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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 104/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI PEIO FILIPPO (C.F. ) CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in VIA ROMA N. 7/7, GENOVA (GE) appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_2
(COD. FISC. ) Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliate presso il difensore in LUNGARNO GALILEI 7 56125
PISA rappresentate e difese dall'Avv. VIRGONE ENRICO appellato
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni Parte_1
avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare, in riforma della sentenza n. 3000/2022 emessa nell'ambito del giudizio recante RG. n. 2318/2021 dal Tribunale
Civile di Genova, Sez. 6, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, in data 30 dicembre 2022, pubblicata in pari data e notificata in data 2 gennaio 2023, per i motivi e nelle parti indicate nel presente atto di appello con ogni conseguenza ed effetto di legge: IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione delle società Appellate per omesso invio della domanda di rimborso all'Agenzia Delle
Entrate ai sensi dell'art. 29 Legge n.428/1990, come esposto in narrativa, condannando, per l'effetto, le società Appellate alla restituzione in favore di di tutti gli Parte_1
importi da quest'ultima versati in suo favore in esecuzione della Sentenza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda avversaria per i tutti i motivi esposti nel presente atto, condannando, per l'effetto, le società Appellate alla restituzione in favore di Parte_1
di tutti gli importi da quest'ultima versati in suo favore in esecuzione della Sentenza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
IN VIA
PRELIMINARE NEL MERITO: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ex adverso proposta a motivo dell'assenza dei relativi presupposti giuridici richiesti dall'art. 2033 c.c., condannando, per l'effetto, le società Appellate alla restituzione in favore di di tutti gli importi da quest'ultima versati in suo Parte_1
favore in esecuzione della Sentenza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1) rigettare tutte le domande formulate dalle società Appellate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, condannando, per l'effetto, le società Appellate alla restituzione in favore di di tutti gli importi da quest'ultima versati in suo Parte_1
favore in esecuzione della Sentenza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di
2 conferma della Sentenza impugnata: 1) accertare il minor danno in ipotesi subito dalla e dalla in considerazione dell'avvenuta detrazione delle CP_3 CP_2
somme versate a titolo di IVA sull'addizionale nelle dichiarazioni IVA relative al periodo contestato e, per l'effetto, escludere limitare e/o contenere l'importo ex adverso richiesto in restituzione per la cifra corrispondente e, per l'ulteriore effetto, condannare le società Appellate alla restituzione in favore di di tutti gli Parte_1
importi da quest'ultima versati in suo favore in esecuzione della Sentenza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
2) accertare l'avvenuta compensazione parziale delle somme richieste dalla e dalla , a CP_3 CP_2
titolo di IVA sull'addizionale con gli importi portati in detrazione dalla stessa nelle dichiarazioni IVA relative al periodo contestato e, per l'effetto, escludere, limitare e/o contenere l'importo da restituire per la cifra corrispondente e, per l'ulteriore effetto, condannare le società Appellate alla restituzione in favore di di tutti gli Parte_1
importi da quest'ultima versati in suo favore in esecuzione della Sentenza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
IN OGNI CASO: 1) con vittoria di spese e compensi del doppio grado giudizio oltre IVA, CPA, spese generali e oneri di legge”.
Per gli appellati e “Voglia Controparte_1 Controparte_2
l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda, disapplicare l'art.6 del d.l. 28.11.1988 n.511, convertito in legge
27.01.1989 n.20, come modificato dall'art.5 del d.lgs. 02.02.2007 n. 26, perché in contrasto con l'art.1, par.2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e pertanto condannare la convenuta a pagare, a titolo di restituzione di quanto da ciascuna delle attrici pagatole per le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica previste dal sopra citato art.6 e per l'IVA sulle stesse applicata corrispostale, la complessiva somma di € 89.915,96 in favore della oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e la Parte_2
complessiva somma di € 85.444,87 in favore della oltre interessi Controparte_2
3 legali dalla domanda giudiziale al saldo, con vittoria sempre e comunque di spese e compensi del giudizio, IVA e Cap”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Le società Controparte_1 CP_2
con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio
[...] Parte_1
affinché venisse dichiarata tenuta e condannata a restituire alle due parti attrici gli importi versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica ammontanti ad € 89.915,96, per ed € 85.444,87 per Parte_2 CP_2
oltre interessi.
[...]
A sostegno della domanda di ripetizione di indebito deducevano che le norme relative all'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, sino alla sua abolizione avvenuta nel 2012, sono state dichiarate inapplicabili per incompatibilità con la normativa della Comunità Europea, in particolare con la
Direttiva n. 2008/118/CE. Pertanto, secondo le attrici, essendo stato il tributo versato in applicazione di disposizioni contrastanti col diritto comunitario, esso sarebbe suscettibile di ripetizione poiché privo di valido titolo giustificativo, fatto salvo il diritto del fornitore, che subisce la ripetizione del tributo illegittimamente percepito, di agire in rivalsa contro l'ente impositore al quale, a sua volta, il tributo è stato retrocesso.
Si costituiva la quale chiedeva, in via pregiudiziale, che il Tribunale Parte_1
dichiarasse l'improcedibilità della domanda di ripetizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione avversaria per omesso invio della domanda di rimborso all'Agenzia delle
Entrate ai sensi dell'art 29 legge n. 428/1990, ovvero per intervenuta prescrizione dell'intera domanda avversaria. Sul punto, deduceva che alla pretesa sarebbe stato applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art 2948, comma 4,
c.c. e, dunque, avendo essa ad oggetto importi versati oltre cinque anni prima, si sarebbe estinta per prescrizione.
Nel merito deduceva, in via preliminare, l'assenza dei presupposti per l'azione di ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c., ed in particolare l'assenza di una fattispecie
4 abrogatrice con efficacia retroattiva dell'art 6 del d.l. n. 511/1988 che permetta di ricomprendere la domanda di ripetizione proposta tra le ipotesi contemplate dall'art
2033 c.c.
Infine, evidenziava la piena legittimità dell'addizionale provinciale, allegando che: Part
- la Direttiva 2008/118/CE non potrebbe produrre alcun effetto nei rapporti fra e l'odierna attrice, a prescindere dal suo carattere self executing;
- il d.l. n. 511/1988 introduttivo dell'addizionale in discorso sarebbe stato abrogato solo con decorrenza dal 2012 e non sarebbe stato oggetto di alcuna specifica pronuncia di incostituzionalità o di contrarietà al diritto eurounitario;
- la Direttiva in questione farebbe riferimento esclusivamente alle imposte indirette, mentre le addizionali avrebbero natura di imposta autonoma;
- il legislatore non avrebbe potuto indirizzare l'addizionale ad una finalità specifica, posto che tale attività esulerebbe dalla competenza statale e rientrerebbe in quella degli enti locali.
Stante la natura documentale della causa, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, mediante trattazione scritta, per il 3 ottobre 2022, allorché veniva rimessa in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 3000/2022, pubblicata il 30/12/2022 e notificata il
3/01/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva:
“definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
1. dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a restituire alla l'importo di € 83.261,99 e alla Parte_3
società l'importo di € 79.441,53, oltre interessi di legge dal 28 marzo Controparte_2
2020 al saldo;
2. dichiara tenuta e condanna a rifondere alle società Parte_1
e le spese di lite che si liquidano in € 786,00 per Parte_2 Controparte_2
rimborso del contributo unificato ed € 10.970,40 per compenso del difensore”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1
atto notificato in data 31/01/2023.
5 Con comparsa si costituivano , i Controparte_1 Controparte_2
quali instavano per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 8/06/2023, la Corte rinviava all'udienza collegiale del
03/07/2024 per precisazione delle conclusioni.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 03/07/2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
PRIMO MOTIVO: SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI NON HA ACCERTATO E DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ
DELLE DOMANDE DELLE SOCIETÀ APPELLATE AI SENSI DELL'ART.
29, L. N. 428/1990.
Con il primo motivo, l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata da volta a far dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'azione attorea, per omesso invio della domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate e quindi per violazione dell'art. 29 l. n. 428/1990. Parte_1
impugna quindi quanto statuito alle pagg. 9 e 10 dal Tribunale: “In particolare, il
Tribunale Ordinario di Genova al fine di motivare il rigetto dell'eccezione sollevata da Part
ha, sul punto, erroneamente ritenuto che “l'art. 29 l. 428/1990 […] è però norma riferibile esclusivamente all'azione di rimborso che compete al fornitore, quale soggetto passivo della relativa imposta, nei confronti dell'erario. Osserva, infatti, la
Cassazione che l'art. 29, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (“legge comunitaria” per il 1990) - il quale stabilisce che la domanda di rimborso di diritti o imposte riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza - pone un onere a carico del contribuente, che, essendo volto a consentire l'informazione
6 sul preteso rimborso all'Agenzia delle entrate per i riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, si aggiunge a quello del rispetto del termine di decadenza
(cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13087 del 25/07/2012). Talché tale obbligo, essendo rivolto al solo soggetto passivo dell'imposta, ovvero l'impresa fornitrice, non può assumere alcuna rilevanza rispetto all'azione di ripetizione svolta dal cliente finale sul quale l'imposta sia stata traslata dal fornitore" (Cfr. Pag. 4 della Sentenza).”. (atto d'appello, pagg. 9 e 10).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, lamenta che i) “la Parte_1
previsione dell'art. 29 della Legge 428/1990 “Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie”, nello stabilire che anche l'Agenzia Delle
Entrate debba essere informata dell'avvenuta richiesta di rimborso delle imposte da parte del contribuente, ha lo scopo di evitare che i contribuenti possano conseguire un ingiustificato arricchimento a seguito dell'accertata incompatibilità di un tributo con la normativa europea. Diversamente, infatti, si arriverebbe all'inaccettabile conclusione in cui, da un lato, tale spesa verrebbe portata in detrazione sul reddito d'impresa e, dall'altro lato, i clienti finali otterrebbero il rimborso dell'importo versato”. (atto d'appello pag. 10); ii) “Sul punto, si deve preliminarmente rilevare che nel testo della disposizione non vi sia alcuna specificazione in relazione al soggetto titolare del diritto al rimborso (e, quindi, onerato dell'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria della relativa domanda), cosicché non può condividersi l'assunto del
Tribunale secondo cui la norma troverebbe applicazione solo nei confronti del fornitore”; (atto d'appello, pag. 10); iii) “Al contrario, alla luce della “ratio legis” della disposizione poc'anzi evidenziata, la giurisprudenza di legittimità ne ha più volte ribadito la portata applicativa generale, chiarendo a tal fine che “è d'altronde evidente la ratio della norma, giacché l'importo oggetto dell'imposta del quale si chiede il rimborso incide direttamente sulla determinazione della base imponibile sulla quale si calcola l'imposta per le società, implicando necessità di coordinamento fra uffici. E ciò in quanto il rimborso d'imposta, utile a costituire sopravvenienza attiva a norma del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88 presuppone un procedimento volto ad
7 accertare, tra l'altro, l'inesistenza di debiti d'imposta del contribuente, in presenza dei quali l'ammontare del rimborso può ridursi o anche annullarsi (in termini, Cass. 28 maggio 2008, n. 13948). Tanto comporta che la disposizione afferisce a situazioni indisponibili determinate dall'esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito, di guisa che la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio, potendo essere altresì legittimamente introdotta per la prima volta nel giudizio di appello (in termini, per l'affermazione del principio, vedi, fra molte, Cass.
23 marzo 2012, n. 4670).” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 10 aprile 2013, n.8750)”.
(atto d'appello pagg. 10 e 11); iv) Del resto, è appena il caso di rilevare che è l'utente Part finale e non il venditore fornitore (che rispetto all'imposta in questione è
“trasparente”) a detrarre come un costo l'addizionale sulle accise dal proprio reddito d'impresa (essendo l'utente finale a corrisponderlo all'Amministrazione Finanziaria per il tramite del fornitore di energia); è, pertanto, evidente che l'utente finale riceverebbe un ingiustificato vantaggio se ottenesse il rimborso di tale costo già precedentemente portato in detrazione” (pag. 11, atto d'appello); v) Pertanto, non può dubitarsi che l'art. 29 della L. 428/1990 debba trovare applicazione qualunque sia la procedura di rimborso posta in essere dal cliente finale e, pertanto, sia nel caso di presentazione di un'istanza di rimborso all che nel caso – come Parte_4
quello oggetto del presente procedimento – in cui la richiesta di rimborso sia stata rivolta al venditore fornitore nell'ambito del rapporto privato fra essi intercorrente”.
(atto d'appello, pag. 11).
SECONDO MOTIVO: SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA PRESCRIZIONE
DELLA DOMANDA DELLE SOCIETÀ APPELLATE.
Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato (ancorché parzialmente) l'eccezione di volta Parte_1
a far dichiarare prescritta la domanda attorea. Si legge a pag. 12 che “ER chiede la riforma della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, incorrendo in un palese errore di giudizio, ha parzialmente disatteso l'eccezione di prescrizione
8 tempestivamente sollevata dalla scrivente difesa statuendo che "con riferimento all'eccezione di prescrizione preme osservare che la condictio indebiti soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale poiché, come chiarito dalla Cassazione, la restituzione degli importi indebitamente percepiti è dovuta in un'unica soluzione e non già periodicamente. Tale principio di diritto vale logicamente, per identità di ratio, anche per la ripetizione di tributi correlati alla fornitura di energia elettrica (cfr. Cass. ord. 29/1/20 n.1998)” (cfr. Pag. 9 della Sentenza)”. (atto d'appello, pag. 12).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante sostiene che i) “La domanda introdotta dalle società appellate, dunque, doveva essere necessariamente ricondotta dal Giudice di prime cure nell'ambito della disciplina contrattuale, con conseguente applicazione del termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948, co.
4, per i contratti di somministrazione di energia elettrica quali quello in esame”. (atto d'appello pagg. 12 e 13); ii) “Ciò posto, dal momento che l'intera pretesa creditoria avversaria si riferisce a somme corrisposte oltre il quinquennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (i.e. le fatture comprese per le annualità 2010 e 2011), il Tribunale
Ordinario di Genova avrebbe dovuto dichiararne la prescrizione”. (atto d'appello pag.
13); iii) “In tema, poi, per mero tuziorismo, giova precisare anche in questa sede come nessuna rilevanza può essere accordata alla circostanza per cui la domanda avversaria era stata qualificata dalle società appellate alla stregua di un'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art 2033 c.c., atteso che, per come si avrà modo di illustrare in dettaglio anche nel prosieguo del presente atto, tale qualificazione giuridica è del tutto inammissibile per carenza dei relativi presupposti giuridici (cfr. infra 3° Motivo di appello). Se, dunque, l'azione ex adverso incardinata è stata illegittimamente ricondotta nell'ambito dell'art. 2033 c.c., le odierne Appellate non potranno comunque avvalersi del più lungo termine di prescrizione decennale previsto dalla disciplina dell'azione di ripetizione d'indebito, ma troverà invece applicazione il diverso e più breve termine di prescrizione previsto per i contratti con prestazioni di carattere periodico”. (atto d'appello, pag. 13); iv) “Sul punto, si sottolinea come ad analoga conclusione sia giunta la Corte di Cassazione, la quale, in un caso simile a quello di
9 cui trattasi, in cui la domanda della parte era stata erroneamente qualificata dalla stessa come azione di ripetizione d'indebito pur in assenza dei requisiti previsti dall'art. 2033
c.c., ha correttamente inquadrato la pretesa nell'alveo contrattuale proprio della figura negoziale di riferimento, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione stabilito per il tipo contrattuale in rilievo nella fattispecie (nel caso esaminato dalla
Suprema Corte, contratto di trasporto;
cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2013,
n.13207)”.( atto d'appello, pagg. 13 e 14).
TERZO MOTIVO: SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI NON HA ACCERTATO E DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ
DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO AVVERSARIA PER
CARENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI GIURIDICI.
Con il terzo motivo d'appello, ritica la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il Tribunale ha ritenuto che l'addizionale provinciale per cui è causa fosse contraria alla Direttiva n. 2008/118/CE. Sostiene, in particolare i) che le pronunce della Corte di
Giustizia richiamate dal Tribunale non siano applicabili nel caso di specie in quanto
“emesse in ambiti diversi da quello che ci occupa… i tributi presi in considerazione nelle decisioni europee, diversamente dalle addizionali sulle accise, erano autonomi e, in quanto tali, contrari alla Direttiva 2008/118/CE, la quale fa riferimento alle “imposte indirette” con natura d'imposta autonoma… hanno ad oggetto il caso – diverso da quello presente relativo ad un giudizio tra soggetti privati – in cui era sorta una controversia fra un cliente finale (soggetto privato) e l'amministrazione finanziaria”,
(pag. 14 atto d'appello); ii) afferma l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ha statuito che “Sul punto, il Giudice di prime cure, con un palese errore di valutazione, ha ritenuto che "La norma istitutiva dell'imposta, stante il suo contrasto col diritto eurounionale, determina la disapplicazione del tributo nel rapporto tra fisco e soggetto passivo dell'imposta (nel caso in specie fornitore).
Pertanto, non essendo il tributo dovuto dal fornitore all'erario, per il contrasto col diritto eurounionale, l'eventuale traslazione dello stesso tributo sul consumatore finale assumerebbe una connotazione del tutto indebita giacché la stessa nozione di
10 traslazione postula che il soggetto “traslante” sia giuridicamente vincolato al pagamento dell'imposta traslata. Pertanto, difettando il presupposto costitutivo della stessa traslazione ovvero la debenza del tributo, il relativo versamento è destinato ad assumere carattere indebito” (cfr. Pag. 8 della Sentenza)”. (atto d'appello, pagg. 15 e s.). Invece, secondo l'appellante “Tale conclusione è tuttavia, del tutto illogica, prima ancora che giuridicamente censurabile. Accertata, infatti, l'impossibilità di disapplicare nei rapporti tra privati la norma impositiva nazionale nel caso di contrasto con una direttiva comunitaria, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda principale formulata dalle società Appellate”. (atto d'appello, pag. 16). In altre parole, in virtù dell'art. 288, co. 3 TFUE (già art. 249 TCE), secondo cui la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere (salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi), “pertanto, i destinatari delle Direttiva sono soltanto gli Stati membri e non anche, a differenza dei Regolamenti, i singoli privati cittadini (persone giuridiche o fisiche)”. (atto d'appello, pag. 16.) A sostegno della sua tesi, richiama, sul punto, diverse pronunce giurisprudenziali che si sono espresse in materia;
iii) “Basandosi sul solo diritto nazionale, non vi può essere alcun dubbio, infatti, che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica deve considerarsi assolutamente legittima fino all'anno 2012 (come confermato dallo stesso Tribunale a pagina 2 della Sentenza)
e parimenti legittimo, pertanto, deve ritenersi fino a tale data l'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore sull'utente finale. Di conseguenza, sulla base del solo diritto nazionale ER non sarebbe tenuta a restituire alcunché all'utente finale, cosicché è evidente che la domanda di restituzione proposta dalle società Appellate ai sensi dell'art. 2033 c.c. risulta essere stata proposta in totale assenza dei relativi presupposti di legge” (atto d'appello, pag. 22).
QUARTO MOTIVO: SULL'ERRONEITÀ E/O NULLITÀ DELLA SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 112 C.P.C. PER OMISSIONE DI PRONUNCIA IN
MERITO ALL'ECCEPITA ASSENZA DI NATURA AUTONOMA DELLE
11 ADDIZIONALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
2008/118/CE.
Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata da
[...]
con riferimento al fatto che la Direttiva n. 2008/118/CE, facendo riferimento Pt_1
alle “altre imposte indirette aventi finalità specifiche”, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa relativa alle addizionali che, invece, non avrebbero natura d'imposta autonoma. In altre parole “l'addizionale ex art. 6 D.L. n.
511/1988 va qualificata quale mero inasprimento del tributo principale (l'accisa), in quanto volta ad incidere unicamente sulla modulazione dell'aliquota, non potendo così essere considerato un tributo autonomo ai sensi e per gli effetti della Direttiva
2008/118/CEE”. (atto d'appello, pag. 26). lamenta, quindi, che Parte_1
“nonostante la scrivente difesa avesse specificamente evidenziato tale profilo nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 17 e ss. della comparsa di costituzione), il Giudice di prime cure non ha speso una singola parola sul punto” pertanto “chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, rilevata la palese omissione posta in essere dal Giudice di prime cure, in riforma della Sentenza impugnata respinga l'azione di ripetizione proposta dalle società Appellate e condanni queste ultime alla restituzione in favore di di tutti gli importi da quest'ultima Parte_1
versati in suo favore in esecuzione della Sentenza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento”. (atto d'appello, pag. 26.)
QUINTO MOTIVO: SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI HA ACCERTATO L'ILLEGITTIMITÀ
DELL EX ART. 6 DEL D.L. 511/1988. Controparte_4
Con il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dell'addizionale provinciale in ragione della carenza di finalità specifica del tributo.
Invece, secondo ) “tale imposta è stata introdotta da una fonte legislativa Parte_1
nazionale (il D.L. 511/1988 appunto) al fine “di assicurare le necessarie risorse agli
12 enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, (Cfr. premesse del D.L. 511/1988), cosicché risulta assolutamente rispettato il soprarichiamato requisito della “finalità specifica”, richiesto dalla normativa comunitaria ai fini della legittimità dell'imposizione”. (atto d'appello, pag.
17); ii) In tema, poi, si sottolinea in virtù dell'art. 149 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) “2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da: a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali”. (atto d'appello, pag. 28); iii) Dalla disposizione che precede emerge quindi che, per quanto in prima battuta l'addizionale
è stata diretta al finanziamento del bilancio degli enti locali, con riferimento alla redazione del bilancio di quest'ultimi, non fosse possibile per il legislatore destinare o vincolare i proventi del tributo a spese analiticamente individuate. Il Legislatore, quindi, non avrebbe potuto indicare con maggiore precisione, rispetto a quanto fatto con il DL 511/1988, la finalità specifica delle addizionali, posto che tale attività esula dalla competenza statale”( atto d'appello, pag. 28); iv) Ad integrazione di quanto sopra detto, peraltro, si evidenzia che l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 29 dicembre 2010, n.
225 (conv. con modif. nella L. 26 febbraio 2011, n. 10, entrata in vigore dal 27 febbraio
2011) ha stabilito che “(…) la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione
13 dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità”. La citata norma è, quindi, chiara nel precisare che la finalità delle addizionali era quella di consentire agli
Enti regionali e locali di coprire integralmente “il ciclo di gestione dei rifiuti”: ciò, come detto, è pienamente in grado di configurare le finalità specifiche richieste dalla
Direttiva 2008/118/CEE”. (atto d'appello, pag. 28).
LE DOGLIANZE, AD AVVISO DELLA CORTE, NON SONO FONDATE
RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. -
Gli argomenti svolti dal primo al quinto motivo sono stati esaminati dalla Corte nella sentenza n. 820/2024 pubblicata il 11/06/2024, resa nella causa 696/2022 (
[...]
avente ad oggetto l'azione di ripetizione Parte_5
di indebito esercitata da un utente nei confronti del fornitore: precedente che si richiama integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si tenga presente che nel procedimento definito dalla predetta sentenza l'appello contiene le medesime doglianze che si sono sopra riportate, riferite a sentenza che aveva accolto l'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dall'utente, con motivazione pressoché sovrapponibile a quella della sentenza qui impugnata eccezion fatta per il sesto motivo che sarà esaminato specificamente.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE:
1. “la presente controversia ha ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., esercitata in sede civilistica e non la “domanda di rimborso” di tributi prevista dall'art. 14 comma 4, del TUA (per la distinzione v. Cass. Sez.
5 - , Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022, Rv. 666099 – 01); iii) la
Giurisprudenza citata dall'appellante si riferisce all'azione di rimborso dell'imposta esercitata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e attiene al diverso profilo dell'applicabilità della norma anche alle azioni di rimborso
14 basate sulla violazione del diritto comunitario (v. da ultimo Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 20818 del 30/09/2020, Rv. 659047 – 01) (cfr. sentenza. 820/2024);
2. “l'azione di ripetizione di indebito sorge per effetto dei pagamenti eseguiti e risultati non dovuti, mentre la prescrizione breve eccepita dall'appellante si riferisce ai pagamenti che devono essere eseguiti con periodicità (“L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 28436 del 05/11/2019, Rv. 655605 - 01)” (sentenza 820 cit.) e dunque non si applica il termine di prescrizione breve;
3. “che la stessa disposizione dell'art. 14, comma 2, TUA, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore”, proprio in quanto
“La disposizione … prevede … che una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest'ultimo che ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, attribuendo, quindi, espressamente l'azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l'imposta sul consumatore all'esito dell'azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti”;
4. “non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di
15 essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (sentenza 820 cit). in ogni caso non sussiste l'evocato vizio di omessa pronuncia, avendo il Tribunale scrutinato la questione sollevata nell'esaminare la sentenza della Suprema Corte n. 15198 del 04/06/2019 (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). In ogni caso, come insegnato dalla Giurisprudenza, “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024, Rv. 672295 - 02),
5. “in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova che l'applicazione delle addizionali oggetto del presente giudizio sia stata preceduta, per la parte successiva all'entrata in vigore del DL 225/2011, dall'adozione di apposita delibera in conformità alla lett. c), dell'art. 2 comma 2bis del DL medesimo”.
(sent. 820 cit.).
SESTO MOTIVO: SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI HA RIGETTATO LA RICHIESTA DI DIMINUZIONE E/O
L'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DELLA PRETESA RESTITUTORIA
IN RELAZIONE AGLI IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI IVA
SULL'ADDIZIONALE.
Con il sesto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di di diminuire e/o di compensare la Parte_1
pretesa restitutoria. In particolare, l'appellante critica il provvedimento impugnato nella parte in cui si legge che “Giova osservare che secondo consolidati principi giurisprudenziali ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua
16 dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione
IVA presentata dal cessionario (cfr. ex multis Cass. n. 9946/2015; Cass. n. 17299/2014,
Cass. n. 25531/2014). Sulla base di tali principi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in caso analogo a quello in esame (ove l'IVA è stata applicata su un'entra tributaria), che il pagamento dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integra indebito oggettivo e legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 05-03-2020, n. 6149). Talché non si ravvisano ragioni per escludere la ripetibilità anche degli importi versati sulle accise a titolo di IVA (…)
Si rammenta che l'eccezione di compensazione presuppone contrapposte ragioni di debito e credito tra le stesse parti derivanti da rapporti autonomi. Ma nel caso in specie, per le motivazioni ampiamente esposte nel paragrafo precedente, gli eventuali importi portati illegittimamente in detrazione dalle attrici atterebbero esclusivamente al rapporto tra quest'ultima e il fisco ma non darebbero diritto ad un controcredito nei confronti della società convenuta”. (atto d'appello, pagg. 29 e 30)
LE DOGLIANZE AD AVVISO DELLA CORTE NON SONO FONDATE:
i) come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'IVA è stata versata illegittimamente e quindi non è consentita la detrazione della stessa da parte del cessionario nelle dichiarazioni di IVA, avendo l'Amministrazione il potere- dovere di escludere detta detrazione;
secondo la Giurisprudenza, infatti, “Il pagamento dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integra indebito oggettivo e legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la
17 eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6149 del 05/03/2020, Rv.
657290 – 01);
ii) quanto alla eccepita compensazione, correttamente il Tribunale ha ritenuto che
“l'eccezione di compensazione presuppone contrapposte ragioni di debito e credito tra le stesse parti derivanti da rapporti autonomi” (sentenza di primo grado pag. 9), mentre nel caso di specie, per le ragioni illustrate si tratta di rapporti diversi tra soggetti diverso (le società appellate e l'Erario);
iii) in ogni caso, nella specie, non risulta allegata alcuna documentazione comprovante la eventuale detrazione dell'IVA ad opera delle stesse società appellate.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 ad €260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: €2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio € 5.103,00 pari ad €14.317,00 aumentati del 20% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, co. 2), e quindi complessivamente € 17.180,40 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
18 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate Parte_1
complessivamente in € 17.180,40 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore delle parti appellate Controparte_1
Controparte_2
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 4/12/2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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