CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.631/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Michelina De Palma Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera
Inferiore (Sa) alla piazza G.Amendola n.
1- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Roberto Ciancio ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nocera Inferiore
(SA) alla via Roma n.12- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1115/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata e notificata il
10/5/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e che fosse disposto a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1
suo favore di € 250,00 mensili, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, con la conferma di tutte le rimanenti statuizioni, il tutto con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva che le spese del giudizio fossero compensate.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 24 aprile 2025 e della successiva ordinanza dell' 8 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 1 luglio 1989 e dal Controparte_2
quale erano nati l'1/12/1989 e l'8/4/1998, che gli Per_1 Per_2
fosse assegnata la casa coniugale o, in via subordinata, che fosse
2 alienata a terzi con ripartizione in parti uguali del ricavato della vendita e che gli fosse assegnato in via esclusiva il locale box sito in
Pagani alla via Pagano n. 13, non essendo tale bene di pertinenza della casa coniugale.
Evidenziava che non doveva più contribuire al mantenimento del coniuge e neanche del figlio che si era trasferito a Londra per Per_2
lavorare come parrucchiere, ma di dover provvedere solo al mantenimento della figlia che viveva con lui e che non Per_1
era ancora economicamente indipendente.
Aggiungeva che la oltre ad essere assegnataria della casa Pt_1
coniugale, lavorava “in nero” come collaboratrice domestica e percepiva anche il reddito di cittadinanza, mentre lui lavorava come gastronomo con una retribuzione mensile pari ad €1.600,00, da cui andavano detratte € 400,00 per il canone di locazione, € 200,00 per le utenze ed € 400,00 per il mantenimento del coniuge e del figlio
Per_2
si costituiva ed aderiva alla richiesta di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Per il resto chiedeva che fossero rigettate le richieste del ricorrente, che le fosse assegnata la casa coniugale per ivi convivere con il figlio non autosufficiente economicamente e che Per_2
venisse previsto un obbligo per il ricorrente di versare la somma mensile di € 600,00 a titolo per il suo mantenimento e per il mantenimento del figlio.
Precisava che la figlia era ormai economicamente Per_1
autosufficiente, poiché aveva iniziato a lavorare come cassiera percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00, mentre lei non svolgeva alcuna attività lavorativa e il figlio non aveva Per_2
ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rigettava la domanda di assegno divorzile;
disponeva che versasse al figlio maggiorenne Controparte_1
la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento, entro Per_2
il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
4 assegnava la casa coniugale ad per viverci Parte_1
unitamente al figlio maggiorenne, ma non economicamente Per_2
indipendente;
rigettava le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
compensava tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
qualificava, preliminarmente, la domanda avanzata dalla resistente di corresponsione dell'assegno di mantenimento come domanda di corresponsione dell'assegno divorzile;
nel merito tale domanda non poteva essere accolta in quanto la non aveva dimostrato che fosse priva di redditi adeguati o che Pt_1
comunque fosse nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e che la sperequazione reddituale fosse conseguenza delle scelte di vita degli ex coniugi per effetti delle quali uno di essi aveva dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali dedicandosi interamente alla famiglia;
inoltre la che aveva dichiarato solo di non Pt_1
lavorare, abitava nella casa coniugale diversamente dall'ex marito che viveva in casa in fitto e non aveva fornito le dichiarazioni dei redditi,
5 necessarie per valutare l'esistenza di uno squilibrio di tipo economico
– reddituale nella coppia;
la figlia era economicamente indipendente in quanto Per_1
percepiva una retribuzione di E. 1.300,00;
non erano stato riscontrato che il figlio fosse diventato Per_2
indipendente a livello economico né che avesse lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Londra, infatti, dalla documentazione in atti,
risultava che risiedesse ancora con la madre;
in via conseguenziale il padre doveva versare la figlio un assegno di mantenimento di 150,00 E al mese e la casa coniugale doveva essere assegnata alla madre.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo che la pronuncia era ingiusta nella parte in cui era stato negato l'assegno divorzile che sulla base della sent. Sez.un. Cass
n.18287/2018 aveva una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
In particolare, affermava che:
6 nel corso del suo rapporto coniugale, durato 24 anni fino al ricorso per separazione personale dei coniugi, si era sempre occupata della famiglia;
non disponeva di alcun reddito, ad eccezione dei 400,00 E
percepiti fino alla sentenza di divorzio e solo in precedenza non aveva usufruito del reddito di cittadinanza;
dall già presente nel giudizio di primo grado e dall'estratto CP_3
conto previdenziale emergeva anche aveva lavorato solo dall'1
agosto1989 fino al 4 settembre1989 e in ogni caso il figlio Per_2
non risultava registrato negli archivi INPS;
le indagini tributarie, se esperite, avrebbero ben evidenziato la sua incapacità reddituale;
l'ex coniuge, invece, oltre ad avere una busta paga di €1.600,00
mensili, viveva con la figlia che, con uno stipendio di Per_1
€1.300,00 mensili, contribuiva sicuramente alle spese di vitto e alloggio insieme al compagno, anch'egli percettore di reddito.
Concludeva chiedendo, in riforma della predetta sentenza, che fosse disposto a carico di un assegno di Controparte_1
7 mantenimento in suo favore di € 250,00 mensili, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, confermando tutte le rimanenti statuizioni;
il tutto con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato si è costituito e ha chiesto in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cp o nullo perché
l'appello era stato notificato a lui personalmente e non al procuratore costituito;
aggiungeva che non era chiaro se la intendesse Pt_1
impugnare l'intera sentenza o solo parte di essa, infatti , mentre nella premessa del ricorso contestava l'intera sentenza, nel corpo dell'atto chiedeva la riforma solo in relazione alla mancata concessione dell'assegno divorzile.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
l'assegno divorzile non poteva essere riconosciuto, perché la non aveva fornito la prova dei presupposti necessari per Pt_1
concederlo, ma si era limitata solo a dichiarare di non svolgere alcuna attività lavorativa;
nonostante la richiesta del Giudice e la normativa che impone il deposito della certificazione reddituale al momento della costituzione in giudizio, l'appellante aveva depositato tardivamente (il 29/04/2024),
8 dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione (il 20/03/2024),
l'attestazione ISEE e una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
allegandoli all'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio;
dall'attestazione ISEE, che non era stata allegata all'atto di appello, risultava che quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondesse al vero;
la con tale Pt_1
dichiarazione affermava che era esonerata dal presentare la dichiarazione dei redditi perchè non doveva essere considerato nè il reddito di cittadinanza nè la somma annuale derivante dall'assegno di mantenimento, che , al netto del RDC, non superava i 7.750,00 euro,
che il mantenimento del figlio non andava considerato nel calcolo della dichiarazione dei redditi, ma solo nell'ISEE, e che il suo reddito personale non aveva mai superato i 3.000,00 E negli anni di riferimento del giudizio RG 5442/21; invero dall'ISEE 2023 risultava che il reddito del nucleo familiare costituito da e dal Parte_1
figlio era pari a 7.710,00 euro per cui, sottraendo Parte_2
1.800,00 E (versati a titolo di mantenimento dal padre per il figlio
, la somma restante era di 5.910,00 E, ben superiore a quanto Per_2
da lei dichiarato;
9 inoltre, la non aveva provato che dalla separazione dal Pt_1
marito si era adoperata per trovare un lavoro, nonostante la sua giovane età e il buon stato di salute e , comunque, aveva sempre svolto lavori di pulizia domestica a nero e percepiva ancora il reddito di cittadinanza ovvero di inclusione;
l'ex moglie continuava ad utilizzare sia la casa coniugale che il box- garage, entrambi in comproprietà con l'ex marito il quale, pur non potendo usufruirne, continuava a sostenere il pagamento della quota condominiale ed era stato costretto a fittare una casa con conseguente versamento del canone di locazione;
l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia e Per_1
l'eventuale contribuzione alle sue spese non giustificava il diritto della all'assegno divorzile. Pt_1
Va valutato se l'appello sia inammissibile ex art.342 cpc.
In realtà l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le
10 ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. n. 13535 del 30/05/2018
della Corte di Cassazione).
L'appello non è neppure inammissibile perché è stato notificato alla parte personalmente perché la violazione è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato ai sensi dell'art. 156 cpc
(cfr.sent.Cass.n.21079/2005) secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Prima di tutto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi nella sent Cass. sez un.
n.18287/2018 e sviluppati in sentenze successive
(sent.Cass.n.10164/2023;sent.Cass.n.11832/2023)
Secondo tali decisioni l'assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa,
che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito
11 alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. sent. Cass. Sez.
un.n.18287/2018).
Ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale,
alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge;
in sostanza non può avere rilievo solo lo squilibrio economico esistente tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé
la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (sent.
Cass.n.21234/2019 e sent Cass.n.5603/2020).
A livello probatorio, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il
12 "contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali" e non può desumersi soltanto in virtù di una presunzione semplice l'apporto paritetico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro o al patrimonio comune, occorrendo semmai presunzioni gravi, precise e concordanti.
In sostanza occorre la prova che lo squilibrio economico delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari e tale prova può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, con assorbimento del profilo assistenziale
(cfr.sent.Cass.n.24250/2021;sent.Cass.n. 38362/2021).
Le allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia possono essere costituite dalla durata del matrimonio, dalla presenza di figli e dalle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
In assenza di riscontri in merito a questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza
13 assistenziale, che ai sensi dell'art 5 legge divorzio presuppone che il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni non imputabili.
Applicando tali principi al caso in questione è possibile affermare che:
non vi è alcun riscontro in merito al sacrificio di aspettative professionali e reddituali da parte di;
Parte_1
le condizioni economiche di non giustificano di Controparte_1
per sé l'attribuzione dell'assegno divorzile nei confronti dell'altro coniuge;
quanto alla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, utili a riscontrare il contributo reso dal coniuge a fini perequativi- compensativi, anche se il matrimonio è stato celebrato nel
1989 e sono nati due figli non vi sono riscontri in merito alla scelte comuni di conduzione della vita familiare e che anzi manca la prova che la abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali- Pt_1
reddituali o che abbia sacrificato aspettative professionali e reddituali;
sotto tale profilo rileva sia che l' ha affermato che l'ex coniuge CP_1
lavorasse in nero come addetta alle pulizie e sul punto non vi è stata
14 alcuna contestazione sia che nella sentenza di separazione ormai irrevocabile è stato affermato che la lavorasse anche se in Pt_1
modo non stabile;
l'esigenza assistenziale non è configurabile perché la ha Pt_3
54 anni, non ha documentato di avere affezioni che riducano la sua capacità lavorativa e , quindi, ha sicuramente un'attitudine al lavoro.
Va aggiunto, ancora, che dalla documentazione esibita emergono dati contrastanti in quanto nell'autocertificazione del 25
maggio 2024 l'appellante ha affermato di essere esentata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi , mentre nelle autocertificazioni dei singoli anni la stessa ha affermato di non aver percepito alcun reddito.
Proprio sulla base della prima autocertificazione non può
escludersi che la percepisca quanto meno un reddito nei limiti Pt_1
dei 3000,00 E annui e tale incertezza probatoria va a suo detrimento in considerazione dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
Inoltre l'appellante è assegnataria della casa coniugale diversamente dall' che è stato costretto a sostenere spese per il CP_1
suo alloggio.
15 Infine non rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile che conviva con la figlia e con il compagno dello Controparte_1
stessa perché un eventuale contributo – solo presunto- non potrebbe di per sé solo condurre al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'appellante.
Sulla base di quanto argomentato può dirsi che:
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle giurisprudenza di legittimità più significativa in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile;
a livello assistenziale non è stata provata l'assenza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive, non essendo stata esclusa l'attitudine lavorativa della Pt_1
non è stato provato che l'appellante abbia contribuito alla carriera e al patrimonio del coniuge e alla formazione del patrimonio comune.
Le spese seguono il principio della soccombenza ( scaglione:
valore indeterminabile- complessità bassa - valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
16 La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 8 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
17