CA
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/03/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1405/2021 R.G.A.C., assunta in decisione alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta disposto ex art. 127- ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25 ottobre 2023, vertente
TRA
AVV. , rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente Pt_1 Pt_2 domiciliato presso il proprio studio legale in Cosenza alla Via Cattaneo, n. 94;
APPELLANTE
E
, nella qualità di erede beneficiata di , rappresentata e Controparte_1 Persona_1 difesa, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Oreste
Via, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Emilio Martucci in Catanzaro alla Via Madonna Dei
Cieli, n. 32;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in Parte_3 riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare legittimo l'atto di precetto acceso nei confronti della Sig.ra
nella sua qualità di erede beneficiata del de cuius , dichiarando Controparte_2 Persona_1 illegittima ed inammissibile l'opposizione proposta, assolutamente infondata, confermando quanto chiesto nell'atto di precetto poiché altrettanto assolutamente giusto e legittimo, revocando altresì la condanna alle spese.
Con vittoria di spese e competenze di lite distratte ex art. 93 cpc in favore dell'Avvocato convenuto”.
Per l'appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
1 In ipotesi di perdurante inattività dell'appellante, si chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia implicita all'azione da parte dell'appellante, per come descritto in narrativa.
NEL MERITO
Nell'ipotesi in cui si ritenesse di accedere al merito della controversia, in via preliminare
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c.p.c., per i motivi spiegati in narrativa;
In via gradata
- Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della Sentenza non impugnati dall'appellante, per come descritto in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA
Nel merito
- Rigettare l'appello spiegato, siccome infondato in fatto ed in diritto, per i motivi spiegati in narrativa;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi come per legge”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado e l'appello
1.1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole, nella qualità di erede Controparte_1 beneficiata dell'eredità di , dall'avvocato in data 23 ottobre 2017, Persona_1 Parte_3 con il quale le si è intimato il pagamento della somma di € 24.828,53 sulla base di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo emesso in confronto del de cuius e a lei notificato in data 8 agosto 2017.
A motivi della proposta opposizione ha dedotto: la propria carenza di legittimazione per avere proceduto ad accettazione beneficiata dell'eredità, cui ha fatto seguito inventario nelle forme di cui agli artt. 484 e 485 c.c., per l'effetto non essendo tenuta a rispondere dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lei pervenuti e non potendo essere sottoposta a pignoramento;
la nullità del precetto per mancanza di scopo, non essendo possibile l'esecuzione contro l'erede beneficiato, dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ex artt. 499 e ss. c.c.; l'intervenuta sospensione di procedura esecutiva azionata sulla base del medesimo titolo, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem; l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo perché effettuata in confronto di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. Ha quindi chiesto dichiararsi che nulla è da lei dovuto al creditore precettante in forza del titolo azionato e conseguentemente dichiarare nullo ed inefficace il precetto.
L'avvocato ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto. Parte_3
Indi, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 343/2021, resa e pubblicata il 12 febbraio 2021, con la quale il Tribunale di Cosenza ha accolto l'opposizione per quanto di ragione e dichiarato nullo il precetto, con compensazione delle spese di lite.
2 Il giudice di prime cure, in via di estrema sintesi, ha ritenuto fondata e, quindi, accolto l'eccezione della opponente secondo cui a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte sua, regolarmente trascritta, non sono più possibili nei suoi confronti azioni esecutive, dovendo quindi ritenersi l'eventuale notifica del precetto priva di scopo e il precetto nullo perché manchevole di scopo in quanto diretto a preannunciare una esecuzione non realizzabile, alla quale, cioè, il creditore dell'eredità non può accedere.
1.2. Avverso la detta sentenza, è insorto , che, con atto di citazione di data 1 agosto Parte_3
2021, ha interposto appello per un unico motivo che si esaminerà.
Si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione ex adverso proposta della Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 26 gennaio 2022, celebrata con modalità cartolare, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 ottobre 2023, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che solo parte appellata ha depositato.
La Corte – viste le note – con ordinanza del 26 ottobre 2023, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 31 ottobre 2023.
ha depositato, con modalità telematiche, la comparsa conclusionale. Controparte_1
non ha depositato gli scritti conclusivi di cui all'art. 190 del codice di rito. Parte_3
In data 22 dicembre 2023, l'avvocato ha presentato, telematicamente, istanza di interruzione Pt_3 del processo.
§ 2 Le valutazioni della Corte
2.1 Va, in via assolutamente preliminare, esaminata l'istanza di interruzione del processo presentata, in data 22 dicembre 2023, dall'avvocato il quale ha dedotto che, nelle more del Parte_3 giudizio, in data 1 febbraio 2023, egli ha trasferito il proprio credito portato dal titolo di cui all'atto di precetto discusso nel giudizio, in favore della , che “subentrava (nel titolo) Controparte_3 in data 22 giugno 2023 a cura Notaio (allegato)” (cfr. istanza di interruzione). Per Persona_2 effetto della cessione avrebbe avuto luogo, in tesi, la perdita della capacità processuale e legittimazione attiva del cedente, e consequenziale perdita della capacità di stare in giudizio, donde la necessità di dichiarare l'interruzione del processo.
L'istanza è infondata e va disattesa poiché la cessione del credito non è evento interruttivo del processo, compiutamente disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., ma è una fattispecie riconducibile alla successione a titolo particolare nel diritto controverso contemplata dall'art. 111, comma 1, c.p.c.,
a mente del quale titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie>>.
3 Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta, bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che, mentre quest'ultimo, sia pure sull'accordo delle parti, può essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e, così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legittimato ad impugnarla, rimanendo di conseguenza esclusa l'esperibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 1 agosto
2001, n. 10490).
Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali (cfr. Cass. civ.,6 aprile 2021, n. 9264; Cass. civ., 7 febbraio 2017, n. 3236; Cass.
Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22727).
Il predetto intervento, non riconducibile alla figura dell'intervento volontario di terzo di cui all'art. 105
c.p.c., in quanto è un intervento di parte avente sue peculiari caratteristiche, è consentito senza alcun limite anche in appello, senza che possa farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art. 344 c.p.c. (Cass. civ., 27 marzo 1990, n. 2459; Cass. civ., 6 novembre 1991, n. 11833).
E poiché, nel caso in esame, la non è stata chiamata in giudizio né è Controparte_3 volontariamente intervenuta in appello, è evidente che il processo prosegue tra le parti originarie.
2.2 L'eccezione di estinzione del giudizio per rinuncia “implicita” all'azione da parte dell'appellante, non ha fondamento.
Sostiene la difesa della signora che, di vero, dalla circostanza che l'appellante Controparte_2 non abbia depositato le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, se ne dovrebbe inferire “una rinuncia implicita alla volontà di proseguire il giudizio di appello dal medesimo introdotto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 181 co. 2 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c.” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 1).
La tesi non ha fondamento.
In primo luogo nel caso in esame non trova applicazione l'art. 181, comma 2, c.p.c. che, infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla parte appellata, non è richiamato dall'art. 309 c.p.c. che così dispone:
a norma del primo comma dell'art. 181>>.
4 In secondo luogo dal mancato deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione del 25 ottobre 2023, non può inferirsi la volontà dell'appellante di rinunziare
“implicitamente” all'impugnazione, dacché è pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che la mancata precisazione delle conclusioni non significa rinuncia alle istanze, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate (cfr., tra le tantissime, Cass. civ., 20 novembre 2020, n.
26523: “In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata
l'ammissione”).
D'altro canto, la estinzione del processo per inattività delle parti è disciplinata dall'art. 307 c.p.c., il quale la configura come sanzione per l'omissione di determinati atti, il cui compimento appare indispensabile affinché il giudizio possa proseguire verso la sua naturale conclusione. Ebbene, tra le fattispecie estintive contemplate dalla norma – da leggersi ovviamente in c.d. con l'art. 127 ter c.p.c.
– non rientra evidentemente l'ipotesi del mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte di una delle parti del processo.
