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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, ha pronunciato all'udienza del 02/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1189 /2024
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, difesa e rappresentata dall'avv. Michele Gullo C.F._1
( ) del foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio C.F._2
sito in Palmi alla via Pizi 76, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Maria Marino
( e Antonio Maria Marino ( ), del foro di C.F._4 C.F._5
Reggio Calabria, presso lo studio dei quali, in Reggio Calabria via G. Battaglia n.35 (89128),
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: Accertamento rapporto di lavoro subordinato – Spettanze.
Conciliazione su proposta transattiva del giudice ex art. 185-bis e 420 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2024 , la parte ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi –
“accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato per circa 84 ore settimanali, per la Pt_1 famiglia di cui è unico erede oggi è il sig. per cui sono dovute CP_1 Controparte_1
alla stessa da parte del sig. ( in proprio e quale erede dei germani oggi Controparte_1 deceduti) le retribuzioni per come effettivamente la stessa ha lavorato e conseguentemente devono essere corrisposte oggi come risulta dal prospetto riepilogativo e dalle dettagliate tabelle di calcolo allegate, dalla contrapposizione tra somme dovute e somme percepite si evince che la ricorrente per il periodo 24/05/1988 – 26/06/2014 risulta creditrice delle seguenti somme: € 592.636,25 a titolo di differenze retributive (ordinarie, tredicesima e straordinario e festività) € 60.347,45 a titolo di TFR lordo;
per un totale complessivo lordo di € 652.983,70 oltre interessi ed rivalutazione dalla data del dovuto alla data in cui verrà soddisfatto il credito. O comunque altra somme che verrà accertata in corso di causa.
- accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di licenziamento e la mancanza di preavviso e conseguentemente annullarlo disponendo di corrispondere alla sig.ra
[...]
l'indennizzo dovuto oltre al risarcimento dei danni (anche per la mancata reintegra) Pt_1
da parte del resistente (in propri e nella qualità di erede dei germani deceduti); In ogni caso devono essere riconosciute alla ricorrente tutte le somme che la stessa doveva ricevere come pagamento per la prestazione lavorativa prestata che non sono state sino ad oggi corrisposte che dovranno essere quantificate nella somma di euro € 652.983,70 o la somma che verrà accertata in corso di causa previo CTU che a tal fine si richiede ove il giudice lo riterrà necessario;
condannare il resistente ha provvedere al pagamento della contribuzione del tutto il periodo di lavoro, dal momento dell'assunzione al licenziamento;
Con condanna dei resistenti alla spese ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del costituito procuratore il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
La resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito del positivo esperimento del tentativo di conciliazione da parte del giudice, ex art. 185-bis e 420 c.p.c., le parti transigevano la controversia come da separato verbale dalle stesse sottoscritto e depositato in atti. Per tale ragione veniva meno l'oggetto del contendere tra le stesse. All' udienza del 02/09/2025, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del venir meno dell'oggetto del presente giudizio tra le parti, così come dalle stesse dedotto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di giudizio, nulla è dovuto tra le parti, fatti salvi i diritti riconosciuti nel separato verbale di conciliazione depositato in atti dalle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) nulla è dovuto per le spese di lite, fatto salvo quanto stabilito dalle parti nel verbale di conciliazione depositato in atti.
Palmi, 02/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti