Articolo 14 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 maggio 1966
Art. 14.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966