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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dott. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4633/2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Vito Napoletano,
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'Avv. Vito Giulio Console
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
* * * * * * * * * *
All'esito udienza cartolare del 12.09.2024, il sottoscritto G.I., sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui alle note di trattazione scritta, rimetteva immediatamente la causa al
Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.03.2021, concludeva chiedendo dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
il medesimo ricorrente rassegnava, altresì, le ulteriori conclusioni come da atto introduttivo.
Con memoria difensiva, depositata telematicamente il 13.06.2021, si costituiva in giudizio la resistente , la quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di declaratoria Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, formulava, a sua volta, le proprie ulteriori richieste conclusive, come da comparsa costitutiva.
Con ordinanza emessa immediatamente all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale dell'01.07.2021, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, sicché le parti venivano rimesse innanzi al giudice istruttore. Con ordinanza del 13 luglio
2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione di termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Senonché, con provvedimento del 06.09.2024, il sottoscritto Giudice relatore, in qualità di
G.I., in accoglimento di un'espressa istanza formulata congiuntamente dai difensori fiduciari delle parti, rimetteva sul ruolo istruttorio il procedimento in epigrafe indicato, rinviandone la trattazione, all'udienza cartolare del 19.09.2024, onde consentire la formulazione, da parte dei medesimi difensori fiduciari, di conclusioni conformi al contenuto della convezione divorzile, medio tempore depositata telematicamente il 05.09.2024, con la quale le parti medesime avevano ormai posto fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto. Pertanto, all'esito dell'udienza cartolare del 12.09.2024, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni conformi rassegnate nell'ambito delle note di trattazione scritta, depositate in vista della suddetta udienza cartolare.
Con le medesime note, infatti, i difensori fiduciari chiedevano concordemente emettersi sentenza definitiva, che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, alle condizioni di cui alla convenzione denominata “istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo con convenzione di divorzio consensuale tra e ”, Controparte_1 Parte_1 sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, in Putignano, il 5 settembre 2024 e, quindi, depositata telematicamente in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla osta all'integrale recepimento, ad opera di una sentenza definitiva, delle conclusioni conformi, così come rassegnate dai procuratori delle parti, nel corpo delle note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 12.09.2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la causa va decisa, pronunciando sentenza di integrale recepimento dell'accordo divorzile medio tempore raggiunto dalle parti, che le parti stesse, con il ministero dei rispettivi procuratori, hanno chiesto venga recepito ad opera dell'emananda sentenza definitiva.
Pertanto, il Collegio può senz'altro provvedere nei termini indicati in dispositivo.
La conformità del tenore delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente concordato sul punto dalle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4633/2021 R.G. tra e , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, celebrato tra e , in Putignano (BA), il 26.06.2010, trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 27, parte II, Serie A, anno 2010);
MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui alla convenzione denominata “istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo con convenzione di divorzio consensuale tra e ”, sottoscritta dalle parti e Controparte_1 Parte_1 dai rispettivi difensori fiduciari, in Putignano, il 5 settembre 2024 e, quindi, depositata telematicamente in pari data;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24 settembre 2024.
Il Giudice estensore
Dott. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dott. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4633/2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Vito Napoletano,
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'Avv. Vito Giulio Console
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
* * * * * * * * * *
All'esito udienza cartolare del 12.09.2024, il sottoscritto G.I., sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui alle note di trattazione scritta, rimetteva immediatamente la causa al
Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.03.2021, concludeva chiedendo dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
il medesimo ricorrente rassegnava, altresì, le ulteriori conclusioni come da atto introduttivo.
Con memoria difensiva, depositata telematicamente il 13.06.2021, si costituiva in giudizio la resistente , la quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di declaratoria Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, formulava, a sua volta, le proprie ulteriori richieste conclusive, come da comparsa costitutiva.
Con ordinanza emessa immediatamente all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale dell'01.07.2021, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, sicché le parti venivano rimesse innanzi al giudice istruttore. Con ordinanza del 13 luglio
2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione di termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Senonché, con provvedimento del 06.09.2024, il sottoscritto Giudice relatore, in qualità di
G.I., in accoglimento di un'espressa istanza formulata congiuntamente dai difensori fiduciari delle parti, rimetteva sul ruolo istruttorio il procedimento in epigrafe indicato, rinviandone la trattazione, all'udienza cartolare del 19.09.2024, onde consentire la formulazione, da parte dei medesimi difensori fiduciari, di conclusioni conformi al contenuto della convezione divorzile, medio tempore depositata telematicamente il 05.09.2024, con la quale le parti medesime avevano ormai posto fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto. Pertanto, all'esito dell'udienza cartolare del 12.09.2024, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni conformi rassegnate nell'ambito delle note di trattazione scritta, depositate in vista della suddetta udienza cartolare.
Con le medesime note, infatti, i difensori fiduciari chiedevano concordemente emettersi sentenza definitiva, che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, alle condizioni di cui alla convenzione denominata “istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo con convenzione di divorzio consensuale tra e ”, Controparte_1 Parte_1 sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, in Putignano, il 5 settembre 2024 e, quindi, depositata telematicamente in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla osta all'integrale recepimento, ad opera di una sentenza definitiva, delle conclusioni conformi, così come rassegnate dai procuratori delle parti, nel corpo delle note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 12.09.2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la causa va decisa, pronunciando sentenza di integrale recepimento dell'accordo divorzile medio tempore raggiunto dalle parti, che le parti stesse, con il ministero dei rispettivi procuratori, hanno chiesto venga recepito ad opera dell'emananda sentenza definitiva.
Pertanto, il Collegio può senz'altro provvedere nei termini indicati in dispositivo.
La conformità del tenore delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente concordato sul punto dalle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4633/2021 R.G. tra e , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, celebrato tra e , in Putignano (BA), il 26.06.2010, trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 27, parte II, Serie A, anno 2010);
MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui alla convenzione denominata “istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo con convenzione di divorzio consensuale tra e ”, sottoscritta dalle parti e Controparte_1 Parte_1 dai rispettivi difensori fiduciari, in Putignano, il 5 settembre 2024 e, quindi, depositata telematicamente in pari data;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24 settembre 2024.
Il Giudice estensore
Dott. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone