Art. 146.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60