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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 6688/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Maria Grazia Limi (C.F. ) C.F._2
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
Con l'Avv. Giovanni Minervini (C.F. C.F._4
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
rinuncia a tutte le domande
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare – pregiudiziale - accertata e dichiarata come incorretta la qualificazione giuridica impressa al ricorso;
- accertato e dichiarato come, secondo l'analisi dei fatti ed atti del giudizio, la domanda non possa essere rubricata quale responsabilità aquiliana, bensì come petizione di eredità, quindi divisione;
- valutata quindi non più emendabile l'erronea qualificazione giuridica impressa al giudizio in corso;
dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile;
Ancora in via preliminare: - accertato e dichiarato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art 5 del D. Lgs. 28/2010; dichiarare l'improcedibilità della domanda assegnando termine per l'espletamento della procedura obbligatoria di mediazione.
Nella denegata ipotesi in cui non ritenesse assorbente le questioni pregiudiziali
In via principale, nel merito - accertata l'impossibilità per la Difesa della Resistente di formulare istanze e conclusioni processuali nel merito - in risposta agli istituti giuridici per come contenuti ed argomentati nel ricorso introduttivo del giudizio;
rigettare la domanda ex adverso proposta.
In ogni caso - accertato che la presenza del testamento prodotto esclude ogni elemento soggettivo utile a integrare responsabilità per fatto illecito;
rigettare la domanda ex adverso proposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra CP_1
alla sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
La ricorrente sig. instaurava il presente giudizio deducendo di essere Parte_1 figlia del Sig. deceduto l' 01.04.2022 a Carate Brianza senza lasciare Persona_1
disposizioni testamentarie e che al momento della morte del Sig. per quanto Pt_1 noto alla figlia, chiamate all'eredità erano esclusivamente quest'ultima e la Sig.ra
[...]
sorella dell'attrice. Per_2
Pag. 2 di 7 Il 20.03.2023, con atto di Notaio Dott. in Erba, la ricorrente aveva Persona_3 accettato puramente e semplicemente l'eredità del defunto padre, assumendo la qualità di erede, mentre la signora vi aveva rinunciato. Persona_2
La ricorrente evidenziava nell'atto introduttivo come il defunto padre, nei suoi ultimi anni di vita, versasse in condizioni di incapacità di intendere e volere, ultranovantenne ed affetto da infermità e deficienza psichica. Inoltre in vita egli conviveva con la Sig.ra con la quale era cointestatario dei seguenti conti correnti: Controparte_1
n.2005158, acceso presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.; n.002 003 092795-
63 acceso presso la Banca BCC – Filiale di Carate Brianza (MB). Il Sig. era Pt_1 altresì titolare dal 18.12.2008 di un prodotto d'investimento finanziario stipulato con
Allianz RT IN, nel dettaglio il n. 1067237 “RT Challenge Pro IN IF
Assurance” nel quale aveva investito la quasi totalità dei propri risparmi: tale prodotto era stato infatti inizialmente finanziato col ricavato del riscatto di altra polizza con TA
IN IF, la United Linked Philosophy, sottoscritta il 15.10.2003 e chiusa il
17.12.2008, ed avente ab origine quali beneficiari i nipoti del de cuius, Sigg.ri Per_4
ed
[...] Persona_5 Persona_6
Dopo la morte del Signor l'attrice dalle movimentazioni del conto corrente Pt_1
n.002 003 092795-63 accertava che un mese prima del decesso la Sig.ra CP_1 aveva disposto un bonifico/giroconto pari ad € 196.107,08 su di un altro conto a lei esclusivamente intestato di fatto appropriandosi della quasi totalità dei risparmi del signor così pregiudicando le ragioni ereditarie dell'odierna ricorrente. Pt_1
La ricorrente sosteneva come la somma di € 196.107,08, pur giacente su un conto corrente cointestato, appartenesse in via esclusiva al Sig. in quanto liquidatagli Pt_1
da Allianz Bank Financial Advisors il 31.01.2022 con bonifico su altro conto (Allianz
Bank, n.2005158) a seguito del riscatto della polizza RT Challenge Pro n.1067237 sottoscritta quale, unico titolare. Quell'importo era poi transitato il 22.02.2022 dal conto Allianz Bank al conto n.002 003 092795-63 tramite un assegno bancario in favore della Sig.ra ed il 01.03.2022 girocontato in favore dell'odierna resistente. CP_1
Stante i propri diritti ereditari illegittimamente lesi dalla che si era CP_1
appropriata della somma ed il quadro clinico del de cuius che verosimilmente ne
Pag. 3 di 7 comprometteva le capacità cognitive anche in relazione alle disposizioni accennate chiedeva di rientrare in possesso delle somme sottratte e comunque della metà del conto.
