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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2998/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(TO), via SA Marchese, 16 int. 2 (C.F. ) e nato C.F._1 Parte_2
a Torremaggiore (FG) il 15/07/1964, residente a [...], corso Gaetano Salvemini,
25 int. 8 (C.F. ) C.F._2
rappresentate e difese dall' Avv. Rossana Mancino, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio
- parti ricorrenti - nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._3
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
- parte interveniente -
Oggetto: interdizione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...] Controparte_1
(FG) il 10/01/1947 (C.F. C.F._3
Nominare tutore il Sig. nato a [...] il [...], Parte_1
residente a [...] int. 2 (C.F.
) C.F._1
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti come indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] Controparte_1
(FG) il 10/01/1947 (C.F. C.F._3
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza in data 11.2.2025, presso il Tribunale di Ivrea, si è svolto l'esame della persona interdicenda e la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 13.3.2025 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
La persona interdicenda risulta già beneficiaria di A.SO. (R.G. 2216/2023 VG del
Tribunale di Ivrea).
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La parte convenuta ha risposto ad alcune semplici domande, ma nel ragionamento è apparsa oppositiva in modo poco logico e coerente con la realtà
La documentazione medica prodotta con il ricorso (documentazione medica), comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda [“(…) Dal punto di vista
2 cognitivo si segnala un quadro di deterioramento cognitivo severo con compromissione multimomain (…) pare opportuno indicare come per la paziente sia necessaria una supervisione nell'arco delle 24 ore con assistenza di base del daily living. (…) . Disturbo neurocognitivo meggiore con deterioramento cognitivo di grado severo a genesi degenerativa tipo Alzheimer con vasculopatia cerebrale cronica associata a tratti psicotici e disturbi del comportamento (…) . Paziente affetta da disturbo personalogico con tratti di note antisociali (…) e alterazioni comportamentali ascrivibili a deterioramento cognitivo - cfr. doc. 5].
Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta.
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione risulta infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato (peraltro è stato aperto un procedimento di amministrazione di sostegno provvisoria ed amministratore di sostegno è stato nominato . Parte_1
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05 Corte
Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357, 358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che figlio della persona interdicenda, è già stato Parte_1
nominato tutore provvisorio della parte convenuta.
Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
3 Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il Controparte_1
10/01/1947 (C.F. C.F._3
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025.
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba
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