Articolo 938 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 937Articolo 939
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9 ottobre 2010
Art. 938. Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari 1. Gli ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente:
a) alla scadenza della ferma; b) prima della scadenza:
1) a domanda;
2) d'autorita', per motivi disciplinari;
3) per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. 2. Le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma o dalla rafferma, a domanda o d'autorita', sono disciplinate agli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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