TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3461/2022, vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3461/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro D'Angelo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Parrocchia n. 20, fraz. Piedimonte di Casolla;
opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Caturano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto introduttivo notificato in data 29.4.2022, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 028 2022 90010468 08/000, con specifico riguardo alla cartella di pagamento n. 02820180016001686000.
2 A supporto di essa, il opponente adduceva i seguenti motivi: 1. inesistenza della CP_1
notificazione della intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo pec non valido, diverso da quello censito nel pubblico registro;
2. inesistenza della intimazione di pagamento per mancanza della firma digitale;
3. nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della sottesa cartella di pagamento;
4. carenza di motivazione;
5. nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva - previa sospensione in parte qua della efficacia esecutiva della intimazione opposta – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto Agente della Riscossione che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 13.9.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della efficacia dell'atto opposto – respingeva l'istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, il difensore della società istante dava atto che essa aveva aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater” - disciplina agevolativa introdotta successivamente all'iscrizione a ruolo della controversia - e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese (cfr. deposito del 16.11.2023).
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che nella specie debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è documentato che la società opponente ha presentato in data 3.5.2023 dichiarazione – distinta con prot. W-2023050306546724 - di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. rottamazione quater di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, L. n.
197/2022), riguardante altresì la cartella n. 02820180016001686000.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare
3 il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Nella specie, quanto alla regolamentazione delle spese di lite – avuto riguardo ai fatti di causa complessivamente considerati, unitamente alla entrata in vigore della normativa relativa alla definizione agevolata, cui la società istante ha fatto ricorso, in un momento successivo alla instaurazione della presente causa - si reputano sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni che inducono il Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 3461/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 - DICHIARA cessata la materia del contendere sulla opposizione proposta dal
[...]
avverso l'intimazione di pagamento 028 2022 Controparte_1
90010468 08/000, con specifico riguardo alla cartella di pagamento n.
02820180016001686000;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3461/2022, vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3461/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro D'Angelo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Parrocchia n. 20, fraz. Piedimonte di Casolla;
opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Caturano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto introduttivo notificato in data 29.4.2022, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 028 2022 90010468 08/000, con specifico riguardo alla cartella di pagamento n. 02820180016001686000.
2 A supporto di essa, il opponente adduceva i seguenti motivi: 1. inesistenza della CP_1
notificazione della intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo pec non valido, diverso da quello censito nel pubblico registro;
2. inesistenza della intimazione di pagamento per mancanza della firma digitale;
3. nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della sottesa cartella di pagamento;
4. carenza di motivazione;
5. nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva - previa sospensione in parte qua della efficacia esecutiva della intimazione opposta – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto Agente della Riscossione che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 13.9.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della efficacia dell'atto opposto – respingeva l'istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, il difensore della società istante dava atto che essa aveva aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater” - disciplina agevolativa introdotta successivamente all'iscrizione a ruolo della controversia - e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese (cfr. deposito del 16.11.2023).
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che nella specie debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è documentato che la società opponente ha presentato in data 3.5.2023 dichiarazione – distinta con prot. W-2023050306546724 - di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. rottamazione quater di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, L. n.
197/2022), riguardante altresì la cartella n. 02820180016001686000.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare
3 il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Nella specie, quanto alla regolamentazione delle spese di lite – avuto riguardo ai fatti di causa complessivamente considerati, unitamente alla entrata in vigore della normativa relativa alla definizione agevolata, cui la società istante ha fatto ricorso, in un momento successivo alla instaurazione della presente causa - si reputano sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni che inducono il Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 3461/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 - DICHIARA cessata la materia del contendere sulla opposizione proposta dal
[...]
avverso l'intimazione di pagamento 028 2022 Controparte_1
90010468 08/000, con specifico riguardo alla cartella di pagamento n.
02820180016001686000;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5