Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2023, n. 2121
CASS
Sentenza 17 novembre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 3088/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, il 17 novembre 2023. Le parti in causa, due imputati, hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva confermato la condanna per associazione a delinquere con finalità di odio razziale e per il porto ingiustificato di armi. Gli imputati sostenevano l'assenza di una struttura associativa e di atti concreti che giustificassero la condanna, contestando anche la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente individuato gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, evidenziando la creazione di un gruppo con finalità eversive e la pianificazione di atti violenti. La Corte ha sottolineato che il reato si perfeziona con la creazione del vincolo associativo, indipendentemente dalla commissione di delitti concreti. Inoltre, ha confermato la legittimità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 604 ter cod. pen., ritenendo che le condotte avessero un chiaro intento discriminatorio. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso riguardo al porto ingiustificato di un manganello, annullando la condanna per tale reato, poiché il manganello era rinvenuto nell'abitazione dell'imputato e non portato all'esterno.

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Massime1

Integra il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla circostanza di cui all'art. 604-ter cod. pen. la condotta di chi si associa, attraverso una struttura dotata di organizzazione e stabilità, al fine di commettere condotte penalmente rilevanti con finalità di discriminazione, mentre integra il delitto di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. la partecipazione ad un organismo, anche privo di un minimo di organizzazione e di stabilità, che sia caratterizzato, quale elemento costitutivo del gruppo, dalla propaganda discriminatoria e dall'istigazione e incitamento a commettere atti discriminatori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di specialità, in quanto il confronto strutturale tra le due fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle portano a non ravvisare la sussistenza di un rapporto di continenza tra le norme).

Commentari6

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2023, n. 2121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2121
Data del deposito : 17 novembre 2023

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