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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1898 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 3.12.2025
Il Giudice dott.ssa CA D'LO, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor CA D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898/2025 R.G.
Oggetto: indebito vertente tra
C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. DE STEFANO VITO
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' resistente contestando la nota del 22.10.2024 CP_1
con la quale l' ha chiesto la restituzione di euro 2.274,29, indebitamente percepita CP_1
dalla defunta madre sulla pensione 078-820004016557; ha eccepito Persona_1
la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che non vi era alcun bene lasciato in eredità e che non ha assunto la qualità di erede della madre.
Con atto notificato a mezzo pec il 25.11.2025 ha dichiarato di volere rinunciare agli atti del giudizio.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda e, con riferimento alla rinuncia agli atti del giudizio ha dichiarato di non accettarla e pertanto ha chiesto una pronuncia nel merito.
All'odierna udienza, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, giova evidenziare che la rinuncia agli atti del giudizio, da dichiararsi con sentenza (unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento definendo il giudizio con una decisione, di rito, suscettibile di impugnazione), comporta l'estinzione del processo, sempre sia accettata della controparte costituite (diversamente dalla rinuncia all'azione che non necessita di accettazione delle controparti).
Nel caso in esame, considerato che la difesa del ricorrente dichiara di rinunciare agli atti del giudizio e che il procuratore dell' non ha accettato la rinuncia, CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso, non sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Pertanto, dall'esame degli atti del giudizio, emerge l'infondatezza della domanda del ricorrente e il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
L'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito per difetto della propria qualità di erede, non avendo mai accettato l'eredità della defunta madre anzi sostiene che
“non vi era alcun bene lasciato in eredità”.
Con riferimento a tale eccezione, appare evidente che l'Ente agisce nei confronti dei soggetti che, in quanto eredi legittimi, acquisiscono pro-quota il patrimonio ereditario al momento del decesso del de cuius.
Sono questi ultimi, ove evocati in giudizio per rispondere dei debiti ereditari, a dover dimostrare di non aver acquistato la qualità di erede, documentando la rinunzia all'eredità o, eventualmente, l'accettazione con beneficio d'inventario.
Diversamente ragionando, il soggetto chiamato all'eredità, che non abbia formalmente rinunziato, potrebbe sottrarsi al pagamento dei debiti ereditari invocando il difetto di legittimazione in giudizio e successivamente accettare l'eredità, depurata dalle passività azionate.
Orbene, nel caso in esame, non essendo stata fornita alcuna prova da parte dell'istante sulla rinuncia o accettazione con beneficio di inventario, occorre valutare la ripetibilità o meno dell'indebito.
Ciò posto, va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione». Principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26036 del
15/10/2019 che afferma “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", e da ultimo ribadito con sentenza n.13915 del 20/5/2021 (che, sebbene espressamente riferita alla maggiorazione della pensione sociale, delinea principi applicabili a tutte le prestazioni assistenziali, ivi compresa, per le ragioni sopra esposte, l'assegno mensile convertito in assegno sociale) secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del
2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione
l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del
d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Come risulta dalla documentazione allegata il provvedimento di indebito è stato a suo tempo ritualmente notificato alla de cuius, dante causa, avendo l' CP_1
tempestivamente proceduto al recupero dell'indebito; di contro, parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dell'indebito di che trattasi, limitandosi a contestare la qualità di erede genericamente rinunciando, peraltro, agli atti del giudizio.
Le somme indebitamente percepite dal dante causa costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l' un credito, per cui la questione va risolta sulla CP_1
base delle regole civilistiche in materia di successione.
Pertanto, qualora i soggetti individuati ai fini del recupero non contestino la qualità di erede né abbiano accettato l'eredità stessa con beneficio di inventario - il che, a norma dell'articolo 490 c.c. avrebbe l'effetto di tenere distinti il patrimonio del defunto da quello degli eredi, che non sarebbero dunque tenuti al pagamento dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti - essi devono rifondere pro quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, quanto indebitamente pagato dall'Istituto previdenziale al de cuius (cfr. articolo 752 c.c.).
Atteso che gli eredi rispondono dei debiti dell'asse ereditario, presenti e futuri, sono ripetibili nei confronti degli stessi anche i debiti non ancora esistenti al momento dell'apertura della successione;
tra l'altro, nel caso di specie, come evidenziato e sopra e documentato dall'Istituto l'indebito di che trattasi era ben sussistente, dal momento che, peraltro, esso era stato già contestato al de cuius.
Solo lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (ad esempio, il debito originato da sentenza favorevole al pensionato, riformata in un successivo grado di giudizio).
La natura assistenziale della prestazione in argomento, a seguito del decesso dell'avente titolo, dante causa dell'odierno ricorrente, ha perso la sua natura intrinseca, assumendo per converso quella generica di un debito della massa ereditaria.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 04.12.2025 il Giudice
CA D'LO
SEZIONE LAVORO
RG. 1898 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 3.12.2025
Il Giudice dott.ssa CA D'LO, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor CA D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898/2025 R.G.
