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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9507 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 39042/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 39042 per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Daniele Berardi (C.F. ), presso il CodiceFiscale_2
cui studio in Roma, p. le Clodio, 13 è elettivamente domiciliata, in virtù di delega agli atti
- ATTRICE
Nei confronti di Controparte_1
, (CF ), p.i.v.a. , con sede in Roma
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
alla Via di Trasone n. 61, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Prof. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Massimo Candreva (cod. fisc.
e presso il suo studio in Roma al Viale G. Mazzini n. C.F._3
119 elettivamente domiciliata giusta procura agli atti;
- CONVENUTA
E
Dott. rappresentato e difeso unitamente e Persona_1
disgiuntamente dall'avv. Michele Ferreri (c.f. , CodiceFiscale_4
pec ) e dall'avv. Andrea Email_1
RD (c.f. , pec CodiceFiscale_5
) del Foro di Roma ed Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Antonio
Gramsci 54, come da mandato agli atti;
- CONVENUTO
E
(codice fiscale ), con Controparte_3 P.IVA_3
sede in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore , Avv. Pierluigi Mancuso – terza chiamata - ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce ed allegata al presente atto, dall 'Avv . (cod. fiscale Parte_2 ) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, C.F._6
Via Cola di Rienzo n. 149 è elettivamente domiciliata
- ER MA
Avente ad oggetto: responsabilità medica
Conclusioni di parte attrice:
Si reitera, quindi, la adesione alla proposta conciliativa formulata dal
precedente G.U. Dott.ssa che aveva considerato la grave Per_2
responsabilità medica nella gestione degli eventi, seppur di terzi rispetto
alle parti in giudizio.
Per il resto ci si rimetti all'equo apprezzamento ed all'umanità del magistrato, chiedendo che tenga conto dell'intera vicenda e non dell'attuale singolo epilogo.
Conclusioni convenuta (clinica ) CP_1
Relativamente alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. modificata e corretta dall'Ill.mo IG. Giudice con l'ordinanza del 14 marzo 2025, la
dichiara di aderire alla medesima Controparte_4
proposta, che di seguito si trascrive: “propone a titolo di conciliazione,
l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in euro Persona_1
6.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché delle spese di lite sostenute dalla che si Controparte_1
liquidano in euro 10.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella
misura del 15% con distrazione ai procuratori antistatari, nonché rimborso
da parte del dott. delle spese legali sostenute della Persona_1
chiamata in causa che si liquidano in euro Controparte_5
4.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
In subordine, nel caso di mancata adesione, conclude come di seguito:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
dichiarare inammissibili e/o improcedibili per tutte le ragioni sopra
gradatamente esposte e, comunque, rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_6
;
[...]
in subordine, rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra
nei confronti della Parte_1 [...]
in quanto destituite di Controparte_6
ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate;
in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni e le causali sopra esposte, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle
domande di parte attrice nei confronti della
[...]
, in via di Controparte_6
rivalsa e/o regresso e/o indennizzo e/o manleva, condannare il Dott.
[...]
a tenere indenne e manlevare la medesima Persona_1 [...] da Controparte_6
ogni eventuale provvedimento di condanna subito nel presente giudizio e da
ogni eventuale pronuncia sfavorevole, con condanna del Dott. Persona_1
a restituire alla tutte le somme - per capitale,
[...] Controparte_6
interessi, rivalutazione monetaria e spese - che quest'ultima fosse tenuta a
corrispondere all'attrice, oltre interessi ai sensi di legge.
Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimb. forf. spese
generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge, da distrarre in favore del sottoscritto
difensore, che si dichiara antistatario."
Conclusioni di parte convenuta ( : Per_1
Il Dott. in virtù della polizza assicurativa in essere con la Per_1
ed avuto riguardo alla specifica tutela legale Controparte_3
ivi disciplinata, si rimette ed aderisce alla decisione che quest'ultima vorrà assumere in merito alla proposta formulata dall'On.le Giudice adito. Per
quanto occorrer possa il Dott. aderisce alla proposta Per_1
conciliativa subordinatamente all'accettazione da parte della Compagnia.
Ove la proposta formulata non dovesse essere accettata dalle altre parti in
giudizio, la scrivente difesa si riporta integralmente a quanto eccepito, dedotto e concluso nei precedenti scritti difensivi.
Per mero tuziorismo si rinnova la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle memorie depositate in atti, chiedendo allo stesso
tempo il rigetto delle avverse istanze istruttorie per i motivi indicati nella
terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Il Dott. , precisa infine le proprie conclusioni: Per_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, nel merito rigettare la domanda avversaria perché infondata in
fatto ed in diritto;
sempre nel merito in caso di integrale rigetto della domanda avanzata dalla sig.ra condannare la stessa ai sensi dell'art. 96 Parte_1
commi 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, quantificare l'eventuale risarcimento entro i limiti dei danni effettivamente provati in corso di causa;
in ogni caso nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria nei confronti del Dott. , Per_1
condannare la Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o la ER
[...]
Hathaway Inc. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire direttamente l'attrice, manlevando e tenendo indenne Persona_1
;
[...]
in via gradata, ove dovesse risultare che la non ha Controparte_6
sottoscritto alcuna polizza in favore del Dott. , rigettare la Per_1
domanda di regresso/rivalsa formulata da ai sensi e per gli Controparte_6
effetti dell'art. 1460 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni terza chiamata Controparte_5 dichiara di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice che prevede: “l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in Persona_1
euro 6.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%, nonché delle spese di lite sostenute dalla che Controparte_1
si liquidano in euro 10.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione ai procuratori antistatari, nonché
rimborso da parte del dott. delle spese legali Persona_1
sostenute della chiamata in causa che si Controparte_5
liquidano in euro 4.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
In subordine, conclude come di seguito:
“In via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di Per_1 Controparte_3
In subordine, accertare la inoperatività nel caso di specie della garanzia prestata da in favore del dott. Controparte_3 Persona_1
.
[...]
Sempre in via subordinata, rigettare la domanda di regresso/rivalsa proposta da nei confronti Controparte_6
del dott. perché infondata in fatto ed in diritto e, per Persona_1
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. Per_1
nei confronti di . Controparte_3 In via ulteriormente subordinata, dichiarare la decadenza del dott.
[...]
dal diritto di essere garantito da ex Per_1 Controparte_3
art. 1914 c.c.
In via di ulteriore subordine, accertare la inoperatività nel caso di specie,
o comunque, la operatività a secondo rischio della garanzia prestata da
in favore del dott. nei Controparte_3 Persona_1
limiti di cui agli artt. 2, 16, 16-bis e 20 delle condizioni generali di polizza.
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. depositato in data 02.02.18, la OR , ricorreva al Tribunale di Parte_1
Roma per fare nominare un consulente medico d'ufficio “affinché provveda alla visita medico legale della sig.ra , Parte_1
all'accertamento delle cause e degli effettivi responsabili che hanno determinato le lesioni sofferte dall'istante e l'inutilità ed erroneità dell'operazione chirurgica, alla quantificazione delle medesime ed all'accertamento del nesso causale con i fatti di cui è causa indicati in premessa e fissi la data di comparizione personale delle parti per il giuramento e la formulazione dei quesiti”.
Il procedimento assumeva il n. R.G. 6979/2018 ed il G.I. Dott.ssa
Chiarenza, con provvedimento del 07.02.18 disponeva pertanto la comparizione in udienza delle parti per il 26.06.18. Si costituiva il Dott. con memoria difensiva nella quale, dopo Per_1
aver contestato, con approfondite argomentazioni, le ragioni avversarie,
insisteva nella declaratoria di inammissibilità del ricorso e nella condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva altresì la contestando quanto dedotto nel ricorso. CP_6
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2018,
“rilevato che, nella fattispecie, dal ricorso promosso non risulta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 696 c.p.c.”: dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Con identico ricorso depositato in data 05.10.18, la OR Parte_1
, ricorreva nuovamente al Tribunale di Roma per fare nominare un
[...]
consulente medico d'ufficio “affinché provveda alla visita medico legale della sig.ra , all'accertamento delle cause e degli Parte_1
effettivi responsabili che hanno determinato le lesioni sofferte dall'istante
e l'inutilità ed erroneità dell'operazione chirurgica, alla quantificazione delle medesime ed all'accertamento del nesso causale con i fatti di cui è causa indicati in premessa e fissi la data di comparizione personale delle parti per il giuramento e la formulazione dei quesiti” .
Il procedimento assumeva il n. R.G. 62760/2018 ed il G.I. Dott. Moriconi
con provvedimento del 24.10.18, disponeva la comparizione in udienza delle parti per il 14.02.19.
Si costituiva nuovamente il Dott. con memoria difensiva nella Per_1
quale, dopo aver contestato, con approfondite argomentazioni, le ragioni avversarie, insisteva nella declaratoria di inammissibilità del ricorso e nella condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva altresì la . CP_6
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2019, rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso ex art.696 bis va rigettato. (omissis) Nel caso di specie, al contrario, il ricorso è dichiaratamente, generico, omissivo e meramente esplorativo. Va
considerato che altro ricorso (ex.art.696 cpc) della è stato rigettato Pt_1
da questo Tribunale ma la ricorrente non ne ha tratto monito per approfondire e migliorare il contenuto del ricorso (che è identico al primo)
e come in primo carente, atteso che il medico ha dimostrato Per_1
apprezzabile prudenza e diligenza nell'indirizzare la paziente ad una preventiva RMN che dava esiti negativi, consentendo l'effettuazione del programmato intervento”, condannando la riorrente al pagamento delle spese legali.
Ciononostante, con atto di citazione notificato alla
[...]
ed al dott. Controparte_6 [...]
il 6 giugno 2019, la IG.ra conveniva in Per_1 Parte_1
giudizio la struttura ed il medico innanzi a questo Tribunale, deducendo che, avendo accusato la comparsa di una sintomatologia dolorosa a carico della mammella destra successivamente ad un intervento di mastoplastica additiva bilaterale eseguito nel 2003, si era rivolta al Dott. Persona_1
, il quale le aveva prescritto, in data 7 marzo 2016, un esame RMN
[...]
delle mammelle e “poneva indicazione di intervento chirurgico di sostituzione delle protesi e di capsulectomia”, cui la IG.ra si Pt_1
sottoponeva presso la Casa di Cura “ ” in data 06.06.2016. CP_1
L'attrice esponeva che l'esame istologico effettuato il 9 giugno 2016, documentava “parenchima mammario contenente focolai di carcinoma mammario infiltrante in prevalenza tubulo cribriforme con componente di carcinoma intraduttale cribriforme”.
La IG.ra ha inoltre dedotto di essersi rivolta all' Pt_1 Controparte_8
di Perugia, ove veniva sottoposta, in data 14 giugno 2016
[...]
a “consulenza senologica” ed ove veniva ricoverata, in data 6 luglio 2016, per essere sottoposta ad intervento di mastectomia. L'istante ha aggiunto di essersi sottoposta, il 4 agosto 2016, “a controllo oncologico presso
l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ove effettuava una pet-tc-total body e stante l'esito” di essersi sottoposta “a chemioterapia con trattamento ormonoterapico adiuvante e radioterapia”.
Pertanto, lamentava la “responsabilità oggettiva del dott. non Per_1
solo nel mancato approfondimento diagnostico al momento del primo riscontro clinico, determinando un ritardo diagnostico ma anche nell'aver proseguito con un intervento chirurgico” ritenuto “non necessario che ha facilitato la diffusione della neoplasia”.
Ha quindi dedotto di avere subito, sulla base della relazione tecnica di parte, un “danno biologico «puro»” nella misura del “30% a titolo di I.P., alla luce della Tabelle del Tribunale di Milano e dell'età dell'istante al momento del sinistro, 51 anni, per euro 154.288/00; 150 gg. a titolo di I.T.A. €.
14.700/00”, oltre spese “mediche e medico-legali”. Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
accertare e dichiarare le responsabilità del dott. e della Per_1 [...]
, in persona del L.R.P.T., ognuno per il proprio titolo, Controparte_1
extra-contrattuale e contrattuale, nella vicenda de qua e, per l'effetto condannarli all'integrale risarcimento del danno civile - patrimoniale e non patrimoniale - come sopra dettagliatamente specificato subito dall'istante
a causa delle lesioni patite e permanenti ovvero nella misura minore o
maggiore ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze del C.T.U. di cui si chiede sin da ora la nomina, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, come per legge (moratori dalla domanda giudiziale)”, oltre spese e compensi di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio la la quale Controparte_6
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione e delle domande avversarie, in quanto queste ultime non erano state proposte nel termine e con le modalità imposti dall'art. 8, comma 3,
della l. 8 marzo 2017, n. 24.
Infatti, deduceva che aveva proposto, anteriormente Parte_1
al presente giudizio, un ricorso ex art. 696 c.p.c. (depositato in data 2 febbraio 2018, notificato alla unitamente al pedissequo Controparte_6
decreto di fissazione udienza, in data 15 maggio 2018 e dichiarato inammissibile dall'Ill.mo Tribunale di Roma con ordinanza riservata del 3 luglio 2018) ed un successivo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (depositato in data 5 ottobre 2018, notificato alla unitamente al pedissequo Controparte_6
decreto di fissazione udienza, in data 16 novembre 2018 e rigettato dall'Ill.mo Tribunale di Roma con ordinanza riservata del 14 febbraio
2019), entrambi dal contenuto praticamente identico a quello dell'atto introduttivo della presente causa.
Ad avviso della convenuta, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. 8 marzo
2017, n. 24 (le cui norme di carattere processuale si applicano al caso di specie), la IG.ra , dopo la proposizione del ricorso Parte_1
per accertamento tecnico preventivo del 2 febbraio 2018 (o comunque dopo la proposizione del successivo ricorso del 5 ottobre 2018), avrebbe dovuto proporre le proprie domande depositando il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. entro i ristretti termini perentori previsti dal medesimo art. 8, comma 3, della l. 8 marzo 2017, n. 24. Mentre così non è stato, con la conseguenza che l'atto di citazione e le domande proposte nel presente giudizio dalla IG.ra
[...]
dovevano essere dichiarate inammissibili e/o Parte_1
improcedibili.
Sempre in via preliminare ed in subordine rispetto alla precedente eccezione, l' eccepiva l'improcedibilità delle domande Controparte_6
proposte da parte attrice, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del
4 marzo 2010 (come modificato dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013), per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, secondo le norme vigenti in materia al momento della proposizione della causa.
In ulteriore subordine e sempre in via preliminare, la Controparte_6
evidenziava l'inammissibilità dell'atto di citazione e delle domande della
IG.ra , per la palese genericità delle stesse. Parte_1 D'altra pare osservava che la genericità dell'atto di citazione e delle domande, era stata rilevata dallo stesso Giudice nell'ordinanza riservata del
17 febbraio 2020.
In effetti parte attrice non aveva minimamente indicato nell'atto di citazione gli elementi costitutivi dell'asserito danno.
La IG.ra , infatti, non aveva formulato alcuna concreta e precisa Pt_1
censura con riferimento all'operato della e, Controparte_6
relativamente all'operato del Dott. , aveva dedotto Persona_1
solo una generica “responsabilità oggettiva” dovuta a delle non ben specificate condotte “mancato approfondimento diagnostico” e “ritardo diagnostico”.
In realtà, ad avviso della , l'atto di citazione introduttivo del presente CP_9
giudizio aveva un contenuto uguale a quello dei due precedenti ricorsi per accertamento tecnico preventivo del 2 febbraio 2018 e del 5 ottobre 2018 proposti dalla IG.ra dinanzi al Tribunale di Roma, il primo Pt_1
dichiarato inammissibile ed il secondo rigettato. Il primo ricorso (R.G. n.
6979/2018) dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti, incluso il necessario presupposto della sussistenza del fumus boni iuris, mentre il secondo ricorso (R.G. n. 62760/2018) rigettato, in quanto generico e comunque per l'assenza di responsabilità in capo al Dott. Persona_1
ed in capo alla
[...] Controparte_6
Sempre in via preliminare, l' in via ancor più gradata, Controparte_6
eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione e delle domande proposti dalla IG.ra per l'estraneità della Parte_1 [...]
ai fatti dedotti con l'atto introduttivo del presente giudizio. Controparte_6 La deduceva infatti di essere estranea ai fatti dedotti dalla Controparte_6
IG.ra , la quale era - pacificamente - paziente del Parte_1
Dott. in forza di un rapporto professionale libero, Persona_1
autonomo e diretto tra la paziente ed il medico. L'attrice, come anche ammesso da quest'ultima, era stata infatti visitata, assistita e consigliata direttamente ed esclusivamente dal suo medico di fiducia e cioè dal Dott.
ed era stata da quest'ultimo curata, consigliata e Persona_1
sottoposta all'intervento di sostituzione protesi e di capsulectomia, in forza di un rapporto professionale libero, autonomo e diretto con la paziente, senza alcun potere di indirizzo e/o di controllo da parte della
[...]
. Controparte_6
Precisava infatti, che il Dott. e gli altri collaboratori Persona_1
del chirurgo che avevano partecipato all'atto operatorio, avevano svolto e svolgono attività libero professionale, non erano mai stati e non sono dipendenti (né hanno prestato collaborazioni coordinate e continuative) della né sono mai stati strutturati all'interno della Controparte_6 [...]
. CP_1
Ciò premesso, la struttura sanitaria assumeva che l'atto di citazione avversario era del tutto infondato, attesa la correttezza dell'operato del medico e della . Controparte_6
Infatti, rilevava che pur nell'estrema genericità dell'atto di citazione,
l'attrice non aveva comunque dedotto alcunché in merito ad eventuali responsabilità della , né aveva imputato nulla di Controparte_1
specifico a quest'ultima, a riprova dell'estraneità della ai Controparte_6
fatti ed ai danni asseriti dalla IG.ra . Pt_1 L era pertanto, del tutto estranea ai fatti, alle responsabilità ed CP_6
ai danni asseriti dalla IG.ra . Parte_1
In via ulteriormente subordinata, la eccepiva comunque Controparte_6
l'infondatezza dell'atto di citazione e delle domande proposte dalla IG.ra e contestava integralmente quanto dedotto Parte_1
dall'attrice, non risultando, con riferimento al ricovero della paziente presso la ed all'intervento chirurgico del 6 giugno 2016, Controparte_1
alcuna responsabilità medica ed alcun danno.
Non vi era infatti alcuna responsabilità medica nel caso di specie: lo stesso
Tribunale di Roma con la sopra richiamata ordinanza del 14 febbraio 2019
(la quale ha rigettato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da controparte) aveva rilevato che “il medico ha dimostrato apprezzabile Per_1
prudenza e diligenza nell'indirizzare la paziente ad una preventiva RMN che dava esiti negativi, consentendo l'effettuazione del programmato intervento” e che “è del tutto carente l'indicazione da parte della Pt_1
della condotta censurabile del medico e il nesso causale con l'evento lamentato”, escludendo qualsiasi responsabilità del medico e della CP_6
[...]
In ogni caso evidenziava che non risultava alcuna lesione o patologia ed alcun danno, riconducibili all'intervento ed alle cure per cui è causa, così come non risultava alcun nesso di causalità tra ipotetiche lesioni, patologie e danni ed altrettanto ipotetiche condotte negligenti o imprudenti del chirurgo che aveva eseguito l'intervento di sostituzione delle protesi.
Ribadiva, quanto già rilevato dal Tribunale in sede di ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., ovvero che il Dott. aveva correttamente Persona_1 consigliato, curato e sottoposto ad intervento chirurgico la IG.ra
[...]
, con la dovuta diligenza, perizia e prudenza. Parte_1
Nel corso delle visite intercorse con la paziente il Dott. Persona_1
, nel pianificare l'intervento di sostituzione delle vecchie protesi
[...]
(posizionate tredici anni prima a seguito di un intervento di mastoplastica additiva), aveva invitato la IG.ra ad effettuare una Parte_1
risonanza magnetica mammaria con mezzo di contrasto, risonanza effettuata dalla medesima IG.ra in data 2 maggio 2016 presso una struttura Pt_1
sanitaria diversa dalla . Il referto di tale RM mammaria Controparte_1
con MDC eseguita al di fuori della riportava Controparte_6
esito negativo: “non si segnalano alterazioni di intensità di segnale né aree di focal-enhancement di tipo patologico né alterazioni dell'integrità protesica bilateralmente”. Il Dott. aveva quindi proceduto con Per_1
l'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle protesi e capsulectomia programmato, nel corso del quale aveva constatato che la protesi destra era danneggiata e piegata, con fuoriuscita del gel interno.
Il medico chirurgo aveva perciò prelevato dei campioni di tessuto sui quali eseguire l'esame istologico, data l'evidente infiltrazione del tessuto mammario ed al fine di verificare se la suddetta infiltrazione era dovuta alla diffusione del gel protesico fuoriuscito. Effettuato l'esame istologico, il quale evidenziava un carcinoma mammario, il Dott. Persona_1
aveva immediatamente informato la IG.ra Parte_1
invitandola a contattare con la massima urgenza un medico specialista oncologo. Era dunque evidente che il Dott. , medico di fiducia Persona_1
della IG.ra , aveva consigliato, curato e sottoposto ad Parte_1
intervento chirurgico la paziente con la massima diligenza e perizia,
seguendo tutti i protocolli sanitari del caso ed usando la massima prudenza ed il massimo scrupolo professionale, permettendo alla IG.ra
[...]
di scoprire la presenza del carcinoma mammario e di Parte_1
attivarsi per i successivi trattamenti chirurgici e sanitari per la cura
della patologia scoperta.
Era dunque evidente l'assenza di responsabilità sia in capo alla CP_6
sia in capo al Dott. .
[...] Persona_1
Non vi era dunque stato nel caso di specie alcun “mancato approfondimento diagnostico”, alcun “ritardo diagnostico” e l'intervento chirurgico effettuato non era stato “non necessario” e non aveva “facilitato la diffusione della neoplasia”, ma anzi, aveva consentito all'attrice di scoprire tempestivamente, nonostante il referto sbagliato di un esame
RMN eseguita presso altra struttura, una neoplasia che aveva potuto
curare tempestivamente.
La paziente inoltre era stata ampiamente informata circa l'intervento, le cure e le terapie praticate dal Dott. e circa le possibili Persona_1
conseguenze dello stesso. Pertanto non vi era nemmeno un vizio del consneso informato.
Riteneva dunque che la domanda di accertamento di responsabilità e la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposte dall'attrice nei confronti della fossero entrambe integralmente infondate, Controparte_6
oltre che non provate. Aggiungeva che comunque parte attrice non aveva provato alcunchè nemmeno in ordine alla pretesa risarcitoria esercitata nei confronti della in ordine agli asseriti danni, peraltro dedotti in modo Controparte_6
meramente generico e spropositato, nonché in ordine al necessario nesso di causalità.
Contestava perciò, anche ogni singola voce di danno e la quantificazione dei danni operata da quest'ultima.
In via di estremo subordine, la proponeva domanda di Controparte_6
regresso e/o di rivalsa e/o di indennizzo e/o di manleva nei confronti del
Dott. , nella denegata ipotesi di accertamento di Persona_1
responsabilità e di danni e di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dalla IG.ra nei confronti della medesima Parte_1
Controparte_6
Riteneva infatti evidente che ogni eventuale responsabilità medica non poteva che essere, nell'ambito dei rapporti tra la ed il Dott. Controparte_6
, imputabile solamente a quest'ultimo, per i motivi Persona_1
sopra espressi.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
- dichiarare inammissibili e/o improcedibili per tutte le ragioni sopra gradatamente esposte e, comunque, rigettare integralmente le domande
proposte dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 [...] Controparte_6
;
[...]
- in subordine, rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra
nei confronti della Parte_1 Controparte_6 [...]
in quanto destituite di Controparte_6
ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate;
- in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni e le causali sopra
esposte, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle
domande di parte attrice nei confronti della
[...]
, in via di Controparte_6
rivalsa e/o regresso e/o indennizzo e/o manleva, condannare il Dott.
[...]
a tenere indenne e manlevare la medesima Persona_1 [...]
da Controparte_6
ogni eventuale provvedimento di condanna subito nel presente giudizio e da ogni eventuale pronuncia sfavorevole, con condanna del Dott. Persona_1
a restituire alla tutte le somme - per capitale,
[...] Controparte_6
interessi, rivalutazione monetaria e spese - che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere all'attrice, oltre interessi ai sensi di legge.
Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale eccepiva Persona_1
l'infondatezza delle domande formulate dalla IG.ra Parte_1
e chiamava in causa la sua compagnia assicurativa, Controparte_3
[...] Nel merito, rilevava che non si comprendeva quale mancato approfondimento diagnostico potesse essergli addebitato, considerato che proprio quest'ultimo, dopo la prima visita del 7.03.2016, aveva invitato l'attrice a sottoporsi a risonanza magnetica con contrasto, esame che la
IG.ra aveva effettuato due mesi dopo l'invito ricevuto dal medico. Pt_1
L'accusa di mancato approfondimento diagnostico, secondo il medico, era ancor più infondata, alla luce dell'esito negativo della risonanza magnetica con contrasto.
In buona sostanza, il medico radiologo della struttura alla quale si era rivolta la IG.ra , così scriveva: “Non si segnalano alterazioni di intensità Pt_1
di segnale né aree di focal-enhancement di tipo patologico né alterazioni dell'integrità protesica bilateralmente”.
Non si comprendeva dunque cos'altro avrebbe dovuto fare il Dott.
[...]
, confortato dall'esame radiologico, se non sottoporre la paziente Per_1
all'intervento richiesto.
Controparte invece censurava il suo operato per mancato approfondimento che avrebbe determinato un ritardo diagnostico.
Ebbene, sosteneva il convenuo che tale affermazione, dimostratasi del tutto infondata, sfiorava la temerarietà, considerato che solo grazie alla estrema professionalità e diligenza del convenuto, la IG.ra aveva ricevuto Pt_1
una diagnosi di carcinoma mammario.
Il professionista, nonostante il referto negativo della RM con contrasto,
aveva deciso comunque di prelevare campioni di tessuto durante l'intervento chirurgico, facendo eseguire immediatamente dopo un esame istologico.
Parlare quindi di ritardo diagnostico, a suo avviso, appariva una vera e propria negazione della realtà.
Alla luce della stessa documentazione clinica depositata dalla ricorrente, la condotta del Dott. era ineccepibile. Per_1
Rilevava poi che l'attrice, nell'atto di citazione, si limitava a richiedere in maniera del tutto generica ed esplorativa, che venissero accertate le cause,
gli effettivi responsabili delle lesioni, nonché il nesso causale delle stesse con i fatti narrati.
La stessa relazione di consulenza medico-legale prodotta da controparte, a suo avviso non provava alcunché, atteso che le conclusioni ivi svolte dal
Consulente, giungevano ad imputare al Dott. di non aver agito Per_1
tempestivamente alla rimozione chirurgica del carcinoma, quando il convenuto ignorava l'esistenza del carcinoma stesso.
In buona sostanza, secondo il perito di parte, il Dott. sarebbe Per_1
responsabile per non aver “agito tempestivamente alla rimozione del carcinoma che al momento della sua escissione aveva già interessato numerosi linfonodi”.
Tuttavia, deduceva il convenuto, che giammai avrebbe potuto rimuovere alcunché, senza un preventivo esame istologico. Censurava quindi la consulenza del dott. , nella parte in cui aveva apoditticamente Per_3
ritenuto che un carcinoma mammario potesse essere diagnosticato “a prima vista”, ivi compreso l'interessamento di numerosi linfonodi e rimosso da un qualsiasi chirurgo anziché da un chirurgo oncologo.
D'altra parte, il convenuto sottolineava anche la condotta tenuta dall'attrice, la quale, seguendo il ragionamento del suo consulente, non appena appreso l'esito dell'esame istologico, richiesto provvidenzialmente dal Dott.
[...]
, non si sottopose immediatamente ad un intervento di mastectomia Per_1
presso altra struttura, richiedendo viceversa una consulenza senologica con il dott. Persona_4
Sottolineava il convenuto che egli, proprio per professionalità e rispettando le leges artis, non doveva, né poteva, innanzi ad un semplice sospetto,
effettuare un intervento così invasivo quale una mastectomia.
Essendo un chirurgo estetico chiamato a svolgere un intervento di sostituzione di protesi mammarie, innanzi ad un semplice sospetto e senza il supporto di un esame strumentale, indispensabile a capire la localizzazione, estensione e portata di un carcinoma, non doveva, né poteva eseguire un intervento di mastectomia.
Sottolineava che nessun medico, senza l'esito di un esame istologico e senza un esame strumentale, avrebbe sottoposto la paziente ad una mastectomia.
La dimostrazione che non si poteva minimamente agire come suggerito dal consulente di parte, era provato dal fatto che la signora , pur con la Pt_1
certezza del risultato istologico, si rivolse ad uno specialista nella diagnosi e trattamento delle neoplasie mammarie e solo successivamente, supportata dagli esami strumentali eseguiti da quest'ultimo, si è sottoposta alla mastectomia. Era dunque evidente che le conclusioni del perito di parte, non potevano essere poste a fondamento della sua pretesa.
Evidenziava che invece la professionale e diligente condotta del convenuto,
aveva consentito di fornire, in meno di tre giorni, una terribile diagnosi che nemmeno l'esame strumentale era stato in grado di evidenziare.
A tal ultimo proposito censurava le considerazioni svolte dal consulente di parte secondo cui il carcinoma poteva essere diagnosticato mediante la semplice palpazione durante il primo esame obiettivo. La dimostrazione dell'infondatezza di tale tesi era infatti dimostrata proprio dall'esito negativo della risonanza magnetica con contrasto, che come è noto rappresenta lo strumento principe per l'individuazione di un simile male.
Sottolineava anche che egli è un chirurgo estetico e che la signora Pt_1
si era rivolta a lui per correggere gli esiti di una mastoplastica risalente a tredici anni prima e non per eseguire una consulenza senologica, cosa che l'odierna attrice ha invece fatto quando si è successivamente rivolta ad uno specialista del settore, il Dott. di Perugia. Per_4
In conclusione, precisava che non era ravvisabile alcuna responsabilità
contrattuale, in quanto la prestazione richiesta, cambio protesi, era stata regolarmente eseguita. Inoltre, la prestazione era stata eseguita con tale diligenza, che solo grazie al prelievo di tessuto effettuato durante l'intervento, la signora aveva potuto ottenere la diagnosi di tumore Pt_1
mammario.
Quanto poi alla contestazione di ritardo diagnostico di oltre quattro mesi, sottolineava che il convenuto prima dell'intervento, aveva invitato la paziente ad eseguire subito una risonanza magnetica con contrasto e che la signora aveva effettuato l'esame, per sua scelta, solo a distanza di 2 Pt_1
mesi da quando le era stato prescritto.
D'altra parte, il convenuto non comprendeva, come mai il ritardo diagnostico non fosse stato imputato a chi per primo aveva eseguito un esame diagnostico, ovvero il medico radiologo che aveva eseguito la RM.
Riteneva quindi insussistente e non provato il nesso di causalità tra l'intervento svolto dal convenuto e gli esiti ascrivibili al male che aveva colpito l'attrice.
In ogni caso contestava il quantum, giacchè i danni lamentati erano ascrivibili unicamente agli esiti del gravissimo male di cui era affetta l'attrice.
Quanto poi alla somma richiesta a titolo di spese sostenute, riteneva che anch'essa non potesse essere accolta. Tanto meno la richiesta di rimborso spese per far redigere la relazione di parte.
Alla luce delle circostanze dedotte, anche in considerazione del rigetto di ben due ricorsi per ATP, riteneva che la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, integrassero i requisiti della responsabilità
processuale aggravata per lite temeraria (art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.).
In ogni caso, poché il convenuto era assicurato con la ASSICURATRICE
per la responsabilità civile Controparte_7
del medico libero professionista, polizza n. 777029690561, chiedeva la chiamata in causa della predetta Compagnia di Assicurazioni, al fine di tenerlo indenne e manlevarlo da ogni responsabilità dovesse derivargli all'esito del presente giudizio e così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della in Controparte_7
persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. , con P.IVA_3
sede in San Cesario sul Panaro, C.so Libertà n. 53, disponendo lo spostamento dell'udienza per consentire la citazione del terzo nei termini di rito;
nel merito rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito in caso di integrale rigetto della domanda
avanzata dalla sig.ra condannare la stessa ai sensi Parte_1
dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, quantificare l'eventuale risarcimento entro i limiti dei danni effettivamente provati in corso di causa;
in ogni caso, nella
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria nei confronti del Dott. condannare la Per_1 [...]
in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante pro tempore a risarcire direttamente l'attrice, manlevando
e tenendo indenne;
in ogni caso con vittoria di Persona_1
spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva la terza chiamata, la quale eccepiva preliminarmente l'obbligo della di procedere direttamente all'eventuale risarcimento e a CP_6
tenere indenne il dott. , nonché l'infondatezza dell'azione di Per_1
rivalsa. Eccepiva la non operatività della copertura assicurativa prestata da in favore del sanitario convenuto, ed azionata Controparte_3
in questa sede, tale da comportare la inammissibilità e/o infondatezza della domanda di regresso/rivalsa esercitata dalla Struttura sanitaria convenuta nei confronti del dott. , anche in ragione del fatto che Persona_1
tale azione era limitata ai soli casi di dolo o colpa grave del medico, che nella vicenda de qua erano certamente inesistenti.
Eccepiva altresì la non accoglibilità della domanda di garanzia avanzata dal medesimo sanitario convenuto verso . Controparte_3
Deduceva infatti che l'intervento per cui è causa era stato eseguito il 6
giugno 2016 presso la gestita da ente Controparte_6 Controparte_6
associato all'AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata e perciò tenuta a stipulare, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L., polizza assicurativa operante anche a favore del personale dipendente. Il dott. aveva Per_1
eseguito l'intervento di sostituzione protesi e capsulectomia, in virtù di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo con la struttura convenuta.
Sul punto, richiamava la Suprema Corte di Cassazione e la più accreditata giurisprudenza di merito, secondo la quale la categoria dei dipendenti ricomprendeva tanto i lavoratori subordinati, quanto coloro che prestavano attività coordinata e continuativa. Pertanto, la era obbligata Controparte_6
a stipulare una polizza assicurativa anche a favore del dott. . Per_1
In adempimento del suddetto obbligo, risultava infatti che Controparte_6
quale gerente della , avesse stipulato con ER Controparte_1
Hathaway Inc. una polizza R.C. per i danni cagionati dal proprio personale dipendente, tra cui, rientravano sia i medici in rapporto di lavoro subordinato, sia quelli in rapporto di lavoro coordinato e continuativo.
Ne discendeva a suo parere, l'operatività, anche in favore del dott.
[...]
, della polizza ER Hathaway Inc., con conseguente Persona_1
operatività a secondo rischio della copertura assicurativa prestata da
, ai sensi del disposto degli artt. 2 e 16 delle Controparte_3
condizioni generali di contratto. Qualora la quale gerente Controparte_6
della , avesse negato di aver stipulato la suddetta Controparte_6
polizza, la stessa si sarebbe resa inadempiente alle obbligazioni sulla medesima gravanti a favore del dott. rimanendo tenuta a Per_1
garantirlo e manlevarlo da ogni pretesa in questa sede avanzata dalla OR
. Sicchè, da un lato la avrebbe dovuto risarcire il danno Pt_1 CP_6
che il medico fosse stato costretto a versare alla danneggiata con diritto di surroga dell' ex art. 1916 c.c., una volta indennizzato Controparte_3
l'assicurato; dall'altro, sarebbe stata paralizzata la domanda di rivalsa / regresso dalla eccezione di cui all'art. 1460 c.c., espressamente proposta.
Pertanto, il dott. , anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Per_1
1914 c.c. nei rapporti con la comparente Compagnia e per non incorrere in decadenze, poteva dichiarare di voler beneficiare della garanzia assicurativa stipulata, anche in suo favore, da quale gerente della Controparte_6 [...]
, ovvero, ove avesse negato di aver Controparte_1 Controparte_6
sottoscritto una polizza assicurativa, richiedere il risarcimento del danno da inadempimento, sollevando in ogni caso la eccezione ex art. 1460 c.c. a fronte della domanda di regresso/rivalsa, e di ogni altra domanda, che aveva proposto nei suoi confronti. Controparte_6 Diversamente l'assicurato sarebbe decaduto dalla garanzia assicurativa ex art. 1914 c.c.
In ogni caso, deduceva che a fronte dell'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione di rivalsa/regresso proposta verso il dott. non Per_1
poteva che essere infondata anche la domanda di garanzia da quest'ultimo avanzata verso . Controparte_3
Deduceva poi, che secondo la normativa ante GE, la corresponsabilità tra medico e struttura, veniva presunta in misura pari al 50%.
Quanto poi alla polizza sollevava eccezione di inoperatività, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza, in quanto esulava dalla copertura assicurativa prestata dalla comparente Compagnia, l'eventuale responsabilità non strettamente connessa con l'attività di “Medico chirurgo specialista in chirurgia plastica o di medico chirurgo che esercita l'attività di chirurgia plastica-estetica funzionale e ricostruttiva, chirurgia maxillo- facciale”, e quindi per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una qualche responsabilità sotto il profilo di omissione diagnostica nella valutazione di un carcinoma mammario, trattandosi di attività (quella diagnostica,
appunto) non oggetto di copertura.
Inoltre, sottolineava che ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di polizza, la garanzia assicurativa era prestata con uno scoperto del 10%.
Aggiungeva ancora, che ai sensi dell'art. 16-bis c.g.a., l'assicurazione valeva per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità in via solidale.
Concludeva quindi nel modo che segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
– in via principale, respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia
proposta dal dott. nei confronti di;
Per_1 Controparte_3
- in subordine, ed in ogni caso, accertare la inoperatività nel caso di specie
della garanzia prestata da in favore del Dott. Controparte_3
per i motivi sopra esposti;
Persona_1
- sempre in via subordinata, rigettare la domanda di regresso/rivalsa
proposta da nei confronti Controparte_6
del dott. perché infondata in fatto ed in diritto e, per Persona_1
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. Per_1
nei confronti di;
Controparte_3
- in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui il dott. Per_1
non ritenesse di avvalersi della garanzia prestata, anche in proprio favore, dalla polizza assicurativa sottoscritta da Controparte_6
in virtù dell'art. 25 del CCNL A.I.O.P., ovvero omettesse
[...]
di sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dichiarare la decadenza del medesimo, ex art. 1914 c.c., dal diritto di essere garantito da
Controparte_3
- in via di ulteriore subordine, ed in ogni caso, accertare la inoperatività
nel caso di specie, o comunque, la operatività a secondo rischio della garanzia prestata da in favore del Dott. Controparte_3 [...]
e, comunque, l'operatività della stessa indicati nei limiti Persona_1
di cui agli artt. 2, 16, 16-bis e 20 delle condizioni generali di polizza. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre
al rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Il giudice Verusio ammetteva C.T.U. medico legale, nominando il dott.
e la dott.ssa . Persona_5 Persona_6
Il giudice Garavaglia subentrato al titolare del procedimento, formulava i quesiti e conferiva l'incarico ai consulenti, nonché liquidava l'acconto di euro 1.300,00 oltre IVA ciascuno, ponendo dette somme a carico di parte attrice.
All'udienza del 27.1.2022, il giudice in sostituzione del giudice Per_2
Garavaglia, formulava la seguente proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c.:
“integrale compensazione delle spese senza ulteriori disposizioni” e rinviava all'udienza del 3.10.2022 per eventuale adesione.
L'udienza veniva rinviata per impedimento di questo giudice al 27.2.2023, in cui si dava atto dell'adesione alla proposta conciliativa della sola parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Questo giudice, alla luce dell'esito della CTU, che aveva escluso la responsabilità professionale del medico e della struttura, alla luce della mancata adesione dei convenuti alla precedente proposta, formulava nuova proposta ex art.185 bis c.p.c. del seguente tenore:
“rilevato che la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata da
Giudice Vacca, è fondata solo sulla compensazione delle spese e dunque le
parti ben potrebbero addivenire ad una definizione bonaria della controversia, non essendovi nel merito alcuna contestazione;
che in ogni
caso, già in sede di ricorso per ATP, il giudice aveva messo in rilievo la genericità della contestazione mossa al chirurgo, rigettando il ricorso;
che
è indubitabile che le parti convenute si sono dovute difendere in tre distinti
procedimenti; a tal fine, rimette la causa in istruttoria e formula la proposta
di seguito sviluppata, sottolineando che la stessa è permeata in questa fase da un contenuto di equità e si propone di offrire alle parti la possibilità di
autodeterminarsi al meglio, anche in ordine al carico delle spese che potrebbe derivare dall'applicazione dell'art.91 c.p.c., evitando il rischio di risultati peggiorativi rispetto alla proposta così come il rischio di diversi
opinamenti giudiziali negli eventuali possibili ulteriori gradi del giudizio;
visto l'art.185 bis c.p.c., PROPONE a titolo di conciliazione, l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in euro 6.800,00 oltre IVA, Parte_3
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché delle spese di
lite sostenute dalla che si liquidano in euro 10.000,00 Controparte_1
oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% con
distrazione ai procuratori antistatari, nonché rimborso da parte di quest'ultima delle spese legali sostenute della chiamata in causa
[...]
che si liquidano in euro 4.000,00 oltre IVA. CPA e Controparte_5
rimborso spese generali nella misura del 15%.
Successivamente, modificava la suddetta proposta con ordinanza del
14.3.2025 nel modo che segue: “propone a titolo di conciliazione,
l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in euro Persona_1
6.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché delle spese di lite sostenute dalla che si Controparte_1 liquidano in euro 10.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione ai procuratori antistatari, nonché rimborso
da parte del dott. delle spese legali sostenute della Persona_1
chiamata in causa che si liquidano in euro Controparte_5
4.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
A tale proposta, solo parte attrice non aderiva.
Pertanto, questo giudice con provvedimento del 2 aprile 2025, ha trattenuto la causa in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a decorrere dalla comunicazione del medesimo provvedimento (avvenuta in data 2 aprile
2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, vanno affrontate le eccezioni preliminari sollevate dalla e dalla . Controparte_10 Controparte_3
Quanto all'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità, per non aver l'attrice instaurato la causa di merito entro i 90 giorni dalla conclusione dell'ATP, la sezione XIII del Tribunale di Roma e quindi questo giudice, ritiene che la perentorietà del termine di cui all'art.8 della L.24/17 deve essere intesa “nel senso che il rispetto del termine di 90 giorni per il deposito del ricorso ex art.702 bis c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziai e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla
procedibilità della domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del
termine di 90 giorni, il ricorso è procedibile, ma può produrre solo EX NOVO i suoi effetti sostanziali e processuali (ad esempio interruzione del termine di prescrizione o di decadenza ecc..).
La domanda è dunque procedibile.
Il fatto che sia stata introdotta con citazione, anziché con ricorso ex art.702 bis c.p.c., è una scelta della parte, che non implica l'obbligo della previa mediazione a pena di improcedibilità, avendo l'attrice già espletato la condizione di procedibilità mediante il ricorso per ATP. ( anzi ben due).
Quanto alla eccezione di nullità per genericità dell'atto di citazione, la stessa deve essere superata, tenendo conto della relazione di parte cui l'attrice fa rinvio, in cui è contestata la condotta sanitaria ritenuta inadempiente, viene individuato il nesso di causalità e quantificata la percentuale di danno biologico permanente, la ITT e la ITP, nonché indicate le spese mediche sostenute, per cui vi sono tutti i presupposti della domanda e la mera monetizzazione del danno è rimessa al giudice ed alle Tabelle che ritiene di dover applicare.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile al caso di specie, è evidente che trattasi di intervento eseguito prima dell'entrata in vigore della Legge
GE (2016), sicchè stante la ben nota irretroattività delle norme sostanziali di detta legge, la responsabilità del medico e della struttura è contrattuale.
Quanto poi all'eccepito difetto di legittimazione passiva della struttura, secondo consolidata giurisprudenza, la clinica privata è tenuta a rispondere solidalmente dell'errore medico, in quanto, avendo messo a disposizione mezzi ed assistenza indispensabili per il compimento del trattamento sanitario-chirurgico, ha accettato il rischio di un proprio coinvolgimento quale garante del corretto ed esatto svolgimento della prestazione.
A tal riguardo si è espressa la Suprema Corte affermando che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi
nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore,
dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della
casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del
personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne
consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti
del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta
direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un
collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione
aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque
dal medesimo scelto. (Cassazione civile, sez. III, 22/09/2015, n. 18610).
Quanto alla domanda di regresso formulata dalla la stessa Controparte_6
è ammissibile, in quanto in tema di riparto di responsabilità tra medico e struttura, la normativa anteriore alla legge n. 24/2017 cd. GE-Bianco, prevedeva che la responsabilità risarcitoria si presumeva paritaria tra medico e struttura ed in tale caso la rivalsa della struttura, era possibile solo negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso della tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Ciò dunque non esclude a priori che la domanda sia inammissibile: altra cosa è infatti verificare se nel caso di concreo, all'esito dell'istruttoria, la domanda sia fondata o meno ovvero se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rivalsa.
Quanto all'eccezione di non operatività della polizza stipulata con il Dott.
, in quanto quest'ultima opererebbe solo nei limiti del cosiddetto Per_1
“secondo rischio”, la difesa della assurge a Controparte_3
pretesto dell'invocata non operatività della polizza stipulata dal Dott.
[...]
, l'obbligo di cui all'art. 25 C.C.N.L. della di Per_1 Controparte_6
stipulare una polizza assicurativa operante anche a favore del personale dipendente.
Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di intervenire sul punto affermando che “una assicurazione "personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di
quest'ultimo. L'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura
sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della
clinica, quanto quella del medico, possano sorgere dal medesimo fatto
illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio"” (Cassazione civile, sez. III,
21/11/2019, n. 30314).
Sicchè, aderendo a tale orientamento, l'eccezione di inoperatività è infondata.
Altresì destituita di fondamento è l'eccezione sollevata alla
[...]
secondo la quale la polizza stipulata con il Dott. Controparte_3 [...]
non opererebbe, qualora venisse accertata una responsabilità di Per_1
quest'ultimo sotto il profilo dell'omissione diagnostica.
Invero, il Dott. ha svolto la propria attività esattamente Per_1
nell'ambito di quelle enucleate dalla . Controparte_3
La signora non si è rivolta al Dott. affinché Pt_1 Per_1
quest'ultimo svolgesse attività diagnostica, bensì per eseguire un intervento di chirurgia plastica, che è stato effettivamente eseguito ed anche nel migliore dei modi.
Ciò premesso e passando al merito della causa, la domanda è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Innanzitutto, occorre premettere che chi agisce in giudizio per la tutela di un diritto deve allegare e provare i fatti a fondamento della domanda.
Si tratta del principio base della responsabilità espresso dall'art. 2697 c.c., a norma del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Poichè l'intervento risale al 2016, ovvero ante GE, la responsabilità sanitaria è contrattuale, sia nei confronti del medico che della struttura.
Sebbene l'art. 1218 c.c. dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, la norma di cui all'art. 2697 c.c. non esime chi agisce in giudizio, dal dover dare prova di aver subito un danno e del nesso di causalità con la condotta del creditore.
Infatti, “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la
condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento (Cass.
Ordinanza n. 20707 /2023).
Inoltre, “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non
dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore)
ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di
causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di
nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”(Cass.
Sent. n. 28991/2019).
Parimenti, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione da parte del medico, come nel caso di specie, il danneggiato deve fornire la prova dell'avvenuto contratto/contatto sociale con la struttura, dal quale sia derivato il danno ovvero l'aggravamento della precedente patologia o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova della diligente esecuzione della prestazione sanitaria, e che gli esiti siano determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 18392/2017;
975/2009; 17143/2012; 21177/2015).
La Suprema Corte in materia, si è così pronunciata: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio… il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. SSUU
577/2008).
Ritiene questo giudice che l'inadempimento rilevante, consistente nel ritardo diagnostico contestato e la cui mancanza, secondo il giudizio controfattuale probabilistico, avrebbe impedito il verificarsi del danno, non sia imputabile ai soggetti chiamati in causa, la cui condotta peraltro non ha alcun nesso causale con i danni lamentati.
Infatti, è emerso dalla CTU svolta, che il dott. , al contrario, ha Per_1
dimostrato di aver agito con la massima diligenza, sia nel consigliare i controlli preliminari all'intervento concordato con la paziente, sia nell'eseguire esami in corso di intervento.
Il Collegio peritale in ordine all'intervento eseguito si è così espresso: il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche mediche e chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.
Prima di sottoporre ogni paziente ad intervento di chirurgia della regione
mammaria le linee guida AICPE e SICPRE consigliano di sottoporre la
paziente ad ecografia mammaria o mammografia: esami di screening di
primo livello, mentre la RMN, eseguita dalla sig.ra prima Pt_1
dell'intervento con il dott. , rappresenta un accertamento già di Per_1
secondo livello e specifico per lo studio delle protesi mammarie e del
parenchima ghiandolare.
In presenza di referto negativo per patologia o per sospetto patologico necessario di ulteriori accertamenti si ritiene corretta l'indicazione posta dal dott. a sottoporre la periziata all'intervento di sostituzione Per_1
dei dispositivi ormai presenti sulla paziente da molti anni, con alto rischio
di rottura e spandimento del silicone nei tessuti.
Corretto appare l'atteggiamento del dott. nell'esecuzione di Per_1
biopsie multiple di tessuto mammario nella mammella dove era presente la rottura protesica, a fronte di un reperto clinico macroscopico meritevole di accertamenti, anche se in presenza di accertamenti strumentali di secondo
livello (RMN mammelle) negativi per patologia.
Corretta appare l'indicazione, dopo aver comunicato l'esito inatteso ed imprevedibile della neoplasia mammaria destra, di indirizzare la sig.ra
presso una breast unit del comune di residenza per gli accertamenti Pt_1
e le cure del caso.
La sig.ra si riferisce soddisfatta delle cure ricevute presso la breast Pt_1
unit e la chirurgia plastica dell' , e non si Parte_4
ravvisano elementi di censura nei confronti dei medici di tali strutture.
Hanno quindi chiaramente concluso che: Il ritardo nella diagnosi del k mammario destro è ascrivibile all'inspiegabile referto negativo per
patologia o per sospetto patologico della RM mammaria eseguita presso
l'Ospedale di Terni in data 02.05.2016 correttamente richiesta dal medico in costanza di un esame obiettivo di non univoca interpretazione e non
riduce in modo significativo le chances di cura della perizianda.
Alla CTU non venivano fatte osservazioni, anzi parte attrice, dopo il deposito della perizia, chiedeva di chiamare in causa l'ospedale di Terni ove era stata eseguita la RM, istanza rigettata dal Giudice Vacca, stante l'intervenuta decadenza del termine della prima udienza, per avanzare istanza di chiamata del terzo, sebbene l'interesse sia sorto successivamente.
E' documentalmente provato e incontestato, che il dott. Per_1
prescrisse i corretti esami preoperatori, prima di procedere all'intervento: infatti dalla documentazione agli atti risulta che il dott. Per_1 prescrisse in data 07.03.2016 esami ematochimici, Rx torace, ECG, ecografia mammaria e mammografia, così come è contestato che prescrisse alla paziente anche di eseguire RM con contrasto.
E' inconfutabile, che durante l'intervento per la sostituzione delle protesi mammarie, il dott. su propria iniziativa e opportunamente, Per_1
effettuava prelievo di campione istologico, risultato poi positivo per carcinoma mammario, nonostante l'esito negativo della RM eseguita dalla paziente il 02.05.2016.
Pertanto, è solo grazie alle competenze tecniche dimostrate dal Dott.
[...]
se i focolai di carcinoma mammario furono individuati e rimossi a Per_1
beneficio della salute e sopravvivenza della paziente.
D'altra parte, non si comprende come avrebbe dovuto diagnosticare il dott.
un carcinoma mammario dalla semplice visita, se nemmeno Per_1
l'esame RM lo aveva individuato, non essendo peraltro un senologo, né in base a quali regole scientifiche, anche in presenza di un sospetto e in assenza di un esame istologico, avrebbe dovuto convertire in sala operatoria, senza consenso informato e senza le competenze specifiche in materia oncologica,
un intervento di chirurgia plastica in un intervento diverso e assolutamente invasivo quale la mastectomia. Intervento che poi altro medico
“specializzato”, ha correttamente eseguito, solo dopo aver sottoposto la paziente ad altri esami diagnostici mirati e specifici, non limitandosi ovviamente al mero referto dell'esame istologico.
, non solo questo giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il CP_11
Collegio peritale, per le considerazioni tecniche e scientifiche non confutate, né confutabili, espresse dai consulenti d'ufficio, ma anche per le considerazioni sopra svolte e per quanto emerge in modo evidente dagli stessi documenti prodotti dall'attrice. D'altra parte, è la stessa parte attrice che non presentando osservazioni alla consulenza e chiedendo addirittura di essere autorizzata a chiamare in causa il presidio ospedaliero ove è stata eseguita la , ha dimostrato di condividerle integralmente.
La domanda va pertanto rigettata.
Ne consegue, che applicando il principio della soccombenza, l'attrice è tenuta a rifondere le spese non solo sostenute dai convenuti in questo giudizio e nel secondo procedimento di ATP, ma anche le spese di resistenza della Milano Assicurazioni s.p.a., la cui chiamata in causa si è resa necessaria a causa della domanda infondata proposta da parte attrice.
Ovviamente stante il rigetto della domanda principale, restano assorbite le domande di rivalsa e di manleva.
Quanto alle spese, va fatto però un breve esursus sulle varie fasi processuai e sui comportamenti processuali delle parti.
Ebbene, nel corso del presente giudizio, sono state formulate due proposte conciliative, alle quali non tutte le parti hanno aderito.
Tuttavia, va sottolineato, che le parti convenute e la terza chiamata, hanno giustificato il motivo del rifiuto, consistente nella compensazione integrale delle spese, avendo dovuto resistere a ben due procedimenti di ATP
conclusisi con una dichiarazione di inammissibilità ed una di rigetto.
Viceversa, parte attrice, ha rifiutato la seconda proposta formulata da questo giudice, con la seguente motivazione: Ciò in virtù del fatto che tale onerosa
e gravosa proposta, da un lato, non tiene conto dell'intera vicenda diagnostica e patologica della sig. e dall'altro, Parte_1
dell'esito del procedimento che, comunque, ha evidenziato una responsabilità sanitaria nella tragica vicenda che l'ha vista convolta.
Si rappresenta, inoltre, come tale ultima proposta, al contrario della precedente a cui si era aderito di compensazione delle spese di lite coerente
nel nostro panorama e contesto, comporterebbe la corresponsione di oltre
€. 30.000,00 in favore delle parti convenute e della chiamata in giudizio.
Ebbene, tale motivo del rifiuto, non è condivisibile da questo giudice, in quanto, in ben due procedimenti di ATP che avevano preceduto questo giudizio, era stato chiaramente espresso dai giudici non solo che la domanda era carente dei presupposti necessari, ma addirittura nell'ordinanza del
14.2.2019, il Giudice aveva rigettato il ricorso ex ar.696 bis c.p.c., esprimendo esplicite valutazioni anche di merito, in quanto già emergevano prima facie dai documenti in atti, l'assenza del nesso causale e della responsabilità professionale de medico.
Sicchè, non può escludersi che nell'instaurazione del presente giudizio di merito, vi fosse la consapevolezza, quanto meno dell'elevato rischio di un rigetto della domanda e che la fondatezza o meno della domanda, poteva essere rivalutata anche alla luce delle difese dei convenuti.
Sicchè, avendo l'attrice già instaurato due procedimenti di ATP, entrambi con esito negativo, ai quali i resistenti si sono dovuti difendere, non si può
pensare che parte attrice, per il solo fatto di essere rimasta vittima di un caso di malpractice, ignorasse che quanto meno quella attività difensiva non avrebbe pesato sulla liquidazione finale delle spese del giudizio di merito, considerato che ha chiamato in giudizio soggetti estranei alla vicenda di malpractice nella quale assume di essere stata vittima.
Già nel primo provvedimento con il quale il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ATP, vi è stata un'attenzione particolare alla vicenda sanitaria della ricorrente, tanto che sono state compensate le spese.
Nel provvedimento di rigetto del secondo ricorso di ATP, peraltro identico al primo ed altrettanto carente, il giudice infatti non ha potuto non applicare il principio di soccombenza, condannano la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dai resistenti e liquidate in euro 900,00 oltre IVA,
CPA e spese generali per ciascuno.
Se da un lato questo giudice può addivenire ad escludere il risarcimento per lite temeraria, pur richiesto, tenendo cono della vicenda sanitaria dell'attrice ed infatti non lo ha considerato nemmeno in sede di proposta conciliativa, non vi sono ragioni per non valutare il comportamento processuale dell'attrice e le ragioni delle altre parti. Invero, tenuto conto degli elementi che emergevano dagli esiti di ben due ATP e del rischio calcolato di un probabile rigetto della domanda, il giudice non può ignorare completamente il fatto che comunque un medico ed una struttura, esenti da qualsiasi addebito, si siano dovute difendere da una accusa infondata, sostenendo dei costi, nonché lo stress di tre giudizi e che nel corso di questo giudizio, il medico è sato costretto anche chiamare in causa la sua assicurazione e resistere alle eccezioni di quest'ultima, nonché la compagnia a costituirsi e farsi assistere legalmente. D'altra parte, nella proposta conciliativa, questo giudice non ha applicato i parametri medi di liquidazione dei compensi e nemmeno ha tenuto conto in modo matematico del valore della causa, attenendosi rigorosamente alle somme richieste da parte attrice ad al valore dichiarato della causa.
Ciononostante, la propria proposta è stata ritenuta gravosa ed eccessivamente onerosa, insistendo su una conciliazione con compensazione delle spese, che le controparti avevano già rifiutato nel 2022
e ribadito di non accettare anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, non può non tenersi conto del rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa di questo giudice, a cui tutte le altre parti avevano aderito, tra cui anche la compagnia di assicurazioni, sebbene la liquidazione delle spese non tenesse conto dei parametri di cui al DM 147/22, ma fosse ben al di sotto dei minimi.
Non bisogna dimenticare infatti che la domanda si basava sulla richiesta di riconoscimento di un danno permanente del 30% e che il danno biologico complessivamente era stato quantificato in euro 168.988,00 oltre spese mediche e che il dott. ha sopportato pure spese vive, per Per_1
chiamare in causa la sua compagnia di assicurazioni.
Sicchè applicando rigorosamente i parametri medi, ciascuna parte convenuta, nonché la chiamata in causa (le cui spese invece nella proposta conciliativa di questo giudice sono state poste a carico del medico e ridotte equitativamente), avrebbe diritto alla refusione dei compensi pari ad euro
14.103,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%,
a cui andrebbero aggiunti per la e per il dott. Controparte_10 Per_1
le spese di ATP, liquidate in euro 900, 00 oltre IVA, CPA e spese generali ciascuno, oltre il C.U versato dal medico per la chiamata in causa della sua assicurazione, oltre il pagamento a carico della sola parte attrice delle spese di CTU, pari ad euro 1.300,00 oltre Iva per ciascuno dei due membri del
Collegio, per una somma pari a circa 60.000,00 euro.
Viceversa, nella proposta ex art.185 bis c.p.c. del 14.3.2025, rifiutata dall'attrice, questo giudice ha liquidato spese, equitativamente, in una somma pari alla metà
Non solo quindi è ingiustificato il rifiuto di accettare la proposta conciliativa di questo giudice formulata all'esito di una CTU non contestata e contraria in modo assolutamente netto alle pretese attoree (sicchè anche solo per questa ragione la parte attrice dovrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali secondo il principio di soccombenza), ma giurisprudenza recente, riconosce in questo caso la sussistenza sia della condanna per lite temeraria di cui all'96 comma 1 c.p.c., sia della responsabilità processuale aggravata della parte di cui all'art.96 comma 3
c.p.c. ( vedi sentenza n.90 del Tribunale di Palermo del 9.1.2025; sentenza del Tribunale di Latina n.2073/24; sentenza del Tribunale di Roma del
30.10.2014).
In conclusione, questo giudice, tenuto conto della vicenda sanitaria e del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, anche ripetuto da parte attrice, ritiene di non accogliere l'istanza ex ar.96 comma 1 c.p.c., di non applicare d'ufficio la sanzione di cui all'art.96 comma 3 cpc e tuttavia non può che porre a carico di parte attrice, interamente le spese di CTU, le spese di ATP sostenute dalla e dal dott. liquidate in CP_12 Per_1
euro 900.00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per ciascuno, nonché le spese del presente giudizio, che tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM 147/22 ( scaglione 52.000,00-260.000,00), si liquidano in euro
7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%
per ciascuna parte convenuta ed in favore altresì della terza chiamata, con distrazione ai procuratori della , dichiaratisi antistatari. Controparte_10
PQM
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di Controparte_13
e del dott.
[...] Persona_1
, nonché sulla domanda di rivalsa proposta dalla
[...] CP_1
nei confronti del dott. e sulla domanda di manleva da
[...] Per_1
quest'ultimo proposta nei confronti della Controparte_5
così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice ; Parte_1
2) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla nel procedimento di ATP, liquidate in euro 900,00 Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da attribuire ai procuratori antistatari;
3) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal dott.
nel procedimento di ATP, liquidate in euro 900,00 oltre IVA, Per_1
CPA e rimborso spese generali, nonché alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ed in euro 518,00 per esborsi;
4) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano in euro 7.052,00 per Controparte_5
competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
5) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti, nella somma cadauno di euro 1.300,00 oltre
IVA ,in favore del dott. e della dott.ssa Persona_5 Persona_6
, se non già versate.
[...]
Roma 24.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 39042 per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Daniele Berardi (C.F. ), presso il CodiceFiscale_2
cui studio in Roma, p. le Clodio, 13 è elettivamente domiciliata, in virtù di delega agli atti
- ATTRICE
Nei confronti di Controparte_1
, (CF ), p.i.v.a. , con sede in Roma
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
alla Via di Trasone n. 61, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Prof. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Massimo Candreva (cod. fisc.
e presso il suo studio in Roma al Viale G. Mazzini n. C.F._3
119 elettivamente domiciliata giusta procura agli atti;
- CONVENUTA
E
Dott. rappresentato e difeso unitamente e Persona_1
disgiuntamente dall'avv. Michele Ferreri (c.f. , CodiceFiscale_4
pec ) e dall'avv. Andrea Email_1
RD (c.f. , pec CodiceFiscale_5
) del Foro di Roma ed Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Antonio
Gramsci 54, come da mandato agli atti;
- CONVENUTO
E
(codice fiscale ), con Controparte_3 P.IVA_3
sede in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore , Avv. Pierluigi Mancuso – terza chiamata - ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce ed allegata al presente atto, dall 'Avv . (cod. fiscale Parte_2 ) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, C.F._6
Via Cola di Rienzo n. 149 è elettivamente domiciliata
- ER MA
Avente ad oggetto: responsabilità medica
Conclusioni di parte attrice:
Si reitera, quindi, la adesione alla proposta conciliativa formulata dal
precedente G.U. Dott.ssa che aveva considerato la grave Per_2
responsabilità medica nella gestione degli eventi, seppur di terzi rispetto
alle parti in giudizio.
Per il resto ci si rimetti all'equo apprezzamento ed all'umanità del magistrato, chiedendo che tenga conto dell'intera vicenda e non dell'attuale singolo epilogo.
Conclusioni convenuta (clinica ) CP_1
Relativamente alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. modificata e corretta dall'Ill.mo IG. Giudice con l'ordinanza del 14 marzo 2025, la
dichiara di aderire alla medesima Controparte_4
proposta, che di seguito si trascrive: “propone a titolo di conciliazione,
l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in euro Persona_1
6.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché delle spese di lite sostenute dalla che si Controparte_1
liquidano in euro 10.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella
misura del 15% con distrazione ai procuratori antistatari, nonché rimborso
da parte del dott. delle spese legali sostenute della Persona_1
chiamata in causa che si liquidano in euro Controparte_5
4.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
In subordine, nel caso di mancata adesione, conclude come di seguito:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
dichiarare inammissibili e/o improcedibili per tutte le ragioni sopra
gradatamente esposte e, comunque, rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_6
;
[...]
in subordine, rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra
nei confronti della Parte_1 [...]
in quanto destituite di Controparte_6
ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate;
in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni e le causali sopra esposte, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle
domande di parte attrice nei confronti della
[...]
, in via di Controparte_6
rivalsa e/o regresso e/o indennizzo e/o manleva, condannare il Dott.
[...]
a tenere indenne e manlevare la medesima Persona_1 [...] da Controparte_6
ogni eventuale provvedimento di condanna subito nel presente giudizio e da
ogni eventuale pronuncia sfavorevole, con condanna del Dott. Persona_1
a restituire alla tutte le somme - per capitale,
[...] Controparte_6
interessi, rivalutazione monetaria e spese - che quest'ultima fosse tenuta a
corrispondere all'attrice, oltre interessi ai sensi di legge.
Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimb. forf. spese
generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge, da distrarre in favore del sottoscritto
difensore, che si dichiara antistatario."
Conclusioni di parte convenuta ( : Per_1
Il Dott. in virtù della polizza assicurativa in essere con la Per_1
ed avuto riguardo alla specifica tutela legale Controparte_3
ivi disciplinata, si rimette ed aderisce alla decisione che quest'ultima vorrà assumere in merito alla proposta formulata dall'On.le Giudice adito. Per
quanto occorrer possa il Dott. aderisce alla proposta Per_1
conciliativa subordinatamente all'accettazione da parte della Compagnia.
Ove la proposta formulata non dovesse essere accettata dalle altre parti in
giudizio, la scrivente difesa si riporta integralmente a quanto eccepito, dedotto e concluso nei precedenti scritti difensivi.
Per mero tuziorismo si rinnova la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle memorie depositate in atti, chiedendo allo stesso
tempo il rigetto delle avverse istanze istruttorie per i motivi indicati nella
terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Il Dott. , precisa infine le proprie conclusioni: Per_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, nel merito rigettare la domanda avversaria perché infondata in
fatto ed in diritto;
sempre nel merito in caso di integrale rigetto della domanda avanzata dalla sig.ra condannare la stessa ai sensi dell'art. 96 Parte_1
commi 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, quantificare l'eventuale risarcimento entro i limiti dei danni effettivamente provati in corso di causa;
in ogni caso nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria nei confronti del Dott. , Per_1
condannare la Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o la ER
[...]
Hathaway Inc. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire direttamente l'attrice, manlevando e tenendo indenne Persona_1
;
[...]
in via gradata, ove dovesse risultare che la non ha Controparte_6
sottoscritto alcuna polizza in favore del Dott. , rigettare la Per_1
domanda di regresso/rivalsa formulata da ai sensi e per gli Controparte_6
effetti dell'art. 1460 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni terza chiamata Controparte_5 dichiara di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice che prevede: “l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in Persona_1
euro 6.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%, nonché delle spese di lite sostenute dalla che Controparte_1
si liquidano in euro 10.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione ai procuratori antistatari, nonché
rimborso da parte del dott. delle spese legali Persona_1
sostenute della chiamata in causa che si Controparte_5
liquidano in euro 4.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
In subordine, conclude come di seguito:
“In via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di Per_1 Controparte_3
In subordine, accertare la inoperatività nel caso di specie della garanzia prestata da in favore del dott. Controparte_3 Persona_1
.
[...]
Sempre in via subordinata, rigettare la domanda di regresso/rivalsa proposta da nei confronti Controparte_6
del dott. perché infondata in fatto ed in diritto e, per Persona_1
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. Per_1
nei confronti di . Controparte_3 In via ulteriormente subordinata, dichiarare la decadenza del dott.
[...]
dal diritto di essere garantito da ex Per_1 Controparte_3
art. 1914 c.c.
In via di ulteriore subordine, accertare la inoperatività nel caso di specie,
o comunque, la operatività a secondo rischio della garanzia prestata da
in favore del dott. nei Controparte_3 Persona_1
limiti di cui agli artt. 2, 16, 16-bis e 20 delle condizioni generali di polizza.
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. depositato in data 02.02.18, la OR , ricorreva al Tribunale di Parte_1
Roma per fare nominare un consulente medico d'ufficio “affinché provveda alla visita medico legale della sig.ra , Parte_1
all'accertamento delle cause e degli effettivi responsabili che hanno determinato le lesioni sofferte dall'istante e l'inutilità ed erroneità dell'operazione chirurgica, alla quantificazione delle medesime ed all'accertamento del nesso causale con i fatti di cui è causa indicati in premessa e fissi la data di comparizione personale delle parti per il giuramento e la formulazione dei quesiti”.
Il procedimento assumeva il n. R.G. 6979/2018 ed il G.I. Dott.ssa
Chiarenza, con provvedimento del 07.02.18 disponeva pertanto la comparizione in udienza delle parti per il 26.06.18. Si costituiva il Dott. con memoria difensiva nella quale, dopo Per_1
aver contestato, con approfondite argomentazioni, le ragioni avversarie,
insisteva nella declaratoria di inammissibilità del ricorso e nella condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva altresì la contestando quanto dedotto nel ricorso. CP_6
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2018,
“rilevato che, nella fattispecie, dal ricorso promosso non risulta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 696 c.p.c.”: dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Con identico ricorso depositato in data 05.10.18, la OR Parte_1
, ricorreva nuovamente al Tribunale di Roma per fare nominare un
[...]
consulente medico d'ufficio “affinché provveda alla visita medico legale della sig.ra , all'accertamento delle cause e degli Parte_1
effettivi responsabili che hanno determinato le lesioni sofferte dall'istante
e l'inutilità ed erroneità dell'operazione chirurgica, alla quantificazione delle medesime ed all'accertamento del nesso causale con i fatti di cui è causa indicati in premessa e fissi la data di comparizione personale delle parti per il giuramento e la formulazione dei quesiti” .
Il procedimento assumeva il n. R.G. 62760/2018 ed il G.I. Dott. Moriconi
con provvedimento del 24.10.18, disponeva la comparizione in udienza delle parti per il 14.02.19.
Si costituiva nuovamente il Dott. con memoria difensiva nella Per_1
quale, dopo aver contestato, con approfondite argomentazioni, le ragioni avversarie, insisteva nella declaratoria di inammissibilità del ricorso e nella condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva altresì la . CP_6
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2019, rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso ex art.696 bis va rigettato. (omissis) Nel caso di specie, al contrario, il ricorso è dichiaratamente, generico, omissivo e meramente esplorativo. Va
considerato che altro ricorso (ex.art.696 cpc) della è stato rigettato Pt_1
da questo Tribunale ma la ricorrente non ne ha tratto monito per approfondire e migliorare il contenuto del ricorso (che è identico al primo)
e come in primo carente, atteso che il medico ha dimostrato Per_1
apprezzabile prudenza e diligenza nell'indirizzare la paziente ad una preventiva RMN che dava esiti negativi, consentendo l'effettuazione del programmato intervento”, condannando la riorrente al pagamento delle spese legali.
Ciononostante, con atto di citazione notificato alla
[...]
ed al dott. Controparte_6 [...]
il 6 giugno 2019, la IG.ra conveniva in Per_1 Parte_1
giudizio la struttura ed il medico innanzi a questo Tribunale, deducendo che, avendo accusato la comparsa di una sintomatologia dolorosa a carico della mammella destra successivamente ad un intervento di mastoplastica additiva bilaterale eseguito nel 2003, si era rivolta al Dott. Persona_1
, il quale le aveva prescritto, in data 7 marzo 2016, un esame RMN
[...]
delle mammelle e “poneva indicazione di intervento chirurgico di sostituzione delle protesi e di capsulectomia”, cui la IG.ra si Pt_1
sottoponeva presso la Casa di Cura “ ” in data 06.06.2016. CP_1
L'attrice esponeva che l'esame istologico effettuato il 9 giugno 2016, documentava “parenchima mammario contenente focolai di carcinoma mammario infiltrante in prevalenza tubulo cribriforme con componente di carcinoma intraduttale cribriforme”.
La IG.ra ha inoltre dedotto di essersi rivolta all' Pt_1 Controparte_8
di Perugia, ove veniva sottoposta, in data 14 giugno 2016
[...]
a “consulenza senologica” ed ove veniva ricoverata, in data 6 luglio 2016, per essere sottoposta ad intervento di mastectomia. L'istante ha aggiunto di essersi sottoposta, il 4 agosto 2016, “a controllo oncologico presso
l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ove effettuava una pet-tc-total body e stante l'esito” di essersi sottoposta “a chemioterapia con trattamento ormonoterapico adiuvante e radioterapia”.
Pertanto, lamentava la “responsabilità oggettiva del dott. non Per_1
solo nel mancato approfondimento diagnostico al momento del primo riscontro clinico, determinando un ritardo diagnostico ma anche nell'aver proseguito con un intervento chirurgico” ritenuto “non necessario che ha facilitato la diffusione della neoplasia”.
Ha quindi dedotto di avere subito, sulla base della relazione tecnica di parte, un “danno biologico «puro»” nella misura del “30% a titolo di I.P., alla luce della Tabelle del Tribunale di Milano e dell'età dell'istante al momento del sinistro, 51 anni, per euro 154.288/00; 150 gg. a titolo di I.T.A. €.
14.700/00”, oltre spese “mediche e medico-legali”. Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
accertare e dichiarare le responsabilità del dott. e della Per_1 [...]
, in persona del L.R.P.T., ognuno per il proprio titolo, Controparte_1
extra-contrattuale e contrattuale, nella vicenda de qua e, per l'effetto condannarli all'integrale risarcimento del danno civile - patrimoniale e non patrimoniale - come sopra dettagliatamente specificato subito dall'istante
a causa delle lesioni patite e permanenti ovvero nella misura minore o
maggiore ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze del C.T.U. di cui si chiede sin da ora la nomina, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, come per legge (moratori dalla domanda giudiziale)”, oltre spese e compensi di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio la la quale Controparte_6
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione e delle domande avversarie, in quanto queste ultime non erano state proposte nel termine e con le modalità imposti dall'art. 8, comma 3,
della l. 8 marzo 2017, n. 24.
Infatti, deduceva che aveva proposto, anteriormente Parte_1
al presente giudizio, un ricorso ex art. 696 c.p.c. (depositato in data 2 febbraio 2018, notificato alla unitamente al pedissequo Controparte_6
decreto di fissazione udienza, in data 15 maggio 2018 e dichiarato inammissibile dall'Ill.mo Tribunale di Roma con ordinanza riservata del 3 luglio 2018) ed un successivo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (depositato in data 5 ottobre 2018, notificato alla unitamente al pedissequo Controparte_6
decreto di fissazione udienza, in data 16 novembre 2018 e rigettato dall'Ill.mo Tribunale di Roma con ordinanza riservata del 14 febbraio
2019), entrambi dal contenuto praticamente identico a quello dell'atto introduttivo della presente causa.
Ad avviso della convenuta, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. 8 marzo
2017, n. 24 (le cui norme di carattere processuale si applicano al caso di specie), la IG.ra , dopo la proposizione del ricorso Parte_1
per accertamento tecnico preventivo del 2 febbraio 2018 (o comunque dopo la proposizione del successivo ricorso del 5 ottobre 2018), avrebbe dovuto proporre le proprie domande depositando il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. entro i ristretti termini perentori previsti dal medesimo art. 8, comma 3, della l. 8 marzo 2017, n. 24. Mentre così non è stato, con la conseguenza che l'atto di citazione e le domande proposte nel presente giudizio dalla IG.ra
[...]
dovevano essere dichiarate inammissibili e/o Parte_1
improcedibili.
Sempre in via preliminare ed in subordine rispetto alla precedente eccezione, l' eccepiva l'improcedibilità delle domande Controparte_6
proposte da parte attrice, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del
4 marzo 2010 (come modificato dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013), per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, secondo le norme vigenti in materia al momento della proposizione della causa.
In ulteriore subordine e sempre in via preliminare, la Controparte_6
evidenziava l'inammissibilità dell'atto di citazione e delle domande della
IG.ra , per la palese genericità delle stesse. Parte_1 D'altra pare osservava che la genericità dell'atto di citazione e delle domande, era stata rilevata dallo stesso Giudice nell'ordinanza riservata del
17 febbraio 2020.
In effetti parte attrice non aveva minimamente indicato nell'atto di citazione gli elementi costitutivi dell'asserito danno.
La IG.ra , infatti, non aveva formulato alcuna concreta e precisa Pt_1
censura con riferimento all'operato della e, Controparte_6
relativamente all'operato del Dott. , aveva dedotto Persona_1
solo una generica “responsabilità oggettiva” dovuta a delle non ben specificate condotte “mancato approfondimento diagnostico” e “ritardo diagnostico”.
In realtà, ad avviso della , l'atto di citazione introduttivo del presente CP_9
giudizio aveva un contenuto uguale a quello dei due precedenti ricorsi per accertamento tecnico preventivo del 2 febbraio 2018 e del 5 ottobre 2018 proposti dalla IG.ra dinanzi al Tribunale di Roma, il primo Pt_1
dichiarato inammissibile ed il secondo rigettato. Il primo ricorso (R.G. n.
6979/2018) dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti, incluso il necessario presupposto della sussistenza del fumus boni iuris, mentre il secondo ricorso (R.G. n. 62760/2018) rigettato, in quanto generico e comunque per l'assenza di responsabilità in capo al Dott. Persona_1
ed in capo alla
[...] Controparte_6
Sempre in via preliminare, l' in via ancor più gradata, Controparte_6
eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione e delle domande proposti dalla IG.ra per l'estraneità della Parte_1 [...]
ai fatti dedotti con l'atto introduttivo del presente giudizio. Controparte_6 La deduceva infatti di essere estranea ai fatti dedotti dalla Controparte_6
IG.ra , la quale era - pacificamente - paziente del Parte_1
Dott. in forza di un rapporto professionale libero, Persona_1
autonomo e diretto tra la paziente ed il medico. L'attrice, come anche ammesso da quest'ultima, era stata infatti visitata, assistita e consigliata direttamente ed esclusivamente dal suo medico di fiducia e cioè dal Dott.
ed era stata da quest'ultimo curata, consigliata e Persona_1
sottoposta all'intervento di sostituzione protesi e di capsulectomia, in forza di un rapporto professionale libero, autonomo e diretto con la paziente, senza alcun potere di indirizzo e/o di controllo da parte della
[...]
. Controparte_6
Precisava infatti, che il Dott. e gli altri collaboratori Persona_1
del chirurgo che avevano partecipato all'atto operatorio, avevano svolto e svolgono attività libero professionale, non erano mai stati e non sono dipendenti (né hanno prestato collaborazioni coordinate e continuative) della né sono mai stati strutturati all'interno della Controparte_6 [...]
. CP_1
Ciò premesso, la struttura sanitaria assumeva che l'atto di citazione avversario era del tutto infondato, attesa la correttezza dell'operato del medico e della . Controparte_6
Infatti, rilevava che pur nell'estrema genericità dell'atto di citazione,
l'attrice non aveva comunque dedotto alcunché in merito ad eventuali responsabilità della , né aveva imputato nulla di Controparte_1
specifico a quest'ultima, a riprova dell'estraneità della ai Controparte_6
fatti ed ai danni asseriti dalla IG.ra . Pt_1 L era pertanto, del tutto estranea ai fatti, alle responsabilità ed CP_6
ai danni asseriti dalla IG.ra . Parte_1
In via ulteriormente subordinata, la eccepiva comunque Controparte_6
l'infondatezza dell'atto di citazione e delle domande proposte dalla IG.ra e contestava integralmente quanto dedotto Parte_1
dall'attrice, non risultando, con riferimento al ricovero della paziente presso la ed all'intervento chirurgico del 6 giugno 2016, Controparte_1
alcuna responsabilità medica ed alcun danno.
Non vi era infatti alcuna responsabilità medica nel caso di specie: lo stesso
Tribunale di Roma con la sopra richiamata ordinanza del 14 febbraio 2019
(la quale ha rigettato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da controparte) aveva rilevato che “il medico ha dimostrato apprezzabile Per_1
prudenza e diligenza nell'indirizzare la paziente ad una preventiva RMN che dava esiti negativi, consentendo l'effettuazione del programmato intervento” e che “è del tutto carente l'indicazione da parte della Pt_1
della condotta censurabile del medico e il nesso causale con l'evento lamentato”, escludendo qualsiasi responsabilità del medico e della CP_6
[...]
In ogni caso evidenziava che non risultava alcuna lesione o patologia ed alcun danno, riconducibili all'intervento ed alle cure per cui è causa, così come non risultava alcun nesso di causalità tra ipotetiche lesioni, patologie e danni ed altrettanto ipotetiche condotte negligenti o imprudenti del chirurgo che aveva eseguito l'intervento di sostituzione delle protesi.
Ribadiva, quanto già rilevato dal Tribunale in sede di ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., ovvero che il Dott. aveva correttamente Persona_1 consigliato, curato e sottoposto ad intervento chirurgico la IG.ra
[...]
, con la dovuta diligenza, perizia e prudenza. Parte_1
Nel corso delle visite intercorse con la paziente il Dott. Persona_1
, nel pianificare l'intervento di sostituzione delle vecchie protesi
[...]
(posizionate tredici anni prima a seguito di un intervento di mastoplastica additiva), aveva invitato la IG.ra ad effettuare una Parte_1
risonanza magnetica mammaria con mezzo di contrasto, risonanza effettuata dalla medesima IG.ra in data 2 maggio 2016 presso una struttura Pt_1
sanitaria diversa dalla . Il referto di tale RM mammaria Controparte_1
con MDC eseguita al di fuori della riportava Controparte_6
esito negativo: “non si segnalano alterazioni di intensità di segnale né aree di focal-enhancement di tipo patologico né alterazioni dell'integrità protesica bilateralmente”. Il Dott. aveva quindi proceduto con Per_1
l'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle protesi e capsulectomia programmato, nel corso del quale aveva constatato che la protesi destra era danneggiata e piegata, con fuoriuscita del gel interno.
Il medico chirurgo aveva perciò prelevato dei campioni di tessuto sui quali eseguire l'esame istologico, data l'evidente infiltrazione del tessuto mammario ed al fine di verificare se la suddetta infiltrazione era dovuta alla diffusione del gel protesico fuoriuscito. Effettuato l'esame istologico, il quale evidenziava un carcinoma mammario, il Dott. Persona_1
aveva immediatamente informato la IG.ra Parte_1
invitandola a contattare con la massima urgenza un medico specialista oncologo. Era dunque evidente che il Dott. , medico di fiducia Persona_1
della IG.ra , aveva consigliato, curato e sottoposto ad Parte_1
intervento chirurgico la paziente con la massima diligenza e perizia,
seguendo tutti i protocolli sanitari del caso ed usando la massima prudenza ed il massimo scrupolo professionale, permettendo alla IG.ra
[...]
di scoprire la presenza del carcinoma mammario e di Parte_1
attivarsi per i successivi trattamenti chirurgici e sanitari per la cura
della patologia scoperta.
Era dunque evidente l'assenza di responsabilità sia in capo alla CP_6
sia in capo al Dott. .
[...] Persona_1
Non vi era dunque stato nel caso di specie alcun “mancato approfondimento diagnostico”, alcun “ritardo diagnostico” e l'intervento chirurgico effettuato non era stato “non necessario” e non aveva “facilitato la diffusione della neoplasia”, ma anzi, aveva consentito all'attrice di scoprire tempestivamente, nonostante il referto sbagliato di un esame
RMN eseguita presso altra struttura, una neoplasia che aveva potuto
curare tempestivamente.
La paziente inoltre era stata ampiamente informata circa l'intervento, le cure e le terapie praticate dal Dott. e circa le possibili Persona_1
conseguenze dello stesso. Pertanto non vi era nemmeno un vizio del consneso informato.
Riteneva dunque che la domanda di accertamento di responsabilità e la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposte dall'attrice nei confronti della fossero entrambe integralmente infondate, Controparte_6
oltre che non provate. Aggiungeva che comunque parte attrice non aveva provato alcunchè nemmeno in ordine alla pretesa risarcitoria esercitata nei confronti della in ordine agli asseriti danni, peraltro dedotti in modo Controparte_6
meramente generico e spropositato, nonché in ordine al necessario nesso di causalità.
Contestava perciò, anche ogni singola voce di danno e la quantificazione dei danni operata da quest'ultima.
In via di estremo subordine, la proponeva domanda di Controparte_6
regresso e/o di rivalsa e/o di indennizzo e/o di manleva nei confronti del
Dott. , nella denegata ipotesi di accertamento di Persona_1
responsabilità e di danni e di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dalla IG.ra nei confronti della medesima Parte_1
Controparte_6
Riteneva infatti evidente che ogni eventuale responsabilità medica non poteva che essere, nell'ambito dei rapporti tra la ed il Dott. Controparte_6
, imputabile solamente a quest'ultimo, per i motivi Persona_1
sopra espressi.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
- dichiarare inammissibili e/o improcedibili per tutte le ragioni sopra gradatamente esposte e, comunque, rigettare integralmente le domande
proposte dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 [...] Controparte_6
;
[...]
- in subordine, rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra
nei confronti della Parte_1 Controparte_6 [...]
in quanto destituite di Controparte_6
ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate;
- in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni e le causali sopra
esposte, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle
domande di parte attrice nei confronti della
[...]
, in via di Controparte_6
rivalsa e/o regresso e/o indennizzo e/o manleva, condannare il Dott.
[...]
a tenere indenne e manlevare la medesima Persona_1 [...]
da Controparte_6
ogni eventuale provvedimento di condanna subito nel presente giudizio e da ogni eventuale pronuncia sfavorevole, con condanna del Dott. Persona_1
a restituire alla tutte le somme - per capitale,
[...] Controparte_6
interessi, rivalutazione monetaria e spese - che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere all'attrice, oltre interessi ai sensi di legge.
Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale eccepiva Persona_1
l'infondatezza delle domande formulate dalla IG.ra Parte_1
e chiamava in causa la sua compagnia assicurativa, Controparte_3
[...] Nel merito, rilevava che non si comprendeva quale mancato approfondimento diagnostico potesse essergli addebitato, considerato che proprio quest'ultimo, dopo la prima visita del 7.03.2016, aveva invitato l'attrice a sottoporsi a risonanza magnetica con contrasto, esame che la
IG.ra aveva effettuato due mesi dopo l'invito ricevuto dal medico. Pt_1
L'accusa di mancato approfondimento diagnostico, secondo il medico, era ancor più infondata, alla luce dell'esito negativo della risonanza magnetica con contrasto.
In buona sostanza, il medico radiologo della struttura alla quale si era rivolta la IG.ra , così scriveva: “Non si segnalano alterazioni di intensità Pt_1
di segnale né aree di focal-enhancement di tipo patologico né alterazioni dell'integrità protesica bilateralmente”.
Non si comprendeva dunque cos'altro avrebbe dovuto fare il Dott.
[...]
, confortato dall'esame radiologico, se non sottoporre la paziente Per_1
all'intervento richiesto.
Controparte invece censurava il suo operato per mancato approfondimento che avrebbe determinato un ritardo diagnostico.
Ebbene, sosteneva il convenuo che tale affermazione, dimostratasi del tutto infondata, sfiorava la temerarietà, considerato che solo grazie alla estrema professionalità e diligenza del convenuto, la IG.ra aveva ricevuto Pt_1
una diagnosi di carcinoma mammario.
Il professionista, nonostante il referto negativo della RM con contrasto,
aveva deciso comunque di prelevare campioni di tessuto durante l'intervento chirurgico, facendo eseguire immediatamente dopo un esame istologico.
Parlare quindi di ritardo diagnostico, a suo avviso, appariva una vera e propria negazione della realtà.
Alla luce della stessa documentazione clinica depositata dalla ricorrente, la condotta del Dott. era ineccepibile. Per_1
Rilevava poi che l'attrice, nell'atto di citazione, si limitava a richiedere in maniera del tutto generica ed esplorativa, che venissero accertate le cause,
gli effettivi responsabili delle lesioni, nonché il nesso causale delle stesse con i fatti narrati.
La stessa relazione di consulenza medico-legale prodotta da controparte, a suo avviso non provava alcunché, atteso che le conclusioni ivi svolte dal
Consulente, giungevano ad imputare al Dott. di non aver agito Per_1
tempestivamente alla rimozione chirurgica del carcinoma, quando il convenuto ignorava l'esistenza del carcinoma stesso.
In buona sostanza, secondo il perito di parte, il Dott. sarebbe Per_1
responsabile per non aver “agito tempestivamente alla rimozione del carcinoma che al momento della sua escissione aveva già interessato numerosi linfonodi”.
Tuttavia, deduceva il convenuto, che giammai avrebbe potuto rimuovere alcunché, senza un preventivo esame istologico. Censurava quindi la consulenza del dott. , nella parte in cui aveva apoditticamente Per_3
ritenuto che un carcinoma mammario potesse essere diagnosticato “a prima vista”, ivi compreso l'interessamento di numerosi linfonodi e rimosso da un qualsiasi chirurgo anziché da un chirurgo oncologo.
D'altra parte, il convenuto sottolineava anche la condotta tenuta dall'attrice, la quale, seguendo il ragionamento del suo consulente, non appena appreso l'esito dell'esame istologico, richiesto provvidenzialmente dal Dott.
[...]
, non si sottopose immediatamente ad un intervento di mastectomia Per_1
presso altra struttura, richiedendo viceversa una consulenza senologica con il dott. Persona_4
Sottolineava il convenuto che egli, proprio per professionalità e rispettando le leges artis, non doveva, né poteva, innanzi ad un semplice sospetto,
effettuare un intervento così invasivo quale una mastectomia.
Essendo un chirurgo estetico chiamato a svolgere un intervento di sostituzione di protesi mammarie, innanzi ad un semplice sospetto e senza il supporto di un esame strumentale, indispensabile a capire la localizzazione, estensione e portata di un carcinoma, non doveva, né poteva eseguire un intervento di mastectomia.
Sottolineava che nessun medico, senza l'esito di un esame istologico e senza un esame strumentale, avrebbe sottoposto la paziente ad una mastectomia.
La dimostrazione che non si poteva minimamente agire come suggerito dal consulente di parte, era provato dal fatto che la signora , pur con la Pt_1
certezza del risultato istologico, si rivolse ad uno specialista nella diagnosi e trattamento delle neoplasie mammarie e solo successivamente, supportata dagli esami strumentali eseguiti da quest'ultimo, si è sottoposta alla mastectomia. Era dunque evidente che le conclusioni del perito di parte, non potevano essere poste a fondamento della sua pretesa.
Evidenziava che invece la professionale e diligente condotta del convenuto,
aveva consentito di fornire, in meno di tre giorni, una terribile diagnosi che nemmeno l'esame strumentale era stato in grado di evidenziare.
A tal ultimo proposito censurava le considerazioni svolte dal consulente di parte secondo cui il carcinoma poteva essere diagnosticato mediante la semplice palpazione durante il primo esame obiettivo. La dimostrazione dell'infondatezza di tale tesi era infatti dimostrata proprio dall'esito negativo della risonanza magnetica con contrasto, che come è noto rappresenta lo strumento principe per l'individuazione di un simile male.
Sottolineava anche che egli è un chirurgo estetico e che la signora Pt_1
si era rivolta a lui per correggere gli esiti di una mastoplastica risalente a tredici anni prima e non per eseguire una consulenza senologica, cosa che l'odierna attrice ha invece fatto quando si è successivamente rivolta ad uno specialista del settore, il Dott. di Perugia. Per_4
In conclusione, precisava che non era ravvisabile alcuna responsabilità
contrattuale, in quanto la prestazione richiesta, cambio protesi, era stata regolarmente eseguita. Inoltre, la prestazione era stata eseguita con tale diligenza, che solo grazie al prelievo di tessuto effettuato durante l'intervento, la signora aveva potuto ottenere la diagnosi di tumore Pt_1
mammario.
Quanto poi alla contestazione di ritardo diagnostico di oltre quattro mesi, sottolineava che il convenuto prima dell'intervento, aveva invitato la paziente ad eseguire subito una risonanza magnetica con contrasto e che la signora aveva effettuato l'esame, per sua scelta, solo a distanza di 2 Pt_1
mesi da quando le era stato prescritto.
D'altra parte, il convenuto non comprendeva, come mai il ritardo diagnostico non fosse stato imputato a chi per primo aveva eseguito un esame diagnostico, ovvero il medico radiologo che aveva eseguito la RM.
Riteneva quindi insussistente e non provato il nesso di causalità tra l'intervento svolto dal convenuto e gli esiti ascrivibili al male che aveva colpito l'attrice.
In ogni caso contestava il quantum, giacchè i danni lamentati erano ascrivibili unicamente agli esiti del gravissimo male di cui era affetta l'attrice.
Quanto poi alla somma richiesta a titolo di spese sostenute, riteneva che anch'essa non potesse essere accolta. Tanto meno la richiesta di rimborso spese per far redigere la relazione di parte.
Alla luce delle circostanze dedotte, anche in considerazione del rigetto di ben due ricorsi per ATP, riteneva che la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, integrassero i requisiti della responsabilità
processuale aggravata per lite temeraria (art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.).
In ogni caso, poché il convenuto era assicurato con la ASSICURATRICE
per la responsabilità civile Controparte_7
del medico libero professionista, polizza n. 777029690561, chiedeva la chiamata in causa della predetta Compagnia di Assicurazioni, al fine di tenerlo indenne e manlevarlo da ogni responsabilità dovesse derivargli all'esito del presente giudizio e così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della in Controparte_7
persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. , con P.IVA_3
sede in San Cesario sul Panaro, C.so Libertà n. 53, disponendo lo spostamento dell'udienza per consentire la citazione del terzo nei termini di rito;
nel merito rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito in caso di integrale rigetto della domanda
avanzata dalla sig.ra condannare la stessa ai sensi Parte_1
dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, quantificare l'eventuale risarcimento entro i limiti dei danni effettivamente provati in corso di causa;
in ogni caso, nella
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria nei confronti del Dott. condannare la Per_1 [...]
in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante pro tempore a risarcire direttamente l'attrice, manlevando
e tenendo indenne;
in ogni caso con vittoria di Persona_1
spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva la terza chiamata, la quale eccepiva preliminarmente l'obbligo della di procedere direttamente all'eventuale risarcimento e a CP_6
tenere indenne il dott. , nonché l'infondatezza dell'azione di Per_1
rivalsa. Eccepiva la non operatività della copertura assicurativa prestata da in favore del sanitario convenuto, ed azionata Controparte_3
in questa sede, tale da comportare la inammissibilità e/o infondatezza della domanda di regresso/rivalsa esercitata dalla Struttura sanitaria convenuta nei confronti del dott. , anche in ragione del fatto che Persona_1
tale azione era limitata ai soli casi di dolo o colpa grave del medico, che nella vicenda de qua erano certamente inesistenti.
Eccepiva altresì la non accoglibilità della domanda di garanzia avanzata dal medesimo sanitario convenuto verso . Controparte_3
Deduceva infatti che l'intervento per cui è causa era stato eseguito il 6
giugno 2016 presso la gestita da ente Controparte_6 Controparte_6
associato all'AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata e perciò tenuta a stipulare, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L., polizza assicurativa operante anche a favore del personale dipendente. Il dott. aveva Per_1
eseguito l'intervento di sostituzione protesi e capsulectomia, in virtù di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo con la struttura convenuta.
Sul punto, richiamava la Suprema Corte di Cassazione e la più accreditata giurisprudenza di merito, secondo la quale la categoria dei dipendenti ricomprendeva tanto i lavoratori subordinati, quanto coloro che prestavano attività coordinata e continuativa. Pertanto, la era obbligata Controparte_6
a stipulare una polizza assicurativa anche a favore del dott. . Per_1
In adempimento del suddetto obbligo, risultava infatti che Controparte_6
quale gerente della , avesse stipulato con ER Controparte_1
Hathaway Inc. una polizza R.C. per i danni cagionati dal proprio personale dipendente, tra cui, rientravano sia i medici in rapporto di lavoro subordinato, sia quelli in rapporto di lavoro coordinato e continuativo.
Ne discendeva a suo parere, l'operatività, anche in favore del dott.
[...]
, della polizza ER Hathaway Inc., con conseguente Persona_1
operatività a secondo rischio della copertura assicurativa prestata da
, ai sensi del disposto degli artt. 2 e 16 delle Controparte_3
condizioni generali di contratto. Qualora la quale gerente Controparte_6
della , avesse negato di aver stipulato la suddetta Controparte_6
polizza, la stessa si sarebbe resa inadempiente alle obbligazioni sulla medesima gravanti a favore del dott. rimanendo tenuta a Per_1
garantirlo e manlevarlo da ogni pretesa in questa sede avanzata dalla OR
. Sicchè, da un lato la avrebbe dovuto risarcire il danno Pt_1 CP_6
che il medico fosse stato costretto a versare alla danneggiata con diritto di surroga dell' ex art. 1916 c.c., una volta indennizzato Controparte_3
l'assicurato; dall'altro, sarebbe stata paralizzata la domanda di rivalsa / regresso dalla eccezione di cui all'art. 1460 c.c., espressamente proposta.
Pertanto, il dott. , anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Per_1
1914 c.c. nei rapporti con la comparente Compagnia e per non incorrere in decadenze, poteva dichiarare di voler beneficiare della garanzia assicurativa stipulata, anche in suo favore, da quale gerente della Controparte_6 [...]
, ovvero, ove avesse negato di aver Controparte_1 Controparte_6
sottoscritto una polizza assicurativa, richiedere il risarcimento del danno da inadempimento, sollevando in ogni caso la eccezione ex art. 1460 c.c. a fronte della domanda di regresso/rivalsa, e di ogni altra domanda, che aveva proposto nei suoi confronti. Controparte_6 Diversamente l'assicurato sarebbe decaduto dalla garanzia assicurativa ex art. 1914 c.c.
In ogni caso, deduceva che a fronte dell'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione di rivalsa/regresso proposta verso il dott. non Per_1
poteva che essere infondata anche la domanda di garanzia da quest'ultimo avanzata verso . Controparte_3
Deduceva poi, che secondo la normativa ante GE, la corresponsabilità tra medico e struttura, veniva presunta in misura pari al 50%.
Quanto poi alla polizza sollevava eccezione di inoperatività, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza, in quanto esulava dalla copertura assicurativa prestata dalla comparente Compagnia, l'eventuale responsabilità non strettamente connessa con l'attività di “Medico chirurgo specialista in chirurgia plastica o di medico chirurgo che esercita l'attività di chirurgia plastica-estetica funzionale e ricostruttiva, chirurgia maxillo- facciale”, e quindi per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una qualche responsabilità sotto il profilo di omissione diagnostica nella valutazione di un carcinoma mammario, trattandosi di attività (quella diagnostica,
appunto) non oggetto di copertura.
Inoltre, sottolineava che ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di polizza, la garanzia assicurativa era prestata con uno scoperto del 10%.
Aggiungeva ancora, che ai sensi dell'art. 16-bis c.g.a., l'assicurazione valeva per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità in via solidale.
Concludeva quindi nel modo che segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
– in via principale, respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia
proposta dal dott. nei confronti di;
Per_1 Controparte_3
- in subordine, ed in ogni caso, accertare la inoperatività nel caso di specie
della garanzia prestata da in favore del Dott. Controparte_3
per i motivi sopra esposti;
Persona_1
- sempre in via subordinata, rigettare la domanda di regresso/rivalsa
proposta da nei confronti Controparte_6
del dott. perché infondata in fatto ed in diritto e, per Persona_1
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. Per_1
nei confronti di;
Controparte_3
- in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui il dott. Per_1
non ritenesse di avvalersi della garanzia prestata, anche in proprio favore, dalla polizza assicurativa sottoscritta da Controparte_6
in virtù dell'art. 25 del CCNL A.I.O.P., ovvero omettesse
[...]
di sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dichiarare la decadenza del medesimo, ex art. 1914 c.c., dal diritto di essere garantito da
Controparte_3
- in via di ulteriore subordine, ed in ogni caso, accertare la inoperatività
nel caso di specie, o comunque, la operatività a secondo rischio della garanzia prestata da in favore del Dott. Controparte_3 [...]
e, comunque, l'operatività della stessa indicati nei limiti Persona_1
di cui agli artt. 2, 16, 16-bis e 20 delle condizioni generali di polizza. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre
al rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Il giudice Verusio ammetteva C.T.U. medico legale, nominando il dott.
e la dott.ssa . Persona_5 Persona_6
Il giudice Garavaglia subentrato al titolare del procedimento, formulava i quesiti e conferiva l'incarico ai consulenti, nonché liquidava l'acconto di euro 1.300,00 oltre IVA ciascuno, ponendo dette somme a carico di parte attrice.
All'udienza del 27.1.2022, il giudice in sostituzione del giudice Per_2
Garavaglia, formulava la seguente proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c.:
“integrale compensazione delle spese senza ulteriori disposizioni” e rinviava all'udienza del 3.10.2022 per eventuale adesione.
L'udienza veniva rinviata per impedimento di questo giudice al 27.2.2023, in cui si dava atto dell'adesione alla proposta conciliativa della sola parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Questo giudice, alla luce dell'esito della CTU, che aveva escluso la responsabilità professionale del medico e della struttura, alla luce della mancata adesione dei convenuti alla precedente proposta, formulava nuova proposta ex art.185 bis c.p.c. del seguente tenore:
“rilevato che la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata da
Giudice Vacca, è fondata solo sulla compensazione delle spese e dunque le
parti ben potrebbero addivenire ad una definizione bonaria della controversia, non essendovi nel merito alcuna contestazione;
che in ogni
caso, già in sede di ricorso per ATP, il giudice aveva messo in rilievo la genericità della contestazione mossa al chirurgo, rigettando il ricorso;
che
è indubitabile che le parti convenute si sono dovute difendere in tre distinti
procedimenti; a tal fine, rimette la causa in istruttoria e formula la proposta
di seguito sviluppata, sottolineando che la stessa è permeata in questa fase da un contenuto di equità e si propone di offrire alle parti la possibilità di
autodeterminarsi al meglio, anche in ordine al carico delle spese che potrebbe derivare dall'applicazione dell'art.91 c.p.c., evitando il rischio di risultati peggiorativi rispetto alla proposta così come il rischio di diversi
opinamenti giudiziali negli eventuali possibili ulteriori gradi del giudizio;
visto l'art.185 bis c.p.c., PROPONE a titolo di conciliazione, l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in euro 6.800,00 oltre IVA, Parte_3
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché delle spese di
lite sostenute dalla che si liquidano in euro 10.000,00 Controparte_1
oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% con
distrazione ai procuratori antistatari, nonché rimborso da parte di quest'ultima delle spese legali sostenute della chiamata in causa
[...]
che si liquidano in euro 4.000,00 oltre IVA. CPA e Controparte_5
rimborso spese generali nella misura del 15%.
Successivamente, modificava la suddetta proposta con ordinanza del
14.3.2025 nel modo che segue: “propone a titolo di conciliazione,
l'abbandono della causa, con refusione da parte dell'attore delle spese di lite sostenute dal dott. che si liquidano in euro Persona_1
6.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché delle spese di lite sostenute dalla che si Controparte_1 liquidano in euro 10.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione ai procuratori antistatari, nonché rimborso
da parte del dott. delle spese legali sostenute della Persona_1
chiamata in causa che si liquidano in euro Controparte_5
4.000,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
A tale proposta, solo parte attrice non aderiva.
Pertanto, questo giudice con provvedimento del 2 aprile 2025, ha trattenuto la causa in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a decorrere dalla comunicazione del medesimo provvedimento (avvenuta in data 2 aprile
2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, vanno affrontate le eccezioni preliminari sollevate dalla e dalla . Controparte_10 Controparte_3
Quanto all'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità, per non aver l'attrice instaurato la causa di merito entro i 90 giorni dalla conclusione dell'ATP, la sezione XIII del Tribunale di Roma e quindi questo giudice, ritiene che la perentorietà del termine di cui all'art.8 della L.24/17 deve essere intesa “nel senso che il rispetto del termine di 90 giorni per il deposito del ricorso ex art.702 bis c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziai e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla
procedibilità della domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del
termine di 90 giorni, il ricorso è procedibile, ma può produrre solo EX NOVO i suoi effetti sostanziali e processuali (ad esempio interruzione del termine di prescrizione o di decadenza ecc..).
La domanda è dunque procedibile.
Il fatto che sia stata introdotta con citazione, anziché con ricorso ex art.702 bis c.p.c., è una scelta della parte, che non implica l'obbligo della previa mediazione a pena di improcedibilità, avendo l'attrice già espletato la condizione di procedibilità mediante il ricorso per ATP. ( anzi ben due).
Quanto alla eccezione di nullità per genericità dell'atto di citazione, la stessa deve essere superata, tenendo conto della relazione di parte cui l'attrice fa rinvio, in cui è contestata la condotta sanitaria ritenuta inadempiente, viene individuato il nesso di causalità e quantificata la percentuale di danno biologico permanente, la ITT e la ITP, nonché indicate le spese mediche sostenute, per cui vi sono tutti i presupposti della domanda e la mera monetizzazione del danno è rimessa al giudice ed alle Tabelle che ritiene di dover applicare.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile al caso di specie, è evidente che trattasi di intervento eseguito prima dell'entrata in vigore della Legge
GE (2016), sicchè stante la ben nota irretroattività delle norme sostanziali di detta legge, la responsabilità del medico e della struttura è contrattuale.
Quanto poi all'eccepito difetto di legittimazione passiva della struttura, secondo consolidata giurisprudenza, la clinica privata è tenuta a rispondere solidalmente dell'errore medico, in quanto, avendo messo a disposizione mezzi ed assistenza indispensabili per il compimento del trattamento sanitario-chirurgico, ha accettato il rischio di un proprio coinvolgimento quale garante del corretto ed esatto svolgimento della prestazione.
A tal riguardo si è espressa la Suprema Corte affermando che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi
nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore,
dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della
casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del
personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne
consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti
del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta
direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un
collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione
aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque
dal medesimo scelto. (Cassazione civile, sez. III, 22/09/2015, n. 18610).
Quanto alla domanda di regresso formulata dalla la stessa Controparte_6
è ammissibile, in quanto in tema di riparto di responsabilità tra medico e struttura, la normativa anteriore alla legge n. 24/2017 cd. GE-Bianco, prevedeva che la responsabilità risarcitoria si presumeva paritaria tra medico e struttura ed in tale caso la rivalsa della struttura, era possibile solo negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso della tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Ciò dunque non esclude a priori che la domanda sia inammissibile: altra cosa è infatti verificare se nel caso di concreo, all'esito dell'istruttoria, la domanda sia fondata o meno ovvero se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rivalsa.
Quanto all'eccezione di non operatività della polizza stipulata con il Dott.
, in quanto quest'ultima opererebbe solo nei limiti del cosiddetto Per_1
“secondo rischio”, la difesa della assurge a Controparte_3
pretesto dell'invocata non operatività della polizza stipulata dal Dott.
[...]
, l'obbligo di cui all'art. 25 C.C.N.L. della di Per_1 Controparte_6
stipulare una polizza assicurativa operante anche a favore del personale dipendente.
Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di intervenire sul punto affermando che “una assicurazione "personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di
quest'ultimo. L'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura
sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della
clinica, quanto quella del medico, possano sorgere dal medesimo fatto
illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio"” (Cassazione civile, sez. III,
21/11/2019, n. 30314).
Sicchè, aderendo a tale orientamento, l'eccezione di inoperatività è infondata.
Altresì destituita di fondamento è l'eccezione sollevata alla
[...]
secondo la quale la polizza stipulata con il Dott. Controparte_3 [...]
non opererebbe, qualora venisse accertata una responsabilità di Per_1
quest'ultimo sotto il profilo dell'omissione diagnostica.
Invero, il Dott. ha svolto la propria attività esattamente Per_1
nell'ambito di quelle enucleate dalla . Controparte_3
La signora non si è rivolta al Dott. affinché Pt_1 Per_1
quest'ultimo svolgesse attività diagnostica, bensì per eseguire un intervento di chirurgia plastica, che è stato effettivamente eseguito ed anche nel migliore dei modi.
Ciò premesso e passando al merito della causa, la domanda è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Innanzitutto, occorre premettere che chi agisce in giudizio per la tutela di un diritto deve allegare e provare i fatti a fondamento della domanda.
Si tratta del principio base della responsabilità espresso dall'art. 2697 c.c., a norma del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Poichè l'intervento risale al 2016, ovvero ante GE, la responsabilità sanitaria è contrattuale, sia nei confronti del medico che della struttura.
Sebbene l'art. 1218 c.c. dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, la norma di cui all'art. 2697 c.c. non esime chi agisce in giudizio, dal dover dare prova di aver subito un danno e del nesso di causalità con la condotta del creditore.
Infatti, “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la
condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento (Cass.
Ordinanza n. 20707 /2023).
Inoltre, “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non
dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore)
ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di
causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di
nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”(Cass.
Sent. n. 28991/2019).
Parimenti, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione da parte del medico, come nel caso di specie, il danneggiato deve fornire la prova dell'avvenuto contratto/contatto sociale con la struttura, dal quale sia derivato il danno ovvero l'aggravamento della precedente patologia o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova della diligente esecuzione della prestazione sanitaria, e che gli esiti siano determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 18392/2017;
975/2009; 17143/2012; 21177/2015).
La Suprema Corte in materia, si è così pronunciata: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio… il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. SSUU
577/2008).
Ritiene questo giudice che l'inadempimento rilevante, consistente nel ritardo diagnostico contestato e la cui mancanza, secondo il giudizio controfattuale probabilistico, avrebbe impedito il verificarsi del danno, non sia imputabile ai soggetti chiamati in causa, la cui condotta peraltro non ha alcun nesso causale con i danni lamentati.
Infatti, è emerso dalla CTU svolta, che il dott. , al contrario, ha Per_1
dimostrato di aver agito con la massima diligenza, sia nel consigliare i controlli preliminari all'intervento concordato con la paziente, sia nell'eseguire esami in corso di intervento.
Il Collegio peritale in ordine all'intervento eseguito si è così espresso: il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche mediche e chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.
Prima di sottoporre ogni paziente ad intervento di chirurgia della regione
mammaria le linee guida AICPE e SICPRE consigliano di sottoporre la
paziente ad ecografia mammaria o mammografia: esami di screening di
primo livello, mentre la RMN, eseguita dalla sig.ra prima Pt_1
dell'intervento con il dott. , rappresenta un accertamento già di Per_1
secondo livello e specifico per lo studio delle protesi mammarie e del
parenchima ghiandolare.
In presenza di referto negativo per patologia o per sospetto patologico necessario di ulteriori accertamenti si ritiene corretta l'indicazione posta dal dott. a sottoporre la periziata all'intervento di sostituzione Per_1
dei dispositivi ormai presenti sulla paziente da molti anni, con alto rischio
di rottura e spandimento del silicone nei tessuti.
Corretto appare l'atteggiamento del dott. nell'esecuzione di Per_1
biopsie multiple di tessuto mammario nella mammella dove era presente la rottura protesica, a fronte di un reperto clinico macroscopico meritevole di accertamenti, anche se in presenza di accertamenti strumentali di secondo
livello (RMN mammelle) negativi per patologia.
Corretta appare l'indicazione, dopo aver comunicato l'esito inatteso ed imprevedibile della neoplasia mammaria destra, di indirizzare la sig.ra
presso una breast unit del comune di residenza per gli accertamenti Pt_1
e le cure del caso.
La sig.ra si riferisce soddisfatta delle cure ricevute presso la breast Pt_1
unit e la chirurgia plastica dell' , e non si Parte_4
ravvisano elementi di censura nei confronti dei medici di tali strutture.
Hanno quindi chiaramente concluso che: Il ritardo nella diagnosi del k mammario destro è ascrivibile all'inspiegabile referto negativo per
patologia o per sospetto patologico della RM mammaria eseguita presso
l'Ospedale di Terni in data 02.05.2016 correttamente richiesta dal medico in costanza di un esame obiettivo di non univoca interpretazione e non
riduce in modo significativo le chances di cura della perizianda.
Alla CTU non venivano fatte osservazioni, anzi parte attrice, dopo il deposito della perizia, chiedeva di chiamare in causa l'ospedale di Terni ove era stata eseguita la RM, istanza rigettata dal Giudice Vacca, stante l'intervenuta decadenza del termine della prima udienza, per avanzare istanza di chiamata del terzo, sebbene l'interesse sia sorto successivamente.
E' documentalmente provato e incontestato, che il dott. Per_1
prescrisse i corretti esami preoperatori, prima di procedere all'intervento: infatti dalla documentazione agli atti risulta che il dott. Per_1 prescrisse in data 07.03.2016 esami ematochimici, Rx torace, ECG, ecografia mammaria e mammografia, così come è contestato che prescrisse alla paziente anche di eseguire RM con contrasto.
E' inconfutabile, che durante l'intervento per la sostituzione delle protesi mammarie, il dott. su propria iniziativa e opportunamente, Per_1
effettuava prelievo di campione istologico, risultato poi positivo per carcinoma mammario, nonostante l'esito negativo della RM eseguita dalla paziente il 02.05.2016.
Pertanto, è solo grazie alle competenze tecniche dimostrate dal Dott.
[...]
se i focolai di carcinoma mammario furono individuati e rimossi a Per_1
beneficio della salute e sopravvivenza della paziente.
D'altra parte, non si comprende come avrebbe dovuto diagnosticare il dott.
un carcinoma mammario dalla semplice visita, se nemmeno Per_1
l'esame RM lo aveva individuato, non essendo peraltro un senologo, né in base a quali regole scientifiche, anche in presenza di un sospetto e in assenza di un esame istologico, avrebbe dovuto convertire in sala operatoria, senza consenso informato e senza le competenze specifiche in materia oncologica,
un intervento di chirurgia plastica in un intervento diverso e assolutamente invasivo quale la mastectomia. Intervento che poi altro medico
“specializzato”, ha correttamente eseguito, solo dopo aver sottoposto la paziente ad altri esami diagnostici mirati e specifici, non limitandosi ovviamente al mero referto dell'esame istologico.
, non solo questo giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il CP_11
Collegio peritale, per le considerazioni tecniche e scientifiche non confutate, né confutabili, espresse dai consulenti d'ufficio, ma anche per le considerazioni sopra svolte e per quanto emerge in modo evidente dagli stessi documenti prodotti dall'attrice. D'altra parte, è la stessa parte attrice che non presentando osservazioni alla consulenza e chiedendo addirittura di essere autorizzata a chiamare in causa il presidio ospedaliero ove è stata eseguita la , ha dimostrato di condividerle integralmente.
La domanda va pertanto rigettata.
Ne consegue, che applicando il principio della soccombenza, l'attrice è tenuta a rifondere le spese non solo sostenute dai convenuti in questo giudizio e nel secondo procedimento di ATP, ma anche le spese di resistenza della Milano Assicurazioni s.p.a., la cui chiamata in causa si è resa necessaria a causa della domanda infondata proposta da parte attrice.
Ovviamente stante il rigetto della domanda principale, restano assorbite le domande di rivalsa e di manleva.
Quanto alle spese, va fatto però un breve esursus sulle varie fasi processuai e sui comportamenti processuali delle parti.
Ebbene, nel corso del presente giudizio, sono state formulate due proposte conciliative, alle quali non tutte le parti hanno aderito.
Tuttavia, va sottolineato, che le parti convenute e la terza chiamata, hanno giustificato il motivo del rifiuto, consistente nella compensazione integrale delle spese, avendo dovuto resistere a ben due procedimenti di ATP
conclusisi con una dichiarazione di inammissibilità ed una di rigetto.
Viceversa, parte attrice, ha rifiutato la seconda proposta formulata da questo giudice, con la seguente motivazione: Ciò in virtù del fatto che tale onerosa
e gravosa proposta, da un lato, non tiene conto dell'intera vicenda diagnostica e patologica della sig. e dall'altro, Parte_1
dell'esito del procedimento che, comunque, ha evidenziato una responsabilità sanitaria nella tragica vicenda che l'ha vista convolta.
Si rappresenta, inoltre, come tale ultima proposta, al contrario della precedente a cui si era aderito di compensazione delle spese di lite coerente
nel nostro panorama e contesto, comporterebbe la corresponsione di oltre
€. 30.000,00 in favore delle parti convenute e della chiamata in giudizio.
Ebbene, tale motivo del rifiuto, non è condivisibile da questo giudice, in quanto, in ben due procedimenti di ATP che avevano preceduto questo giudizio, era stato chiaramente espresso dai giudici non solo che la domanda era carente dei presupposti necessari, ma addirittura nell'ordinanza del
14.2.2019, il Giudice aveva rigettato il ricorso ex ar.696 bis c.p.c., esprimendo esplicite valutazioni anche di merito, in quanto già emergevano prima facie dai documenti in atti, l'assenza del nesso causale e della responsabilità professionale de medico.
Sicchè, non può escludersi che nell'instaurazione del presente giudizio di merito, vi fosse la consapevolezza, quanto meno dell'elevato rischio di un rigetto della domanda e che la fondatezza o meno della domanda, poteva essere rivalutata anche alla luce delle difese dei convenuti.
Sicchè, avendo l'attrice già instaurato due procedimenti di ATP, entrambi con esito negativo, ai quali i resistenti si sono dovuti difendere, non si può
pensare che parte attrice, per il solo fatto di essere rimasta vittima di un caso di malpractice, ignorasse che quanto meno quella attività difensiva non avrebbe pesato sulla liquidazione finale delle spese del giudizio di merito, considerato che ha chiamato in giudizio soggetti estranei alla vicenda di malpractice nella quale assume di essere stata vittima.
Già nel primo provvedimento con il quale il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ATP, vi è stata un'attenzione particolare alla vicenda sanitaria della ricorrente, tanto che sono state compensate le spese.
Nel provvedimento di rigetto del secondo ricorso di ATP, peraltro identico al primo ed altrettanto carente, il giudice infatti non ha potuto non applicare il principio di soccombenza, condannano la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dai resistenti e liquidate in euro 900,00 oltre IVA,
CPA e spese generali per ciascuno.
Se da un lato questo giudice può addivenire ad escludere il risarcimento per lite temeraria, pur richiesto, tenendo cono della vicenda sanitaria dell'attrice ed infatti non lo ha considerato nemmeno in sede di proposta conciliativa, non vi sono ragioni per non valutare il comportamento processuale dell'attrice e le ragioni delle altre parti. Invero, tenuto conto degli elementi che emergevano dagli esiti di ben due ATP e del rischio calcolato di un probabile rigetto della domanda, il giudice non può ignorare completamente il fatto che comunque un medico ed una struttura, esenti da qualsiasi addebito, si siano dovute difendere da una accusa infondata, sostenendo dei costi, nonché lo stress di tre giudizi e che nel corso di questo giudizio, il medico è sato costretto anche chiamare in causa la sua assicurazione e resistere alle eccezioni di quest'ultima, nonché la compagnia a costituirsi e farsi assistere legalmente. D'altra parte, nella proposta conciliativa, questo giudice non ha applicato i parametri medi di liquidazione dei compensi e nemmeno ha tenuto conto in modo matematico del valore della causa, attenendosi rigorosamente alle somme richieste da parte attrice ad al valore dichiarato della causa.
Ciononostante, la propria proposta è stata ritenuta gravosa ed eccessivamente onerosa, insistendo su una conciliazione con compensazione delle spese, che le controparti avevano già rifiutato nel 2022
e ribadito di non accettare anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, non può non tenersi conto del rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa di questo giudice, a cui tutte le altre parti avevano aderito, tra cui anche la compagnia di assicurazioni, sebbene la liquidazione delle spese non tenesse conto dei parametri di cui al DM 147/22, ma fosse ben al di sotto dei minimi.
Non bisogna dimenticare infatti che la domanda si basava sulla richiesta di riconoscimento di un danno permanente del 30% e che il danno biologico complessivamente era stato quantificato in euro 168.988,00 oltre spese mediche e che il dott. ha sopportato pure spese vive, per Per_1
chiamare in causa la sua compagnia di assicurazioni.
Sicchè applicando rigorosamente i parametri medi, ciascuna parte convenuta, nonché la chiamata in causa (le cui spese invece nella proposta conciliativa di questo giudice sono state poste a carico del medico e ridotte equitativamente), avrebbe diritto alla refusione dei compensi pari ad euro
14.103,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%,
a cui andrebbero aggiunti per la e per il dott. Controparte_10 Per_1
le spese di ATP, liquidate in euro 900, 00 oltre IVA, CPA e spese generali ciascuno, oltre il C.U versato dal medico per la chiamata in causa della sua assicurazione, oltre il pagamento a carico della sola parte attrice delle spese di CTU, pari ad euro 1.300,00 oltre Iva per ciascuno dei due membri del
Collegio, per una somma pari a circa 60.000,00 euro.
Viceversa, nella proposta ex art.185 bis c.p.c. del 14.3.2025, rifiutata dall'attrice, questo giudice ha liquidato spese, equitativamente, in una somma pari alla metà
Non solo quindi è ingiustificato il rifiuto di accettare la proposta conciliativa di questo giudice formulata all'esito di una CTU non contestata e contraria in modo assolutamente netto alle pretese attoree (sicchè anche solo per questa ragione la parte attrice dovrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali secondo il principio di soccombenza), ma giurisprudenza recente, riconosce in questo caso la sussistenza sia della condanna per lite temeraria di cui all'96 comma 1 c.p.c., sia della responsabilità processuale aggravata della parte di cui all'art.96 comma 3
c.p.c. ( vedi sentenza n.90 del Tribunale di Palermo del 9.1.2025; sentenza del Tribunale di Latina n.2073/24; sentenza del Tribunale di Roma del
30.10.2014).
In conclusione, questo giudice, tenuto conto della vicenda sanitaria e del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, anche ripetuto da parte attrice, ritiene di non accogliere l'istanza ex ar.96 comma 1 c.p.c., di non applicare d'ufficio la sanzione di cui all'art.96 comma 3 cpc e tuttavia non può che porre a carico di parte attrice, interamente le spese di CTU, le spese di ATP sostenute dalla e dal dott. liquidate in CP_12 Per_1
euro 900.00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per ciascuno, nonché le spese del presente giudizio, che tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM 147/22 ( scaglione 52.000,00-260.000,00), si liquidano in euro
7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%
per ciascuna parte convenuta ed in favore altresì della terza chiamata, con distrazione ai procuratori della , dichiaratisi antistatari. Controparte_10
PQM
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di Controparte_13
e del dott.
[...] Persona_1
, nonché sulla domanda di rivalsa proposta dalla
[...] CP_1
nei confronti del dott. e sulla domanda di manleva da
[...] Per_1
quest'ultimo proposta nei confronti della Controparte_5
così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice ; Parte_1
2) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla nel procedimento di ATP, liquidate in euro 900,00 Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da attribuire ai procuratori antistatari;
3) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal dott.
nel procedimento di ATP, liquidate in euro 900,00 oltre IVA, Per_1
CPA e rimborso spese generali, nonché alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ed in euro 518,00 per esborsi;
4) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano in euro 7.052,00 per Controparte_5
competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
5) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti, nella somma cadauno di euro 1.300,00 oltre
IVA ,in favore del dott. e della dott.ssa Persona_5 Persona_6
, se non già versate.
[...]
Roma 24.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco