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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa LA AM Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice nella causa iscritta al n. 3030/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, vertente tra nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Lucia Linda Giglia, rappresentante e difensore;
E
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Irene Inglese, rappresentante e difensore;
letti gli atti e vista la documentazione prodotta;
scaduto il termine del 2 ottobre 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; visto il parere favorevole del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17/6/2025, e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver instaurato una convivenza more uxorio a decorrere dal 2015, in costanza della quale è nato il figlio (il 10/12/2015), essendo cessata la relazione Per_1
sentimentale e la convivenza, hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore secondo quanto indicato in ricorso.
In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1 “1. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi fin d'ora ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
2. Il figlio minore verrà affidato esclusivamente alla madre con collocamento e residenza Per_1 anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, con la possibilità del padre di vederlo su richiesta dello stesso e compatibilmente con le esigenze del minore, tenuto conto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, stante che il padre vive stabilmente presso altra Nazione e un affidamento congiunto non garantirebbe un corretto esercizio della potestà genitoriale a danno del minore.
3. Il sig. ogni qualvolta tornerà in Italia, eserciterà il suo diritto di visita per due o più CP_1 giorni consecutivi, da concordare preventivamente con la madre. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività.
4. La Sig.ra si obbliga a rendere edotto e partecipe il Sig. di tutte le circostanze, Pt_1 CP_1 occasioni e decisioni riguardanti il figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute.
5. Il Sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra a Controparte_1 Parte_1 decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo di mantenimento esclusivamente del figlio minore un assegno mensile pari ad euro 300,00 oltre al 100% della quota relativa Per_1 all'assegno unico, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50%”.
Ebbene, tali condizioni pattizie appaiono conformi all'interesse preminente del minore,
e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
1) dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_1 Controparte_1
all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (nato a [...]_1 il 10/12/2015) siano regolati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate e come dianzi riportate;
2) compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
2 LA AM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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