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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. CI LA Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. EL AT Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1059/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. NEVOLA ROBERTO e OGGETTO: Parte_1
dall'avv. FAGONE CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA MAJ 16/B 24122 Responsabilità
professionale RG presso lo studio di quest'ultimo
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. AUSTONI ANGELO, Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA BROSETA 120 24128 RG presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1887/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 11 data 14/10/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere il gravame
proposto dal Dott. e, per l'effetto, riformarsi integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza per i motivi esposti e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale, nonché il grave
inadempimento contrattuale della Società per le ragioni di cui in CP_1
narrativa;
2. condannare la medesima , in persona del legale CP_2 CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 65.598,00 a titolo di risarcimento
del danno patrimoniale, subito dal Dott. oltre agli interessi legali e Parte_1
alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. In via istruttoria Accogliere il
gravame proposto dal dott. e riformarsi l'impugnata sentenza in base Parte_1
ai motivi n. 3 e 4 e conseguentemente: - ammettersi le prove per testi dedotte nelle
memorie integrative ex art. 171 ter, comma 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati;
- ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare gli errori e le mancanze
nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2012 al 2021, che
hanno comportato un aggravio di imposte a carico dell'appellante, oltre
all'accertamento della responsabilità del professionista per tali inadempimenti e per
i danni patrimoniali patiti dal dott. Pt_1
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse. Le domande e le eccezioni non accolte
nella sentenza di primo grado si intendono espressamente riproposte.
Dell'appellato: In via preliminare: dichiarare l'appello proposto dal Dott. Pt_1
pagina 2 di 11 manifestamente infondato per i tutti i motivi tutti dedotti in narrativa e, per Pt_1
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 1887/2024 del 15.10.2024.
Nel merito, in via principale: respingere integralmente i motivi di gravame proposti
dal Dott. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate Parte_1
dall'appellante nei confronti di in quanto destituite di qualsivoglia Controparte_1
fondamento per le ragioni dedotte ed eccepite nella presente comparsa di
costituzione e risposta, confermando le relative parti dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1887/2024 del 15.10.2024.
In ogni caso: spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio
cognitorio interamente rifuse.
In via istruttoria: respingere ogni richiesta istruttoria formulata dal Dott. Pt_1
per tutti i motivi esposti nel presente atto;
ove ritenuto necessario, ammettersi le
prove orali dedotte dalla difesa di nelle memorie istruttorie ex art. Controparte_1
171 ter, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. del 04.06.2024 e 13.06.2024, non ammesse e/o
non espletate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/02/2024 conveniva in Parte_1
giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti per Controparte_1
inadempimento professionale nella gestione della sua contabilità e delle dichiarazioni fiscali.
Esponeva che:
pagina 3 di 11 aveva affidato, dall'anno 2012 all'anno 2021, alla convenuta la contabilità inerente la sua attività professionale di medico, comportante “la relazione, la presentazione e il
deposito del modello unico, il calcolo e il pagamento dei contributi previdenziali
all' nonché la predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali”; CP_3
era stato destinatario di cartelle esattoriali per errori sugli importi delle dichiarazioni fiscali presentate da cui erano seguiti pignoramenti presso terzi (ATS) CP_1
per una somma complessiva di euro 65.598,00;
incaricava in data 12/12/2023 il commercialista dott. di eseguire una verifica Pt_2
contabile del periodo sopra indicato, dalla cui perizia emergevano inadempienze (per oneri non detratti e maggiori compensi denunciati) con un aggravio di imposte per euro 48.494, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione per ulteriori euro 17.104;
quantificava quindi il richiesto risarcimento in euro 65.598 per danni patrimoniali ed euro 190.000 per danni non patrimoniali;
Si costituiva la convenuta che nel merito insisteva per il rigetto delle richieste avanzate ne suoi confronti, eccependo in primis la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Deduceva che:
le incomplete deduzioni e l'inesistente produzione documentale offerta dall'attore non consentivano di individuare i fatti e quindi i presunti errori dai quali discenderebbero i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati;
non risultava assolutamente allegato e provato non solo l'an della pretesa ma neppure il quantum debeatur e per quanto riguarda il danno non patrimoniale neppure il nesso pagina 4 di 11 di causalità tra i presunti errori e il nocumento a suo dire subito;
si occupa (come da visura camerale) della sola elaborazione di dati CP_1
contabili, tecnici e statistici per conto terzi, “con esclusione di ogni attività a
carattere professionale riservata dalla legge a soggetti espressamente abilitati”;
la compilazione delle dichiarazioni veniva effettuata sulla scorta dei dati e dei documenti esclusivamente forniti dal professionista;
nessun addebito può esserle mosso per mancato versamento di contributi a seguito delle denunce mensili ”, non avendo mai ricevuto l'incarico di versarli;
CP_3
comunque l'attore non aveva fornito la prova della fonte negoziale tra le parti,
oltreché naturalmente dell'inadempimento lamentato;
aveva negli anni sottoscritto le dichiarazioni prodotte (doc.4) manlevandola Pt_1
da qualsivoglia responsabilità.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree ed ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti , con condanna di a rifondere Parte_1
a le spese di lite;
Controparte_1
Riteneva il giudice che:
l'attore non aveva fornito prova del l'asserito contratto perfezionatosi inter partes, né
allegato dettagliatamente i presunti errori commessi dalla convenuta nella presentazione annuale dei modelli unici, né la natura e tipologia delle integrazioni volte ad ovviare a detti errori;
pagina 5 di 11 non aveva altresì allegato specificamente, in rapporto a ciascuna cartella esattoriale,
la natura ed importo dell'aggravio di imposte patito a titolo di “minori oneri detratti”,
“maggiori compensi denunciati”, “sanzioni, interessi ed oneri di riscossione”;
la perizia di parte dimessa in atti (nella quale, peraltro, si rilevano errori ed omissioni della convenuta nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi senza supporto di documentazione alcuna), non poteva supplire alla carenza di allegazioni specifiche;
alle carenze di allegazione non si poteva ovviare con l'espletamento della richiesta ctu che in tale quadro di deduzioni deficitarie, sarebbe stata del tutto esplorativa, e neppure con l'assunzione delle prove orali dedotte del tutto generiche.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 17/12/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, per errata valutazione della documentazione agli atti, ove il giudice riteneva non provato il conferimento dell'incarico inter partes, nonostante la restituzione da parte dell'appellata della documentazione di pertinenza del medesimo a partire dall'anno 2010, le dichiarazioni integrative presentate, nonché le stesse dichiarazioni di manleva ex adverso prodotte, che di per sé dimostravano l'esistenza di un contratto.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il giudice escludeva l'esistenza pagina 6 di 11 dell'allegazione e della prova degli errori compiuti da CP_1
Rileva di aver sul punto stilato appositi capitoli di prova a dimostrazione dell'intero rapporto intercorso e degli errori contabili attribuibili all'appellata offrendosi di produrre tutta la documentazione cartacea da consegnare al nominando CTU di cui aveva fatto richiesta.
In ordine all'osservazione del giudice secondo cui avrebbe omesso di Pt_1
indicare la natura e tipologia di ciascun singolo inadempimento contrattuale della
Pa CP_
.AV IM. sostiene che, una volta provato il fatto con i testi indicati, la Ctu
avrebbe colmato la parte cosiddetta scientifica e le indagini tecniche e telematiche.
Con il terzo motivo lamenta ancora che erroneamente il giudice non ammetteva le prove orali richieste sulla base della presunta genericità dei capitoli di prova quanto ai tempi e ai luoghi di verificazione delle circostanze.
Sostiene che i capitoli nella memoria 171 ter, comma 1, n. 2 c.p.c., attengono a circostanze relative all'elaborazione della consulenza di parte, mentre nella memoria n. 3 c.p.c. non era necessario indicare un preciso elemento temporale dato che la teste, che lavorava per e che si era occupata della sua contabilità, avrebbe CP_1
riferito in merito.
***
I tre motivi che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
Era onere dell'appellante provare l'effettivo oggetto del contratto intercorso tra le parti, ovvero quali prestazioni e specifiche attività si era obbligata a CP_1
compiere nel suo interesse, tanto più se si considera che come oggetto sociale (vd pagina 7 di 11 visura doc. 3 fs ) questa compie attività di elaborazione meccanica ed CP_1
elettronica di dati anche contabili per conto terzi “con esclusione di ogni attività a
carattere professionale riservata dalla legge a soggetti espressamente abilitati”.
Non è contestato che l'appellata abbia provveduto alla compilazione delle dichiarazioni fiscali, ma ciò è stato effettuato sulla scorta dei dati e dei documenti esclusivamente forniti dal professionista.
Non risulta invece allegato (ne tantomeno provato) che fosse tenuta al controllo dei dati trasmessi o al pagamento dei contributi previdenziali all' , attività queste CP_3
che secondo l'appellata non erano di sua competenza.
Di per sé la restituzione a della documentazione (doc. 2) e le attestazioni da Pt_1
lui firmate di esonero della società da qualsivoglia responsabilità (..dichiara in
merito alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, degli studi di settore,
dichiarazioni iva, dichiarazioni Irap, alle deduzioni ed alle detrazioni applicate, che
gli stessi corrispondono agli imponibili realmente conseguiti nell'anno di imposta ed
alle spese effettivamente sostenute… pertanto chiedo allo studio di Controparte_1
procedere all'invio telematico delle stesse, esonerandolo da ogni responsabilità in
merito -doc. 4 fs ) nulla dimostrano sull'effettivo contenuto degli accordi CP_1
intercorsi.
Non può poi che confermarsi quanto evidenziato dal giudice di primo grado in ordine al difetto di allegazione dei lamentati errori addebitabili all'appellata, dato che non li ha specificatamente descritti né individuati anno per anno e neppure ha Pt_1
chiarito la natura di ciascuna delle integrazioni volte ad ovviare a detti presunti errori. pagina 8 di 11 Basandosi sulla generica (e priva di allegate produzioni) perizia di parte commissionata al dott. (doc. 1), l'appellante si limitava ad enunciare che gli Per_1
errori commessi consistevano “in minori detrazioni” e “compensi denunciati in più
rispetto a quelli riscossi e certificati”, circostanza questa di per se stessa anomala e comunque non confortata da una effettiva descrizione dei dati di riferimento e dell'apposita documentazione.
Con l'atto di citazione introduttivo non produceva né le dichiarazioni che Pt_1
assume errate, né le dichiarazioni integrative, né tantomeno le cartelle esattoriali che solo parzialmente (anno 2021 e 2017) depositava con la prima memoria.
A tal proposito va tuttavia evidenziato che la Suprema Corte (7115/2013) ha affermato che: “quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale
(...) non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato
in giudizio (...), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di
quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò
equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum”.
Ed ancora (Cass. 3363/219): “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della
"causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute
nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere
riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato
purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto
dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c”.
La prova orale dedotta non può supplire alla mancanza di una precisa allegazione dei fatti e degli errori che ritiene compiuti da , a maggior ragione se si Pt_1 CP_1 pagina 9 di 11 considera che i capitoli di prova elencati nella memoria istruttoria n. 2 sono generici ed ininfluenti, perché diretti solo a confermare la redazione della perizia di parte
(Leidi -doc. 1) sulla base della documentazione a lui consegnata dall'appellante,
mentre quelli della memoria n. 3 nulla aggiungono alle sommarie affermazioni contenute nell'atto introduttivo.
La ctu richiesta, sempre in assenza della precisa deduzione dei fatti principali (in relazione alla natura dei presunti inadempimenti contrattuali) posti a fondamento della domanda che era onere della parte provare, risulterebbe del tutto esplorativa.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate come in dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro 65.598)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1887/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 14/10/2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
pagina 10 di 11 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
EL AT CI LA
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. CI LA Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. EL AT Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1059/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. NEVOLA ROBERTO e OGGETTO: Parte_1
dall'avv. FAGONE CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA MAJ 16/B 24122 Responsabilità
professionale RG presso lo studio di quest'ultimo
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. AUSTONI ANGELO, Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA BROSETA 120 24128 RG presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1887/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 11 data 14/10/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere il gravame
proposto dal Dott. e, per l'effetto, riformarsi integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza per i motivi esposti e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale, nonché il grave
inadempimento contrattuale della Società per le ragioni di cui in CP_1
narrativa;
2. condannare la medesima , in persona del legale CP_2 CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 65.598,00 a titolo di risarcimento
del danno patrimoniale, subito dal Dott. oltre agli interessi legali e Parte_1
alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. In via istruttoria Accogliere il
gravame proposto dal dott. e riformarsi l'impugnata sentenza in base Parte_1
ai motivi n. 3 e 4 e conseguentemente: - ammettersi le prove per testi dedotte nelle
memorie integrative ex art. 171 ter, comma 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati;
- ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare gli errori e le mancanze
nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2012 al 2021, che
hanno comportato un aggravio di imposte a carico dell'appellante, oltre
all'accertamento della responsabilità del professionista per tali inadempimenti e per
i danni patrimoniali patiti dal dott. Pt_1
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse. Le domande e le eccezioni non accolte
nella sentenza di primo grado si intendono espressamente riproposte.
Dell'appellato: In via preliminare: dichiarare l'appello proposto dal Dott. Pt_1
pagina 2 di 11 manifestamente infondato per i tutti i motivi tutti dedotti in narrativa e, per Pt_1
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 1887/2024 del 15.10.2024.
Nel merito, in via principale: respingere integralmente i motivi di gravame proposti
dal Dott. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate Parte_1
dall'appellante nei confronti di in quanto destituite di qualsivoglia Controparte_1
fondamento per le ragioni dedotte ed eccepite nella presente comparsa di
costituzione e risposta, confermando le relative parti dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1887/2024 del 15.10.2024.
In ogni caso: spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio
cognitorio interamente rifuse.
In via istruttoria: respingere ogni richiesta istruttoria formulata dal Dott. Pt_1
per tutti i motivi esposti nel presente atto;
ove ritenuto necessario, ammettersi le
prove orali dedotte dalla difesa di nelle memorie istruttorie ex art. Controparte_1
171 ter, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. del 04.06.2024 e 13.06.2024, non ammesse e/o
non espletate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/02/2024 conveniva in Parte_1
giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti per Controparte_1
inadempimento professionale nella gestione della sua contabilità e delle dichiarazioni fiscali.
Esponeva che:
pagina 3 di 11 aveva affidato, dall'anno 2012 all'anno 2021, alla convenuta la contabilità inerente la sua attività professionale di medico, comportante “la relazione, la presentazione e il
deposito del modello unico, il calcolo e il pagamento dei contributi previdenziali
all' nonché la predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali”; CP_3
era stato destinatario di cartelle esattoriali per errori sugli importi delle dichiarazioni fiscali presentate da cui erano seguiti pignoramenti presso terzi (ATS) CP_1
per una somma complessiva di euro 65.598,00;
incaricava in data 12/12/2023 il commercialista dott. di eseguire una verifica Pt_2
contabile del periodo sopra indicato, dalla cui perizia emergevano inadempienze (per oneri non detratti e maggiori compensi denunciati) con un aggravio di imposte per euro 48.494, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione per ulteriori euro 17.104;
quantificava quindi il richiesto risarcimento in euro 65.598 per danni patrimoniali ed euro 190.000 per danni non patrimoniali;
Si costituiva la convenuta che nel merito insisteva per il rigetto delle richieste avanzate ne suoi confronti, eccependo in primis la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Deduceva che:
le incomplete deduzioni e l'inesistente produzione documentale offerta dall'attore non consentivano di individuare i fatti e quindi i presunti errori dai quali discenderebbero i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati;
non risultava assolutamente allegato e provato non solo l'an della pretesa ma neppure il quantum debeatur e per quanto riguarda il danno non patrimoniale neppure il nesso pagina 4 di 11 di causalità tra i presunti errori e il nocumento a suo dire subito;
si occupa (come da visura camerale) della sola elaborazione di dati CP_1
contabili, tecnici e statistici per conto terzi, “con esclusione di ogni attività a
carattere professionale riservata dalla legge a soggetti espressamente abilitati”;
la compilazione delle dichiarazioni veniva effettuata sulla scorta dei dati e dei documenti esclusivamente forniti dal professionista;
nessun addebito può esserle mosso per mancato versamento di contributi a seguito delle denunce mensili ”, non avendo mai ricevuto l'incarico di versarli;
CP_3
comunque l'attore non aveva fornito la prova della fonte negoziale tra le parti,
oltreché naturalmente dell'inadempimento lamentato;
aveva negli anni sottoscritto le dichiarazioni prodotte (doc.4) manlevandola Pt_1
da qualsivoglia responsabilità.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree ed ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti , con condanna di a rifondere Parte_1
a le spese di lite;
Controparte_1
Riteneva il giudice che:
l'attore non aveva fornito prova del l'asserito contratto perfezionatosi inter partes, né
allegato dettagliatamente i presunti errori commessi dalla convenuta nella presentazione annuale dei modelli unici, né la natura e tipologia delle integrazioni volte ad ovviare a detti errori;
pagina 5 di 11 non aveva altresì allegato specificamente, in rapporto a ciascuna cartella esattoriale,
la natura ed importo dell'aggravio di imposte patito a titolo di “minori oneri detratti”,
“maggiori compensi denunciati”, “sanzioni, interessi ed oneri di riscossione”;
la perizia di parte dimessa in atti (nella quale, peraltro, si rilevano errori ed omissioni della convenuta nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi senza supporto di documentazione alcuna), non poteva supplire alla carenza di allegazioni specifiche;
alle carenze di allegazione non si poteva ovviare con l'espletamento della richiesta ctu che in tale quadro di deduzioni deficitarie, sarebbe stata del tutto esplorativa, e neppure con l'assunzione delle prove orali dedotte del tutto generiche.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 17/12/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, per errata valutazione della documentazione agli atti, ove il giudice riteneva non provato il conferimento dell'incarico inter partes, nonostante la restituzione da parte dell'appellata della documentazione di pertinenza del medesimo a partire dall'anno 2010, le dichiarazioni integrative presentate, nonché le stesse dichiarazioni di manleva ex adverso prodotte, che di per sé dimostravano l'esistenza di un contratto.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il giudice escludeva l'esistenza pagina 6 di 11 dell'allegazione e della prova degli errori compiuti da CP_1
Rileva di aver sul punto stilato appositi capitoli di prova a dimostrazione dell'intero rapporto intercorso e degli errori contabili attribuibili all'appellata offrendosi di produrre tutta la documentazione cartacea da consegnare al nominando CTU di cui aveva fatto richiesta.
In ordine all'osservazione del giudice secondo cui avrebbe omesso di Pt_1
indicare la natura e tipologia di ciascun singolo inadempimento contrattuale della
Pa CP_
.AV IM. sostiene che, una volta provato il fatto con i testi indicati, la Ctu
avrebbe colmato la parte cosiddetta scientifica e le indagini tecniche e telematiche.
Con il terzo motivo lamenta ancora che erroneamente il giudice non ammetteva le prove orali richieste sulla base della presunta genericità dei capitoli di prova quanto ai tempi e ai luoghi di verificazione delle circostanze.
Sostiene che i capitoli nella memoria 171 ter, comma 1, n. 2 c.p.c., attengono a circostanze relative all'elaborazione della consulenza di parte, mentre nella memoria n. 3 c.p.c. non era necessario indicare un preciso elemento temporale dato che la teste, che lavorava per e che si era occupata della sua contabilità, avrebbe CP_1
riferito in merito.
***
I tre motivi che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
Era onere dell'appellante provare l'effettivo oggetto del contratto intercorso tra le parti, ovvero quali prestazioni e specifiche attività si era obbligata a CP_1
compiere nel suo interesse, tanto più se si considera che come oggetto sociale (vd pagina 7 di 11 visura doc. 3 fs ) questa compie attività di elaborazione meccanica ed CP_1
elettronica di dati anche contabili per conto terzi “con esclusione di ogni attività a
carattere professionale riservata dalla legge a soggetti espressamente abilitati”.
Non è contestato che l'appellata abbia provveduto alla compilazione delle dichiarazioni fiscali, ma ciò è stato effettuato sulla scorta dei dati e dei documenti esclusivamente forniti dal professionista.
Non risulta invece allegato (ne tantomeno provato) che fosse tenuta al controllo dei dati trasmessi o al pagamento dei contributi previdenziali all' , attività queste CP_3
che secondo l'appellata non erano di sua competenza.
Di per sé la restituzione a della documentazione (doc. 2) e le attestazioni da Pt_1
lui firmate di esonero della società da qualsivoglia responsabilità (..dichiara in
merito alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, degli studi di settore,
dichiarazioni iva, dichiarazioni Irap, alle deduzioni ed alle detrazioni applicate, che
gli stessi corrispondono agli imponibili realmente conseguiti nell'anno di imposta ed
alle spese effettivamente sostenute… pertanto chiedo allo studio di Controparte_1
procedere all'invio telematico delle stesse, esonerandolo da ogni responsabilità in
merito -doc. 4 fs ) nulla dimostrano sull'effettivo contenuto degli accordi CP_1
intercorsi.
Non può poi che confermarsi quanto evidenziato dal giudice di primo grado in ordine al difetto di allegazione dei lamentati errori addebitabili all'appellata, dato che non li ha specificatamente descritti né individuati anno per anno e neppure ha Pt_1
chiarito la natura di ciascuna delle integrazioni volte ad ovviare a detti presunti errori. pagina 8 di 11 Basandosi sulla generica (e priva di allegate produzioni) perizia di parte commissionata al dott. (doc. 1), l'appellante si limitava ad enunciare che gli Per_1
errori commessi consistevano “in minori detrazioni” e “compensi denunciati in più
rispetto a quelli riscossi e certificati”, circostanza questa di per se stessa anomala e comunque non confortata da una effettiva descrizione dei dati di riferimento e dell'apposita documentazione.
Con l'atto di citazione introduttivo non produceva né le dichiarazioni che Pt_1
assume errate, né le dichiarazioni integrative, né tantomeno le cartelle esattoriali che solo parzialmente (anno 2021 e 2017) depositava con la prima memoria.
A tal proposito va tuttavia evidenziato che la Suprema Corte (7115/2013) ha affermato che: “quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale
(...) non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato
in giudizio (...), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di
quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò
equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum”.
Ed ancora (Cass. 3363/219): “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della
"causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute
nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere
riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato
purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto
dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c”.
La prova orale dedotta non può supplire alla mancanza di una precisa allegazione dei fatti e degli errori che ritiene compiuti da , a maggior ragione se si Pt_1 CP_1 pagina 9 di 11 considera che i capitoli di prova elencati nella memoria istruttoria n. 2 sono generici ed ininfluenti, perché diretti solo a confermare la redazione della perizia di parte
(Leidi -doc. 1) sulla base della documentazione a lui consegnata dall'appellante,
mentre quelli della memoria n. 3 nulla aggiungono alle sommarie affermazioni contenute nell'atto introduttivo.
La ctu richiesta, sempre in assenza della precisa deduzione dei fatti principali (in relazione alla natura dei presunti inadempimenti contrattuali) posti a fondamento della domanda che era onere della parte provare, risulterebbe del tutto esplorativa.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate come in dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro 65.598)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1887/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 14/10/2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
pagina 10 di 11 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
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