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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/06/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
RG 255/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Gabriella Cassarà, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Nuoro, Via
Leonardo Da Vinci n. 40;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Floriana Isola e Giovanni Parisi, ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente in Cagliari, Via Trento n. 69;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.2.2020, successivamente alla declinazione della competenza territoriale da parte del Tribunale di Cagliari, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Il sig. ha rappresentato di far parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Pt_1 della dal 16 aprile 1994. Che in ragione dell'anzianità Controparte_1
maturata, rispetto alla qualifica iniziale di inquadramento A1, ha beneficiato di tre progressioni orizzontali fino al 2.11.2008, transitando rispettivamente nei livelli retributivi
A2, A3 e, dall'1.1.2008, A4.
3. Il sig. ha poi dedotto di aver partecipato nel 2004 a una selezione interna per Pt_1
l'accesso all'Area superiore e che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, in data
3.11.2008 è stato inquadrato nell'Area B, livello economico B1. Successivamente, con decorrenza giuridica 1.1.2012 ed economica 1.1.2015, il dipendente veniva poi inquadrato nel livello B2, e infine dall'1.1.2018 nel B3, sempre in virtù della progressione economica orizzontale.
4. L'odierno ricorrente ha poi illustrato che l'8.10.2008 veniva approvato dalle parti sociali il
Contratto Collettivo Parte normativa 2006/2009 - Parte economica 2006/2007, con cui venivano introdotti agli artt. 14 e 18, per quanto riguarda la parte di interesse ai dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza della Org_1 Controparte_1
tre nuovi livelli retributivi, A4, B4 e C5. Per quanto riguarda i livelli A4 e B4, a questi ultimi veniva attribuito con decorrenza 1.1.2007 un trattamento retributivo più vantaggioso, rispettivamente, a quello delle fasce B1 e C1.
5. Tale classificazione veniva poi confermata e rideterminata con decorrenza dall'1.1.2009 dal successivo accordo contrattuale del 18.2.2010. Ulteriormente, parte ricorrente ha rappresentato che con l'accordo collettivo del 23.5.2011, le parti sociali hanno modificato l'art. 68 del CCRL 15.5.2001, anticipando la decorrenza dei livelli economici determinati dai due accordi collettivi prima richiamati all'1.1.2006.
6. In virtù della successione di tali accordi, il sig. ha lamentato che quando era Pt_1 inquadrato nell'Area B1, dal 3.11.2008 al 31.12.2008 ha percepito una retribuzione tabellare di € 1.817,32 a fronte della superiore somma di € 1.870,00 attribuita agli altri dipendenti sotto ordinati inquadrati in A4, nonché dall'1.1.2009 al 31.12.2014 una retribuzione tabellare di € 1.888,00 a fronte dell'importo di € 1.942,00 riconosciuto ai suoi colleghi inquadrati in A4.
7. Il ricorrente ha altresì dedotto che la propria posizione economica sarebbe stata ulteriormente lesa dal rinnovo contrattuale del CCRL del 4.12.2017, relativo al triennio
2016-2018, che ha istituito tre nuovi livelli retributivi, ovvero A5, con trattamento retributivo superiore a B1 e B2, nonché B5, con retribuzione superiore a C1, e infine C6.
2 8. Tale CCRL prevedeva poi all'art. 4, comma quinto, un assegno ad personam riassorbibile per i dipendenti che progredivano verticalmente nella carriera, al fine di mantenere il maggior livello retributivo goduto nella posizione precedentemente ricoperta.
9. L'istituzione dei nuovi livelli retributivi avrebbe creato pregiudizio alla parte ricorrente atteso che, inquadrato nell'Area B2 con decorrenza economica dall'1.1.2015, avrebbe percepito non solo una retribuzione non superiore a quella dei colleghi nel frattempo transitati nel livello A5, ma dall'1.1.2016 un trattamento inferiore a questi ultimi.
10. Il sig. ha pertanto introdotto il presente giudizio, eccependo anzitutto la nullità Pt_1 dell'art. 3 del CCRL del 2010 e degli artt. 3 e 4 del CCRL del 4 dicembre 2017, per contrasto con l'art. 36 Cost., nella parte in cui stabilisce che la retribuzione debba essere proporzionata rispetto a quantità e qualità del lavoro prestato. Difatti, il sistema introdotto dalle parti sociali prescinderebbe dalla qualità del lavoro prestato, essendo notorio, e confermato dalla declaratoria professionale dell'accordo integrativo dell'11.3.2002, che la qualità della prestazione resa incrementi all'ascesa delle Aree, dalla A alla C.
11. Inoltre, l'introduzione dei nuovi livelli retributivi non sarebbe stata accompagnata da nuove declaratorie professionali, nella misura in cui al personale inquadrato nei livelli A4
e A5 sarebbero demandate le medesime mansioni di quelle contenute nel citato accordo integrativo dell'11.3.2002, che include nell'Area A i soli livelli che seguono: A1 Agente,
A2 Assistente, A3 Assistente capo.
12. Il ricorrente ha inoltre censurato che il meccanismo di cui si discute si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 78 del CCRL, che stabilisce che la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato.
13. Ciò sarebbe altresì in contrasto con l'art. 97 Cost., siccome la scelta adottata dalle parti sociali sarebbe in grado di compromettere il buon andamento della Pubblica
Amministrazione, con l'istituzione di nuovi livelli retributivi che lederebbero senza motivo le ragioni dei dipendenti.
14. Il lavoratore ha poi denunciato la violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che predica il principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro pubblico, nella misura in cui l'introduzione di un trattamento differenziato deve essere giustificato da una ragione oggettiva, nell'ipotesi insussistente.
3 15. Difatti, il ricorrente ha evidenziato che nel caso di specie la giustificazione addotta dal alla base della scelta effettuata, al fine di depotenziare la spinta verso la categoria CP_2
e l'area superiore, consentendo anche ai dipendenti in posizione apicale di progredire, è stata contestata e giudicata poco convincente dalla stessa Corte dei Conti, che ha invitato le parti al rispetto dell'equivalenza tra attribuzioni e retribuzione, e sarebbe comunque inidonea a derogare ai principi surrichiamati.
16. La nullità degli artt. 14 e 18 del CCRL dell'8.10.2008 e del CCRL del 18.2.2010 emergerebbe altresì dalla violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, non essendo prevista l'attribuzione di un assegno ad personam per il mantenimento del superiore trattamento stipendiale, anche in virtù della vigenza all'epoca dell'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957. L'attribuzione di tale assegno è stata invece prevista dal
CCRL del 4.12.2017, nonostante l'avvenuta abrogazione della norma appena citata dall'art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013.
17. L'istituzione dei nuovi livelli retributivi avrebbe pertanto cagionato un pregiudizio economico e previdenziale al ricorrente. Quest'ultimo ha dunque introdotto il presente giudizio, richiedendo l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso: 1) accertare e dichiarare la nullità parziale degli articoli 14 e 18 del CCRL
08/10/2008 per il Personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e
, dell'art. 3 del CCRL 18/02/2010 per il Personale dipendente Organizzazione_2 dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e e degli artt. 3 e Organizzazione_2
4 del CCRL 04/12/2017 per il Personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti,
Agenzie e , nella parte in cui le suddette clausole contrattuali Organizzazione_2
contemplano un trattamento economico tabellare non in linea con il principio di equivalenza fra attribuzioni e livello di inquadramento da una parte e retribuzione dall'altra, e nella specie, nella parte in cui non prevedono che il personale inquadrato in
B1 debba percepire una retribuzione superiore a quello inquadrato in A4 (con riferimento al CCRL 08/10/2008 ed al CCRL 18/02/2010) e che il personale inquadrato in B2 ed in
B1 debba percepire una retribuzione superiore al personale inquadrato in A5 (con riferimento al CCRL 04/12/2017) .. 2) condannare il datore di lavoro a corrispondere al
4 ricorrente per il periodo dal 03/11/2008 al 31/12/2014, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, una retribuzione tabellare mensile superiore a quella corrisposta al personale inquadrato in A4, da liquidarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
3) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2017, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, una retribuzione tabellare superiore a: - ad € 2.031,33 mensili con riferimento all'anno 2016; - ad € 2.051,38 mensili con riferimento all'anno 2017, da liquidarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
4) condannare il datore di lavoro a rideterminare le retribuzioni mensili globalmente corrisposte a far data dal 03/11/2008 al 31/12/2014 e dal 01/01/2016 al 31/12/2017, tenuto conto dei superiori trattamenti tabellari che si chiede vangano riconosciuti, sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
nonché ad integrare i relativi versamenti contributivi ed assicurativi. IN
SUBORDINE nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
5) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal
03/11/2008 al 31/12/2014, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, lo stesso trattamento retributivo tabellare riconosciuto al personale inquadrato in
A4; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
6) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, lo stesso trattamento retributivo tabellare attribuito al personale inquadrato in A5. 7) condannare il datore di lavoro a rideterminare le retribuzioni mensili globalmente corrisposte al ricorrente dal 03/11/2008 al 31/12/2014 e dal 01/01/2016 al 31/12/2017 sulla scorta dei trattamenti tabellari rispettivamente riconosciuti al personale del inquadrato in A4 (quanto al primo periodo) Org_3
ed in A5 (quanto al secondo periodo); sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
nonché ad integrare i relativi versamenti contributivi ed assicurativi”.
5 18. Si è ritualmente costituita la , Controparte_1 domandando l'integrale rigetto del ricorso avversario.
19. L'Ente convenuto ha osservato che l'inquadramento del ricorrente nell'Area B1 avveniva con contratto stipulato l'1.10.2008 sotto la vigenza del CCRL 2002/2005, che per l'appunto prevedeva l'istituzione di tre livelli retributivi per le Aree A e B.
20. Inoltre, la ha evidenziato che con il Controparte_1
contratto integrativo per le progressioni professionali per il Corpo Forestale e di Org_4
della del 2011, si è regolamentata la
[...] Controparte_1
progressione orizzontale per il periodo 2007- 2010, con rinvio alla contrattazione integrativa per la disciplina di dettaglio.
21. Il contratto integrativo del 2011 ha poi eccezionalmente stabilito che anche il personale già transitato nelle Aree superiori potesse partecipare alla progressione economica orizzontale dell'Area inferiore, al fine di consentire ai dipendenti, quali il ricorrente, di progredire nel superiore livello retributivo di recente istituzione.
22. La convenuta ha altresì evidenziato che tale accordo integrativo prevedeva, per il personale che sarebbe successivamente cessato dal servizio e per quello che sarebbe transitato in un'Area superiore, che i costi a regime delle progressioni orizzontali all'interno di un Area professionale, effettuate in una data ricompresa nel periodo di valenza delle progressioni orizzontali 2007/2010, venissero recuperati, per quanto di rilievo, dalla di passaggio all'Area superiore, quali risorse a regime per l'effettuazione di ulteriori progressioni orizzontali nei confronti del personale che sarebbe stato altrimenti escluso.
23. In applicazione di tale disciplina, al ricorrente veniva dunque riconosciuto il livello A4 nel periodo 1.1.2008 - 3.11.2008, allorché è stato poi inquadrato quale B1, con pagamento delle differenze retributive nella busta paga di aprile 2012.
24. La convenuta ha quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui il lavoratore ha rivendicato la nullità delle clausole del contratto collettivo e domandato la sostituzione della disciplina da quest'ultima stabilita con quella richiesta in sede giudiziale, essendo peraltro il contratto collettivo stato certificato dalla Corte dei Conti.
6 25. Nel merito, la ha rivendicato Controparte_1
l'autonomia delle parti collettive nell'individuazione della disciplina contestata, con finalità premiale per i lavoratori con maggiore anzianità ed esperienza professionale.
26. Inoltre, la convenuta ha contestato che la controparte non avrebbe allegato e dimostrato che la retribuzione percepita quando inquadrata nell'Area B non fosse proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, né avrebbe effettuato una valutazione complessiva del globale trattamento beneficiato dal lavoratore.
27. Piuttosto, il ricorrente chiederebbe inammissibilmente di intervenire negli spazi riservati all'autonomia delle parti sociali, alle quali sarebbe altresì consentito stabilire trattamenti differenziati, in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori, nell'ambito delle diverse dinamiche negoziali.
28. Né si sarebbe consumata alcuna violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che stabilisce il solo divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi individuali, mentre non inciderebbe sugli eventuali trattamenti differenziati pattuiti in sede di contrattazione collettiva.
29. Ancora, secondo la convenuta non sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius
del trattamento retributivo del dipendente, posto che il passaggio all'Area superiore B era avvenuto quando il sig. si trovava inquadrato nell'Area A3, mentre la progressione Pt_1
professionale orizzontale in A4 sarebbe stata effettuata solo nel 2011, ancorché con effetto retroattivo per il 2008 fino al 3 novembre.
30. Infine, la resistente ha eccepito la prescrizione delle differenze retributive rivendicate dalla controparte.
31. Istruita la causa documentalmente e mutata la persona del giudice, la controversia viene decisa con sentenza a seguito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
32. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
33. In materia di pubblico impiego, gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e
7 accessorio dei dipendenti, senza che il datore di lavoro possa intervenire su tale determinazione, né con trattamenti migliorativi né con trattamenti peggiorativi.
34. Invero, la determinazione del trattamento economico del personale incontra precisi limiti, posto che la voce di spesa per i dipendenti della Pubblica Amministrazione deve essere
"evidente, certa e prevedibile nella evoluzione", per quanto precisato all'art. 8 del testo unico già citato, con la conseguenza che il trattamento economico non può che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui conclusione è assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti, delineato puntualmente all'art. 47 (cfr. Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10793 del 2023).
35. Si osserva altresì che la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite;
ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto (Cass. civ., sez. lav., sentenza n.12356 del 2020).
36. Ciò premesso, si deve ricordare, come posto in luce dalla Suprema Corte, sentenza n.
24449 del 2016, che l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia,
“nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione 'proporzionata' garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; mentre quello ad una retribuzione 'sufficiente' dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. In altre parole, l'uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”, l'altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto”.
8 37. Tuttavia, nel caso di specie la domanda avanzata ai sensi dell'art. 36 della Carta costituzionale non può essere accolta, non essendo quanto allegato dalla parte ricorrente sufficiente per dimostrare il difetto di proporzionalità della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, così come l'insufficienza di quest'ultima per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
38. Nel caso di specie è pacifico, ed emerge documentalmente, che con l'introduzione del nuovo livello retributivo A4 da parte del CCRL dell'8.10.2008 prima, nonché del livello
A5 da parte del CCRL del 4.12.2017 poi, sia stata prevista una retribuzione fissa per tali livelli in misura maggiore rispetto al livello B1 (confrontato con l'A4), nonché B1 e B2
(rispetto all'A5).
39. Tuttavia, la valutazione rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost. deve tenere in considerazione il globale trattamento retributivo percepito dal dipendente, affinché quest'ultimo venga vagliato rispetto ai principi di proporzionalità e sufficienza previsti dalla Carta costituzionale. Né in tal senso è appunto sufficiente allegare che la retribuzione fissa (data dalla sommatoria della retribuzione tabellare con l'indennità di contingenza) fosse inferiore rispetto a quella del livello retributivo più alto dell'Area di inquadramento immediatamente inferiore.
40. Invero, il trattamento complessivo goduto dal dipendente del Corpo Forestale e di della si compone non solo della Organizzazione_4 Controparte_1
retribuzione fissa, unica voce presa in esame dal ricorrente, ma anche della retribuzione individuale di anzianità (art. 80 del CCRL del 15.05.01, come sostituito dal CCRL del
6.12.2005), nonché delle maggiorazioni, delle indennità e della retribuzione di rendimento e posizione (art. 79 del CCRL).
41. Dagli stessi accordi collettivi succedutesi nel tempo, e nel periodo rilevante ai fini della controversia, si evince che l'assegno di funzione (di cui all'art. 97 del CCRL del 2010) risulta corrisposto in misura maggiore al personale inquadrato nell'Area B rispetto a quello dell'Area A, per quanto emerge documentalmente dall'art. 21 del CCRL del 2008, dall'art. 6 del 2010 e dall'art. 7 del CCRL 2017.
42. La corresponsione al dipendente di tali emolumenti risulta altresì dal campione delle buste paga in atti, con riferimento alla retribuzione fissa, alla retribuzione di anzianità e all'assegno di funzione, oltre a varie indennità e maggiorazioni (doc. 2 fasc. ricorrente).
9 43. Non vi è poi alcuna allegazione, né traccia documentale, di quanto il dipendente abbia percepito a titolo di retribuzione di rendimento e posizione per gli anni in questione, essendo queste ultime ripartite al personale inquadrato nell'Area B con un coefficiente maggiore rispetto al personale dell'Area A. Ciò emerge difatti a livello di contrattazione collettiva, con riferimento alla determinazione dei fondi destinati ad alimentare tali due voci retributive, secondo quanto stabilito dagli artt. 29 e ss. del CCRL 2008, dall'art. 10 del CCRL del 2010 e dall'art. 9 del CCRL del 2017), con rimando all'art. 104 del CCRL del 15.5.2001; quest'ultimo prevede per la determinazione dei coefficienti di ripartizione della retribuzione di rendimento e di posizione, i valori di 1.20 per l'Area A e di 1.40 per l'Area B.
44. Parte ricorrente nel caso di specie si limita invece ad effettuare un raffronto a livello di retribuzione fissa, senza prendere in esame le ulteriori voci che compongono il trattamento retributivo percepito dal dipendente. Né quest'ultimo può essere desunto dalle buste paga a campione depositate dal ricorrente (doc. 2), non essendo idonee ad individuare i parametri di cui si discute.
45. Pertanto, non si può ritenere dimostrato che il trattamento retributivo percepito da parte del sig. nel periodo di inquadramento B1 dal 3.11.2008 al 31.12.2014, e nel periodo Pt_1 di inquadramento B2 dall'1.1.2016 al 31.12.2017, fosse sproporzionato rispetto alla qualità e quantità di lavoro prestato, ovvero insufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
46. Allo stesso modo, anche le ulteriori censure articolate da parte del ricorrente in ordine alla pretesa nullità delle clausole collettive per cui è causa devono essere respinte, per le ragioni che si espongono di seguito.
47. Non sussiste, anzitutto, alcuna violazione dell'art. 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Invero, la previsione a livello di contrattazione collettiva dei trattamenti retributivi minimi dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto per legge, non pregiudica la soddisfazione degli interessi della collettività cui è preordinata l'attività della PA, quanto ai declinati principi di efficacia, efficienza ed economicità, né si prevede alcun trattamento differenziato rispetto agli interessi contemperati.
10 48. Per quanto poi concerne l'articolata censura rispetto alla violazione in sede collettiva dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la norma testé richiamata, secondo la quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (cfr. fra le tante Cass. n. 10793/2023; Cass. n. 6715/2021; Cass. n.
6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017).
49. Sicché, la norma non può essere invocata dal ricorrente al fine di far valere la pretesa illegittimità della scelta operata dalle parti sociali in ordine alla determinazione dei trattamenti retributivi.
50. Infine, va rigettata l'ulteriore doglianza con riferimento alla denunciata violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo goduto dal pubblico dipendente.
51. Anzitutto, occorre evidenziare che in materia di pubblico impiego privatizzato, l'assegno
ad personam previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, si riferiva esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non era applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la
"privatizzazione" del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l'unificazione della disciplina (Cass. n. 10437/2018; Cass. 11985/2010; Cass. n.
17645/2009).
52. Pertanto nel caso di specie, ancorché la norma surrichiamata fosse ancora vigente all'epoca dell'introduzione del livello retributivo A4, la stessa non può comunque essere applicata per giustificare la richiesta dell'assegno volto a mantenere il superiore trattamento stipendiale previsto per la categoria precedentemente ricoperta, non essendo il ricorrente dipendente di una amministrazione statale.
11 53. Peraltro, nel caso di specie si deve altresì osservare che al momento della stipula del contratto di lavoro che ha attribuito al sig. l'inquadramento nell'Area B Pt_1
(1.10.2008), non era ancora stato stipulato il contratto collettivo che ha introdotto il nuovo livello retributivo A4, concluso in data 8.10.2008. Né rileva che la decorrenza dell'inquadramento del livello B1 è stata fissata poi al 3.11.2008, essendo determinante la sola circostanza che al momento del passaggio alla categoria superiore non era ancora previsto l'ulteriore livello retributivo orizzontale.
54. In ogni caso, è pacifico che al ricorrente è stato consentito poi di partecipare alla progressione economica orizzontale ex post, nel 2011, con l'attribuzione del livello A4 da inizio 2008 al 3 novembre dello stesso anno.
55. Né, per quanto già osservato, vi era nel caso di specie una norma di legge che riconoscesse al dipendente regionale il diritto al mantenimento del precedente livello retributivo per il tramite dell'assegno ad personam, né alcunché il contratto collettivo prevedeva sul punto.
56. Con riferimento poi al periodo decorrente dall'1.1.2016, in cui il sig. , inquadrato Pt_1
nel livello B2, ha rivendicato un trattamento pari o superiore a quello previsto per il livello
A5, il ricorrente non può valersi dell'assegno ad personam previsto dall'art. 4, comma 5, del CCRL del 4.12.2017. Invero, tale disposizione stabilisce, con determinazione rimessa alla libertà negoziale delle parti, che “in caso di passaggio da una categoria o area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva tabellare è conservata tramite un assegno personale riassorbile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali”, mentre il lavoratore non è mai transitato nel livello A5, ragion per cui non ha mai goduto del relativo trattamento retributivo fisso in ipotesi da conservare.
57. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve allora essere integralmente rigettato, con assorbimento anche dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente convenuto.
58. Sussistono le ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. per compensare integralmente le spese del giudizio, stante l'assoluta novità della questione dedotta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
12 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 08/06/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Gabriella Cassarà, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Nuoro, Via
Leonardo Da Vinci n. 40;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Floriana Isola e Giovanni Parisi, ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente in Cagliari, Via Trento n. 69;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.2.2020, successivamente alla declinazione della competenza territoriale da parte del Tribunale di Cagliari, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Il sig. ha rappresentato di far parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Pt_1 della dal 16 aprile 1994. Che in ragione dell'anzianità Controparte_1
maturata, rispetto alla qualifica iniziale di inquadramento A1, ha beneficiato di tre progressioni orizzontali fino al 2.11.2008, transitando rispettivamente nei livelli retributivi
A2, A3 e, dall'1.1.2008, A4.
3. Il sig. ha poi dedotto di aver partecipato nel 2004 a una selezione interna per Pt_1
l'accesso all'Area superiore e che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, in data
3.11.2008 è stato inquadrato nell'Area B, livello economico B1. Successivamente, con decorrenza giuridica 1.1.2012 ed economica 1.1.2015, il dipendente veniva poi inquadrato nel livello B2, e infine dall'1.1.2018 nel B3, sempre in virtù della progressione economica orizzontale.
4. L'odierno ricorrente ha poi illustrato che l'8.10.2008 veniva approvato dalle parti sociali il
Contratto Collettivo Parte normativa 2006/2009 - Parte economica 2006/2007, con cui venivano introdotti agli artt. 14 e 18, per quanto riguarda la parte di interesse ai dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza della Org_1 Controparte_1
tre nuovi livelli retributivi, A4, B4 e C5. Per quanto riguarda i livelli A4 e B4, a questi ultimi veniva attribuito con decorrenza 1.1.2007 un trattamento retributivo più vantaggioso, rispettivamente, a quello delle fasce B1 e C1.
5. Tale classificazione veniva poi confermata e rideterminata con decorrenza dall'1.1.2009 dal successivo accordo contrattuale del 18.2.2010. Ulteriormente, parte ricorrente ha rappresentato che con l'accordo collettivo del 23.5.2011, le parti sociali hanno modificato l'art. 68 del CCRL 15.5.2001, anticipando la decorrenza dei livelli economici determinati dai due accordi collettivi prima richiamati all'1.1.2006.
6. In virtù della successione di tali accordi, il sig. ha lamentato che quando era Pt_1 inquadrato nell'Area B1, dal 3.11.2008 al 31.12.2008 ha percepito una retribuzione tabellare di € 1.817,32 a fronte della superiore somma di € 1.870,00 attribuita agli altri dipendenti sotto ordinati inquadrati in A4, nonché dall'1.1.2009 al 31.12.2014 una retribuzione tabellare di € 1.888,00 a fronte dell'importo di € 1.942,00 riconosciuto ai suoi colleghi inquadrati in A4.
7. Il ricorrente ha altresì dedotto che la propria posizione economica sarebbe stata ulteriormente lesa dal rinnovo contrattuale del CCRL del 4.12.2017, relativo al triennio
2016-2018, che ha istituito tre nuovi livelli retributivi, ovvero A5, con trattamento retributivo superiore a B1 e B2, nonché B5, con retribuzione superiore a C1, e infine C6.
2 8. Tale CCRL prevedeva poi all'art. 4, comma quinto, un assegno ad personam riassorbibile per i dipendenti che progredivano verticalmente nella carriera, al fine di mantenere il maggior livello retributivo goduto nella posizione precedentemente ricoperta.
9. L'istituzione dei nuovi livelli retributivi avrebbe creato pregiudizio alla parte ricorrente atteso che, inquadrato nell'Area B2 con decorrenza economica dall'1.1.2015, avrebbe percepito non solo una retribuzione non superiore a quella dei colleghi nel frattempo transitati nel livello A5, ma dall'1.1.2016 un trattamento inferiore a questi ultimi.
10. Il sig. ha pertanto introdotto il presente giudizio, eccependo anzitutto la nullità Pt_1 dell'art. 3 del CCRL del 2010 e degli artt. 3 e 4 del CCRL del 4 dicembre 2017, per contrasto con l'art. 36 Cost., nella parte in cui stabilisce che la retribuzione debba essere proporzionata rispetto a quantità e qualità del lavoro prestato. Difatti, il sistema introdotto dalle parti sociali prescinderebbe dalla qualità del lavoro prestato, essendo notorio, e confermato dalla declaratoria professionale dell'accordo integrativo dell'11.3.2002, che la qualità della prestazione resa incrementi all'ascesa delle Aree, dalla A alla C.
11. Inoltre, l'introduzione dei nuovi livelli retributivi non sarebbe stata accompagnata da nuove declaratorie professionali, nella misura in cui al personale inquadrato nei livelli A4
e A5 sarebbero demandate le medesime mansioni di quelle contenute nel citato accordo integrativo dell'11.3.2002, che include nell'Area A i soli livelli che seguono: A1 Agente,
A2 Assistente, A3 Assistente capo.
12. Il ricorrente ha inoltre censurato che il meccanismo di cui si discute si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 78 del CCRL, che stabilisce che la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato.
13. Ciò sarebbe altresì in contrasto con l'art. 97 Cost., siccome la scelta adottata dalle parti sociali sarebbe in grado di compromettere il buon andamento della Pubblica
Amministrazione, con l'istituzione di nuovi livelli retributivi che lederebbero senza motivo le ragioni dei dipendenti.
14. Il lavoratore ha poi denunciato la violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che predica il principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro pubblico, nella misura in cui l'introduzione di un trattamento differenziato deve essere giustificato da una ragione oggettiva, nell'ipotesi insussistente.
3 15. Difatti, il ricorrente ha evidenziato che nel caso di specie la giustificazione addotta dal alla base della scelta effettuata, al fine di depotenziare la spinta verso la categoria CP_2
e l'area superiore, consentendo anche ai dipendenti in posizione apicale di progredire, è stata contestata e giudicata poco convincente dalla stessa Corte dei Conti, che ha invitato le parti al rispetto dell'equivalenza tra attribuzioni e retribuzione, e sarebbe comunque inidonea a derogare ai principi surrichiamati.
16. La nullità degli artt. 14 e 18 del CCRL dell'8.10.2008 e del CCRL del 18.2.2010 emergerebbe altresì dalla violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, non essendo prevista l'attribuzione di un assegno ad personam per il mantenimento del superiore trattamento stipendiale, anche in virtù della vigenza all'epoca dell'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957. L'attribuzione di tale assegno è stata invece prevista dal
CCRL del 4.12.2017, nonostante l'avvenuta abrogazione della norma appena citata dall'art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013.
17. L'istituzione dei nuovi livelli retributivi avrebbe pertanto cagionato un pregiudizio economico e previdenziale al ricorrente. Quest'ultimo ha dunque introdotto il presente giudizio, richiedendo l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso: 1) accertare e dichiarare la nullità parziale degli articoli 14 e 18 del CCRL
08/10/2008 per il Personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e
, dell'art. 3 del CCRL 18/02/2010 per il Personale dipendente Organizzazione_2 dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e e degli artt. 3 e Organizzazione_2
4 del CCRL 04/12/2017 per il Personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti,
Agenzie e , nella parte in cui le suddette clausole contrattuali Organizzazione_2
contemplano un trattamento economico tabellare non in linea con il principio di equivalenza fra attribuzioni e livello di inquadramento da una parte e retribuzione dall'altra, e nella specie, nella parte in cui non prevedono che il personale inquadrato in
B1 debba percepire una retribuzione superiore a quello inquadrato in A4 (con riferimento al CCRL 08/10/2008 ed al CCRL 18/02/2010) e che il personale inquadrato in B2 ed in
B1 debba percepire una retribuzione superiore al personale inquadrato in A5 (con riferimento al CCRL 04/12/2017) .. 2) condannare il datore di lavoro a corrispondere al
4 ricorrente per il periodo dal 03/11/2008 al 31/12/2014, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, una retribuzione tabellare mensile superiore a quella corrisposta al personale inquadrato in A4, da liquidarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
3) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2017, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, una retribuzione tabellare superiore a: - ad € 2.031,33 mensili con riferimento all'anno 2016; - ad € 2.051,38 mensili con riferimento all'anno 2017, da liquidarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
4) condannare il datore di lavoro a rideterminare le retribuzioni mensili globalmente corrisposte a far data dal 03/11/2008 al 31/12/2014 e dal 01/01/2016 al 31/12/2017, tenuto conto dei superiori trattamenti tabellari che si chiede vangano riconosciuti, sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
nonché ad integrare i relativi versamenti contributivi ed assicurativi. IN
SUBORDINE nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
5) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal
03/11/2008 al 31/12/2014, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, lo stesso trattamento retributivo tabellare riconosciuto al personale inquadrato in
A4; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
6) condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017, ovvero con riferimento al diverso periodo risultante in corso di causa, lo stesso trattamento retributivo tabellare attribuito al personale inquadrato in A5. 7) condannare il datore di lavoro a rideterminare le retribuzioni mensili globalmente corrisposte al ricorrente dal 03/11/2008 al 31/12/2014 e dal 01/01/2016 al 31/12/2017 sulla scorta dei trattamenti tabellari rispettivamente riconosciuti al personale del inquadrato in A4 (quanto al primo periodo) Org_3
ed in A5 (quanto al secondo periodo); sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
nonché ad integrare i relativi versamenti contributivi ed assicurativi”.
5 18. Si è ritualmente costituita la , Controparte_1 domandando l'integrale rigetto del ricorso avversario.
19. L'Ente convenuto ha osservato che l'inquadramento del ricorrente nell'Area B1 avveniva con contratto stipulato l'1.10.2008 sotto la vigenza del CCRL 2002/2005, che per l'appunto prevedeva l'istituzione di tre livelli retributivi per le Aree A e B.
20. Inoltre, la ha evidenziato che con il Controparte_1
contratto integrativo per le progressioni professionali per il Corpo Forestale e di Org_4
della del 2011, si è regolamentata la
[...] Controparte_1
progressione orizzontale per il periodo 2007- 2010, con rinvio alla contrattazione integrativa per la disciplina di dettaglio.
21. Il contratto integrativo del 2011 ha poi eccezionalmente stabilito che anche il personale già transitato nelle Aree superiori potesse partecipare alla progressione economica orizzontale dell'Area inferiore, al fine di consentire ai dipendenti, quali il ricorrente, di progredire nel superiore livello retributivo di recente istituzione.
22. La convenuta ha altresì evidenziato che tale accordo integrativo prevedeva, per il personale che sarebbe successivamente cessato dal servizio e per quello che sarebbe transitato in un'Area superiore, che i costi a regime delle progressioni orizzontali all'interno di un Area professionale, effettuate in una data ricompresa nel periodo di valenza delle progressioni orizzontali 2007/2010, venissero recuperati, per quanto di rilievo, dalla di passaggio all'Area superiore, quali risorse a regime per l'effettuazione di ulteriori progressioni orizzontali nei confronti del personale che sarebbe stato altrimenti escluso.
23. In applicazione di tale disciplina, al ricorrente veniva dunque riconosciuto il livello A4 nel periodo 1.1.2008 - 3.11.2008, allorché è stato poi inquadrato quale B1, con pagamento delle differenze retributive nella busta paga di aprile 2012.
24. La convenuta ha quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui il lavoratore ha rivendicato la nullità delle clausole del contratto collettivo e domandato la sostituzione della disciplina da quest'ultima stabilita con quella richiesta in sede giudiziale, essendo peraltro il contratto collettivo stato certificato dalla Corte dei Conti.
6 25. Nel merito, la ha rivendicato Controparte_1
l'autonomia delle parti collettive nell'individuazione della disciplina contestata, con finalità premiale per i lavoratori con maggiore anzianità ed esperienza professionale.
26. Inoltre, la convenuta ha contestato che la controparte non avrebbe allegato e dimostrato che la retribuzione percepita quando inquadrata nell'Area B non fosse proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, né avrebbe effettuato una valutazione complessiva del globale trattamento beneficiato dal lavoratore.
27. Piuttosto, il ricorrente chiederebbe inammissibilmente di intervenire negli spazi riservati all'autonomia delle parti sociali, alle quali sarebbe altresì consentito stabilire trattamenti differenziati, in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori, nell'ambito delle diverse dinamiche negoziali.
28. Né si sarebbe consumata alcuna violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che stabilisce il solo divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi individuali, mentre non inciderebbe sugli eventuali trattamenti differenziati pattuiti in sede di contrattazione collettiva.
29. Ancora, secondo la convenuta non sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius
del trattamento retributivo del dipendente, posto che il passaggio all'Area superiore B era avvenuto quando il sig. si trovava inquadrato nell'Area A3, mentre la progressione Pt_1
professionale orizzontale in A4 sarebbe stata effettuata solo nel 2011, ancorché con effetto retroattivo per il 2008 fino al 3 novembre.
30. Infine, la resistente ha eccepito la prescrizione delle differenze retributive rivendicate dalla controparte.
31. Istruita la causa documentalmente e mutata la persona del giudice, la controversia viene decisa con sentenza a seguito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
32. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
33. In materia di pubblico impiego, gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e
7 accessorio dei dipendenti, senza che il datore di lavoro possa intervenire su tale determinazione, né con trattamenti migliorativi né con trattamenti peggiorativi.
34. Invero, la determinazione del trattamento economico del personale incontra precisi limiti, posto che la voce di spesa per i dipendenti della Pubblica Amministrazione deve essere
"evidente, certa e prevedibile nella evoluzione", per quanto precisato all'art. 8 del testo unico già citato, con la conseguenza che il trattamento economico non può che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui conclusione è assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti, delineato puntualmente all'art. 47 (cfr. Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10793 del 2023).
35. Si osserva altresì che la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite;
ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto (Cass. civ., sez. lav., sentenza n.12356 del 2020).
36. Ciò premesso, si deve ricordare, come posto in luce dalla Suprema Corte, sentenza n.
24449 del 2016, che l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia,
“nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione 'proporzionata' garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; mentre quello ad una retribuzione 'sufficiente' dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. In altre parole, l'uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”, l'altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto”.
8 37. Tuttavia, nel caso di specie la domanda avanzata ai sensi dell'art. 36 della Carta costituzionale non può essere accolta, non essendo quanto allegato dalla parte ricorrente sufficiente per dimostrare il difetto di proporzionalità della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, così come l'insufficienza di quest'ultima per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
38. Nel caso di specie è pacifico, ed emerge documentalmente, che con l'introduzione del nuovo livello retributivo A4 da parte del CCRL dell'8.10.2008 prima, nonché del livello
A5 da parte del CCRL del 4.12.2017 poi, sia stata prevista una retribuzione fissa per tali livelli in misura maggiore rispetto al livello B1 (confrontato con l'A4), nonché B1 e B2
(rispetto all'A5).
39. Tuttavia, la valutazione rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost. deve tenere in considerazione il globale trattamento retributivo percepito dal dipendente, affinché quest'ultimo venga vagliato rispetto ai principi di proporzionalità e sufficienza previsti dalla Carta costituzionale. Né in tal senso è appunto sufficiente allegare che la retribuzione fissa (data dalla sommatoria della retribuzione tabellare con l'indennità di contingenza) fosse inferiore rispetto a quella del livello retributivo più alto dell'Area di inquadramento immediatamente inferiore.
40. Invero, il trattamento complessivo goduto dal dipendente del Corpo Forestale e di della si compone non solo della Organizzazione_4 Controparte_1
retribuzione fissa, unica voce presa in esame dal ricorrente, ma anche della retribuzione individuale di anzianità (art. 80 del CCRL del 15.05.01, come sostituito dal CCRL del
6.12.2005), nonché delle maggiorazioni, delle indennità e della retribuzione di rendimento e posizione (art. 79 del CCRL).
41. Dagli stessi accordi collettivi succedutesi nel tempo, e nel periodo rilevante ai fini della controversia, si evince che l'assegno di funzione (di cui all'art. 97 del CCRL del 2010) risulta corrisposto in misura maggiore al personale inquadrato nell'Area B rispetto a quello dell'Area A, per quanto emerge documentalmente dall'art. 21 del CCRL del 2008, dall'art. 6 del 2010 e dall'art. 7 del CCRL 2017.
42. La corresponsione al dipendente di tali emolumenti risulta altresì dal campione delle buste paga in atti, con riferimento alla retribuzione fissa, alla retribuzione di anzianità e all'assegno di funzione, oltre a varie indennità e maggiorazioni (doc. 2 fasc. ricorrente).
9 43. Non vi è poi alcuna allegazione, né traccia documentale, di quanto il dipendente abbia percepito a titolo di retribuzione di rendimento e posizione per gli anni in questione, essendo queste ultime ripartite al personale inquadrato nell'Area B con un coefficiente maggiore rispetto al personale dell'Area A. Ciò emerge difatti a livello di contrattazione collettiva, con riferimento alla determinazione dei fondi destinati ad alimentare tali due voci retributive, secondo quanto stabilito dagli artt. 29 e ss. del CCRL 2008, dall'art. 10 del CCRL del 2010 e dall'art. 9 del CCRL del 2017), con rimando all'art. 104 del CCRL del 15.5.2001; quest'ultimo prevede per la determinazione dei coefficienti di ripartizione della retribuzione di rendimento e di posizione, i valori di 1.20 per l'Area A e di 1.40 per l'Area B.
44. Parte ricorrente nel caso di specie si limita invece ad effettuare un raffronto a livello di retribuzione fissa, senza prendere in esame le ulteriori voci che compongono il trattamento retributivo percepito dal dipendente. Né quest'ultimo può essere desunto dalle buste paga a campione depositate dal ricorrente (doc. 2), non essendo idonee ad individuare i parametri di cui si discute.
45. Pertanto, non si può ritenere dimostrato che il trattamento retributivo percepito da parte del sig. nel periodo di inquadramento B1 dal 3.11.2008 al 31.12.2014, e nel periodo Pt_1 di inquadramento B2 dall'1.1.2016 al 31.12.2017, fosse sproporzionato rispetto alla qualità e quantità di lavoro prestato, ovvero insufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
46. Allo stesso modo, anche le ulteriori censure articolate da parte del ricorrente in ordine alla pretesa nullità delle clausole collettive per cui è causa devono essere respinte, per le ragioni che si espongono di seguito.
47. Non sussiste, anzitutto, alcuna violazione dell'art. 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Invero, la previsione a livello di contrattazione collettiva dei trattamenti retributivi minimi dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto per legge, non pregiudica la soddisfazione degli interessi della collettività cui è preordinata l'attività della PA, quanto ai declinati principi di efficacia, efficienza ed economicità, né si prevede alcun trattamento differenziato rispetto agli interessi contemperati.
10 48. Per quanto poi concerne l'articolata censura rispetto alla violazione in sede collettiva dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la norma testé richiamata, secondo la quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (cfr. fra le tante Cass. n. 10793/2023; Cass. n. 6715/2021; Cass. n.
6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017).
49. Sicché, la norma non può essere invocata dal ricorrente al fine di far valere la pretesa illegittimità della scelta operata dalle parti sociali in ordine alla determinazione dei trattamenti retributivi.
50. Infine, va rigettata l'ulteriore doglianza con riferimento alla denunciata violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo goduto dal pubblico dipendente.
51. Anzitutto, occorre evidenziare che in materia di pubblico impiego privatizzato, l'assegno
ad personam previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, si riferiva esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non era applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la
"privatizzazione" del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l'unificazione della disciplina (Cass. n. 10437/2018; Cass. 11985/2010; Cass. n.
17645/2009).
52. Pertanto nel caso di specie, ancorché la norma surrichiamata fosse ancora vigente all'epoca dell'introduzione del livello retributivo A4, la stessa non può comunque essere applicata per giustificare la richiesta dell'assegno volto a mantenere il superiore trattamento stipendiale previsto per la categoria precedentemente ricoperta, non essendo il ricorrente dipendente di una amministrazione statale.
11 53. Peraltro, nel caso di specie si deve altresì osservare che al momento della stipula del contratto di lavoro che ha attribuito al sig. l'inquadramento nell'Area B Pt_1
(1.10.2008), non era ancora stato stipulato il contratto collettivo che ha introdotto il nuovo livello retributivo A4, concluso in data 8.10.2008. Né rileva che la decorrenza dell'inquadramento del livello B1 è stata fissata poi al 3.11.2008, essendo determinante la sola circostanza che al momento del passaggio alla categoria superiore non era ancora previsto l'ulteriore livello retributivo orizzontale.
54. In ogni caso, è pacifico che al ricorrente è stato consentito poi di partecipare alla progressione economica orizzontale ex post, nel 2011, con l'attribuzione del livello A4 da inizio 2008 al 3 novembre dello stesso anno.
55. Né, per quanto già osservato, vi era nel caso di specie una norma di legge che riconoscesse al dipendente regionale il diritto al mantenimento del precedente livello retributivo per il tramite dell'assegno ad personam, né alcunché il contratto collettivo prevedeva sul punto.
56. Con riferimento poi al periodo decorrente dall'1.1.2016, in cui il sig. , inquadrato Pt_1
nel livello B2, ha rivendicato un trattamento pari o superiore a quello previsto per il livello
A5, il ricorrente non può valersi dell'assegno ad personam previsto dall'art. 4, comma 5, del CCRL del 4.12.2017. Invero, tale disposizione stabilisce, con determinazione rimessa alla libertà negoziale delle parti, che “in caso di passaggio da una categoria o area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva tabellare è conservata tramite un assegno personale riassorbile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali”, mentre il lavoratore non è mai transitato nel livello A5, ragion per cui non ha mai goduto del relativo trattamento retributivo fisso in ipotesi da conservare.
57. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve allora essere integralmente rigettato, con assorbimento anche dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente convenuto.
58. Sussistono le ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. per compensare integralmente le spese del giudizio, stante l'assoluta novità della questione dedotta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
12 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 08/06/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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