Articolo 146 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 145Articolo 147
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15 gennaio 1977
Art. 146.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977