Sentenza breve 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonello D’Amico e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 12 aprile 2024 e notificato a mani proprie del ricorrente in pari data, con il quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, già posseduto, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con archiviazione della istanza stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 30 aprile 2024 e depositato il 2 maggio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 12 aprile 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, già posseduto, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con archiviazione della istanza stessa.
Il ricorrente, titolare del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato in data 18 luglio 2023 dalla Questura di Milano, in data 28 marzo 2024 ha presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tuttavia all’appuntamento fissato per procedere alla richiesta conversione del permesso di soggiorno è stata comunicata l’inammissibilità della predetta istanza di conversione poiché “con l’entrata in vigore della Legge 5 maggio 2023 n. 50 è venuta meno la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per Protezione Speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32 comma 3 DLGS 25/2008 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In particolare, è stabilito, che è sempre possibile procedere alla conversione del permesso se la relativa istanza è stata presentata in data antecedente al 6 maggio 2023. Le istanze di conversione presentate dopo il 5 maggio 2023 sono da considerarsi inammissibili”.
Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della conversione del suo permesso di soggiorno, il ricorrente ne ha domandato l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa erariale, in data 28 agosto 2024, ha depositato in giudizio una nota con cui ha segnalato l’avvenuto avvio, da parte della Questura di Milano, del procedimento per la conversione del permesso di soggiorno in favore dello straniero, con ciò determinandosi l’improcedibilità del ricorso.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione della difesa erariale dell’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale – in ragione della circostanza che il ricorrente è stato convocato in data 12 agosto 2024 presso la Questura di Milano, al fine di procedere alla conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.