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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6266/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile il ricorso;
pone a carico dell' le spese della CTU CP_1
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 23/04/2024 il ricorrente conveniva in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negategli dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 27/03/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che il ricorrente non ha mosso contestazione alcuna alla diagnosi operata dal primo CTU né hanno introdotto alcuna censura che si possa definire specifica alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordargli l'indennità di accompagnamento e che l'opposizione introdotta costituisce conseguentemente un dissenso immotivato dalle conclusioni della CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
rilevato infatti che il CTU già nominato nel corso dell'ATP ha dato conto,
unitamente alla incontestata diagnosi “Soggetto normotipo in buone condizioni
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro generali. Pannicolo adiposo discretamente rappresentato. Masse muscolari normotrofiche e normotoniche. Sensorio integro. Decubito obbligato. Kg. 72.
Altezza cm. 160. Ode bene la voce di conversazione. ...”, della “deambulazione con appoggio” del ricorrente, segnalando altresì che trattasi di un “Soggetto orientato nel tempo e nello spazio”, senza palesare in tal modo alcuna incoerenza o contraddizione;
rilevato che nessuna argomentazione medico-legale supporta l'affermazione secondo cui “le patologie in diagnosi negano al soggetto l'espletamento di atti elementari della vita quotidiana in ordine ai deficit funzionali che da esse discendono determinano estrema difficoltà al mantenimento della posizione ortostatica e della deambulazione autonoma, ovvero ad ulteriori azioni elementari della vita quotidiana”, affermazione che si rivela pertanto generica ed immotivata;
ritenuta l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. e tenuto conto della dichiarazione resa dal ricorrente ex art. 152 att. c.p.c.;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 04/03/2025.
GG
TT AM
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6266/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile il ricorso;
pone a carico dell' le spese della CTU CP_1
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 23/04/2024 il ricorrente conveniva in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negategli dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 27/03/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che il ricorrente non ha mosso contestazione alcuna alla diagnosi operata dal primo CTU né hanno introdotto alcuna censura che si possa definire specifica alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordargli l'indennità di accompagnamento e che l'opposizione introdotta costituisce conseguentemente un dissenso immotivato dalle conclusioni della CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
rilevato infatti che il CTU già nominato nel corso dell'ATP ha dato conto,
unitamente alla incontestata diagnosi “Soggetto normotipo in buone condizioni
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro generali. Pannicolo adiposo discretamente rappresentato. Masse muscolari normotrofiche e normotoniche. Sensorio integro. Decubito obbligato. Kg. 72.
Altezza cm. 160. Ode bene la voce di conversazione. ...”, della “deambulazione con appoggio” del ricorrente, segnalando altresì che trattasi di un “Soggetto orientato nel tempo e nello spazio”, senza palesare in tal modo alcuna incoerenza o contraddizione;
rilevato che nessuna argomentazione medico-legale supporta l'affermazione secondo cui “le patologie in diagnosi negano al soggetto l'espletamento di atti elementari della vita quotidiana in ordine ai deficit funzionali che da esse discendono determinano estrema difficoltà al mantenimento della posizione ortostatica e della deambulazione autonoma, ovvero ad ulteriori azioni elementari della vita quotidiana”, affermazione che si rivela pertanto generica ed immotivata;
ritenuta l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. e tenuto conto della dichiarazione resa dal ricorrente ex art. 152 att. c.p.c.;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 04/03/2025.
GG
TT AM
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro