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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1761/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6693/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240038999309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/1878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/2074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/1945 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 - RUOLO n. 2024/1944 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente1. ha impugnato la cartella esattoriale meglio descritta in epigrafe relativa a tasse auto concernenti più veicoli, per l'anno 2021. La ricorrente, che svolge attività di compravendita di auto usate, evidenzia ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/1982, recepito in Sicilia in forza della l.r.
16/2015, che quando si riceve in consegna un'autovettura per la rivendita, la società ha diritto alla sospensione dell'obbligo di pagamento delle relative tasse automobilistiche “a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”. La sospensione dell'obbligo di pagamento è condizionata alla comunicazione da parte delle imprese autorizzate all'Amministrazione competente, a mezzo lettera raccomandata, entro e non oltre il mese successivo di uno dei quadrimestri indicati per legge (aprile, agosto e dicembre) e, cioè, entro il mese di maggio, settembre e gennaio, di un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre nonché alla corresponsione di un diritto fisso di € 1,55 per ogni autovettura per la quale si chiede la sospensione. Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita ed i relativi estremi.
La comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata, contiene, oltre all'elenco in formato cartaceo delle autovetture per le quali si chiede la sospensione e a copia della quietanza relativa al versamento del diritto fisso, anche un supporto magnetico (un cd) con un file (con i medesimi dati di cui al documento cartaceo) in genere redatto utilizzando il programma “RIVENDI” predisposto dall'Agenzia delle Entrate, ma consigliato anche dalla Regione Siciliana, Dipartimento delle Finanze e del Credito. La ricorrente precisa di non aver ricevuto mai alcuna contestazione sul suo operato. Ritiene pertanto che possa essere ben possibile che la notifica degli atti oggetto della presente impugnazione sia dovuta non ad un “omesso pagamento” delle tasse automobilistiche (dato certo e non contestato) per come si legge nella cartella di pagamento oggi impugnata, bensì al “mancato accoglimento” dell'istanza di sospensione ritualmente presentata ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/1982, le cui ragioni restano, a tutt'oggi, ignote. La cartella di pagamento e i relativi ruoli appaiono, pertanto, illegittimi e devono essere annullati per le seguenti ragioni: 1) INFONDATEZZA DELLE
PRETESE CREDITORIE AZIONATE CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO IMPUGNATE;
2) ME
SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA;
3) ME INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO. Si chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio ADER, che eccepiva in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, ed indi contestava nel merito gli altri motivi di impugnazione chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l'assessorato regionale all'economia ed alle finanze della regione Siciliana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In proposito si deve osservare che, dall'esame degli atti, si traggono le ragioni della ricorrente che, ai fini della illegittimità degli atti impugnati, chiede il riconoscimento del diritto ad avere applicato il regime tributario previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982 come dedotto e soprattutto come documentato in ordine alla diligente, puntuale e completa effettuazione di tutte le comunicazioni e di tutti gli adempimenti, compreso il pagamento del diritto fisso, richiesti dalla legge e dai regolamenti vigenti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5 citato.
Risulta pertanto sussistente la principale eccezione formulata dalla ricorrente, ovvero la sussistenza del diritto previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982, sul quale gli atti impugnati sono del tutto privi di motivazione, anche in senso negativo in ordine all'applicazione della norma richiamata al caso in esame.
L'Ente impositore, altresì, è rimasto contumace e pertanto nulla sul punto è stato controdedotto.
Non si può, quindi, che accogliere il ricorso con condanna, in solido, per le parti soccombenti Agenzia delle
Entrate Riscossione e Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento
Finanze e Credito, ente impositore, a rifondere alla società contribuente le spese del presente grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed anulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti alle spese che si liquidano in € 300,00 oltre accessori, se dovuti, nonchè al rimborso del CUT.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6693/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240038999309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/1878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/2074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/1945 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 - RUOLO n. 2024/1944 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente1. ha impugnato la cartella esattoriale meglio descritta in epigrafe relativa a tasse auto concernenti più veicoli, per l'anno 2021. La ricorrente, che svolge attività di compravendita di auto usate, evidenzia ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/1982, recepito in Sicilia in forza della l.r.
16/2015, che quando si riceve in consegna un'autovettura per la rivendita, la società ha diritto alla sospensione dell'obbligo di pagamento delle relative tasse automobilistiche “a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”. La sospensione dell'obbligo di pagamento è condizionata alla comunicazione da parte delle imprese autorizzate all'Amministrazione competente, a mezzo lettera raccomandata, entro e non oltre il mese successivo di uno dei quadrimestri indicati per legge (aprile, agosto e dicembre) e, cioè, entro il mese di maggio, settembre e gennaio, di un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre nonché alla corresponsione di un diritto fisso di € 1,55 per ogni autovettura per la quale si chiede la sospensione. Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita ed i relativi estremi.
La comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata, contiene, oltre all'elenco in formato cartaceo delle autovetture per le quali si chiede la sospensione e a copia della quietanza relativa al versamento del diritto fisso, anche un supporto magnetico (un cd) con un file (con i medesimi dati di cui al documento cartaceo) in genere redatto utilizzando il programma “RIVENDI” predisposto dall'Agenzia delle Entrate, ma consigliato anche dalla Regione Siciliana, Dipartimento delle Finanze e del Credito. La ricorrente precisa di non aver ricevuto mai alcuna contestazione sul suo operato. Ritiene pertanto che possa essere ben possibile che la notifica degli atti oggetto della presente impugnazione sia dovuta non ad un “omesso pagamento” delle tasse automobilistiche (dato certo e non contestato) per come si legge nella cartella di pagamento oggi impugnata, bensì al “mancato accoglimento” dell'istanza di sospensione ritualmente presentata ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/1982, le cui ragioni restano, a tutt'oggi, ignote. La cartella di pagamento e i relativi ruoli appaiono, pertanto, illegittimi e devono essere annullati per le seguenti ragioni: 1) INFONDATEZZA DELLE
PRETESE CREDITORIE AZIONATE CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO IMPUGNATE;
2) ME
SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA;
3) ME INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO. Si chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio ADER, che eccepiva in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, ed indi contestava nel merito gli altri motivi di impugnazione chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l'assessorato regionale all'economia ed alle finanze della regione Siciliana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In proposito si deve osservare che, dall'esame degli atti, si traggono le ragioni della ricorrente che, ai fini della illegittimità degli atti impugnati, chiede il riconoscimento del diritto ad avere applicato il regime tributario previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982 come dedotto e soprattutto come documentato in ordine alla diligente, puntuale e completa effettuazione di tutte le comunicazioni e di tutti gli adempimenti, compreso il pagamento del diritto fisso, richiesti dalla legge e dai regolamenti vigenti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5 citato.
Risulta pertanto sussistente la principale eccezione formulata dalla ricorrente, ovvero la sussistenza del diritto previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982, sul quale gli atti impugnati sono del tutto privi di motivazione, anche in senso negativo in ordine all'applicazione della norma richiamata al caso in esame.
L'Ente impositore, altresì, è rimasto contumace e pertanto nulla sul punto è stato controdedotto.
Non si può, quindi, che accogliere il ricorso con condanna, in solido, per le parti soccombenti Agenzia delle
Entrate Riscossione e Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento
Finanze e Credito, ente impositore, a rifondere alla società contribuente le spese del presente grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed anulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti alle spese che si liquidano in € 300,00 oltre accessori, se dovuti, nonchè al rimborso del CUT.