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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2489/2023 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2489/2023 R.G. V.G., avente per oggetto:
“Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 Disp.Att. CC)”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 [...]
nato ad [...] il [...] cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...] cod. fisc. , tutti Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Santa Teresa di riva (ME) Via Padre Giampietro, n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmelo Crisafulli e dell'avv. Rossana Caponetto che li rappresentano e difendono per procura in atti;
CONTRO
nato ad [...] il [...]; Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno chiesto a questo Tribunale di nominare Parte_1 Parte_2 Parte_3
ex artt. 721 c.p.c. e 48 c.c. un curatore dello scomparso fu e Controparte_1 Per_1
nato ad [...] il [...], di cui non si hanno notizie e non è Controparte_2
possibile rinvenire dati anagrafici o ultimi domicilio.
I ricorrenti rappresentavano di essere legittimi eredi di nato ad [...] il Persona_2
30.11.1948 e deceduto il 02.01.2017, titolare della quota indivisa pari a 24/28 (corrispondente a
6/7) dell'immobile sito nella Frazione di Stazzo del Comune di Acireale (CT) in Via Casale
n.105, in catasto fabbricati foglio 30 particella 73 sub1, e che tra i titolari di detto immobile vi è
anche fu , nato il [...] ad [...], fratello della Controparte_1 Per_1 Per_3
madre di per la quota indivisa di 1/7 (ossia 4/28).
[...] Persona_2
A si fa riferimento nell'atto di donazione in Notar del Controparte_1 Persona_4
24 marzo 1987 nr. 145972 Rep. Nr. 18449 Progressivo, evidenziando che di detta persona non si avevano più notizie, in quanto emigrato nel 1929 (ivi si legge “Quest'ultimo, da certificato
rilasciato dall'Ufficio Anagrafe di Acireale, ….risulta emigrato all'estero in data anteriore al
15.11.1929 (data di fondazione del registro di anagrafe del Comune di Acireale”).
I ricorrenti, essendo nel possesso dell'immobile di cui sopra, chiedevano di nominare un curatore dello scomparso, al fine di evocarlo in giudizio nella futura azione di usucapione.
**********
La domanda è infondata e deve essere rigettata, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 48 c.c. dal momento che , nato nel 1907, non può Controparte_1
dirsi “scomparso”, essendo evidente che, per il tempo trascorso, lo stesso deve ritenersi deceduto.
2 La nomina di un curatore ex art. 48 c.c. presuppone infatti la scomparsa di una persona,
intesa quale fatto giuridico che si identifica nella irreperibilità della stessa, di cui si siano perdute le tracce oltre quel periodo di tempo che, secondo le circostanze, può essere giustificato dai normali allontanamenti per ragioni di lavoro, di salute o di svago.
Ai fini dell'art. 48 c.c., occorre altresì che l'allontanamento sia tale da ingenerare una
situazione di incertezza non solo sul luogo in cui la persona si trovi, ma anche sulla sua sorte
(ubi sit et an sit). La ratio dell'azione risiede infatti nella conservazione del patrimonio dello scomparso e nella tutela dei diritti dello stesso e dei terzi che dalla scomparsa potrebbero essere danneggiati.
Così ricostruita la natura dell'istituto, appare evidente che la certezza dell'avvenuta morte della persona preclude l'applicazione dell'art. 48 c.c., perché difetta il presupposto dell'incertezza sulla sorte della stessa.
Nel caso di specie , nato nel 1907, per il lasso di tempo trascorso non Controparte_1
può che essere deceduto;
ne consegue che l'azione di usucapione deve essere intrapresa nei confronti degli eventuali eredi del , peraltro individuabili, posto che per un verso è CP_1
possibile condurre ricerche anagrafiche nel luogo di emigrazione, e per altro verso il soggetto faceva parte della cerchia familiare dei ricorrenti.
Sulla base delle esposte considerazioni, si deve rigettare la domanda di nomina di un curatore di , essendo la persona in questione certamente deceduta. Controparte_1
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di nomina di un curatore che rappresenti ex art. 48 c.c. CP_1
;
[...]
- spese irripetibili.
3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2489/2023 R.G. V.G., avente per oggetto:
“Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 Disp.Att. CC)”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 [...]
nato ad [...] il [...] cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...] cod. fisc. , tutti Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Santa Teresa di riva (ME) Via Padre Giampietro, n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmelo Crisafulli e dell'avv. Rossana Caponetto che li rappresentano e difendono per procura in atti;
CONTRO
nato ad [...] il [...]; Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno chiesto a questo Tribunale di nominare Parte_1 Parte_2 Parte_3
ex artt. 721 c.p.c. e 48 c.c. un curatore dello scomparso fu e Controparte_1 Per_1
nato ad [...] il [...], di cui non si hanno notizie e non è Controparte_2
possibile rinvenire dati anagrafici o ultimi domicilio.
I ricorrenti rappresentavano di essere legittimi eredi di nato ad [...] il Persona_2
30.11.1948 e deceduto il 02.01.2017, titolare della quota indivisa pari a 24/28 (corrispondente a
6/7) dell'immobile sito nella Frazione di Stazzo del Comune di Acireale (CT) in Via Casale
n.105, in catasto fabbricati foglio 30 particella 73 sub1, e che tra i titolari di detto immobile vi è
anche fu , nato il [...] ad [...], fratello della Controparte_1 Per_1 Per_3
madre di per la quota indivisa di 1/7 (ossia 4/28).
[...] Persona_2
A si fa riferimento nell'atto di donazione in Notar del Controparte_1 Persona_4
24 marzo 1987 nr. 145972 Rep. Nr. 18449 Progressivo, evidenziando che di detta persona non si avevano più notizie, in quanto emigrato nel 1929 (ivi si legge “Quest'ultimo, da certificato
rilasciato dall'Ufficio Anagrafe di Acireale, ….risulta emigrato all'estero in data anteriore al
15.11.1929 (data di fondazione del registro di anagrafe del Comune di Acireale”).
I ricorrenti, essendo nel possesso dell'immobile di cui sopra, chiedevano di nominare un curatore dello scomparso, al fine di evocarlo in giudizio nella futura azione di usucapione.
**********
La domanda è infondata e deve essere rigettata, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 48 c.c. dal momento che , nato nel 1907, non può Controparte_1
dirsi “scomparso”, essendo evidente che, per il tempo trascorso, lo stesso deve ritenersi deceduto.
2 La nomina di un curatore ex art. 48 c.c. presuppone infatti la scomparsa di una persona,
intesa quale fatto giuridico che si identifica nella irreperibilità della stessa, di cui si siano perdute le tracce oltre quel periodo di tempo che, secondo le circostanze, può essere giustificato dai normali allontanamenti per ragioni di lavoro, di salute o di svago.
Ai fini dell'art. 48 c.c., occorre altresì che l'allontanamento sia tale da ingenerare una
situazione di incertezza non solo sul luogo in cui la persona si trovi, ma anche sulla sua sorte
(ubi sit et an sit). La ratio dell'azione risiede infatti nella conservazione del patrimonio dello scomparso e nella tutela dei diritti dello stesso e dei terzi che dalla scomparsa potrebbero essere danneggiati.
Così ricostruita la natura dell'istituto, appare evidente che la certezza dell'avvenuta morte della persona preclude l'applicazione dell'art. 48 c.c., perché difetta il presupposto dell'incertezza sulla sorte della stessa.
Nel caso di specie , nato nel 1907, per il lasso di tempo trascorso non Controparte_1
può che essere deceduto;
ne consegue che l'azione di usucapione deve essere intrapresa nei confronti degli eventuali eredi del , peraltro individuabili, posto che per un verso è CP_1
possibile condurre ricerche anagrafiche nel luogo di emigrazione, e per altro verso il soggetto faceva parte della cerchia familiare dei ricorrenti.
Sulla base delle esposte considerazioni, si deve rigettare la domanda di nomina di un curatore di , essendo la persona in questione certamente deceduta. Controparte_1
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di nomina di un curatore che rappresenti ex art. 48 c.c. CP_1
;
[...]
- spese irripetibili.
3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
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