Si è costituita la signora producendo un testamento olografo redatto dal CP_1
de cuius in data 15.03.2003 ma pubblicato il 16.12.2024, contestando le pretese avversarie ed in particolare ed in rito l' errata qualificazione della domanda ed in ogni caso il proprio diritto attesa la nomina testamentaria quale erede (“quale … erede dei soldi che abbiamo in comune accordo escludendo totalmente le figlie e CP_1 Pt_1 che nessuna delle due osasse chiedere”.)
Dava atto di essersi sposata col Sig. in data 07.08.1999 e di avere i coniugi Pt_1
condiviso ogni aspetto della vita comune in un clima di reciproca fiducia anche dopo l'insorgenza della malattia del . II coniugi condividevano anche l'aspetto Pt_1
economico ed i conti- cointestati- su cui confluivano i risparmi di entrambi ed in tale contesto il Sig. nel 2008 aveva riscattato il capitale di circa € 70.000,00 della Pt_1
polizza vita TA IN IF ,in origine a beneficio dei nipoti, poi confluita nel nuovo investimento n.1067237 RT Challenge Pro IN IF il cui valore cresceva negli ann.
Sempre nella prospettiva di condivisione delle somme accantonate il Sig. nel Pt_1
gennaio 2022 decideva di riscattare il capitale di questa seconda polizza e trasferiva su conto cointestato con la moglie a mezzo assegno bancario.
Aggravatesi quindi le condizioni di salute del marito, era lui stesso a suggerirle di trasferire il denaro in comune sul proprio conto corrente personale. Seguiva il ritrovamento del testamento redatto dal nel 2003 con cui alla Sig.ra Pt_1
venivano lasciate le somme in comune sui conti correnti ma nulla alle CP_1
figlie. Di qui la richiesta di rigetto delle domande avversarie.
Nel corso del giudizio , rigettate le istanze istruttorie la causa era ritenuta documentale e rinviata per la discussione ed in memoria conclusiva l'attrice rinunciava tutte le proprie domande in origine proposte e venute meno a fronte della produzione del testamento, con richiesta di porre le spese a carico della convenuta .
Pag. 4 di 7 ---000---
Si premette in rito che è sempre consentita la rinuncia alle domande – o la riduzione del petitum – anche in sede di comparsa conclusionale o memoria di replica costituendo ciò un'espressione del venir meno dell'interesse ad agire. ( Cfr ex multis anche di recente cass. sez.un. 7 .
2.2024 n.3453 in motivazione)
In particolare mentre con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, la rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda e, comportando la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
Ciò premesso una tale pronuncia comporta , quanto alla distribuzione delle spese del processo, in ogni caso la valutazione ab origine della fondatezza della domanda stessa dovendo così il giudice in ogni caso pronunciarsi secondo il criterio della soccombenza
( Cfr Cass 1005/2020 ; Cass sez.un. 25478 del 21.9.2021 in materia di esecuzione forzata) , ma non essendo escluso secondo taluni precedenti neppure un potere di compensazione ove motivato ( Cass. ord.14.10.2024 n.26622; contra Cass. 31.10.2023
n.30251). .
E ciò anche e soprattutto quando la rinuncia sia l'effetto di un fatto ( sostanziale e/o processuale )sopravvenuto.
Ciò premesso si osserva che alla luce della narrazione delle parti in giudizio due circostanze appaiono documentate e comunque non contestate.
- la convenuta ed il de cuius non risultavano coniugati secondo le leggi dello Stato
Italiano , ma solo secondo il diritto canonico ( donde la mancata assunzione della qualità di erede legittima della ) CP_1
Pag. 5 di 7 -il testamento sarebbe strato ritrovato – e comunque pubblicato il 16.12.2024- come la stessa ammette. CP_1
Dunque da un lato non era percorribile l'azione di petizione ereditaria ( l 'azione ex art. 533 c.c. non può essere esperita al fine di recuperare beni che al momento dell'apertura della successione del de cuius erano già fuoriusciti dal suo patrimonio: così chiaramente Cass. Civ., Sez. II, 04.04.2024, n. 894213) . Per altro verso, proprio ignorando l'attrice la qualità di erede testamentaria della ha , a sua volta CP_1 giustificatamente in qualità di erede, chiesto la restituzione della somma “asseritamente illegittimamente appropriata” o comunque nella sostanza la divisione del conto ( avendone richiesto la metà).
La domanda , così qualificata, non appariva pertanto in origine infondata .
Quanto all'eccezione di parte convenuta , di sostanziale “elusione” da parte dell'attrice dell'obbligo di mediazione, essa in forza di tale qualificazione risulta superata. Si osserva tuttavia che , alla luce della documentazione prodotta, ed in particolare del doc.
4 di parte convenuta ( da cui sembrerebbe emergere come la non fosse a CP_1
conoscenza delle iniziative giudiziarie di controparte) , ed in assenza da parte dell' attrice di moratorie stragiudiziali ( o comunque della loro produzione) quanto alla somme rivendicate , la produzione tardiva del testamento della non CP_1
appare strumentale: i rapporti tra le parti e sulla base delle allegazioni sarebbero stati assenti.
In altre parole sulla base di tale prospettazione neppure l'allegazione “tardiva” del fatto sopravvenuto appare imputabile alla convenuta e dunque ciò giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia dell'attrice alla domanda .
Compensa le spese di lite tra le parti
Monza 13.4.2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 6688/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Maria Grazia Limi (C.F. ) C.F._2
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
Con l'Avv. Giovanni Minervini (C.F. C.F._4
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
rinuncia a tutte le domande
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare – pregiudiziale - accertata e dichiarata come incorretta la qualificazione giuridica impressa al ricorso;
- accertato e dichiarato come, secondo l'analisi dei fatti ed atti del giudizio, la domanda non possa essere rubricata quale responsabilità aquiliana, bensì come petizione di eredità, quindi divisione;
- valutata quindi non più emendabile l'erronea qualificazione giuridica impressa al giudizio in corso;
dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile;
Ancora in via preliminare: - accertato e dichiarato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art 5 del D. Lgs. 28/2010; dichiarare l'improcedibilità della domanda assegnando termine per l'espletamento della procedura obbligatoria di mediazione.
Nella denegata ipotesi in cui non ritenesse assorbente le questioni pregiudiziali
In via principale, nel merito - accertata l'impossibilità per la Difesa della Resistente di formulare istanze e conclusioni processuali nel merito - in risposta agli istituti giuridici per come contenuti ed argomentati nel ricorso introduttivo del giudizio;
rigettare la domanda ex adverso proposta.
In ogni caso - accertato che la presenza del testamento prodotto esclude ogni elemento soggettivo utile a integrare responsabilità per fatto illecito;
rigettare la domanda ex adverso proposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra CP_1
alla sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
La ricorrente sig. instaurava il presente giudizio deducendo di essere Parte_1 figlia del Sig. deceduto l' 01.04.2022 a Carate Brianza senza lasciare Persona_1
disposizioni testamentarie e che al momento della morte del Sig. per quanto Pt_1 noto alla figlia, chiamate all'eredità erano esclusivamente quest'ultima e la Sig.ra
[...]
sorella dell'attrice. Per_2
Pag. 2 di 7 Il 20.03.2023, con atto di Notaio Dott. in Erba, la ricorrente aveva Persona_3 accettato puramente e semplicemente l'eredità del defunto padre, assumendo la qualità di erede, mentre la signora vi aveva rinunciato. Persona_2
La ricorrente evidenziava nell'atto introduttivo come il defunto padre, nei suoi ultimi anni di vita, versasse in condizioni di incapacità di intendere e volere, ultranovantenne ed affetto da infermità e deficienza psichica. Inoltre in vita egli conviveva con la Sig.ra con la quale era cointestatario dei seguenti conti correnti: Controparte_1
n.2005158, acceso presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.; n.002 003 092795-
63 acceso presso la Banca BCC – Filiale di Carate Brianza (MB). Il Sig. era Pt_1 altresì titolare dal 18.12.2008 di un prodotto d'investimento finanziario stipulato con
Allianz RT IN, nel dettaglio il n. 1067237 “RT Challenge Pro IN IF
Assurance” nel quale aveva investito la quasi totalità dei propri risparmi: tale prodotto era stato infatti inizialmente finanziato col ricavato del riscatto di altra polizza con TA
IN IF, la United Linked Philosophy, sottoscritta il 15.10.2003 e chiusa il
17.12.2008, ed avente ab origine quali beneficiari i nipoti del de cuius, Sigg.ri Per_4
ed
[...] Persona_5 Persona_6
Dopo la morte del Signor l'attrice dalle movimentazioni del conto corrente Pt_1
n.002 003 092795-63 accertava che un mese prima del decesso la Sig.ra CP_1 aveva disposto un bonifico/giroconto pari ad € 196.107,08 su di un altro conto a lei esclusivamente intestato di fatto appropriandosi della quasi totalità dei risparmi del signor così pregiudicando le ragioni ereditarie dell'odierna ricorrente. Pt_1
La ricorrente sosteneva come la somma di € 196.107,08, pur giacente su un conto corrente cointestato, appartenesse in via esclusiva al Sig. in quanto liquidatagli Pt_1
da Allianz Bank Financial Advisors il 31.01.2022 con bonifico su altro conto (Allianz
Bank, n.2005158) a seguito del riscatto della polizza RT Challenge Pro n.1067237 sottoscritta quale, unico titolare. Quell'importo era poi transitato il 22.02.2022 dal conto Allianz Bank al conto n.002 003 092795-63 tramite un assegno bancario in favore della Sig.ra ed il 01.03.2022 girocontato in favore dell'odierna resistente. CP_1
Stante i propri diritti ereditari illegittimamente lesi dalla che si era CP_1
appropriata della somma ed il quadro clinico del de cuius che verosimilmente ne
Pag. 3 di 7 comprometteva le capacità cognitive anche in relazione alle disposizioni accennate chiedeva di rientrare in possesso delle somme sottratte e comunque della metà del conto.
Si è costituita la signora producendo un testamento olografo redatto dal CP_1
de cuius in data 15.03.2003 ma pubblicato il 16.12.2024, contestando le pretese avversarie ed in particolare ed in rito l' errata qualificazione della domanda ed in ogni caso il proprio diritto attesa la nomina testamentaria quale erede (“quale … erede dei soldi che abbiamo in comune accordo escludendo totalmente le figlie e CP_1 Pt_1 che nessuna delle due osasse chiedere”.)
Dava atto di essersi sposata col Sig. in data 07.08.1999 e di avere i coniugi Pt_1
condiviso ogni aspetto della vita comune in un clima di reciproca fiducia anche dopo l'insorgenza della malattia del . II coniugi condividevano anche l'aspetto Pt_1
economico ed i conti- cointestati- su cui confluivano i risparmi di entrambi ed in tale contesto il Sig. nel 2008 aveva riscattato il capitale di circa € 70.000,00 della Pt_1
polizza vita TA IN IF ,in origine a beneficio dei nipoti, poi confluita nel nuovo investimento n.1067237 RT Challenge Pro IN IF il cui valore cresceva negli ann.
Sempre nella prospettiva di condivisione delle somme accantonate il Sig. nel Pt_1
gennaio 2022 decideva di riscattare il capitale di questa seconda polizza e trasferiva su conto cointestato con la moglie a mezzo assegno bancario.
