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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 861 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to SARNICOLA Parte_1
EN giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv. to CP_1
LL SA giusta procura in atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del suo Controparte_2 procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. to RUSSO ROBERTA giusta procura in calce all'atto di costituzione
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.02.2025 il ricorrente proponeva opposizione avverso due atti di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/73 n.04184202500000201/001 e n.
04184202500000202/001 (Terzo pignorato e CP_3 [...]
), notificati in data 29.01.2025, limitatamente agli avvisi di CP_4 addebito ivi richiamati nn 34120130001090690000,
04120249010703054000,34120130004545846000,041202490107030540
00, 34120140000909125000, 04120249010703054000,
34120140002858582000,04120249010703054000,341201400065134820
00, 04120249010703054000, 34120150001614082000,
04120249010703054000,34120160000985713000,041202490107030540
00 , 34120160002932645000 , 04120249010703054000 ,
34120160004429036000,04120249010703054000,341201600068911120
00, 04120249010703054000, 412017000061460500,
04120249010703054000,34120170000776038000,041202490107030540
00, 34120170004695580000. Eccepiva la nullità dell'atto di pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti;
per violazione dell'art. 72-bis Dpr
602/1973. Eccepiva altresì la illegittimità delle sanzioni e la prescrizione.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare e dichiarare la nullità della notifica delle cartelle e/o avvisi;
la prescrizione dei crediti;
con conseguente declaratoria di nullità degli atti di pignoramento presso terzi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' chiedendo il CP_1 rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì l' eccependo Controparte_5 preliminarmente la improponibilità della domanda incardinata in violazione dell'art. 618 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.10.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è improponibile per le ragioni di seguito illustrate.
Come risulta dagli atti di causa, il ricorrente ha proposto contemporaneamente due giudizi di opposizione avverso i medesimi pignoramenti notificatigli: uno innanzi allo scrivente (limitatamente agli avvisi di addebito sottesi), l'altro innanzi al Giudice dell'Esecuzione CP_1
(relativamente a tutti gli atti sottesi, avvisi di addebito ed altre cartelle).
Giova premettere che l'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto nel testo di tale decreto presidenziale dal d.l. 30 settembre
2005 n. 203, art. 3, comma 40, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, a sua volta modificato dall'art.2, comma 6, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286; in forza del primo comma «salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'art. 72 ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n.
4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede»; il secondo comma prevede che, in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento entro le scadenze ivi indicate (sessanta giorni -così aumentato l'originario termine di quindici giorni, con l'art. 52, comma primo, lett. e, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98- dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme), si procederà, «previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile».
In sostanza, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso d.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro
(con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 545 cod. proc. civ., nonché dal successivo art. 72 ter, inserito dall'art. 3, comma 5, lett, b, del d.l. 2 marzo ,
2012 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012 n. 44).
La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà
l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (salvi tuttavia gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento. Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. Civ. L'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile
(cfr Cass. 2857/2015).
Si è pertanto ricostruito il modello procedimentale «come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione del poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo ...>> (così
Cass. n. 20294/11, in motivazione). - L'ordine di pagamento diretto, essendo atto iniziale di una procedura espropriativa vera e propria, sia pure nel contesto di specialità assicurato all'agente della riscossione, assoggetta immediatamente il credito al vincolo preordinato all'espropriazione, con tutto quel che ne consegue. Pertanto, l'ordine di pagamento non è tanto un atto preordinato all'espropriazione, ma, essendo (anche) un pignoramento in forma speciale, è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale (così anche Cass. n. 20294/11 cit.).
A ben vedere, la Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre
2008, n. 393, in G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008), ha specificato che l'istituto costituisce una forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, ne' una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Questa forma speciale di pignoramento, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo a un processo esecutivo per espropriazione di crediti verso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento, senza quindi la necessità del provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione. E l'intervento del giudice dell'esecuzione è sempre possibile, pure per sospendere l'efficacia dell'ordine del terzo di pagare direttamente all'agente per la riscossione, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr Cass. 26549/2021).
Ne consegue che l'opposizione avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ., con l'obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l'opposizione (Sez. 3,
Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv. 642952).
L'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. impone la necessaria scissione fra la fase sommaria del giudizio e quella a cognizione piena.
Ebbene, come ricordato, parte attrice ha proposto contemporaneamente un giudizio di opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi innanzi al GE, conclusosi con la declaratoria di intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 72 bis cit e fissazione del termine perentorio di giorni
60 per l'introduzione del giudizio di merito e l'altro davanti allo scrivente, non osservando correttamente le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata in quanto il giudizio in esame non poteva essere incardinato se non prima dello svolgimento della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione con conseguente poi fissazione da parte di questi del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il principio di necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive è stato affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, ("La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario”), successivamente confermata da conformi pronunce di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 21/11/2024, (ud. 25/09/2024, dep.
21/11/2024), n.30110). Una volta iniziata l'esecuzione, tutte le opposizioni esecutive devono dunque rispettare due princìpi inderogabili.
Il primo principio è che l'opposizione sia "introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione “ al quale "è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170).
Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti.
Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dagli artt. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2, e 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa.
E' stato invero evidenziato che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo.
La conseguenza di tale inosservanza del modello legale , laddove, dunque, non siano state correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, è la nullità dell'atto, che determina -
l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena) (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018, cit.).
Su tali basi, dunque, si è affermato che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta "il modello legale” se non si tratti di "ricorso al giudice dell'esecuzione"", e dunque se "non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n.
25170 del 2018, cit.).
Ed è questo che si è verificato nella fattispecie che ci occupa in cui il ricorrente – anziché proporre prima l'opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione e attendere la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito – ha introdotto direttamente la causa anche innanzi al giudice competente per la fase di merito a cognizione piena, evitando così lo svolgimento della “preventiva” indefettibile preliminare fase sommaria.
La domanda di merito, come sopra avanzata, è, dunque, improponibile.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'obiettivo grado di complessità della questione trattata.
PQM
- Dichiara la domanda improponibile;
- Compensa tra le parti le spese del processo
Salerno, 10.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino