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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 18848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18848 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di “divorzio” iscritta al R.G. 9378/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Marrocco Francesco B. e avv. Panarello Alessandra
nei confronti di da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Epifanio Antonietta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.11.24, depositate in data 11/13.11.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile, anche nella forma di liquidazione una tantum, e dichiarando di aver definito ogni questione economica relativa al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro come convenuto accettato e sottoscritto. 2) Il sig. riconosce e dichiara che Parte_1 nell'immobile di Via Lorenzo il Magnifico n. 15 a Roma, di proprietà della sig.ra non ha CP_1 alcun effetto personale né ulteriori oggetti, ed in particolare orologi di ingente valore, e beni di antiquariato di sua proprietà (dipinti, complementi di arredo d'epoca, bronzi) facenti parte del patrimonio della sua famiglia di origine come indicati in ricorso, rinunciando a qualsivoglia domanda e azione, anche ancora non proposta, volta a richiedere alla sig.ra la restituzione CP_1
e/o il ricavato dei predetti beni e/o si qualsiasi ulteriore sua proprietà. 3) Le spese del giudizio di divorzio sono interamente compensate tra le parti. Gli avvocati sottoscrivono anche per rinunzia alla solidarietà professionale.”; rilevato che sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.5.1991 in
Pietravairano (CE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pietravairano (CE), atto n.2 parte 2 serie A - anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2)spese compensate
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 25.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di “divorzio” iscritta al R.G. 9378/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Marrocco Francesco B. e avv. Panarello Alessandra
nei confronti di da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Epifanio Antonietta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.11.24, depositate in data 11/13.11.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile, anche nella forma di liquidazione una tantum, e dichiarando di aver definito ogni questione economica relativa al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro come convenuto accettato e sottoscritto. 2) Il sig. riconosce e dichiara che Parte_1 nell'immobile di Via Lorenzo il Magnifico n. 15 a Roma, di proprietà della sig.ra non ha CP_1 alcun effetto personale né ulteriori oggetti, ed in particolare orologi di ingente valore, e beni di antiquariato di sua proprietà (dipinti, complementi di arredo d'epoca, bronzi) facenti parte del patrimonio della sua famiglia di origine come indicati in ricorso, rinunciando a qualsivoglia domanda e azione, anche ancora non proposta, volta a richiedere alla sig.ra la restituzione CP_1
e/o il ricavato dei predetti beni e/o si qualsiasi ulteriore sua proprietà. 3) Le spese del giudizio di divorzio sono interamente compensate tra le parti. Gli avvocati sottoscrivono anche per rinunzia alla solidarietà professionale.”; rilevato che sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.5.1991 in
Pietravairano (CE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pietravairano (CE), atto n.2 parte 2 serie A - anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2)spese compensate
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 25.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi