Articolo 20 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 novembre 1970
Art. 20. (Sanzioni)

Il medico incaricato del servizio ordinario e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo;
b) la sospensione dall'incarico;
c) l'esonero dall'incarico.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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