2.3 Si può allora trascorrere all'esame dell'unico motivo di appello, col quale, deducendo “arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, dei danni subiti quali conseguenze, così come rilevati legittimamente nei propri atti difensivi”, l'avvocato rappresenta che, contrariamente Parte_3
a quanto erroneamente sostenuto dal Giudice di prime cure, per aggredire il patrimonio del defunto, che con l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è rimasto distinto dal patrimonio dell'erede, è indispensabile notificare il titolo esecutivo e il precetto all'erede beneficiato, il quale, nell'eventuale processo esecutivo, non risponderà con il proprio patrimonio personale ma, bensì, con il patrimonio del defunto intra vires hereditatis. In tale ottica, prosegue l'appellante, l'atto di precetto notificato all'erede beneficiato, costituisce il primo atto necessario onde incoare eventuale azione di recupero esclusivamente sui beni del “de cuius”, i quali, con l'accettazione beneficiata, rimangono distinti dai beni dello stesso erede beneficiato.
L'appello è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto fondata e, quindi, accolto l'eccezione della opponente, erede beneficiata di PE
, secondo cui a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte sua,
[...] regolarmente trascritta, non sono più possibili nei suoi confronti azioni esecutive, dovendo quindi ritenersi l'eventuale notifica del precetto priva di scopo e il precetto nullo. In proposito la sentenza argomenta che “L'opponente, nel contestare il diritto dell'opposto ad agire esecutivamente, ha (tra
l'altro) eccepito che a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte sua, regolarmente trascritta, non sono più possibili nei suoi confronti azioni esecutive, dovendo quindi ritenersi l'eventuale notifica del precetto priva di scopo e il precetto nullo. La contestazione è fondata
5 alla luce della disciplina dei debiti ereditari nell'ambito dell'accettazione di eredità beneficiata, per come interpretata dalla Suprema Corte, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna) non può, una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cc, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata, neanche con riferimento ai beni caduti in successione, dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei soli modi previsti dagli artt. 499 e segg. cc (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9690/1994; 28749/2008 e 17633/2015). L'esenzione dei debiti ereditari, in ipotesi di accettazione beneficiata dell'eredità regolarmente intrapresa, dalla ordinaria procedura esecutiva comporta dunque la nullità del precetto, manchevole di scopo in quanto diretto a preannunciare una esecuzione non realizzabile, alla quale, cioè, il creditore dell'eredità non può accedere (…) L'esaminata contestazione, che, come premesso, si risolve nella negazione del diritto de precettante ad agire esecutivamente, e dunque in una ragione di opposizione all'esecuzione, va accolta, conducendo alla richiesta declaratoria di nullità del precetto. Il che assorbe l'esame degli ulteriori motivi di opposizione
e di ogni connessa questione” (cfr. sentenza appellata, pag. 3).
Ebbene, il , lungi dal contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata delle Pt_3 argomentazioni in grado di incrinarne il fondamento logico-giuridico, illustrando le ragioni per le quali l'assunto del Tribunale – secondo cui, il precetto notificato all'erede che abbia accettato con beneficio di inventario ed abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c., deve ritenersi nullo e l'eventuale notifica di esso priva di scopo, non essendo più possibili nei confronti dell'erede beneficiario azioni esecutive – sarebbe erroneo e, quindi, meritevole di riforma da parte del giudice dell'appello, si è, invece, limitato a sostenere di avere notificato il titolo esecutivo e il precetto all'erede beneficiato, il quale, nell'eventuale processo esecutivo, non risponderà con il proprio patrimonio personale ma, bensì, con il patrimonio del defunto intra vires hereditatis, senza però proporre una pertinente e specifica critica alle ragioni che sorreggono la sentenza di primo grado: la nullità del precetto, manchevole di scopo in quanto diretto a preannunciare una esecuzione non realizzabile, alla quale, cioè, il creditore dell'eredità non può accedere, in quanto a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, dall'erede regolarmente trascritta, non sono più possibili azioni esecutive (argomentando, implicitamente, ma inequivocabilmente, dall'art. 506 c.c., a mente del quale
<<eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 498, non possono essere < i>
promosse procedure esecutive a istanza dei creditori …>>).
L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
§ 3. Le spese del giudizio
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a €
6 26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, istruzione/trattazione e decisionale, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
3.2 Stante l'esito del giudizio (inammissibilità dell'appello), deve darsi atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di nella qualità di erede Parte_3 Controparte_1 beneficiata di , e avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 343/2021, resa Persona_1
e pubblicata il 12 febbraio 2021, non notificata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_3 Controparte_1 che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario in misura del
15%, CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Oreste Via dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
7