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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23949 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Gabrielli
e
– CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI
rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Patrone
e
ANDREA TIRELLI CONVENUTO –
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nella dedotta qualità di proprietario di alcune unità Parte_1
immobiliari site in Roma, via Arzana n. 66, meglio identificate in atti e gravate da iscrizione ipotecaria – ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe chiedendo che venga ordinato alla Conservatoria – Ufficio del Territorio di Roma 1 la cancellazione di tale iscrizione – eseguita ad istanza dei creditori convenuti il 13.12.2003 (al reg.
gen. n. 110425 e reg. part. n. 30293) – e che gli stessi vengano condannati al risarcimento dei danni causati all'attore in conseguenza della perdurante iscrizione
(da liquidare anche in via equitativa e quantificati indicativamente nella somma di
euro 10.000,00).
L'attore – a sostegno di tali domande – ha dedotto quanto segue:
- il suo debito nei confronti degli odierni convenuti – fondato sulla sentenza di questo Tribunale n. 25658/2003 e pari a complessivi euro 36.311,66 – è stato
interamente estinto per effetto della vendita forzata in sede esecutiva di un immobile (che ha consentito la piena soddisfazione di tutti i creditori – con piano di riparto approvato il 13.3.2013 – e la conseguente estinzione della procedura esecutiva);
- gli altri immobili oggetto dell'esecuzione risultano – tuttavia – ancora gravati dall'iscrizione;
- sussiste pertanto l'interesse dell'attore alla relativa cancellazione in quanto l'ingiustificata permanenza del vincolo costituisce grave pregiudizio,
ostacolando la libera circolazione degli immobili e rendendo impossibile l'accesso al credito bancario;
- uno degli immobili – nello specifico – è stato oggetto di un preliminare di vendita e la stipula del contratto definitivo resta subordinata proprio alla cancellazione della formalità pregiudizievole;
- i convenuti – malgrado il formale sollecito del 14.6.2021 – sono rimasti inerti ed hanno omesso di prestare il loro necessario consenso ex art. 2882 cod. civ.
per la cancellazione;
- tale omissione – comportando l'ingiustificata permanenza della formalità
nonostante l'integrale estinzione del debito – costituisce un'illegittima condotta colposa dei convenuti generatrice di un danno da ritenere in re ipsa.
Il convenuto AN IR – nonostante la rituale notifica – è rimasto contumace.
Gli altri convenuti – nel costituirsi – hanno preliminarmente eccepito la carenza d'interesse e il difetto di legittimazione ad agire del . Hanno poi Parte_1
contestato la fondatezza delle domande – anche nel merito – chiedendo il loro conseguente rigetto e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 – con esito negativo – sono state depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda di cancellazione deve essere accolta. Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire del in quanto il decreto di Parte_1
trasferimento – comportante la purgazione dell'ipoteca – ha riguardato il solo immobile oggetto della vendita forzata (f. 752, part. 696, sub 5, in catasto fabbricati) e non anche gli altri quattro gravati ancora dall'iscrizione (f. 752, part. 696, sub 2, 3, 4, in catasto fabbricati e
part. 696 in catasto terreni).
Deve evidenziarsi – d'altra parte – che il giudizio è stato introdotto quando non era ancora scaduto il termine ventennale ex art. 2847 cod. civ. (risalendo l'iscrizione al 13.12.2003).
Sussiste anche la legittimazione ad agire del nella sua qualità di debitore Parte_1
originario (e dunque anche con riferimento all'immobile identificato al foglio 752, part. 696,
sub 2 , di cui pure è attualmente proprietario un terzo soggetto per effetto della vendita effettuata in data 3.3.2020: quanto alla legittimazione del debitore originario – anche se non più proprietario – cfr. Cass. 20851/2014).
Gli altri immobili – peraltro – risultano ancora di proprietà dell'attore (cfr. atto di compravendita, certificazione notarile e pignoramento immobiliare allegati con la sua seconda memoria istruttoria).
E' altrettanto pacifico che il credito – a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca giudiziale – ha ricevuto integrale soddisfazione all'esito della richiamata procedura esecutiva (sussistendo dunque il presupposto per l'estinzione ex art. 2878, n. 3, cod.
civ.).
Tutti i convenuti (e non solo il contumace) non hanno d'altra parte giustificato la loro condotta inerte in seguito al risalente sollecito stragiudiziale – documentato dall'attore – volto ad ottenere il loro necessario consenso alla relativa cancellazione ex art. 2882 cod. civ. (“La cancellazione consentita dalle parti interessate deve
essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il
consenso del creditore”).
La contestuale domanda risarcitoria non può essere invece accolta.
Deve escludersi – in proposito – la dedotta configurabilità di un danno in re ipsa (per tutte, cfr. Cass. 12123/2020. “In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione
ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione
idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini
del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-
conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel
pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite
oppure di venderlo a condizioni più favorevoli).
L'attore non ha in tal senso provato – o chiesto di provare – la concreta perdita di
occasioni sopraggiunte medio tempore per la vendita dei suoi cespiti immobiliari:
risulta solo che uno di questi – come già rilevato – è stato anzi oggetto di alienazione pur se gravato ancora dalla formalità (con espresso impegno del venditore ad ottenere appunto la relativa cancellazione a sua cura e spese) e non emergono adeguati riscontri tali da far ritenere che – solo per quella ragione – il prezzo pattuito sia stato realmente inferiore a quello di mercato (avendo peraltro lo stesso attore omesso anche solo di richiedere sul punto – a fronte delle contestazioni dei convenuti
– un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio). Le spese processuali – da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato
antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – seguono la principale soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Roma – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 1 l'integrale cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 13.12.2003 – contro l'attore ed in favore dei convenuti – al reg. gen. n.
110425 e reg. part. n. 30293;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna in solido tutti i convenuti al rimborso delle spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Guido Gabrielli.
25.2.2025. IL GIUDICE
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23949 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Gabrielli
e
– CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI
rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Patrone
e
ANDREA TIRELLI CONVENUTO –
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nella dedotta qualità di proprietario di alcune unità Parte_1
immobiliari site in Roma, via Arzana n. 66, meglio identificate in atti e gravate da iscrizione ipotecaria – ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe chiedendo che venga ordinato alla Conservatoria – Ufficio del Territorio di Roma 1 la cancellazione di tale iscrizione – eseguita ad istanza dei creditori convenuti il 13.12.2003 (al reg.
gen. n. 110425 e reg. part. n. 30293) – e che gli stessi vengano condannati al risarcimento dei danni causati all'attore in conseguenza della perdurante iscrizione
(da liquidare anche in via equitativa e quantificati indicativamente nella somma di
euro 10.000,00).
L'attore – a sostegno di tali domande – ha dedotto quanto segue:
- il suo debito nei confronti degli odierni convenuti – fondato sulla sentenza di questo Tribunale n. 25658/2003 e pari a complessivi euro 36.311,66 – è stato
interamente estinto per effetto della vendita forzata in sede esecutiva di un immobile (che ha consentito la piena soddisfazione di tutti i creditori – con piano di riparto approvato il 13.3.2013 – e la conseguente estinzione della procedura esecutiva);
- gli altri immobili oggetto dell'esecuzione risultano – tuttavia – ancora gravati dall'iscrizione;
- sussiste pertanto l'interesse dell'attore alla relativa cancellazione in quanto l'ingiustificata permanenza del vincolo costituisce grave pregiudizio,
ostacolando la libera circolazione degli immobili e rendendo impossibile l'accesso al credito bancario;
- uno degli immobili – nello specifico – è stato oggetto di un preliminare di vendita e la stipula del contratto definitivo resta subordinata proprio alla cancellazione della formalità pregiudizievole;
- i convenuti – malgrado il formale sollecito del 14.6.2021 – sono rimasti inerti ed hanno omesso di prestare il loro necessario consenso ex art. 2882 cod. civ.
per la cancellazione;
- tale omissione – comportando l'ingiustificata permanenza della formalità
nonostante l'integrale estinzione del debito – costituisce un'illegittima condotta colposa dei convenuti generatrice di un danno da ritenere in re ipsa.
Il convenuto AN IR – nonostante la rituale notifica – è rimasto contumace.
Gli altri convenuti – nel costituirsi – hanno preliminarmente eccepito la carenza d'interesse e il difetto di legittimazione ad agire del . Hanno poi Parte_1
contestato la fondatezza delle domande – anche nel merito – chiedendo il loro conseguente rigetto e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 – con esito negativo – sono state depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda di cancellazione deve essere accolta. Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire del in quanto il decreto di Parte_1
trasferimento – comportante la purgazione dell'ipoteca – ha riguardato il solo immobile oggetto della vendita forzata (f. 752, part. 696, sub 5, in catasto fabbricati) e non anche gli altri quattro gravati ancora dall'iscrizione (f. 752, part. 696, sub 2, 3, 4, in catasto fabbricati e
part. 696 in catasto terreni).
Deve evidenziarsi – d'altra parte – che il giudizio è stato introdotto quando non era ancora scaduto il termine ventennale ex art. 2847 cod. civ. (risalendo l'iscrizione al 13.12.2003).
Sussiste anche la legittimazione ad agire del nella sua qualità di debitore Parte_1
originario (e dunque anche con riferimento all'immobile identificato al foglio 752, part. 696,
sub 2 , di cui pure è attualmente proprietario un terzo soggetto per effetto della vendita effettuata in data 3.3.2020: quanto alla legittimazione del debitore originario – anche se non più proprietario – cfr. Cass. 20851/2014).
Gli altri immobili – peraltro – risultano ancora di proprietà dell'attore (cfr. atto di compravendita, certificazione notarile e pignoramento immobiliare allegati con la sua seconda memoria istruttoria).
E' altrettanto pacifico che il credito – a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca giudiziale – ha ricevuto integrale soddisfazione all'esito della richiamata procedura esecutiva (sussistendo dunque il presupposto per l'estinzione ex art. 2878, n. 3, cod.
civ.).
Tutti i convenuti (e non solo il contumace) non hanno d'altra parte giustificato la loro condotta inerte in seguito al risalente sollecito stragiudiziale – documentato dall'attore – volto ad ottenere il loro necessario consenso alla relativa cancellazione ex art. 2882 cod. civ. (“La cancellazione consentita dalle parti interessate deve
essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il
consenso del creditore”).
La contestuale domanda risarcitoria non può essere invece accolta.
Deve escludersi – in proposito – la dedotta configurabilità di un danno in re ipsa (per tutte, cfr. Cass. 12123/2020. “In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione
ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione
idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini
del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-
conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel
pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite
oppure di venderlo a condizioni più favorevoli).
L'attore non ha in tal senso provato – o chiesto di provare – la concreta perdita di
occasioni sopraggiunte medio tempore per la vendita dei suoi cespiti immobiliari:
risulta solo che uno di questi – come già rilevato – è stato anzi oggetto di alienazione pur se gravato ancora dalla formalità (con espresso impegno del venditore ad ottenere appunto la relativa cancellazione a sua cura e spese) e non emergono adeguati riscontri tali da far ritenere che – solo per quella ragione – il prezzo pattuito sia stato realmente inferiore a quello di mercato (avendo peraltro lo stesso attore omesso anche solo di richiedere sul punto – a fronte delle contestazioni dei convenuti
– un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio). Le spese processuali – da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato
antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – seguono la principale soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Roma – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 1 l'integrale cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 13.12.2003 – contro l'attore ed in favore dei convenuti – al reg. gen. n.
110425 e reg. part. n. 30293;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna in solido tutti i convenuti al rimborso delle spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Guido Gabrielli.
25.2.2025. IL GIUDICE