Articolo 1 della Legge 27 marzo 1954, n. 99
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11 maggio 1954
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4 , e' sostituito dal seguente, "Art. 21. - Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia - cui e' affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale e' conferito il grado 6° di gruppo A - e' nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e noi superato i 40 e siano provvisti quanto al titolo di studio di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti".

Entrata in vigore il 11 maggio 1954