legis dell'art. 4 comma 3 L. n. 223/ 1991.
Con il secondo motivo la censurava la sentenza per aver ritenuto sufficiente il tenore CP_1
della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 l. 223/91 del
28.04.2022, con la quale la si era limitata a comunicare la scelta di applicare i criteri Parte_1 legali di cui all'art. 5 della l. 223/91, laddove avrebbe dovuto specificare i criteri da adottare ed i relativi punteggi;
anche la comunicazione successiva del 03.08.2022, riguardante le modalità di applicazione dei criteri, non era intellegibile, infatti, la si era limitata ad indicare che il Parte_1
punteggio massimo per ogni criterio legale era di 33,3, ma non aveva specificato quale era il comune divisore della detta cifra.
Con un terzo motivo contestava, per omessa valutazione del materiale probatorio e per contraddittorietà, la pronuncia per aver ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo fosse esauriente circa l'impossibilità di procedere a misure alternative, lamentando la reclamante che la società non aveva mai avanzato proposte di misure alternative, né mai indicato le ragioni per cui non vi fossero elementi per evitare il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo.
Con il quarto motivo censurava, per contraddittorietà, la sentenza lamentando che il Tribunale non avesse accertato la sussistenza del nesso causale tra il ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso, ma si fosse limitato ad affermare che l'ammontare del numero di ore dei collaboratori a partita IVA si era manutenuto essenzialmente in linea, affermazione, quest'ultima, incongruente laddove dopo il licenziamento si sarebbe dovuto registrare un ridimensionamento anche della mole di lavoro per i collaboratori a partita iva e, comunque, del volume di fatturato;
invece, il fatto che tali elementi fossero rimasti stabili lasciava presumere che il nesso richiesto non sussistesse;
eclatante era il caso del sig. , che, coinvolto nella procedura di Persona_1
licenziamento collettivo in qualità di coordinatore, era stato riassunto con mansione di fisioterapista a seguito di un accordo in sede sindacale dopo aver incardinato ricorso avverso il licenziamento oggetto di causa. Sulla scorta delle osservazioni di cui al quarto motivo, eccepiva la reclamante in
Parte_ via incidentale l'insussistenza della paventata situazione di esubero sulla base della quale la aveva deciso di porre in mobilità i fisioterapisti.
Onerata, all'udienza del 10.12.2024, al deposito, da effettuarsi entro il termine Controparte_1
di dieci giorni prima della successiva udienza, dei CUD del coniuge relativi agli anni 2021 (già in atti) e 2022, nonché delle denunce dei redditi presentate dalla e dal coniuge nel 2022 e nel CP_1
2023, ed invitata la al rideposito, entro il medesimo termine, delle dichiarazioni sui Parte_1 carichi di famiglia presentate dagli altri dipendenti, all'udienza del 28.1.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
*****
2. In via preliminare, occorre evidenziare che la causa in questione è assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero).
Pertanto, le modalità della decisione del presente grado sono quelle previste dal comma 60, che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo.
3. Nel merito, il reclamo principale è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
A fondamento della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, il
Tribunale ha ritenuto che la società avesse errato nell'attribuire a per i carichi di Controparte_1
famiglia un punteggio pari a 0, piuttosto che pari a 8,33, per un totale di complessivi 64,49 punti (in luogo di quelli riconosciuti in modo errato pari a 56,21), tale da determinarne la non inclusione nel novero dei lavoratori in esubero da licenziare.
A sostengo della decisione, il giudice ha osservato che “se è vero che la ricorrente non ha dichiarato nel 2022 alla datrice di avere figli a carico (manca infatti la dichiarazione, presente per altri dipendenti ed utilizzata dalla datrice nella procedura di licenziamento collettivo per attribuire il punteggio relativo ai carichi di famiglia), tuttavia l'azienda ben poteva richiedere
l'autodichiarazione alla ricorrente dovendo stilare la graduatoria dei dipendenti, essendo in corso la procedura di licenziamento collettivo, soprattutto perché nei cud precedenti risultava che la ricorrente avesse due figli a carico piuttosto che attribuirle arbitrariamente un punteggio pari a zero , considerandola senza figli a carico;
…. Nel caso di specie la presenza di CUD fino all'anno precedente al licenziamento da cui risulta la sussistenza di due figli a carico può reputarsi, a parere della scrivente, sufficiente al fine di ritenere che il datore fosse a conoscenza dei carichi familiari, soprattutto in mancanza di una autodichiarazione del lavoratore sul punto;
in ogni caso avrebbe potuto e dovuto, diligentemente, richiedere un aggiornamento della situazione alla lavoratrice. …. Del resto, la ricorrente non ha mai comunicato al CMR alcunché e tanto è dimostrato dal fatto che non ha mai sottoscritto alcuna dichiarazione sostitutiva e soprattutto dal fatto di aver depositato la dichiarazione IRPEF del 2022, relativa ai redditi 2021, ove si evince che
i due figli sono a suo carico nella misura del 50%. In assenza di nuove informazioni, il CMR avrebbe dovuto lasciare le risultanze fiscali invariate ed uguali a quelle degli anni precedenti riconoscendo alla CI una detrazione per i carichi di famiglia pari al 50% per ogni figlio a carico. Invece, l'azienda ha arbitrariamente eliminato dalla CU della le detrazioni fiscali CP_1
per i carichi di famiglia che sono sempre state, negli anni, calcolate nella misura del 50% per ciascun figlio. D'altronde, dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2022 - per
l'anno di imposta 2021 - della ricorrente si evince chiaramente entrambi coniugi CP_1 Per_2
hanno una detrazione per i due figli fiscalmente a carico nella rispettiva misura del 50%. (all.4), altrimenti il marito della ricorrente avrebbe logicamente dichiarato una detrazione dei carichi familiari per ciascuno dei due figli nella misura del 100%” (cfr. sentenza impugnata).
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non possono che essere qui confermate.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto ingiustificata l'attribuzione da parte della datrice di lavoro di un punteggio pari a zero;
piuttosto che attribuire alla dipendente un punteggio pari a zero, considerandola senza figli a carico, la società avrebbe dovuto, invece, sulla scorta dei dati relativi agli anni precedenti ad essa noti (modelli dichiarazione del sostituto di imposta periodi 2018-2021, dai quali risultava l'esistenza dei due figli a carico nel nucleo familiare della lavoratrice) e in assenza di nuove informazioni da parte della , attivarsi, con un comportamento improntato CP_1 a correttezza e buona fede, ed assicurarsi, in vista della elaborazione della graduatoria dei dipendenti in esubero, che i carichi di famiglia fossero effettivamente venuti meno.
La società reclamante in via principale, nel dolersi delle motivazioni della sentenza del giudice dell'opposizione, pone in evidenza che l'azienda, nell'aprile dell'anno 2022, in prossimità dell'avvio della procedura, avrebbe proceduto a richiedere a tutti i dipendenti un aggiornamento circa le condizione familiari e reddituali, chiedendo a tutto il personale la sottoscrizione di una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà.
A riscontro della circostanza richiama le dichiarazioni già agli atti (e ridepositate telematicamente anche in data 27.1.2025) che l'intero personale del CMR (circa 140 dipendenti) avrebbe in tale occasione rilasciato, ad eccezione della , che, a differenza di quanto avvenuto per tutti i CP_1
Parte_ colleghi di lavoro, non ha mai trasmesso alla la autocertificazione dei propri carichi di famiglia.
Detta circostanza dimostrerebbe, a dire della reclamante, la diligenza con la quale l'azienda ha operato e la mancata collaborazione da parte della dipendente, comunque priva di rilievo, “perché i dati relativi ai carichi di famiglia della erano pacifici sin dal ricorso introduttivo” (cfr. CP_1
pag. del reclamo principale).
Dovendosi considerare, alla luce della previsione normativa di cui all'art. 5 della L. 223791, non i componenti del nucleo familiare, ma i familiari a carico, sostiene la reclamante che la CP_1 avesse sì all'interno del proprio nucleo familiare due figli (come dedotto alla pag. 28 del ricorso introduttivo della fase sommaria), ma che essi, tuttavia, non erano a carico, come ammesso nello stesso ricorso della lavoratrice e comprovato dalla certificazione unica dei redditi del 2022, prodotta dalla stessa ricorrente e mai contestata dalla dipendente.
Il motivo di reclamo non appare idoneo a scalfire le articolate e condivisibili argomentazioni poste a sostegno della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a , che va Controparte_1
qui confermata.
In primo luogo, è necessario evidenziare che, contrariamente a quanto sostiene l'odierna società reclamante, la lavoratrice in primo grado non ha mai né dedotto, né ammesso che i due figli non fossero a suo carico. Ed invero, la ha agito proprio per far valere, tra l'altro, l'illegittimità CP_1 del licenziamento per violazione dell'art. 4, comma 9, e dell'art. 5, comma 9, L. n. 223/1991, per violazione dei criteri di scelta e, in particolare, per quello relativo ai carichi di famiglia, dolendosi in particolare dell'attribuzione del punteggio pari a zero (cfr. pag. 27 e ss del ricorso ex art. 1, comma
48, L. n. 92/2021).
Occorre, poi, rilevare che, a fronte della contestazione dell'odierna reclamata, secondo la quale l'azienda non ha mai né sottoposto alla sig.ra l'autodichiarazione da sottoscrivere ai fini CP_1 della procedura del licenziamento collettivo, né richiesto alla stessa di sottoscrivere alcunché (cfr. memoria di costituzione della reclamata con reclamo incidentale condizionato), la Controparte_1
società non ha né puntualmente specificato, né documentato, né chiesto, altrimenti, di provare, le circostanze e le modalità con le quali avrebbe richiesto a tutto il personale e, in particolare, alla dipendente la sottoscrizione di una specifica dichiarazione sostitutiva sui carichi di Controparte_1
famiglia.
Si è limitata a depositare le dichiarazioni di numerosi altri dipendenti, che, tuttavia, nulla provano quanto alla specifica posizione della odierna reclamata.
Tali dichiarazioni, prevalentemente datate febbraio 2022, in parte prive di data e in alcuni casi anche datate marzo o agosto (si veda la dichiarazione di 2022, neppure Persona_3 riscontrano la circostanza temporale, dedotta in reclamo, ovvero che la società “nell'aprile dell'anno 2022, in prossimità dell'avvio della procedura”, avesse richiesto a tutto il personale un
“aggiornamento circa la propria condizione famigliare e reddituale”; e, comunque, nulla documentano quanto a eventuali richieste inoltrate alla dipendente . CP_1
Piuttosto, è documentalmente provato che la società fosse a conoscenza che nelle Controparte_1
annualità 2018, 2019 e 2020, immediatamente precedenti quella (del 2021) presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per carichi di famiglia funzionale alla individuazione dei dipendenti da licenziare, avesse costantemente usufruito di detrazioni per due figli a carico al
50% (cfr. CUD 2019, 2020 e 2021 relativi agli anni 2018, 2019 e 2020).
Quanto al CUD 2022 relativo all'anno 2021, richiamato dalla società reclamante, in cui non è riportata alcuna detrazione per i carichi di famiglia, già il Tribunale ha evidenziato che trattasi di documentazione “emessa e rilasciata arbitrariamente dall'azienda a ridosso del licenziamento collettivo” e che la società neanche nella fase dell'opposizione aveva esibito “una dichiarazione
a firma della ricorrente (o una richiesta di autodichiarazione circa la sua situazione familiare cui non sia stata data risposta) tale da giustificare il suo comportamento e dunque la compilazione della CU 2022 in maniera difforme rispetto agli anni precedenti utilizzata poi per l'attribuzione del punteggio dei carichi di famiglia” (cfr. sentenza reclamata).
Occorre, qui, ribadire che la non ha mai comunicato alla alcunché in ordine CP_1 Parte_1
alla variazione (rispetto alle annualità precedenti) dei dati relativi ai carichi di famiglia e tanto è dimostrato dalla circostanza, pacifica tra le parti, che ella non ha mai sottoscritto alcuna dichiarazione sostitutiva.
Dunque, a fronte di un dato, quale quello relativo alla sussistenza di due figli a carico al 50%, indubbiamente variabile nel tempo, ma documentato e protrattosi costantemente per i precedenti periodi di imposta 2018, 2019 e 2020 (si vedano le relative certificazioni uniche), in assenza di nuove espresse informazioni da parte della dipendente in relazione all'anno 2021, la datrice di lavoro prima di procedere all'attribuzione del punteggio pari a zero per carichi di Parte_1
famiglia, avrebbe dovuto, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, assicurarsi che i carichi di famiglia fossero realmente venuti meno, onde assicurare la corretta applicazione dei criteri legali funzionali alla individuazione dei lavoratori da licenziare.
Ed invero, l'art. 5 della legge 223/91, che detta i criteri per la individuazione dei lavoratori da licenziare nel corso di una procedura di licenziamento collettivo, stabilisce che “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “L'art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, allorquando fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, richiama il criterio previsto dall'accordo interconfederale del 1965 avente ad oggetto "la situazione economica" del lavoratore interessato dalla procedura di mobilità. … sia l'accordo interconfederale che la disposizione della legge attribuisce a tale criterio il compito di individuare i lavoratori meno deboli socialmente. 10. Lo scopo della norma è, quindi, quella di avere riguardo alla situazione economica effettiva della situazione familiare dei singoli lavoratori che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale che potrebbe risultare anche riduttiva. 11. Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, ne deriva che il riferimento ai "carichi di famiglia" debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi (cfr. in termini Cass. n.
2113/2016). 12. Se dunque questa è la ratio della norma, un comportamento improntato a correttezza e buona fede del datore di lavoro impone che, se è a conoscenza in modo ufficiale della reale situazione economica familiare del dipendente, deve tenere conto di quest'ultima anche a prescindere da una espressa comunicazione ad hoc del lavoratore. 13. Con ciò non si vuole affermare che il datore di lavoro debba a tal fine espletare particolari indagini, che del resto non disponendo di poteri autoritativi neppure gli sarebbero consentite, ma quando le circostanze rilevanti risultano in qualche modo ufficiali, come per esempio la nascita dei figli per avere concesso i periodi di astensione obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la documentazione e a considerare dette circostanze in sede di criteri di scelta, soprattutto in mancanza di una comunicazione ad hoc (come nel caso di specie) da cui eventualmente presumere la rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare” (Cass.
Sentenza n. 20464 del 02/08/2018).
Nel caso in esame, risulta ampiamente documentato che, come nei pregressi anni 2018, 2019 e
2020, anche nel periodo di imposta 2021 (e così pure in quello successivo 2022), Controparte_1
abbia continuato ad essere gravata da carichi di famiglia al 50% per i due figli appartenenti al suo nucleo familiare (si vedano le dichiarazioni reddituali della e del coniuge e i CUD di CP_1 quest'ultimo).
Non risulta, pertanto, giustificata l'attribuzione da parte della società del punteggio per carichi familiari pari a zero.
Va, infine, osservato che non è contestato che, se l'azienda avesse correttamente attribuito a il punteggio spettante per carichi di famiglia, non avrebbe dovuto includerla nel Controparte_1
novero dei dipendenti in esubero, destinatari del licenziamento.
4. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo principale deve essere rigettato;
resta, pertanto, assorbito l'esame del reclamo incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per la società reclamante in via principale del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il reclamo principale;
condanna parte reclamante in via principale al pagamento, in favore della reclamata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio a carico della parte reclamante in via principale dell'importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato, nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 avverso la sentenza n. 623/2024 del giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888/2024 R. G. sezione lavoro
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pescolla e dall'avv.
Massimiliano De Benedictis
Reclamante in via principale- Reclamata in via incidentale
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo Controparte_1
Reclamata in via principale- Reclamante in via incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 8.7.2024 presso questa Corte di Appello, sezione lavoro, la società proponeva reclamo avverso la sentenza n. 623/2024, pubblicata in data Parte_1
7.6.2024, con la quale il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla lavoratrice avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario, Controparte_1
emessa in data 13.11.2024, e in riforma della stessa ordinanza, aveva annullato il licenziamento impugnato e condannato la datrice di lavoro in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla reintegrazione della opponente nel posto di lavoro, con adibizione alle stesse mansioni espletate all'atto del licenziamento o ad altre equivalenti, al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento fino alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nel limite di 12 mensilità, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati sui relativi importi e alla rifusione delle spese di lite.
Censurata la pronuncia nella parte in cui, dopo aver confermato la piena regolarità formale e sostanziale del procedimento di licenziamento collettivo, aveva annullato il licenziamento per erronea applicazione dei criteri di scelta, ne invocava la riforma con rigetto della domanda avanzata dalla lavoratrice.
Si costituiva in giudizio;
contestata la fondatezza del reclamo, ne invocava il Controparte_1
rigetto e, nel caso di accoglimento del gravame principale, proponeva reclamo incidentale condizionato.
Con il primo motivo di reclamo lamentava la contraddittorietà della sentenza impugnata e l'omessa valutazione del materiale probatorio per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo fosse esaustiva e idonea a fornire tutte le informazioni alle OO.SS ed alle R.S.A.; dalla lettura dei verbali degli incontri e dalle richieste avanzate dalle OO.SS e dalle R.S.A si ricavava, invece, che sin dall'avvio della procedura la aveva indicato, quali ragioni giustificatrici del licenziamento collettivo, Parte_1
motivazioni generiche, incomplete e non rispondenti alla realtà sostanziale dei fatti, senza comunicare i motivi determinanti la presunta situazione di esubero del personale o le ragioni ostative all'adozione di misure alternative al licenziamento collettivo. Tale condotta integrava un comportamento contrario alla ratio legis dell'art. 4 comma 3 L. n. 223/ 1991.
Con il secondo motivo la censurava la sentenza per aver ritenuto sufficiente il tenore CP_1
della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 l. 223/91 del
28.04.2022, con la quale la si era limitata a comunicare la scelta di applicare i criteri Parte_1 legali di cui all'art. 5 della l. 223/91, laddove avrebbe dovuto specificare i criteri da adottare ed i relativi punteggi;
anche la comunicazione successiva del 03.08.2022, riguardante le modalità di applicazione dei criteri, non era intellegibile, infatti, la si era limitata ad indicare che il Parte_1
punteggio massimo per ogni criterio legale era di 33,3, ma non aveva specificato quale era il comune divisore della detta cifra.
Con un terzo motivo contestava, per omessa valutazione del materiale probatorio e per contraddittorietà, la pronuncia per aver ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo fosse esauriente circa l'impossibilità di procedere a misure alternative, lamentando la reclamante che la società non aveva mai avanzato proposte di misure alternative, né mai indicato le ragioni per cui non vi fossero elementi per evitare il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo.
Con il quarto motivo censurava, per contraddittorietà, la sentenza lamentando che il Tribunale non avesse accertato la sussistenza del nesso causale tra il ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso, ma si fosse limitato ad affermare che l'ammontare del numero di ore dei collaboratori a partita IVA si era manutenuto essenzialmente in linea, affermazione, quest'ultima, incongruente laddove dopo il licenziamento si sarebbe dovuto registrare un ridimensionamento anche della mole di lavoro per i collaboratori a partita iva e, comunque, del volume di fatturato;
invece, il fatto che tali elementi fossero rimasti stabili lasciava presumere che il nesso richiesto non sussistesse;
eclatante era il caso del sig. , che, coinvolto nella procedura di Persona_1
licenziamento collettivo in qualità di coordinatore, era stato riassunto con mansione di fisioterapista a seguito di un accordo in sede sindacale dopo aver incardinato ricorso avverso il licenziamento oggetto di causa. Sulla scorta delle osservazioni di cui al quarto motivo, eccepiva la reclamante in
Parte_ via incidentale l'insussistenza della paventata situazione di esubero sulla base della quale la aveva deciso di porre in mobilità i fisioterapisti.
Onerata, all'udienza del 10.12.2024, al deposito, da effettuarsi entro il termine Controparte_1
di dieci giorni prima della successiva udienza, dei CUD del coniuge relativi agli anni 2021 (già in atti) e 2022, nonché delle denunce dei redditi presentate dalla e dal coniuge nel 2022 e nel CP_1
2023, ed invitata la al rideposito, entro il medesimo termine, delle dichiarazioni sui Parte_1 carichi di famiglia presentate dagli altri dipendenti, all'udienza del 28.1.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
*****
2. In via preliminare, occorre evidenziare che la causa in questione è assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero).
Pertanto, le modalità della decisione del presente grado sono quelle previste dal comma 60, che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo.
3. Nel merito, il reclamo principale è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
A fondamento della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, il
Tribunale ha ritenuto che la società avesse errato nell'attribuire a per i carichi di Controparte_1
famiglia un punteggio pari a 0, piuttosto che pari a 8,33, per un totale di complessivi 64,49 punti (in luogo di quelli riconosciuti in modo errato pari a 56,21), tale da determinarne la non inclusione nel novero dei lavoratori in esubero da licenziare.
A sostengo della decisione, il giudice ha osservato che “se è vero che la ricorrente non ha dichiarato nel 2022 alla datrice di avere figli a carico (manca infatti la dichiarazione, presente per altri dipendenti ed utilizzata dalla datrice nella procedura di licenziamento collettivo per attribuire il punteggio relativo ai carichi di famiglia), tuttavia l'azienda ben poteva richiedere
l'autodichiarazione alla ricorrente dovendo stilare la graduatoria dei dipendenti, essendo in corso la procedura di licenziamento collettivo, soprattutto perché nei cud precedenti risultava che la ricorrente avesse due figli a carico piuttosto che attribuirle arbitrariamente un punteggio pari a zero , considerandola senza figli a carico;
…. Nel caso di specie la presenza di CUD fino all'anno precedente al licenziamento da cui risulta la sussistenza di due figli a carico può reputarsi, a parere della scrivente, sufficiente al fine di ritenere che il datore fosse a conoscenza dei carichi familiari, soprattutto in mancanza di una autodichiarazione del lavoratore sul punto;
in ogni caso avrebbe potuto e dovuto, diligentemente, richiedere un aggiornamento della situazione alla lavoratrice. …. Del resto, la ricorrente non ha mai comunicato al CMR alcunché e tanto è dimostrato dal fatto che non ha mai sottoscritto alcuna dichiarazione sostitutiva e soprattutto dal fatto di aver depositato la dichiarazione IRPEF del 2022, relativa ai redditi 2021, ove si evince che
i due figli sono a suo carico nella misura del 50%. In assenza di nuove informazioni, il CMR avrebbe dovuto lasciare le risultanze fiscali invariate ed uguali a quelle degli anni precedenti riconoscendo alla CI una detrazione per i carichi di famiglia pari al 50% per ogni figlio a carico. Invece, l'azienda ha arbitrariamente eliminato dalla CU della le detrazioni fiscali CP_1
per i carichi di famiglia che sono sempre state, negli anni, calcolate nella misura del 50% per ciascun figlio. D'altronde, dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2022 - per
l'anno di imposta 2021 - della ricorrente si evince chiaramente entrambi coniugi CP_1 Per_2
hanno una detrazione per i due figli fiscalmente a carico nella rispettiva misura del 50%. (all.4), altrimenti il marito della ricorrente avrebbe logicamente dichiarato una detrazione dei carichi familiari per ciascuno dei due figli nella misura del 100%” (cfr. sentenza impugnata).
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non possono che essere qui confermate.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto ingiustificata l'attribuzione da parte della datrice di lavoro di un punteggio pari a zero;
piuttosto che attribuire alla dipendente un punteggio pari a zero, considerandola senza figli a carico, la società avrebbe dovuto, invece, sulla scorta dei dati relativi agli anni precedenti ad essa noti (modelli dichiarazione del sostituto di imposta periodi 2018-2021, dai quali risultava l'esistenza dei due figli a carico nel nucleo familiare della lavoratrice) e in assenza di nuove informazioni da parte della , attivarsi, con un comportamento improntato CP_1 a correttezza e buona fede, ed assicurarsi, in vista della elaborazione della graduatoria dei dipendenti in esubero, che i carichi di famiglia fossero effettivamente venuti meno.
La società reclamante in via principale, nel dolersi delle motivazioni della sentenza del giudice dell'opposizione, pone in evidenza che l'azienda, nell'aprile dell'anno 2022, in prossimità dell'avvio della procedura, avrebbe proceduto a richiedere a tutti i dipendenti un aggiornamento circa le condizione familiari e reddituali, chiedendo a tutto il personale la sottoscrizione di una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà.
A riscontro della circostanza richiama le dichiarazioni già agli atti (e ridepositate telematicamente anche in data 27.1.2025) che l'intero personale del CMR (circa 140 dipendenti) avrebbe in tale occasione rilasciato, ad eccezione della , che, a differenza di quanto avvenuto per tutti i CP_1
Parte_ colleghi di lavoro, non ha mai trasmesso alla la autocertificazione dei propri carichi di famiglia.
Detta circostanza dimostrerebbe, a dire della reclamante, la diligenza con la quale l'azienda ha operato e la mancata collaborazione da parte della dipendente, comunque priva di rilievo, “perché i dati relativi ai carichi di famiglia della erano pacifici sin dal ricorso introduttivo” (cfr. CP_1
pag. del reclamo principale).
Dovendosi considerare, alla luce della previsione normativa di cui all'art. 5 della L. 223791, non i componenti del nucleo familiare, ma i familiari a carico, sostiene la reclamante che la CP_1 avesse sì all'interno del proprio nucleo familiare due figli (come dedotto alla pag. 28 del ricorso introduttivo della fase sommaria), ma che essi, tuttavia, non erano a carico, come ammesso nello stesso ricorso della lavoratrice e comprovato dalla certificazione unica dei redditi del 2022, prodotta dalla stessa ricorrente e mai contestata dalla dipendente.
Il motivo di reclamo non appare idoneo a scalfire le articolate e condivisibili argomentazioni poste a sostegno della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a , che va Controparte_1
qui confermata.
In primo luogo, è necessario evidenziare che, contrariamente a quanto sostiene l'odierna società reclamante, la lavoratrice in primo grado non ha mai né dedotto, né ammesso che i due figli non fossero a suo carico. Ed invero, la ha agito proprio per far valere, tra l'altro, l'illegittimità CP_1 del licenziamento per violazione dell'art. 4, comma 9, e dell'art. 5, comma 9, L. n. 223/1991, per violazione dei criteri di scelta e, in particolare, per quello relativo ai carichi di famiglia, dolendosi in particolare dell'attribuzione del punteggio pari a zero (cfr. pag. 27 e ss del ricorso ex art. 1, comma
48, L. n. 92/2021).
Occorre, poi, rilevare che, a fronte della contestazione dell'odierna reclamata, secondo la quale l'azienda non ha mai né sottoposto alla sig.ra l'autodichiarazione da sottoscrivere ai fini CP_1 della procedura del licenziamento collettivo, né richiesto alla stessa di sottoscrivere alcunché (cfr. memoria di costituzione della reclamata con reclamo incidentale condizionato), la Controparte_1
società non ha né puntualmente specificato, né documentato, né chiesto, altrimenti, di provare, le circostanze e le modalità con le quali avrebbe richiesto a tutto il personale e, in particolare, alla dipendente la sottoscrizione di una specifica dichiarazione sostitutiva sui carichi di Controparte_1
famiglia.
Si è limitata a depositare le dichiarazioni di numerosi altri dipendenti, che, tuttavia, nulla provano quanto alla specifica posizione della odierna reclamata.
Tali dichiarazioni, prevalentemente datate febbraio 2022, in parte prive di data e in alcuni casi anche datate marzo o agosto (si veda la dichiarazione di 2022, neppure Persona_3 riscontrano la circostanza temporale, dedotta in reclamo, ovvero che la società “nell'aprile dell'anno 2022, in prossimità dell'avvio della procedura”, avesse richiesto a tutto il personale un
“aggiornamento circa la propria condizione famigliare e reddituale”; e, comunque, nulla documentano quanto a eventuali richieste inoltrate alla dipendente . CP_1
Piuttosto, è documentalmente provato che la società fosse a conoscenza che nelle Controparte_1
annualità 2018, 2019 e 2020, immediatamente precedenti quella (del 2021) presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per carichi di famiglia funzionale alla individuazione dei dipendenti da licenziare, avesse costantemente usufruito di detrazioni per due figli a carico al
50% (cfr. CUD 2019, 2020 e 2021 relativi agli anni 2018, 2019 e 2020).
Quanto al CUD 2022 relativo all'anno 2021, richiamato dalla società reclamante, in cui non è riportata alcuna detrazione per i carichi di famiglia, già il Tribunale ha evidenziato che trattasi di documentazione “emessa e rilasciata arbitrariamente dall'azienda a ridosso del licenziamento collettivo” e che la società neanche nella fase dell'opposizione aveva esibito “una dichiarazione
a firma della ricorrente (o una richiesta di autodichiarazione circa la sua situazione familiare cui non sia stata data risposta) tale da giustificare il suo comportamento e dunque la compilazione della CU 2022 in maniera difforme rispetto agli anni precedenti utilizzata poi per l'attribuzione del punteggio dei carichi di famiglia” (cfr. sentenza reclamata).
Occorre, qui, ribadire che la non ha mai comunicato alla alcunché in ordine CP_1 Parte_1
alla variazione (rispetto alle annualità precedenti) dei dati relativi ai carichi di famiglia e tanto è dimostrato dalla circostanza, pacifica tra le parti, che ella non ha mai sottoscritto alcuna dichiarazione sostitutiva.
Dunque, a fronte di un dato, quale quello relativo alla sussistenza di due figli a carico al 50%, indubbiamente variabile nel tempo, ma documentato e protrattosi costantemente per i precedenti periodi di imposta 2018, 2019 e 2020 (si vedano le relative certificazioni uniche), in assenza di nuove espresse informazioni da parte della dipendente in relazione all'anno 2021, la datrice di lavoro prima di procedere all'attribuzione del punteggio pari a zero per carichi di Parte_1
famiglia, avrebbe dovuto, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, assicurarsi che i carichi di famiglia fossero realmente venuti meno, onde assicurare la corretta applicazione dei criteri legali funzionali alla individuazione dei lavoratori da licenziare.
Ed invero, l'art. 5 della legge 223/91, che detta i criteri per la individuazione dei lavoratori da licenziare nel corso di una procedura di licenziamento collettivo, stabilisce che “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “L'art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, allorquando fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, richiama il criterio previsto dall'accordo interconfederale del 1965 avente ad oggetto "la situazione economica" del lavoratore interessato dalla procedura di mobilità. … sia l'accordo interconfederale che la disposizione della legge attribuisce a tale criterio il compito di individuare i lavoratori meno deboli socialmente. 10. Lo scopo della norma è, quindi, quella di avere riguardo alla situazione economica effettiva della situazione familiare dei singoli lavoratori che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale che potrebbe risultare anche riduttiva. 11. Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, ne deriva che il riferimento ai "carichi di famiglia" debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi (cfr. in termini Cass. n.
2113/2016). 12. Se dunque questa è la ratio della norma, un comportamento improntato a correttezza e buona fede del datore di lavoro impone che, se è a conoscenza in modo ufficiale della reale situazione economica familiare del dipendente, deve tenere conto di quest'ultima anche a prescindere da una espressa comunicazione ad hoc del lavoratore. 13. Con ciò non si vuole affermare che il datore di lavoro debba a tal fine espletare particolari indagini, che del resto non disponendo di poteri autoritativi neppure gli sarebbero consentite, ma quando le circostanze rilevanti risultano in qualche modo ufficiali, come per esempio la nascita dei figli per avere concesso i periodi di astensione obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la documentazione e a considerare dette circostanze in sede di criteri di scelta, soprattutto in mancanza di una comunicazione ad hoc (come nel caso di specie) da cui eventualmente presumere la rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare” (Cass.
Sentenza n. 20464 del 02/08/2018).
Nel caso in esame, risulta ampiamente documentato che, come nei pregressi anni 2018, 2019 e
2020, anche nel periodo di imposta 2021 (e così pure in quello successivo 2022), Controparte_1
abbia continuato ad essere gravata da carichi di famiglia al 50% per i due figli appartenenti al suo nucleo familiare (si vedano le dichiarazioni reddituali della e del coniuge e i CUD di CP_1 quest'ultimo).
Non risulta, pertanto, giustificata l'attribuzione da parte della società del punteggio per carichi familiari pari a zero.
Va, infine, osservato che non è contestato che, se l'azienda avesse correttamente attribuito a il punteggio spettante per carichi di famiglia, non avrebbe dovuto includerla nel Controparte_1
novero dei dipendenti in esubero, destinatari del licenziamento.
4. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo principale deve essere rigettato;
resta, pertanto, assorbito l'esame del reclamo incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per la società reclamante in via principale del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il reclamo principale;
condanna parte reclamante in via principale al pagamento, in favore della reclamata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio a carico della parte reclamante in via principale dell'importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Gennaro Iacone