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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2158/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13/06/2024, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il GA ricorrente l'Avv. Cammarino e l'avv. Scarnecchia. Nessuno compare per .
Parte ricorrente si riporta al ricorso. I procuratori chiedono di essere esentati dalla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito il Giudice decide la causa mediante lettura della sentenza.
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 N. 2158/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2158/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAMMARINO MARIA MICHELA e dall'Avv. SCARNECCHIA VELIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAMMARINO MARIA MICHELA, RICORRENTE contro
(CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona dei rispettivi Dirigenti p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'Avv. ROVELLI STEFANO, funzionari, ed elettivamente domiciliati presso l sito in , Controparte_3 CP_2 alla Via Soderini, n. 24. RESISTENTI
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 22.11.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...] GA
(di seguito indicato anche solo come ) Controparte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti domande:
2 “1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo nominale di €. 500,00 per ciascun anno, istituita dall'art. 1, commi 121 e seguenti della legge nr. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici di seguito indicati:
- anno scolastico 2021-2022;
- anno scolastico 2022-2023; oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 2) Per l'effetto, condannare il a mettere a Controparte_1 disposizione del ricorrente la predetta Carta Elettronica per il complessivo importo di €. 1.000,00, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2021 – 2022; 2022 – 2023 per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. GA Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa. RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute”. Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13.06.2024, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
rientra nell'ambito del personale docente e ha concluso Parte_1 con il convenuto plurimi contratti come descritti nel ricorso, indicando: CP_1
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 9.09.2021 al 30.06.2022 e dall'1.07. 2022 al 31.08.2022, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 10.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. n. 1 e n. 2, fasc. ric.).
3 La ricorrente ha chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_5 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_5 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
4 “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
5 Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27-10-2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
6 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che la ricorrente Pt_1
, destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e a
[...] tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l' Org_2
2023/2024 un contratto di supplenza annuale, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
I diritti all'attribuzione della carta docente della ricorrente possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. GA Il ha eccepito la decadenza per la mancata registrazione sull'applicazione web dedicata entro il 30 ottobre degli anni scolastici di riferimento. Al riguardo questo Giudice osserva che il limite temporale invocato dal non è CP_1 applicabile alla parte ricorrente che, in quanto assunta a tempo determinato, non aveva la possibilità di accedere all'applicazione web dedicata né di richiedere la registrazione sulla stessa. GA Infine, il ha poi asserito che la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver sostenuto spese ammesse dalla legge negli esercizi o enti convenzionati nei periodi di supplenza. L'assunto è infondato perché il diritto alla Carta docenti non è configurato dalla legge come diritto al rimborso di spese in precedenza sostenute.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri delle Tariffe vigenti per lo scaglione di riferimento (0,01 – 1.100), tenuto conto del carattere seriale delle questioni trattate e della sostanziale sovrapposizione della fase di
7 trattazione con la fase decisionale poiché la causa è stata decisa all'udienza di prima comparizione, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 in € 300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 13.06.2024.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13/06/2024, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il GA ricorrente l'Avv. Cammarino e l'avv. Scarnecchia. Nessuno compare per .
Parte ricorrente si riporta al ricorso. I procuratori chiedono di essere esentati dalla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito il Giudice decide la causa mediante lettura della sentenza.
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 N. 2158/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2158/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAMMARINO MARIA MICHELA e dall'Avv. SCARNECCHIA VELIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAMMARINO MARIA MICHELA, RICORRENTE contro
(CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona dei rispettivi Dirigenti p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'Avv. ROVELLI STEFANO, funzionari, ed elettivamente domiciliati presso l sito in , Controparte_3 CP_2 alla Via Soderini, n. 24. RESISTENTI
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 22.11.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...] GA
(di seguito indicato anche solo come ) Controparte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti domande:
2 “1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo nominale di €. 500,00 per ciascun anno, istituita dall'art. 1, commi 121 e seguenti della legge nr. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici di seguito indicati:
- anno scolastico 2021-2022;
- anno scolastico 2022-2023; oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 2) Per l'effetto, condannare il a mettere a Controparte_1 disposizione del ricorrente la predetta Carta Elettronica per il complessivo importo di €. 1.000,00, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2021 – 2022; 2022 – 2023 per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. GA Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa. RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute”. Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13.06.2024, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
rientra nell'ambito del personale docente e ha concluso Parte_1 con il convenuto plurimi contratti come descritti nel ricorso, indicando: CP_1
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 9.09.2021 al 30.06.2022 e dall'1.07. 2022 al 31.08.2022, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 10.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. n. 1 e n. 2, fasc. ric.).
3 La ricorrente ha chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_5 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_5 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
4 “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
5 Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27-10-2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
6 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che la ricorrente Pt_1
, destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e a
[...] tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l' Org_2
2023/2024 un contratto di supplenza annuale, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
I diritti all'attribuzione della carta docente della ricorrente possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. GA Il ha eccepito la decadenza per la mancata registrazione sull'applicazione web dedicata entro il 30 ottobre degli anni scolastici di riferimento. Al riguardo questo Giudice osserva che il limite temporale invocato dal non è CP_1 applicabile alla parte ricorrente che, in quanto assunta a tempo determinato, non aveva la possibilità di accedere all'applicazione web dedicata né di richiedere la registrazione sulla stessa. GA Infine, il ha poi asserito che la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver sostenuto spese ammesse dalla legge negli esercizi o enti convenzionati nei periodi di supplenza. L'assunto è infondato perché il diritto alla Carta docenti non è configurato dalla legge come diritto al rimborso di spese in precedenza sostenute.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri delle Tariffe vigenti per lo scaglione di riferimento (0,01 – 1.100), tenuto conto del carattere seriale delle questioni trattate e della sostanziale sovrapposizione della fase di
7 trattazione con la fase decisionale poiché la causa è stata decisa all'udienza di prima comparizione, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 in € 300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 13.06.2024.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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