Aggravatesi quindi le condizioni di salute del marito, era lui stesso a suggerirle di trasferire il denaro in comune sul proprio conto corrente personale. Seguiva il ritrovamento del testamento redatto dal nel 2003 con cui alla Sig.ra Pt_1
venivano lasciate le somme in comune sui conti correnti ma nulla alle CP_1
figlie. Di qui la richiesta di rigetto delle domande avversarie.
Nel corso del giudizio , rigettate le istanze istruttorie la causa era ritenuta documentale e rinviata per la discussione ed in memoria conclusiva l'attrice rinunciava tutte le proprie domande in origine proposte e venute meno a fronte della produzione del testamento, con richiesta di porre le spese a carico della convenuta .
Pag. 4 di 7 ---000---
Si premette in rito che è sempre consentita la rinuncia alle domande – o la riduzione del petitum – anche in sede di comparsa conclusionale o memoria di replica costituendo ciò un'espressione del venir meno dell'interesse ad agire. ( Cfr ex multis anche di recente cass. sez.un. 7 .
2.2024 n.3453 in motivazione)
In particolare mentre con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, la rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda e, comportando la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
Ciò premesso una tale pronuncia comporta , quanto alla distribuzione delle spese del processo, in ogni caso la valutazione ab origine della fondatezza della domanda stessa dovendo così il giudice in ogni caso pronunciarsi secondo il criterio della soccombenza
( Cfr Cass 1005/2020 ; Cass sez.un. 25478 del 21.9.2021 in materia di esecuzione forzata) , ma non essendo escluso secondo taluni precedenti neppure un potere di compensazione ove motivato ( Cass. ord.14.10.2024 n.26622; contra Cass. 31.10.2023
n.30251). .
E ciò anche e soprattutto quando la rinuncia sia l'effetto di un fatto ( sostanziale e/o processuale )sopravvenuto.
Ciò premesso si osserva che alla luce della narrazione delle parti in giudizio due circostanze appaiono documentate e comunque non contestate.
- la convenuta ed il de cuius non risultavano coniugati secondo le leggi dello Stato
Italiano , ma solo secondo il diritto canonico ( donde la mancata assunzione della qualità di erede legittima della ) CP_1
Pag. 5 di 7 -il testamento sarebbe strato ritrovato – e comunque pubblicato il 16.12.2024- come la stessa ammette. CP_1
Dunque da un lato non era percorribile l'azione di petizione ereditaria ( l 'azione ex art. 533 c.c. non può essere esperita al fine di recuperare beni che al momento dell'apertura della successione del de cuius erano già fuoriusciti dal suo patrimonio: così chiaramente Cass. Civ., Sez. II, 04.04.2024, n. 894213) . Per altro verso, proprio ignorando l'attrice la qualità di erede testamentaria della ha , a sua volta CP_1 giustificatamente in qualità di erede, chiesto la restituzione della somma “asseritamente illegittimamente appropriata” o comunque nella sostanza la divisione del conto ( avendone richiesto la metà).
La domanda , così qualificata, non appariva pertanto in origine infondata .
Quanto all'eccezione di parte convenuta , di sostanziale “elusione” da parte dell'attrice dell'obbligo di mediazione, essa in forza di tale qualificazione risulta superata. Si osserva tuttavia che , alla luce della documentazione prodotta, ed in particolare del doc.
4 di parte convenuta ( da cui sembrerebbe emergere come la non fosse a CP_1
conoscenza delle iniziative giudiziarie di controparte) , ed in assenza da parte dell' attrice di moratorie stragiudiziali ( o comunque della loro produzione) quanto alla somme rivendicate , la produzione tardiva del testamento della non CP_1
appare strumentale: i rapporti tra le parti e sulla base delle allegazioni sarebbero stati assenti.
In altre parole sulla base di tale prospettazione neppure l'allegazione “tardiva” del fatto sopravvenuto appare imputabile alla convenuta e dunque ciò giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia dell'attrice alla domanda .
Compensa le spese di lite tra le parti
Monza 13.4.2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 7 di 7