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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3854/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 AN MAURIZIO TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
il difensore avv. AN MAURIZIO Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 AN MAURIZIO TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AN MAURIZIO TEODORO
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIASIUCCI Controparte_2 C.F._3 LA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. BIASIUCCI LA
CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra (C.F. Parte_3
), evocava in giudizio la SI.ra , ut sopra, svolgendo nei confronti C.F._4 CP_2 di quest'ultima le ss. domande:
pagina 2 di 7 A fondamento delle stesse deduceva che: 1) la convenuta, con l'aiuto economico dell'attrice, che le dava un importo di euro 14.500,00, acquistava un immobile per euro 142 mila, parte dei quali versati in contanti e parte pagati contraendo un mutuo;
2) con scrittura privata in data 23/4/2007 la convenuta riconosceva di avere ricevuto l'importo di euro 14.500,00 dall'attrice dichiarando che l'immobile era di proprietà di quest'ultima nella misura del 50 %; 3) le parti in seguito cessavano la convivenza e decidevano di vendere l'immobile, cosa che la convenuta faceva senza corrispondere alcunchè all'attrice, che nel frattempo aveva liberato l'immobile avendo recepito “proposta di affitto con riscatto dietro promessa di anticipo di euro 30 mila".
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e fissata l'udienza ex art. 183 cpc.
Con decreto in data 11/3/2025 veniva disposta l'interruzione del procedimento come da richiesta del procuratore attoreo stante l'intervenuto decesso della SI.ra . Parte_3
Provvedevano pertanto i SIg.ri , e a riassumere il giudizio in Parte_1 Pt_1 Pt_2 qualità di eredi dell'attrice.
In esito alla riassunzione provvedeva a costituirsi la SI.ra , ut sopra, mediante comparsa di CP_2 risposta con la quale rassegnava le ss. conclusioni:
“Dichiari l'improponibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e in ogni caso rigetti integralmente le domande tutte proposte dai sigg. , sia principali sia subordinate (accertamento di negozio Parte_1 fiduciario, restituzione di presunto mutuo, arricchimento senza causa e ogni altra connessa), perché infondate in fatto e in diritto, prescritte, prive di specifiche allegazioni, prove e/o nulle per difetto di forma;
Per l'effetto, accerti e dichiari la piena ed esclusiva titolarità della convenuta sull'immobile sito in
Meda, Piazza Volta n. 5, con conseguente reiezione di qualsiasi pretesa restitutoria o risarcitoria degli attori;
In via ancora subordinata e meramente gradata:
nell'ipotesi in cui fosse ritenuto dovuto un qualsivoglia importo a favore degli attori, limiti tale importo, detratte la prescrizione maturata, la compensazione per l'uso gratuito dell'immobile e ogni altra opposta eccezione, alla somma eventualmente dimostrata come effettivamente versata, senza interessi né rivalutazione monetaria;
compensi comunque dette somme con il maggior credito della convenuta per le spese di mutuo,
pagina 3 di 7 imposte, oneri condominiali, manutenzioni e migliorie sostenute sul medesimo immobile;
condanni in ogni caso gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa a favore della convenuta, con distrazione in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c., oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario 15 %);
In caso di totale o parziale accoglimento delle domande avversarie, la convenuta fa riserva di separata azione verso gli attori ai fini del recupero del 50% di tutte le somme dalla medesima corrisposte per ammortamento del mutuo sull'immobile in causa, oltre spese e accessori“.
A fondamento delle stesse deduceva l'insussistenza dell'asserito negozio fiduciario contestando la scrittura privata allegata in quanto “non è opponibile alla convenuta, che ne disconosce integralmente esistenza in originale e propria sottoscrizione, e non può costituire prova legale di alcun accordo fiduciario né può sovvertire il contenuto dell'atto pubblico di compravendita del 21 dicembre 2006 – nel quale la sig.ra risulta, pacificamente, essere unica acquirente – né farle perdere la CP_2 titolarità esclusiva dell'immobile”.
In ogni caso contestava tale scrittura per carenza dei requisiti formali eccependone la nullità ex artt.
1350, 1351 e 1418 c.c. e comunque l'inopponibilità alla convenuta evidenziando che non vi era un nesso tra l'asserito versamento di euro 14.500,00 da parte dell'attrice ed il riconoscimento della comproprietà paritaria dell'immobile.
Seguivano trattative infruttuose tra le parti e l'emissione dell'ordinanza in data 18/9/2025 ammissiva della prova per interpello richiesta dagli attori.
In esito a tale incombente il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa in quanto matura per la decisione.
Con istanza depositata in data 24/11/2025 gli attori chiedevano la revoca di tale ordinanza per procedere alla verificazione della citata scrittura privata.
Parte convenuta si opponeva all'accoglimento di tale istanza per le ragioni di cui in atti.
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa con sentenza.
Scrittura privata ed istanza di verificazione
Le domande attoree poggiano sulla scrittura privata del 23/4/2007, prodotta in copia, che parte convenuta ha disconosciuto sia quanto alla conformità all'originale che alla sottoscrizione.
pagina 4 di 7 Come si è evidenziato, il disconoscimento della conformità della copia alla scrittura originale è stato fatto già con l'atto costitutivo (ex art. 293, ult. co. cpc) ed è stato successivamente reiterato all'udienza del 17/9/2025.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso“ (Cass. sez. I, sent. n. 16551 del 6/8/2015).
Parte attrice ometteva di formulare l'istanza di verificazione in seguito al disconoscimento di controparte e vi provvedeva solo in seguito ritenendo, erroneamente, che il disconoscimento della scrittura sia avvenuto solo in sede di interpello (avendo la SI.ra riferito di non avere mai CP_2 visto il documento in questione), collegando dunque l'istanza di verificazione a detto interpello.
Essendo errato il presupposto, per i motivi esposti, non può nemmeno condividersi la conseguenza che ne hanno tratto gli attori ovvero la tempestività dell'istanza di verificazione.
Questi ultimi avrebbero dovuto formulare tale istanza in risposta al disconoscimento contenuto nella costituzione avversaria, al più entro l'udienza del 17/9/2025 (in seguito al rinvio per consentire alle parti di intavolare delle trattative, poi non perfezionatesi) e pertanto l'istanza svolta con l'istanza depositata in data 24/11/2025 è inammissibile in quanto tardiva.
La tesi subordinata prospettata dagli attori, secondo la quale l'istanza di verificazione era già implicita nella produzione del documento, non è condivisibile per le ss. ragioni.
In primo luogo ciò è smentito dalla richiesta di revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione, ove gli attori hanno riferito di avere ravvisato la necessità di chiedere la verificazione solo in esito all'interpello di controparte.
In secondo luogo, non essendo un'istanza di verificazione in via principale (non risultando nelle conclusioni), si tratterebbe di un'istanza in via incidentale, la quale però si giustifica solo ove la verificazione non si sia perfezionata ai sensi dell'art. 215 cpc (il chè si può appurare solo in esito alla condotta processuale di controparte).
Infine, deve osservarsi che, in ogni caso, ai fini dell'istanza di verificazione parte attrice avrebbe dovuto altresì provvedere a depositare tempestivamente l'originale del documento, cosa che non ha pagina 5 di 7 fatto, né ha fornito forniti elementi di prova utili a supporto (“l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo“ Cass., Sez. L. sent. n. 16383 del
4/7/2017).
I capitoli di prova testimoniali dedotti da parte attrice, infatti, sono stati disattesi in quanto generici/valutativi
Domanda principale svolta dagli attori
La carenza probatoria evidenziata si riverbera sulla domanda principale svolta dagli attori non essendovi elementi a supporto dell'asserito patto fiduciario a supporto della tesi della comproprietà dell'immobile in oggetto.
Ad abundantiam, si osserva che non sono state illustrate le ragioni per le quali le parti avrebbero previsto la comproprietà dell'immobile a fronte del versamento da parte della fu Parte_3
di una somma pari a circa il 10 % del prezzo d'acquisto.
[...]
Per l'effetto non può trovare accoglimento la richiesta attorea di condanna della controparte alla corresponsione del 50 % del prezzo di vendita dell'immobile.
Domande subordinate
La domanda di restituzione dell'importo mutuato dall'attrice alla convenuta non può trovare per difetto di prova e ciò dicasi anche per l'azione di ingiustificato arricchimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico di parte attrice nella misura che si liquida come da dispositivo con distrazione a favore del procuratore della convenuta in quanto antistatario.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato quanto in premessa, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) Condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite pari ad euro 7.700,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione a favore della convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3854/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 AN MAURIZIO TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
il difensore avv. AN MAURIZIO Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 AN MAURIZIO TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AN MAURIZIO TEODORO
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIASIUCCI Controparte_2 C.F._3 LA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. BIASIUCCI LA
CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra (C.F. Parte_3
), evocava in giudizio la SI.ra , ut sopra, svolgendo nei confronti C.F._4 CP_2 di quest'ultima le ss. domande:
pagina 2 di 7 A fondamento delle stesse deduceva che: 1) la convenuta, con l'aiuto economico dell'attrice, che le dava un importo di euro 14.500,00, acquistava un immobile per euro 142 mila, parte dei quali versati in contanti e parte pagati contraendo un mutuo;
2) con scrittura privata in data 23/4/2007 la convenuta riconosceva di avere ricevuto l'importo di euro 14.500,00 dall'attrice dichiarando che l'immobile era di proprietà di quest'ultima nella misura del 50 %; 3) le parti in seguito cessavano la convivenza e decidevano di vendere l'immobile, cosa che la convenuta faceva senza corrispondere alcunchè all'attrice, che nel frattempo aveva liberato l'immobile avendo recepito “proposta di affitto con riscatto dietro promessa di anticipo di euro 30 mila".
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e fissata l'udienza ex art. 183 cpc.
Con decreto in data 11/3/2025 veniva disposta l'interruzione del procedimento come da richiesta del procuratore attoreo stante l'intervenuto decesso della SI.ra . Parte_3
Provvedevano pertanto i SIg.ri , e a riassumere il giudizio in Parte_1 Pt_1 Pt_2 qualità di eredi dell'attrice.
In esito alla riassunzione provvedeva a costituirsi la SI.ra , ut sopra, mediante comparsa di CP_2 risposta con la quale rassegnava le ss. conclusioni:
“Dichiari l'improponibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e in ogni caso rigetti integralmente le domande tutte proposte dai sigg. , sia principali sia subordinate (accertamento di negozio Parte_1 fiduciario, restituzione di presunto mutuo, arricchimento senza causa e ogni altra connessa), perché infondate in fatto e in diritto, prescritte, prive di specifiche allegazioni, prove e/o nulle per difetto di forma;
Per l'effetto, accerti e dichiari la piena ed esclusiva titolarità della convenuta sull'immobile sito in
Meda, Piazza Volta n. 5, con conseguente reiezione di qualsiasi pretesa restitutoria o risarcitoria degli attori;
In via ancora subordinata e meramente gradata:
nell'ipotesi in cui fosse ritenuto dovuto un qualsivoglia importo a favore degli attori, limiti tale importo, detratte la prescrizione maturata, la compensazione per l'uso gratuito dell'immobile e ogni altra opposta eccezione, alla somma eventualmente dimostrata come effettivamente versata, senza interessi né rivalutazione monetaria;
compensi comunque dette somme con il maggior credito della convenuta per le spese di mutuo,
pagina 3 di 7 imposte, oneri condominiali, manutenzioni e migliorie sostenute sul medesimo immobile;
condanni in ogni caso gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa a favore della convenuta, con distrazione in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c., oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario 15 %);
In caso di totale o parziale accoglimento delle domande avversarie, la convenuta fa riserva di separata azione verso gli attori ai fini del recupero del 50% di tutte le somme dalla medesima corrisposte per ammortamento del mutuo sull'immobile in causa, oltre spese e accessori“.
A fondamento delle stesse deduceva l'insussistenza dell'asserito negozio fiduciario contestando la scrittura privata allegata in quanto “non è opponibile alla convenuta, che ne disconosce integralmente esistenza in originale e propria sottoscrizione, e non può costituire prova legale di alcun accordo fiduciario né può sovvertire il contenuto dell'atto pubblico di compravendita del 21 dicembre 2006 – nel quale la sig.ra risulta, pacificamente, essere unica acquirente – né farle perdere la CP_2 titolarità esclusiva dell'immobile”.
In ogni caso contestava tale scrittura per carenza dei requisiti formali eccependone la nullità ex artt.
1350, 1351 e 1418 c.c. e comunque l'inopponibilità alla convenuta evidenziando che non vi era un nesso tra l'asserito versamento di euro 14.500,00 da parte dell'attrice ed il riconoscimento della comproprietà paritaria dell'immobile.
Seguivano trattative infruttuose tra le parti e l'emissione dell'ordinanza in data 18/9/2025 ammissiva della prova per interpello richiesta dagli attori.
In esito a tale incombente il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa in quanto matura per la decisione.
Con istanza depositata in data 24/11/2025 gli attori chiedevano la revoca di tale ordinanza per procedere alla verificazione della citata scrittura privata.
Parte convenuta si opponeva all'accoglimento di tale istanza per le ragioni di cui in atti.
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa con sentenza.
Scrittura privata ed istanza di verificazione
Le domande attoree poggiano sulla scrittura privata del 23/4/2007, prodotta in copia, che parte convenuta ha disconosciuto sia quanto alla conformità all'originale che alla sottoscrizione.
pagina 4 di 7 Come si è evidenziato, il disconoscimento della conformità della copia alla scrittura originale è stato fatto già con l'atto costitutivo (ex art. 293, ult. co. cpc) ed è stato successivamente reiterato all'udienza del 17/9/2025.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso“ (Cass. sez. I, sent. n. 16551 del 6/8/2015).
Parte attrice ometteva di formulare l'istanza di verificazione in seguito al disconoscimento di controparte e vi provvedeva solo in seguito ritenendo, erroneamente, che il disconoscimento della scrittura sia avvenuto solo in sede di interpello (avendo la SI.ra riferito di non avere mai CP_2 visto il documento in questione), collegando dunque l'istanza di verificazione a detto interpello.
Essendo errato il presupposto, per i motivi esposti, non può nemmeno condividersi la conseguenza che ne hanno tratto gli attori ovvero la tempestività dell'istanza di verificazione.
Questi ultimi avrebbero dovuto formulare tale istanza in risposta al disconoscimento contenuto nella costituzione avversaria, al più entro l'udienza del 17/9/2025 (in seguito al rinvio per consentire alle parti di intavolare delle trattative, poi non perfezionatesi) e pertanto l'istanza svolta con l'istanza depositata in data 24/11/2025 è inammissibile in quanto tardiva.
La tesi subordinata prospettata dagli attori, secondo la quale l'istanza di verificazione era già implicita nella produzione del documento, non è condivisibile per le ss. ragioni.
In primo luogo ciò è smentito dalla richiesta di revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione, ove gli attori hanno riferito di avere ravvisato la necessità di chiedere la verificazione solo in esito all'interpello di controparte.
In secondo luogo, non essendo un'istanza di verificazione in via principale (non risultando nelle conclusioni), si tratterebbe di un'istanza in via incidentale, la quale però si giustifica solo ove la verificazione non si sia perfezionata ai sensi dell'art. 215 cpc (il chè si può appurare solo in esito alla condotta processuale di controparte).
Infine, deve osservarsi che, in ogni caso, ai fini dell'istanza di verificazione parte attrice avrebbe dovuto altresì provvedere a depositare tempestivamente l'originale del documento, cosa che non ha pagina 5 di 7 fatto, né ha fornito forniti elementi di prova utili a supporto (“l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo“ Cass., Sez. L. sent. n. 16383 del
4/7/2017).
I capitoli di prova testimoniali dedotti da parte attrice, infatti, sono stati disattesi in quanto generici/valutativi
Domanda principale svolta dagli attori
La carenza probatoria evidenziata si riverbera sulla domanda principale svolta dagli attori non essendovi elementi a supporto dell'asserito patto fiduciario a supporto della tesi della comproprietà dell'immobile in oggetto.
Ad abundantiam, si osserva che non sono state illustrate le ragioni per le quali le parti avrebbero previsto la comproprietà dell'immobile a fronte del versamento da parte della fu Parte_3
di una somma pari a circa il 10 % del prezzo d'acquisto.
[...]
Per l'effetto non può trovare accoglimento la richiesta attorea di condanna della controparte alla corresponsione del 50 % del prezzo di vendita dell'immobile.
Domande subordinate
La domanda di restituzione dell'importo mutuato dall'attrice alla convenuta non può trovare per difetto di prova e ciò dicasi anche per l'azione di ingiustificato arricchimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico di parte attrice nella misura che si liquida come da dispositivo con distrazione a favore del procuratore della convenuta in quanto antistatario.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato quanto in premessa, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) Condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite pari ad euro 7.700,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione a favore della convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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