Oggetto: indebito vertente tra
C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. DE STEFANO VITO
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' resistente contestando la nota del 22.10.2024 CP_1
con la quale l' ha chiesto la restituzione di euro 2.274,29, indebitamente percepita CP_1
dalla defunta madre sulla pensione 078-820004016557; ha eccepito Persona_1
la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che non vi era alcun bene lasciato in eredità e che non ha assunto la qualità di erede della madre.
Con atto notificato a mezzo pec il 25.11.2025 ha dichiarato di volere rinunciare agli atti del giudizio.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda e, con riferimento alla rinuncia agli atti del giudizio ha dichiarato di non accettarla e pertanto ha chiesto una pronuncia nel merito.
All'odierna udienza, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, giova evidenziare che la rinuncia agli atti del giudizio, da dichiararsi con sentenza (unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento definendo il giudizio con una decisione, di rito, suscettibile di impugnazione), comporta l'estinzione del processo, sempre sia accettata della controparte costituite (diversamente dalla rinuncia all'azione che non necessita di accettazione delle controparti).
Nel caso in esame, considerato che la difesa del ricorrente dichiara di rinunciare agli atti del giudizio e che il procuratore dell' non ha accettato la rinuncia, CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso, non sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Pertanto, dall'esame degli atti del giudizio, emerge l'infondatezza della domanda del ricorrente e il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
L'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito per difetto della propria qualità di erede, non avendo mai accettato l'eredità della defunta madre anzi sostiene che
“non vi era alcun bene lasciato in eredità”.
Con riferimento a tale eccezione, appare evidente che l'Ente agisce nei confronti dei soggetti che, in quanto eredi legittimi, acquisiscono pro-quota il patrimonio ereditario al momento del decesso del de cuius.
Sono questi ultimi, ove evocati in giudizio per rispondere dei debiti ereditari, a dover dimostrare di non aver acquistato la qualità di erede, documentando la rinunzia all'eredità o, eventualmente, l'accettazione con beneficio d'inventario.
Diversamente ragionando, il soggetto chiamato all'eredità, che non abbia formalmente rinunziato, potrebbe sottrarsi al pagamento dei debiti ereditari invocando il difetto di legittimazione in giudizio e successivamente accettare l'eredità, depurata dalle passività azionate.
Orbene, nel caso in esame, non essendo stata fornita alcuna prova da parte dell'istante sulla rinuncia o accettazione con beneficio di inventario, occorre valutare la ripetibilità o meno dell'indebito.
Ciò posto, va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione». Principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26036 del
15/10/2019 che afferma “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", e da ultimo ribadito con sentenza n.13915 del 20/5/2021 (che, sebbene espressamente riferita alla maggiorazione della pensione sociale, delinea principi applicabili a tutte le prestazioni assistenziali, ivi compresa, per le ragioni sopra esposte, l'assegno mensile convertito in assegno sociale) secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del
2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione
l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del
d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Come risulta dalla documentazione allegata il provvedimento di indebito è stato a suo tempo ritualmente notificato alla de cuius, dante causa, avendo l' CP_1
tempestivamente proceduto al recupero dell'indebito; di contro, parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dell'indebito di che trattasi, limitandosi a contestare la qualità di erede genericamente rinunciando, peraltro, agli atti del giudizio.
Le somme indebitamente percepite dal dante causa costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l' un credito, per cui la questione va risolta sulla CP_1
base delle regole civilistiche in materia di successione.
Pertanto, qualora i soggetti individuati ai fini del recupero non contestino la qualità di erede né abbiano accettato l'eredità stessa con beneficio di inventario - il che, a norma dell'articolo 490 c.c. avrebbe l'effetto di tenere distinti il patrimonio del defunto da quello degli eredi, che non sarebbero dunque tenuti al pagamento dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti - essi devono rifondere pro quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, quanto indebitamente pagato dall'Istituto previdenziale al de cuius (cfr. articolo 752 c.c.).
Atteso che gli eredi rispondono dei debiti dell'asse ereditario, presenti e futuri, sono ripetibili nei confronti degli stessi anche i debiti non ancora esistenti al momento dell'apertura della successione;
tra l'altro, nel caso di specie, come evidenziato e sopra e documentato dall'Istituto l'indebito di che trattasi era ben sussistente, dal momento che, peraltro, esso era stato già contestato al de cuius.
Solo lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (ad esempio, il debito originato da sentenza favorevole al pensionato, riformata in un successivo grado di giudizio).
La natura assistenziale della prestazione in argomento, a seguito del decesso dell'avente titolo, dante causa dell'odierno ricorrente, ha perso la sua natura intrinseca, assumendo per converso quella generica di un debito della massa ereditaria.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 04.12.2025 il Giudice
CA D'LO